Stellantjs, via libera ai conti e allo stipendio di Tavares Elkann: “Resteremo leader”
Il bonus psicologo fa bene anche alle aziende Mail governo taglia: solo 1 su 50 ne avrà diritto
Patuelli “I tempi sono maturi per il taglio dei tassi Bee I mercati se lo aspettano”
Debito e Pil, il Fmi gela il governo
CONVENZIONI CONFINDUSTRIA SALERNO | INNOTECH ITALIA SRL (attrezzature e forniture per officine ed altro)
INNOTECH ITALIA SRL è Azienda associata a Confindustria Salerno con sede in Via Roberto, Wenner,41 a Salerno, Tel. 089/984861,
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AMBIENTE | Report settimanale ambiente 8-12 aprile 2024
Usi dei Siliconi – Position Paper Confindustria
Trasmettiamo in allegato la versione corretta del Position Paper di Confindustria relativamente all’uso dei polimeri siliconici D4, D5 e D6
ANGA – Circolare n. 1 del 15 aprile 2024 – Modalità mancata nomina RT idoneo
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 1 del 15 aprile 2024, con la quale indica alle sezioni regionali la procedura di cancellazione per le imprese che non abbiano provveduto a nominare un responsabile tecnico in sostituzione di quello che non aveva superato le verifiche di aggiornamento entro la data del 16 ottobre 2023. La circolare dà attuazione alla delibera n. 5 dell’11 ottobre 2023 con la quale viene previsto che il Legale Rappresentante possa temporaneamente, e per 180 giorni a partire dal 16 ottobre 2023, assumere il ruolo di responsabile tecnico, qualora detta figura non abbia superato le verifiche di aggiornamento.
Secondo la Circolare, entro il 30 aprile 2024, le sezioni avvieranno i procedimenti di cancellazione delle imprese che, entro i successivi 30 giorni (quindi entro il 30 maggio 2024), non avranno notificato il nome del Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti necessari.
ANGA – Deliberazione n. 1 del 9 aprile 2024 – Criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche RT in modalità digitale
Trasmettiamo, in allegato, la delibera n. 1 del 9 aprile 2024 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con cui viene disciplinata la possibilità per le Sezioni Regionali di svolgere le verifiche per il ruolo di Responsabile Tecnico in modalità digitale. Tale modalità sarà alternativa a quella cartacea e sarà subordinata all’acquisizione da parte delle Sezioni regionali di idonea dotazione di supporti informatici quali computer fissi o portatili o tablet.
SIN – MASE: Segnalazione riscontro del Ministero che, nell’ambito dell’Analisi di Rischio, richiama la possibilità di determinare i valori di fondo prima di procedere con l’AdR
IL Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in riscontro ad una nota sul valore di fondo naturale per arsenico e berillio nei terreni insaturi di un’Azienda operante in un Sito di Interesse Nazionale (SIN), ha ricordato la possibilità, prima di concludere l’iter di Analisi di Rischio, di fare ricorso al decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021, n.108, che ha introdotto all’art. 242 (Procedure operative ed amministrative) del D.Lgs. 152/2006 il comma 13-ter. Tale comma stabilisce che “Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all’ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l’ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall’ARPA territorialmente competente relativi all’area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l’area oggetto di indagine, l’ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell’ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo”. Questo, quindi, nel caso ricorrano le condizioni per avvalersi del suddetto comma 13-ter, offre la possibilità di definire i superamenti riscontrati nei suoli riconducibili a valori di fondo naturale e, pertanto, assimilabili a CSC.
Rifiuti portuali: Pubblicato in GU il decreto che aggiorna la disciplina degli impianti portuali
Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile u.s. è stato pubblicato il D.Lgs. 8 marzo 2024, n. 46, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”.
In particolare, il nuovo decreto, che entrerà in vigore a partire dal 23 aprile 2024, prevede:
- Opportuni chiarimenti relativamente alle competenze in materia, in particolar modo in riferimento al ruolo dell’Autorità marittima;
- I gestori degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti potranno sottoscrivere accordi con armatori e sistemi collettivi e autonomi di gestione di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, per la gestione di specifiche categorie di rifiuti;
- La conformità degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti alle norme in materia di salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all’attività svolta;
- Il piano di gestione dei rifiuti portuali va sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS) prevista dagli artt.11 e 12 del D.Lgs. 152/2006, di competenza regionale.
Aggiornamento sui dossier Europei: Direttiva sul monitoraggio e la resilienza dei suoli; Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane
Forniamo, di seguito, l’aggiornamento in merito ai seguenti dossier europei.
- Direttiva sul monitoraggio e la resilienza dei suoli (Soil Monitoring Law)
Il Parlamento europeo (PE) ha approvato la sua posizione sulla prima Legge sul suolo dell’UE durante il voto in plenaria di mercoledì 10 aprile u.s., eliminando alcune disposizioni concordate dalla Commissione ENVI.
I deputati hanno approvato l’ambizione della Commissione di raggiungere suoli sani nell’UE entro il 2050 e hanno sostenuto le disposizioni che obbligano gli Stati membri a monitorare e valutare lo stato di tutti i suoli sul loro territorio. La posizione del Parlamento è stata adottata con 336 voti favorevoli, 242 contrari e 33 astensioni.
Lo scorso luglio la Commissione europea ha proposto la legge sul monitoraggio del suolo nell’ambito della strategia dell’UE per il suolo, un piano per ripristinare la salute del suolo e garantire che sia protetto e gestito in modo sostenibile, votata poi nella Commissione ENVI del Parlamento.
Il 10 aprile u.s. la plenaria del Parlamento ha fatto marcia indietro sulle modifiche apportate alla legislazione approvata dalla Commissione per l’ambiente (ENVI), in particolare sopprimendo un calendario giuridicamente vincolante per migliorare lo stato dei suoli e respingendo i riferimenti a obiettivi volontari per il ripristino della salute del suolo, eliminato l’obbligo di definire e attuare pratiche di gestione sostenibile del suolo europeo.
La nuova legge obbligherà i Paesi dell’UE a monitorare e poi a valutare lo stato di salute di tutti i suoli sul loro territorio. Le Autorità nazionali potranno applicare a livello nazionale i descrittori del suolo che meglio illustrano le caratteristiche di ciascun tipo di suolo.
I suoli con uno stato ecologico buono o elevato sarebbero considerati sani. Si applicherà anche il principio di “chi inquina paga” per la bonifica dei siti contaminati e sarà predisposto un elenco pubblico di tutti i suoli contaminati e potenzialmente contaminati in tutti i Paesi dell’UE.
Inoltre, il PE ha indebolito le disposizioni che obbligano gli Stati membri ad applicare gli indicatori del suolo, affermando che le autorità nazionali “potranno” applicare quelli che “meglio illustrano” le caratteristiche specifiche del suolo.
Il testo adottato propone una classificazione a cinque livelli per valutare lo stato di salute del suolo: stato ecologico alto, buono, moderato, degradato e degradato critico. Solo i terreni che rientrano nelle prime due categorie saranno considerati sani.
Un suolo è classificato in una delle cinque categorie a seconda delle sue prestazioni rispetto agli indicatori proposti, ma la modifica apportata alla legislazione apre alla possibilità che alcuni indicatori diventino volontari.
I Ministri dell’Ambiente dell’UE dovrebbero adottare una posizione comune nella sessione del Consiglio del 17 giugno p.v., dopo le elezioni del Parlamento.
I negoziati interistituzionali sul dossier potrebbero iniziare dopo l’estate, con un nuovo Parlamento.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.
- Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD)
Lo scorso mercoledì 10 aprile il Parlamento Europeo, seduto in sessione Plenaria, ha approvato l’accordo interistituzionale sulle nuove norme dell’UE per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane.
Con 481 voti favorevoli, 79 contrari e 26 astensioni, il Parlamento ha adottato l’accordo raggiunto con il Consiglio nel gennaio 2024 sulla revisione delle norme dell’UE in materia di gestione delle acque e di trattamento delle acque reflue urbane al fine di proteggere meglio la salute pubblica e l’ambiente.
Entro il 2035, le acque reflue urbane saranno sottoposte a un trattamento secondario (ossia alla rimozione della materia organica biodegradabile) prima di essere scaricate nell’ambiente, in agglomerati di dimensioni pari o superiori a 1.000 abitanti equivalenti (a.e., unità di misura standard che descrive l’inquinamento medio rilasciato da una persona al giorno). Entro il 2039, il trattamento terziario (ovvero la rimozione di azoto e fosforo) sarà applicato in tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue che coprono 150.000 a.e. e oltre, ed entro il 2045 in quelli che coprono 10.000 a.e. e oltre. Entro il 2045 sarà obbligatorio un trattamento supplementare per l’eliminazione di un ampio spettro di microinquinanti (trattamento quaternario) per tutti gli impianti con più di 150.000 a.e. (e oltre 10.000 a.e., in linea con le istanze di Confindustria, sulla base di una valutazione del rischio).
Sarà rigorosamente seguito il monitoraggio di vari parametri di salute pubblica (come virus noti e patogeni emergenti), inquinanti chimici, comprese le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS), microplastiche e resistenza antimicrobica.
Tuttavia, restano le disposizioni segnalate come critiche da Confindustria per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore e la definizione di microinquinante. La legge, infatti, introduce la responsabilità estesa del produttore (EPR) per i medicinali per uso umano e per i prodotti cosmetici, al fine coprire i costi del trattamento quaternario (per rimuovere i microinquinanti dalle acque reflue urbane). Almeno l’80% dei costi sarà coperto dai produttori, integrati da finanziamenti nazionali. La nuova definizione di microinquinante, facendo riferimento anche al Regolamento REACH e specificando la rilevanza della sostanza per l’ambiente acquatico, appare ora meglio dettagliata e più circostanziata. Tuttavia, rimane ancora ampia e, nel contesto delle aziende che dovranno poi applicare il regime di responsabilità estesa del produttore, non dovrebbe comportare cambiamenti significativi.
Inoltre, i Paesi dell’UE saranno tenuti a promuovere, se del caso, il riutilizzo delle acque reflue trattate provenienti da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in particolare nelle zone soggette a stress idrico.
Toccherà adesso anche al Consiglio approvare formalmente l’accordo prima che possa entrare in vigore.
SAVE THE DATE – MPC: Information Day on Strategic Projects under CRMA, 30 aprile
Come noto, la legge europea sulle materie prime critiche (CRMA) è stata formalmente firmata dai colegislatori (Consiglio e Parlamento europeo) l’11 aprile u.s. L’Atto entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.
A questo proposito, segnaliamo che la Commissione europea sta organizzando una giornata informativa per i potenziali promotori sul funzionamento dei progetti strategici. L’evento si terrà il 30 aprile p.v. dalle ore 14.00 alle ore 16.00 in modalità online. Di seguito il link WEBEX: https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m71cf27685aee6638b1699c342a144e94
Durante l’evento verranno fornite informazioni complete e dettagliate sull’intero flusso di lavoro per la candidatura, la valutazione e la selezione dei progetti strategici nell’ambito del CRMA, comprese informazioni pratiche su come presentare la domanda. Di seguito sono riportati i punti principali dell’agenda dell’evento:
Opening: Introduction to CRMA and Strategic Projects
Content & Process: Overview of Strategic Projects Objectives, application process and criteria clarifications
Application template in detail: including the User Guidance
How to apply: Practical Demonstration and Support Channels
IT Tools, UNFC Training, Website, Helpdesk and Communication
Q&A Session
In caso di domande o ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo: [email protected]
SAVE THE DATE – “Apulian Sustainable Innovation Award 2024” 16 aprile 2024: Conferenza stampa di presentazione del premio
Vi informiamo che il 16 aprile p.v., dalle ore 14.30 alle ore 15.30, presso la sala stampa della Camera dei Deputati si terrà la conferenza stampa di presentazione del Premio Apulian Sustainable Innovation Aword 2024, un’iniziativa volta a celebrare le eccellenze innovative del Paese e a promuovere la sostenibilità come motore di cambiamento per un futuro più efficiente, equo e sicuro.
Obiettivo del premio, è quello di riconoscere e valorizzare le iniziative delle start-up, piccole, medie e grandi imprese che affrontano le sfide ambientali come opportunità di sviluppo economico e sociale, contribuendo così alla diffusione di pratiche volte al progresso sostenibile, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
In allegato la locandina dell’evento.
Segnaliamo infine che è possibile seguire la conferenza stampa in diretta streaming su: https:webtv.camera.it/conferenze_stampa
SAVE THE DATE – 9° Edizione World Circular Economy Forum: Bruxelles, 15- 18 aprile 2024
Vi informiamo che l’annuale World Circular Economy Forum (WCEF) presenta le principali soluzioni di economia circolare del mondo, con la partecipazione di leader aziendali, politici ed esperti provenienti da tutto il mondo. Gli approcci dell’economia circolare possono aiutare le imprese a cogliere nuove opportunità e ad ottenere un vantaggio competitivo, oltre a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Il WCEF è un’iniziativa globale della Finlandia e di Sitra, il Fondo finlandese per l’innovazione. Il forum si tiene dal 2017.
Per la 9º edizione del 2024, l’appuntamento è a Bruxelles da oggi 15 aprile, fino a giovedì 18 aprile.
Il programma del 15 e 16 aprile prevede 4 plenarie e 16 sessioni parallele incentrate sulle più recenti evidenze scientifiche, mentre per le due giornate successive si prevedono 11 workshop e una serie di sessioni di approfondimento.
Il programma è disponibile in allegato, ed è possibile registrarsi al seguente link: World Circular Economy Forum 2024 Online Event (lyyti.fi) per seguire il Forum da remoto.
Per maggiori informazioni visitate il sito al link riportato: WCEF – the story so far – WCEF2024.
Circolare n. 1 del 15_04_2024 Modalità mancata nomina RT idoneo Deliberazione n. 1 del 9 aprile 2024 dlgs rifiuti navi Position Paper Confindustria_Usi dei siliconi WCEF2024_programme_overview-2024-small
Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])
LAVORO | Riapertura della procedura per la ricezione dei flussi telematici relativi alle somme corrisposte, a titolo di fringe benefit e stock option, al dipendente cessato con diritto a pensione nel corso dell’anno 2023 – messaggio INPS n.1436/2024
Con il messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024 l’INPS, in quanto sostituto d’imposta per i soggetti percettori di fringe benefit e stock option, cessati dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno 2023, aveva fornito le istruzioni per l’invio, da parte dei datori di lavoro, dei relativi flussi telematici.
In particolare, nel suddetto messaggio erano state indicate le tempistiche da rispettare nell’invio telematico dei dati relativi ai lavoratori cessati con diritto a pensione nel corso dell’anno d’imposta 2023 percettori di fringe benefit e stock option, fissando la data del 21 febbraio 2024 quale termine per assicurare la corretta acquisizione delle informazioni, ai fini della emissione della Certificazione Unica (CU) 2024 e delle operazioni di conguaglio fiscale da parte dell’Istituto.
Preso atto delle istanze dei datori di lavoro che non hanno provveduto all’invio dei flussi entro il suddetto termine o, pur avendolo rispettato, necessitano dell’invio di flussi di rettifica di quelli già trasmessi, con il messaggio n. 1436/2024, in allegato, l’Istituto informa che è stata riattivata la funzione destinata alla ricezione dei suddetti dati.
Tali flussi tardivi o di rettifica non saranno oggetto di elaborazione ai fini del conguaglio fiscale e comporteranno esclusivamente la rettifica delle CU 2024, con l’indicazione nelle relative annotazioni circa l’obbligo per i contribuenti interessati a presentare la dichiarazione dei redditi.
All.to
14898_Messaggio-numero-1436-del-10-04-2024
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829[email protected]
Francesco Cotini 089200815[email protected]
LAVORO | Novità sul DL 19/2024 e sull’accordo Stato Regioni in tema di formazione sulla sicurezza sul lavoro
In occasione del recente incontro al Ministero del lavoro, il nostro Sistema centrale ha rappresentato le forti criticità ancora presenti sia nel testo del DL 19/2024 sia nelle bozze dell’accordo Stato-Regioni sulla formazione in tema di sicurezza sul lavoro.
Sul disegno di legge di conversione del DL 19/2024 (AC 1752_A in allegato) è stata posta la questione di fiducia, per cui, verosimilmente, il testo contenuto nel DDL AC 1752_A sarà confermato nel corso del confronto parlamentare.
Si provvederà a commentare in dettaglio il provvedimento finale, che presenta una riformulazione integrale rispetto alla versione contenuta nel DL 19/2024 e risente positivamente del confronto con le parti sociali e di molte proposte emendative presentate dal nostro Sistema centrale.
Complessivamente, tuttavia, la logica del provvedimento è ancora priva di una reale funzione qualificatoria delle imprese ai fini della sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda poi la formazione, il confronto con il Ministero del lavoro e delle Regioni è attualmente in corso, avendo il nostro Sistema centrale manifestato direttamente al Ministro del lavoro l’insoddisfazione sulle bozze ed abbia rappresentato al Ministero l’impegno a proporre, nella settimana corrente, un testo ulteriore, insieme alle altre parti datoriali, con finalità di razionalizzazione e semplificazione e correzione di alcuni passaggi non condivisibili (tra questi, la disciplina del Repertorio degli organismi paritetici, la legittimazione delle associazioni quali soggetti formatori, la regolazione dell’accreditamento regionale, il carattere vincolante di alcune previsioni caratterizzate da una eccessiva burocrazia, etc.).
Anche il sindacato ha manifestato riserve, per motivi differenti da quelli evidenziati dalla parte datoriale (anzitutto, la previsione dell’e-learning).
Il Ministero e le altre parti pubbliche hanno accolto la proposta relativa ad un nuovo documento sul quale continuare eventualmente il confronto, verosimilmente nel corso della prossima settimana.
All.to
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