“EMERGENZA COVID-19″Ordinanza n. 40 – Disposizioni in tema attività uffici pubblici e trasporto pubblico locale

In allegato ORDINANZA del Presidente della Giunta regionale della Campania n.40 del 30/04/2020 che ha per oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale

Si evidenzia in particolare che con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto.

Per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60 % dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza; – per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, è disposta la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%.

E’ fatto obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali,

Si raccomanda agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.

Nel perseguimento delle esigenze di tutela della salute pubblica collegate alla necessità di evitare picchi di presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza, si dispone, per i giorni 4 e 5 maggio 2020, la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza:
personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30;
personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30;
personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30

Si segnala inoltre che l’Unità di Crisi regionale sta redigendo Protocollo di sicurezza, relativo al settore del TPL, in coerenza con le vigenti disposizioni statali e regionali.

Allegato

ORDINANZA_N.40_DEL_30__TRASPORTI_E_UFFICI_ORDINANZE




Emergenza COVID-19: Traduzione in inglese del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

In allegato è disponibile il testo tradotto in lingua inglese del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]

Allegato

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Emergenza COVID-19/TRASPORTI: riduzione compensata pedaggi autostradali 2019 –Definizione procedura di rimborso. Invio domande dal 4 al 24 maggio pv

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti-Comitato Centrale Albo Autotrasporto, con Delibera n. 2 del 24 aprile scorso, pubblicata sulla GU n. 110 del 29.04.2020, ha disposto la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2019.

Ricordiamo che con la Delibera del MIT 1.04.2020 è stato disposto l’avvio per la prenotazione/presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali dal 20 al 27 aprile 2020 (fase 1). Questa delibera, invece, stabilisce criteri, modalità e termini per la “fase 2” della procedura di rimborso.

 

Pertanto, il beneficio può essere richiesto per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dall’1.01.2019 al 31.12.2019, dai soggetti con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose (in conto proprio e in conto terzi), che appartengono alla classe ecologica EuroIII, EuroIV, EuroV, EuroVI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4  se volumetrico.

 

La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi, purché pari almeno ad euro 200.000,00 secondo quanto indicato al punto 6, Titolo I, della Delibera medesima e non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo. Fermo restando il tale limite, è prevista un’ulteriore riduzione compensata se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne: ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne, secondo quanto previsto al punto 8, Titolo I, della Delibera.

 

Le riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione. Le società concessionarie devono comunque aver emesso fattura entro il 30 aprile 2020 e daranno seguito ai rimborsi secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate il Comitato centrale.

 

La delibera ribadisce che possono beneficiare della riduzione, i soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell’anno 2019 risultavano come:

  1. a) imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974;
  2. b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
  3. c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92;
  4. d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all’art. 32 della 298/1974; e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.

 

I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

I richiedenti, che hanno prenotato la domanda e utilizzato sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2019, riceveranno le riduzioni a decorrere dalla data di utilizzo del servizio.

La riduzione viene calcolata sulla base degli scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori indicati nell’allegato alla Delibera.

 

Si rammenta che l’avvio della “fase 2” relativa all’inserimento dei dati della domanda e firma ed invio della medesima, è possibile per i soli soggetti che hanno avuto accesso alla “fase 1” nei termini perentori indicati nella delibera del 1° aprile 2020.

 

La “fase 2” – Inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda medesima deve avvenire dalle ore 9,00 del 4 maggio 2020 e fino alle ore 14,00 del 24 maggio 2020.

 

Il testo della Delibera è reperibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=20A02392&elenco30giorni=false

Allegati

Allegato Delibera CC Albo MIT 24.04.2020, n. 2-riduzione compensensata pedaggi 2019

Delibera CC Albo MIT 24.04.2020, n. 2 – riduzione compensata pedaggi 2019




Legge di conversione Decreto Cura Italia: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Facendo seguito alla nostra precedente informativa dello scorso 28 aprile, Vi informiamo che è stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, la legge n. 27/2020 di conversione (in allegato), con modificazioni, del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia).

La legge è entrata in vigore alla data del 29 aprile 2020.




Emergenza COVID-19/CREDITO DL Liquidità: domande pervenute al Fondo di Garanzia per le PMI dal 17 marzo al 29 aprile 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale segnalano che le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17/03/2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, di seguito “Cura Italia”) e fino al 29/04/2020 sono 56.858, per un importo finanziato di 4.273.056.468,16 miliardi di euro.

Di queste domande:

 

  • 55.067 sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, in particolare:
    • 37.463 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25mila euro, con percentuale della copertura al 100% per un importo finanziato di 799.416.940,50 milioni di euro;
    • 22 operazioni di Riassicurazione con copertura al 100% del Fondo per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
    • 208 operazioni di garanzia diretta con copertura al 90% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
    • 9.097 operazioni di garanzia diretta, con percentuale della copertura all’80%;
    • 4.807 operazioni di riassicurazione, con percentuale della copertura al 90%;
    • 993 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all’80% o al 90%;
    • 45 riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all’80% e al 90%;
    • 2.432 con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso;

 

  • 1.791 sono le domande pervenute ai sensi della previgente normativa.

 

In relazione alle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento, ammissibili ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, l’incremento del credito aggiuntivo è stato del 67,1%, passando da 111,7 milioni di euro a 186,6 milioni di euro.




Emergenza Covid-19 – AGEVOLAZIONI Bando Macchinari Innovativi. Sospensione temporanea e rimodulazione delle attività

Informiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare 28 aprile 2020, n. 126262, ha indicato le tipologie di sospensione temporanea delle attività relative al bando macchinari innovativi, che le imprese beneficiarie delle agevolazioni possono richiedere

La sospensione straordinaria delle attività può essere relativa al periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020, sono comunque fatte salve le eventuali spese sostenute. Tale termine potrà essere esteso anche in relazione a future disposizioni governative ed in ragione dell’effettiva maturazione dell’impossibilità a portare avanti il programma.

Il periodo di sospensione straordinaria, può ricomprendere in tutto o in parte anche il periodo di proroga dei termini di conclusione del programma di 6 mesi così come previsto dall’articolo 5, comma 6, lettera e) del DM 9 marzo 2018.

 

Nei casi in cui, invece, la situazione attuale abbia comportato la necessità di una riduzione e/o variazione del programma di investimento, la normativa prevede la facoltà per il soggetto beneficiario di richiedere al Ministero una rimodulazione delle spese del programma, seguendo le disposizioni previste dalla normativa di riferimento.

 

Nei casi in cui la situazione di emergenza sanitaria abbia comportato una chiusura e/o un rallentamento delle attività, ai fini dell’avvio, svolgimento o completamento dei programmi di investimento, è facoltà del soggetto beneficiario richiedere al Ministero una sospensione delle attività di realizzazione del programma di investimento ammesso, per le ragioni straordinarie legate all’emergenza epidemiologica e alle disposizioni di contenimento della stessa, utilizzando il modulo allegato alla circolare

Allegati

Circolare_direttoriale_28aprile2020

DSAN_Richiesta_sospensione_Covid19-1_bando macchinari innovativi




Mobilità in deroga: avviso per l’indennità di mobilità in deroga 2020 e patto di servizio

Con D.D. N. 376 del 24/04/2020 è stato approvato l’avviso per la concessione delle indennità di mobilità in deroga quale proroga della mobilità ordinaria scaduta nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e della mobilità in deroga cessata negli anni 2019/2020.

Il D.D. e i relativi allegati sono disponibili al seguente link:

https://lavoro.regione.campania.it/index.php/28-bacheca/650-mobilita-in-deroga-scade-l-1-aprile-il-termine-per-la-richiesta-di-mobilita-in-proroga.

Al fine di facilitare la presentazione della domanda di cui al Decreto n. 376 del 24/04/2020 in oggetto, la Regione ha pubblicato il nuovo Patto di Servizio (PdS) – in allegato –  disponibile nella home page del sistema cliclavorocampania al seguente indirizzo www.cliclavoro.lavorocampania.it.

Il nuovo Patto di Servizio (PdS) dovrà essere scaricato dagli interessati, compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e inviato via mail al proprio Centro per l’Impiego. La copia di invio della mail ed il Patto di Servizio vanno allegati all’istanza di indennità di mobilità

Allegato

patto servizio-1




Interpretazione autentica art. 13 del Protocollo del 24 aprile 2020

Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 27 aprile, ad integrazione di quanto riportato nella circolare a commento dell’art. 13 del Protocollo del 24 aprile sulla lotta al Covid19, occorre puntualizzare la corretta interpretazione delle disposizioni in esso riportate.

Ad una prima lettura, seguendo la logica della materia della sicurezza declinata negli artt. 47 e segg del dlgs 81/2008, potrebbe sembrare che il coinvolgimento della rappresentanza  sindacale nel comitato previsto dall’art. 13 si muova nella logica progressiva della individuazione dei soggetti da coinvolgere prima in seno all’azienda (rls, rsu)  (comma 1) e, in mancanza (es azienda con meno di 15 dipendenti) , sul territorio (rlst, rappresentanze territoriali) (comma 2).

In realtà, dai lavori per l’integrazione del Protocollo, la soluzione interpretativa che emerge è differente.

Fermo restando che il protocollo ha natura aziendale e non contrattuale, nelle aziende che hanno normalmente la rappresentanza sindacale interna (industria), la presenza del sindacato è garantita attraverso il rls o la rsu. In mancanza, attraverso una rappresentanza dei lavoratori (comma 1).

Invece, nelle realtà in cui il normale sistema di relazioni sindacali si muove in ambito territoriale (artigianato, commercio, edilizia), la rappresentanza sindacale è individuata a tale livello (comma 2).

Dunque, occorre dare una lettura slegata dei due commi, come afferenti a due ipotesi totalmente differenti e non legate tra di loro.

Il terzo comma dell’art. 13 va invece interpretato nel senso che, laddove sorgano particolari situazioni (al livello territoriale o di categoria) tali da rendere necessario o opportuno un comitato ad hoc, le parti stipulanti l’accordo (quello nazionale, l’unico documento su base condivisa tra rappresentanze datoriali e sindacali, avendo quello aziendale natura unilaterale) potranno promuoverne la costituzione, eventualmente coinvolgendo le autorità sanitarie locali e gli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID 19.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice 089200829[email protected]

Francesco Cotini 089200815[email protected]




CONVENZIONI CONFINDUSTRIA/Retindustria – aziende partner del mese di maggio: Cribis, Edenred, Eumetra MR

Qui in allegato le offerte delle aziende partner delle CONVENZIONI CONFINDUSTRIA con le particolari offerte del mese di maggio.

Sono Cribis, Edenred ed Eumetra, tutte legate a servizi che possono essere molto utili in questo momento di emergenza per favorire la ripartenza delle aziende.

Info: Oreste Pastore 089200812 [email protected]

Allegati

edenred

Cribis

Eumetra MR




Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI: moratoria straordinaria dei finanziamenti agevolati bandi Regione Campania. Rate sospese fino al 30 settembre 2020

Informiamo che con Delibera di Giunta n.172/2020 pubblicata sul BURC n.78 del 14 aprile 2020, la Regione Campania concede una moratoria straordinaria finalizzata ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese regionali a superare la fase più̀ critica della crisi produttiva connessa all’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

In particolare, per tutti i finanziamenti agevolati alle imprese a rimborso rateale concessi per conto della Regione Campania da Sviluppo Campania, quale soggetto gestore di fondi di ingegneria finanziaria, si dispone che il pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020.

A tale fine si specifica quanto segue:

·         la comunicazione relativa alla richiesta di sospensione è corredata dalla dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di aver subito invia temporanee carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid – 19;

·         l’esposizione debitoria delle imprese richiedenti la sospensione non è, alla data di entrata in vigore del DL 18/2020 cd Cura Italia, classificata come deteriorata ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi e, con riferimento a ciascuna delle specifiche misure gestite, non sono state oggetto di provvedimenti di revoca, ovvero non sussistono i presupposti per procedere alla revoca del finanziamento.

·         qualora il finanziamento sia assistito da garanzia, la stessa si intende estesa per il periodo di ammortamento aggiuntivo.

 

Alleghiamo la delibera di giunta e l’istanza che le imprese interessate devono inoltrare a Sviluppo Campania per richiedere la moratoria.

dgr-n-172-2020

Istanza-moratoria-ex-DGR-172-del-7-aprile