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AMBIENTE | report settimanale 21-25 settembre 2026

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Memoria Confindustria

Lo scorso agosto, il Governo ha trasmesso al Parlamento lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, che è stato assegnato alle Commissioni Ambiente di Camera e Senato per l’espressione dei rispettivi pareri. Lo schema aggiorna in modo significativo la disciplina nazionale sulla qualità dell’aria, introducendo valori limite più stringenti per i principali inquinanti, rafforzando gli strumenti di monitoraggio, modellizzazione e pianificazione e prevedendo, tra l’altro, tabelle di marcia per il conseguimento dei nuovi standard dal 2030. Sul piano nazionale, inoltre, lo schema introduce una specifica disciplina della qualità dell’aria indoor, applicabile dal 2028 a strutture sanitarie, scuole e uffici, e rafforza gli obblighi di informazione al pubblico sulla qualità dell’aria e sui relativi rischi.

In vista dell’espressione dei pareri, Confindustria ha predisposto una memoria e avviato interlocuzioni dirette in sede parlamentare per rappresentare le numerose criticità che emergono dal testo.

Pur condividendo le finalità di tutela della salute e dell’ambiente, nella memoria (disponibile al seguente link), Confindustria ha ribadito le preoccupazioni già espresse sul livello di ambizione e sulle tempistiche dei nuovi standard e sul rischio di oneri e restrizioni sproporzionati per le attività produttive. La richiesta di fondo è di attuare la direttiva senza ulteriori irrigidimenti nazionali, valorizzando pienamente le clausole di flessibilità e i principi di proporzionalità, certezza del diritto, neutralità tecnologica e sostenibilità economica.

DL Imballaggi – Aggiornamento

Lo scorso 23 settembre l’Aula del Senato ha approvato in prima lettura il DL Imballaggi. La maggioranza ha votato a favore, PD e Italia Viva si sono astenuti, mentre il Movimento 5 Stelle ha votato contro.

Tra le proposte approvate in Commissione, quelle relative alle deroghe all’obbligo di compostabilità per alcune tipologie di imballaggi. Sono stati invece ritirati/respinti tutti gli emendamenti aggiuntivi sui quali era stata espressa una valutazione negativa.

Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 6 ottobre, passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva. La Conferenza dei Capigruppo ha fissato al 30 settembre l’avvio della discussione generale in Aula.

In allegato le proposte approvate e il testo licenziato dalla Commissione.

Sarà nostra cura aggiornarvi sugli sviluppi.

 

 

RENTRI – Tavolo di confronto MASE: Aggiornamento

Vi forniamo, di seguito, alcuni aggiornamenti in merito ai quesiti di carattere normativo – già trasmessi al MASE con Nota dello scorso febbraio – che non avevano ancora ricevuto un riscontro da parte del Ministero.

Nel proprio riscontro (disponibile in allegato), il MASE ha fornito i seguenti chiarimenti.

  • Gestione RENTRI per le imprese operanti con AIA che ricevono e utilizzano all’interno della propria installazione rifiuti in conformità all’art. 216, comma 8-septies del TUA

(Punto 2 della Nota Confindustria)

Con riferimento alla criticità per le imprese operanti con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006, che ricevono e utilizzano all’interno della propria installazione rifiuti in conformità all’art. 216, comma 8-septies del medesimo decreto, il MASE, richiamando l’apposita scheda informativa pubblicata sul portale RENTRI, ha riportato il seguente chiarimento.

Fino all’adozione di ulteriori disposizioni, a partire dal 16 settembre 2026, in caso di conferimento di rifiuti non pericolosi individuati nell’allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 ad impianti industriali di cui all’art. 216, comma 8-septies, del D.lgs. 152/2006, i produttori – anche se iscritti al RENTRI – emettono il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.M. 59/2023.

  • Corretta procedura per la gestione dello spandimento fanghi in agricoltura

(Punto 5 della Nota Confindustria)

Per quanto riguarda la criticità relativa alla gestione dello spandimento dei fanghi nel sistema RENTRI, il MASE ha chiarito che, fino all’adozione di ulteriori disposizioni, nel caso in cui il produttore/detentore – ovvero il gestore dell’impianto di stoccaggio o di condizionamento – destini i fanghi di depurazione all’utilizzazione in agricoltura, in alternativa al documento di cui all’allegato III A previsto dall’art. 13 del D.lgs. 99/1992, è emesso il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo, secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193, comma 10, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La relativa scheda informativa, pubblicata sul portale RENTRI, è disponibile al seguente link.

Confindustria ha trasmesso al MASE un documento contenente alcune osservazioni e proposte sulle possibili rettifiche da apportare ai dati del FIR digitale, anch’esso disponibile in allegato. Nel documento, in particolare, viene proposta, in attesa di un adeguamento del sistema informatico, una procedura basata su una comunicazione scritta del soggetto responsabile del dato errato, da richiamare nelle annotazioni del FIR e allegare al formulario. Sono stati inoltre individuati i principali campi suscettibili di rettifica, i soggetti competenti a richiederla o annotarla e le relative responsabilità. Rispetto a tali punti, il MASE ha chiarito che la richiesta è attualmente oggetto di approfondimento, al fine di valutarne gli eventuali impatti sulla tracciabilità dei rifiuti e le connesse implicazioni di carattere normativo.

Inoltre, il MASE ha fornito ulteriori elementi.

  • Rettifiche dei dati del FIR

(Punti 3 e 4 Documento Confindustria “Correzione e annullamento del FIR digitale”)

Fermo restando che la proposta formulata da Confindustria è attualmente oggetto di approfondimento, il MASE ha ricordato che la funzionalità di rollback consente la modifica delle informazioni inserite qualora vengano riscontrati errori nel FIR digitale prima dell’avvio del trasporto e che la revoca della firma deve essere effettuata entro 15 minuti dalla sua apposizione. Tale funzionalità è disponibile sia nell’area Operatori, sia tramite l’App RENTRI FIR Digitale, nonché attraverso le API RENTRI.

Il MASE ha inoltre ricordato che non è possibile annullare la firma apposta da altri Operatori, rinviando per tutti i dettagli alla scheda informativa “Come annullare una firma apposta sul FIR Digitale”.

Al riguardo, il MASE ha confermato l’esame della proposta relativa all’estensione del termine attualmente previsto per il rollback dagli attuali 15 minuti a 30 minuti. Tale ipotesi è finalizzata, secondo quanto precisato dal Ministero, a rispondere alle esigenze rappresentate dagli Operatori e, al contempo, a impedire un uso improprio delle funzionalità messe a loro disposizione.

Inoltre, con riferimento all’utilizzo del campo 17 (Annotazioni) e alla possibilità di allegare eventuale documentazione integrativa, il MASE ha evidenziato che l’Allegato 2 al D.D. 210/2026, recante le “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)”, prevede la possibilità di inserire note esplicative e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della tracciabilità dei rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti (Produttore/Detentore, Trasportatore e Destinatario), ricordando che, nel FIR digitale, l’inserimento di annotazioni comporta la sottoscrizione elettronica da parte del soggetto che le inserisce. Pertanto, il MASE ha chiarito che l’annotazione può essere utilizzata anche per indicare la presenza di documenti allegati al FIR.

Il MASE ha inoltre richiamato quanto previsto dall’art. 193, comma 17, del D.lgs. 152/2006, in base al quale ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, precisando che, trattandosi di una previsione normativa disciplinata dal TUA, non è possibile introdurre eccezioni o deroghe e che ogni valutazione in merito è rimessa agli esiti degli accertamenti effettuati dagli Enti preposti al controllo.

  • Annullamento del FIR digitale

(Punto 5 Documento Confindustria “Correzione e annullamento del FIR digitale”)

Nel proprio documento, Confindustria aveva evidenziato la criticità connessa all’impossibilità di annullare il FIR digitale una volta decorso il termine previsto per il rollback, anche nei casi in cui, successivamente e fino alla conclusione del viaggio, si verifichino situazioni che rendano il formulario non più utilizzabile e ne richiedano l’annullamento.

Sul punto il MASE ha informato che sono in fase di implementazione le modifiche tecniche che consentiranno la registrazione dei FIR digitali annullati e dei FIR digitali sospesi per i quali si prevede l’utilizzo di una funzione di “chiusura forzata”.

Inoltre, il MASE ha informato che sono in corso di predisposizione per la successiva validazione le schede informative destinate a disciplinare le casistiche relative alle modalità di gestione del FIR digitale e del Registro cronologico di carico e scarico nei casi di furto, incendio e sversamento occorsi sia durante la fase di trasporto, sia presso la sede del produttore o dell’impianto di trattamento.

Aggiornamento principali dossier europei

Insieme con i Colleghi della Delegazione di Bruxelles, che ringraziamo, forniamo di seguito alcuni aggiornamenti in merito ai principali dossier europei in materia ambientale. In particolare:

  • PPWR – Pubblicata una rettifica alla definizione di “produttore”

Il 18 settembre è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una rettifica al Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). La rettifica, identificata come 2026/90776, interviene in modo puntuale sulla definizione di “produttore” contenuta all’articolo 3, punto 15), lettere c) e d).

In particolare, alla lettera c), il riferimento ai soggetti che ricevono direttamente imballaggi o prodotti imballati in un altro Stato membro viene modificato da “consumatori” a “utilizzatori finali”. La lettera d) viene invece riformulata per chiarire il caso in cui un fabbricante, importatore o distributore stabilito in uno Stato membro metta per la prima volta a disposizione, nel territorio di un altro Stato membro e direttamente agli utilizzatori finali, prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli contemplati alla lettera c).

La rettifica non modifica altre disposizioni del PPWR né introduce una disciplina autonoma, ma assume rilievo operativo perché la qualifica di “produttore” è centrale per individuare i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal Regolamento, inclusi quelli connessi alla responsabilità estesa del produttore (EPR).

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

  • Direttiva sulle emissioni industriali – La Commissione avvia procedure di infrazione nei confronti di tutti gli Stati membri

La Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora a tutti gli Stati membri per non aver notificato misure che assicurino il completo recepimento della Direttiva sulle emissioni industriali e degli allevamenti (IED), ossia la Direttiva 2010/75/UE come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1785.

Gli Stati membri avevano tempo fino al 1° luglio 2026 per recepire la Direttiva, che rafforza il quadro europeo per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento derivante dalle attività industriali e dagli allevamenti. Tra le principali novità figurano requisiti più stringenti per la riduzione delle emissioni, l’estensione dell’ambito di applicazione, nuovi obblighi relativi ai sistemi di gestione ambientale e un rafforzamento dei diritti del pubblico. Secondo la Commissione, nessuno Stato membro ha notificato entro la scadenza misure che assicurino il completo recepimento.

Per quanto riguarda l’Italia, il processo di recepimento è già in corso: il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo n. 420 per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1785 e, il 16 settembre, la Commissione Ambiente del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni.

La procedura interviene peraltro mentre la stessa IED è nuovamente oggetto di modifiche nell’ambito dell’Omnibus Ambiente, che propone interventi mirati su alcune delle disposizioni della recente revisione con l’obiettivo di semplificare gli obblighi amministrativi per gli operatori. Il Consiglio ha adottato il proprio mandato negoziale il 24 giugno, mentre il Parlamento europeo non ha ancora definito la propria posizione: il voto sul draft report in Commissione ENVI è atteso a novembre. Si determina quindi una situazione particolare, nella quale gli Stati membri devono completare il recepimento della IED 2.0 mentre alcune delle disposizioni interessate sono già oggetto di una nuova proposta di modifica e semplificazione.

Proprio sul rapporto tra trasposizione della IED 2.0 e Omnibus Ambiente era intervenuta anche la Commissaria Jessika Roswall, rispondendo il 3 luglio a un’interrogazione parlamentare che chiedeva se la Commissione intendesse rinviare il termine di recepimento. Roswall aveva escluso, di fatto, che un eventuale “stop the clock” potesse entrare in vigore prima della scadenza del 1° luglio, precisando tuttavia che la Commissione avrebbe tenuto conto della propria proposta di modifica della IED nell’esaminare completezza e conformità delle misure nazionali di trasposizione.
A supporto dell’attuazione, la Commissione ha poi pubblicato il 15 settembre una Comunicazione in formato Q&A sulla Direttiva (UE) 2024/1785, quindi oltre due mesi dopo la scadenza prevista per il recepimento da parte degli Stati membri. Le FAQ forniscono chiarimenti su diversi aspetti della trasposizione e dell’applicazione della IED 2.0, ma la Commissione precisa che non affrontano le disposizioni già interessate dalla proposta di Omnibus Ambiente, rinviando eventuali aggiornamenti alla conclusione dell’iter legislativo.

Gli Stati membri hanno ora due mesi per rispondere alla Commissione e completare la notifica. In assenza di una risposta soddisfacente, secondo l’iter previsto dall’art. 258 TFUE, la Commissione potrà procedere con l’invio di un parere motivato e, successivamente, con l’eventuale deferimento alla Corte di giustizia dell’UE.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

  • Water Resilience Stakeholder Platform – La Commissione avvia la nuova piattaforma per rafforzare l’attuazione della Water Resilience Strategy

Lo scorso 21 settembre la Commissione europea, insieme al Comitato economico e sociale europeo (CESE) e al Comitato europeo delle Regioni (CdR), ha lanciato la Water Resilience Stakeholder Platform, con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento degli stakeholder nell’attuazione della Water Resilience Strategy.

Il gruppo riunisce oltre 50 esperti di alto livello provenienti da diversi settori, rappresentanti degli Stati membri e organizzazioni internazionali, queste ultime con il ruolo di osservatori. La composizione comprende, tra gli altri, rappresentanti delle imprese e del settore idrico, società civile, autorità regionali e locali, istituzioni nazionali, mondo accademico e organizzazioni finanziarie, con l’obiettivo di assicurare un approccio trasversale alla gestione della risorsa idrica.

In particolare, il gruppo avrà il compito di: sostenere la Commissione nella preparazione e attuazione di alcune azioni-bandiera selezionate; individuare le criticità e ostacoli all’attuazione della Strategia e propone modalità per superarli; contribuire a integrare la resilienza idrica nelle politiche e nei bilanci pertinenti, tenendo conto delle disparità territoriali.

Il lancio si inserisce in un più ampio rafforzamento dell’agenda europea sulla resilienza idrica, anche alla luce delle priorità emerse nel recente Discorso sullo Stato dell’Unione. Nello stesso contesto, il 21 settembre è stata inoltre avviata la European Water Academy, iniziativa volta a rafforzare competenze, formazione e scambio di conoscenze nel settore della gestione delle risorse idriche.

Maggiori informazioni sono disponibili nella comunicazione della Commissione e nella pagina relativa al gruppo.

 

Regolamenti delegati sugli standard di rendicontazione di sostenibilità – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE

Ricordiamo che il 21 settembre 2026, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i due Regolamenti delegati che completano la revisione degli obblighi di reporting di sostenibilità prevista dal pacchetto di semplificazione europeo.

Si tratta del Regolamento delegato (UE) 2026/1563, che modifica il Regolamento 2023/2772 e sostituisce gli attuali European Sustainability Reporting Standards (ESRS) con una versione semplificata, e del Regolamento delegato (UE) 2026/1560, che introduce uno standard di rendicontazione di sostenibilità a uso volontario per le imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale determina la definitiva applicazione dei testi che erano stati adottati dalla Commissione il 3 luglio scorso e poi sottoposti al successivo periodo di esame di due mesi da parte del Parlamento europeo e del Consiglio che non hanno sollevato osservazioni.

Per quanto riguarda il Regolamento delegato 2026/1563 sugli ESRS, si evidenzia che entrerà in vigore il 10 novembre 2026 e si applicherà agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027, prevedendo (art.2) delle disposizioni transitorie per le imprese che rendicontano su un esercizio finanziario iniziato nel 2026 (imprese cd wave 1) che potranno scegliere tra tre possibilità:

  • applicare gli ESRS nella versione precedente;
  • applicare gli ESRS precedenti beneficiando di alcune delle semplificazioni introdotte dal nuovo regolamento;
  • applicare direttamente i nuovi ESRS.

In merito allo standard volontario, si ricorda che è destinato alle imprese che non sono soggette agli obblighi di reporting e cioè che non superano la media di 1.000 dipendenti nell’esercizio finanziario precedente. L’obiettivo è quello di supportare Tali imprese nel fornire informazioni utili alle aziende soggette alla CSRD che ne fanno richiesta lungo la catena del valore, facilitare l’accesso al credito e agli investimenti e migliorare la gestione delle questioni ambientali e sociali.

Lo standard volontario assume, inoltre, una funzione rilevante nella gestione delle informazioni richieste lungo la catena del valore. Infatti, dal 1° gennaio 2027, le imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria non potranno richiedere ai soggetti della propria catena del valore con una media di 1.000 dipendenti o meno informazioni di sostenibilità che vadano oltre il perimetro previsto dallo standard volontario, quando tali informazioni sono richieste per la propria rendicontazione sulla sostenibilità.

Il cosiddetto value chain cap non impedisce, tuttavia, richieste di informazioni necessarie per adempiere ad altri obblighi previsti dal diritto europeo o nazionale. La limitazione riguarda solo le informazioni richieste per le finalità di rendicontazione previste dalla normativa

Il nuovo standard potrà essere utilizzato dalle imprese non soggette agli obblighi CSRD a partire dal 24 settembre 2026, mentre la funzione di limite alle richieste lungo la catena del valore sarà effettiva per gli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027.

ANGA – Novità sito

Sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali sono disponibili alcune nuove funzionalità, utili a migliorare l’esperienza di navigazione e consultazione dei contenuti.

La Nuova “Area Consultazione” consente di monitorare i principali indicatori sia a livello nazionale che territoriale. In particolare, selezionando un territorio è possibile consultare i dati relativi alla corrispondente Sezione e il relativo andamento.

Inoltre, sul sito dell’ANGA è stata introdotta una nuova modalità di navigazione e consultazione delle FAQ mediante l’aggiunta di specifici filtri di ricerca.

I filtri sono suddivisi in:

  • Data pubblicazione, per restringere la ricerca in base al periodo di pubblicazione delle FAQ che viene applicato prioritariamente sugli altri filtri;
  • Argomento, per consentire di filtrare le FAQ in base alla tematica di riferimento mediante selezione dell’argomento di interesse;
  • Ricerca per parola, per effettuare una ricerca testuale all’interno delle FAQ tramite una specifica parola chiave o porzione di testo.

Si segnala inoltre che, inserendo una parola chiave e avviando la ricerca tramite il pulsante “Ricerca” o il tasto Invio, le corrispondenze individuate nelle FAQ vengono evidenziate in giallo. La FAQ contenente il termine ricercato viene aperta automaticamente, mentre eventuali FAQ aperte che non contengono il termine vengono chiuse.

La presenza di filtri attivi è evidenziata dalla funzione “Rimuovi filtri”, che consente di ripristinare rapidamente la configurazione iniziale della ricerca.

allegati: _relddl 2020-a__449732 Correzione e annullamento del FIR digitale DL Imballaggi – approvati MASE.REGISTRO UFFICIALE.2026.0198612 OJ_L_202690776_IT_TXT RENTRI – Criticità ancora da risolvere_febbraio 2026

 Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])




AGEVOLAZIONI | Accordi per l’Innovazione filiera automotive: apertura sportello dal 25 novembre 2026

Informiamo che con decreto direttoriale 17 settembre 2026 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione a valere sugli Accordi per l’innovazione nella filiera del settore automotive, ossia l’insieme delle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, progettazione, ingegnerizzazione, produzione, assemblaggio, trasformazione, remanufacturing o manutenzione avanzata di veicoli a motore destinati al trasporto su strada di persone e merci per uso civile e commerciale, nonché dei relativi componenti, sistemi, sottosistemi e tecnologie.

Sono escluse le attività relative ai settori aeronautico, ferroviario, navale, nonché le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione, distribuzione, intermediazione, noleggio o rivendita.

Imprese ammissibili

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti

Investimenti agevolabili

Sono ammissibili progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione nella filiera automotive finalizzati allo sviluppo di tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.

I programmi di investimento agevolabili devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente del finanziamento agevolato nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

  • il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
  • il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Il soggetto proponente il progetto di ricerca e sviluppo può presentare domanda di agevolazione, in via esclusivamente telematica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 25 novembre 2026, utilizzando la procedura ed i modelli disponibili nel sito internet del Soggetto gestore (MCC – Fondo per la Crescita Sostenibile).

La compilazione sarà possibile a partire dall’11 novembre 2026.

Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

Nel caso in cui le risorse a disposizione non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, quest’ultime sono ammesse in istruttoria, in base alla posizione assunta in una specifica graduatoria, predisposta tenendo conto del punteggio relativo all’elemento di valutazione “solidità economico-finanziaria” di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3 del Decreto, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo 8, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d’atto notorio di cui all’allegato n. 5.

Al solo fine della formazione dell’eventuale graduatoria non è prevista alcuna attività istruttoria da parte del Ministero nella determinazione di tale punteggio che sarà comunque oggetto di puntuale verifica da parte del Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile nelle successive fasi di valutazione per soli i progetti ammessi ad istruttoria.

Modalità di funzionamento

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni è necessario che venga definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa.

Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione, i soggetti proponenti devono presentare al Ministero la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.

Il Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

  • le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
  • la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
  • la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
  • la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
  • la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.

Successivamente alla stipula dell’Accordo per l’innovazione, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.

Risorse stanziate

Per la misura in esame il DPCM 10 giugno 2026 ha destinato 631,02 milioni di euro, di cui il 40% destinato a progetti interamente realizzati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Ulteriori informazioni sono disponibili al link: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/automotive-accordi-per-linnovazione-nella-filiera

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])




CREDITO | Programma seminario “NUOVE ROTTE PER CRESCERE Strategia per un’internazionalizzazione di successo”, giovedì 8 ottobre p.v., ore 16.00, Confindustria Salerno.

Il prossimo giovedì 8 ottobre, alle ore 16.00, avrà luogo in sede il seminario “NUOVE ROTTE PER CRESCERE Strategie e posizionamento per un’internazionalizzazione di successo”, organizzato in collaborazione con Crédit Agricole.

L’evento, che si svolgerà come da programma allegato, nasce con l’obiettivo di favorire un confronto con le aziende interessate a sviluppare o consolidare la propria presenza sui mercati esteri. Dopo i saluti istituzionali, i lavori saranno aperti da Prometeia, società di consulenza specializzata nella ricerca economica, che offrirà una lettura del contesto internazionale e delle principali tendenze in atto.

Cosa significa intraprendere un percorso di internazionalizzazione, quali sono le sfide da affrontare e, al tempo stesso, quali opportunità e risultati è possibile raggiungere sui mercati esteri saranno temi affrontati direttamente da due imprenditori alla guida di gruppi internazionali divenuti punti di riferimento globali nei rispettivi comparti: Jcoplastic S.p.A. e Andriani S.p.A.

A seguire, Crédit Agricole presenterà strumenti e soluzioni di accompagnamento a supporto dei percorsi di crescita e di sviluppo delle aziende sui mercati internazionali.

Programma seminario 8ott26

Per esigenze organizzative, vi invitiamo a confermare la partecipazione a [email protected]

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LAVORO | CCNL Legno-Arredo: ipotesi di accordo 03/09/2026 – circolare esplicativa

In data 3 settembre 2026 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza al 31 dicembre 2028.

Il rinnovo del contratto, la cui parte normativa era immutata dal 2020, ha comportato l’aggiornamento di numerosi istituti contrattuali, l’inserimento di nuovi articoli e un incremento retributivo distribuito in tre tranche.

Per quanto di maggior interesse, sono stati apportati dei miglioramenti a livello organizzativo e di flessibilità, inserendo in particolare le causali per la stipula e/o la proroga/rinnovo dei contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi e prevedendo la possibilità, per le aziende, di chiedere ai lavoratori una programmazione mensile riferita alla fruizione dei permessi ex l. 104/1992.

Sono stati inseriti inoltre termini più stringenti per la comunicazione delle assenze a vario titolo e una comunicazione preventiva da parte degli RLS in caso di accesso ai luoghi di lavoro.

Ulteriori interventi si segnalano anche sugli strumenti di welfare contrattuale, apportando modifiche all’articolo sulla previdenza complementare e a quello sull’assistenza sanitaria integrativa, e in ambito salute e sicurezza, al fine di accrescere la sicurezza e ridurre l’incidenza degli infortuni sul lavoro.

Si riporta di seguito una sintesi, ad opera di FLA FederlegnoArredo, in cui vengono riassunte le modifiche intervenute, seguendo la progressione degli articoli per maggior chiarezza e fruibilità del documento.

Art. 1) È stato aggiornato l’intero articolo relativo al sistema di relazioni industriali, prevedendo l’avvio delle attività dell’Osservatorio Bilaterale Legno-Arredo (OBL) e l’istituzione di un Gruppo di Lavoro paritetico che avrà il compito di aggiornare l’attuale sistema di classificazione del personale.

Art. 1.2.3) Rispetto al sistema di informazioni è stato introdotto l’obbligo, per le aziende, di comunicare i dati relativi ai lavoratori iscritti alle OO.SS. tramite la compilazione dei campi dedicati all’interno dei flussi Uniemens. Inoltre, annualmente, su richiesta delle OO.SS. firmatarie del contratto, le aziende invieranno l’elenco dei rispettivi iscritti e la percentuale di rappresentanza. Le informative annuali alla R.S.U., a livello aziendale e di gruppo, sono previste per le realtà che occupano rispettivamente più di 40 e 140 dipendenti.

Art. 1.2.4) È stato inserito un paragrafo sugli appalti. In particolare, è prevista una informativa annuale, su richiesta della R.S.U. o delle OO.SS. territoriali, in relazione agli appalti avviati che comportino una variazione dell’assetto produttivo/aziendale.

Art. 8) In considerazione dell’importanza data ai temi della salute e sicurezza sul lavoro, si è stabilito che, per le aziende che occupano da 121 a 200 dipendenti, gli R.L.S. siano due.

I permessi spettanti agli RLS per l’espletamento del ruolo sono stati riordinati in funzione del numero di dipendenti dell’azienda, inserendo le ore di cui all’Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 nei rispettivi paragrafi (aziende fino a 15 dipendenti e aziende con più di 15 dipendenti).

Inoltre, per finalità organizzative e per un necessario coordinamento, gli RLS dovranno comunicare preventivamente al datore di lavoro l’intenzione di accedere agli ambienti di lavoro, salvo i casi di infortunio o pericolo imminente.

Preposti: si precisa che la nomina dei preposti alla sicurezza debba avvenire con comunicazione scritta.

Art. 10 bis) È stato inserito un articolo che disciplina le conciliazioni in sede sindacale, allo scopo di assicurarne l’inoppugnabilità.

Art. 15) Fatti salvi eventuali accordi aziendali o di gruppo, è stato introdotto un meccanismo che prevede il passaggio automatico dal livello AE1 (livello di ingresso) al livello successivo per i lavoratori (dipendenti diretti) che svolgono attività produttive o comunque connesse al ciclo produttivo e che hanno maturato una determinata anzianità aziendale, come specificato nei paragrafi a seguire.

In generale, il passaggio dal livello AE1 al livello successivo avrà luogo dopo 24 mesi di inquadramento nel livello AE1, con decorrenza dal 1° gennaio 2028.

Per il personale già in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, il passaggio avverrà come di seguito specificato:

  • per i lavoratori che, al 31 dicembre 2027, risulteranno già inquadrati nel livello AE1 da almeno 24 mesi, il passaggio avverrà dal 1° gennaio 2028;
  • per gli altri lavoratori (coloro che al 31 dicembre 2027 non avranno ancora maturato i 24 mesi), il passaggio avverrà al raggiungimento della suddetta soglia. Per la determinazione dei 24 mesi si rinvia a quanto specificato nell’accordo.

È stata definita una decorrenza differente per i lavoratori (determinati come sopra) che al 31 maggio 2027 risulteranno inquadrati nel livello AE1 da almeno 48 mesi. Per questi lavoratori il passaggio al livello successivo avverrà dal 1° giugno 2027.

Si precisa che gli aumenti retributivi derivanti dall’attuazione del passaggio di livello possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali superminimi in atto, ad eccezione di quelli espressamente riconosciuti con clausola di non assorbibilità.

Art. 27) Le percentuali di maggiorazione relative al lavoro straordinario, notturno e festivo sono state parificate per operai, intermedi e impiegati, ad eccezione della percentuale riferita al lavoro straordinario festivo che resta immutata.

Art. 30) È stato riscritto l’intero articolo, semplificandolo e razionalizzandone i contenuti.

In particolare:

  • soglie massime: nessuna modifica
  • sono state introdotte delle causali per la stipula e/o la proroga/rinnovo di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi
  • il periodo di prova è stato aggiornato alla normativa vigente
  • il diritto di precedenza è stato adeguato ai termini di legge
  • in riferimento alla durata massima dei contratti di somministrazione a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, si fa rinvio ai termini di legge (rispettivamente 24 e 36 mesi in base alla circostanza che il lavoratore sia assunto dall’Agenzia di somministrazione con contratto a tempo determinato o indeterminato)
  • le aziende sono tenute a comunicare ai lavoratori in somministrazione le eventuali posizioni vacanti, anche mediante affissione di avvisi in bacheca
  • attività stagionali: nessuna modifica.

Art. 33) Sono state introdotte alcune modifiche ed aggiornamenti:

  • permessi lutto: i tre giorni di permesso retribuito (per il coniuge o parente entro il secondo grado) sono considerati per evento; è stato introdotto un giorno di permesso per evento per gli affini di primo grado (suoceri, generi, nuore) e, per i soli lavoratori stranieri provenienti da Paesi al di fuori del continente europeo (confini geografici), sono stati previsti due giorni ulteriori di permesso retribuito dietro presentazione di idonea documentazione di viaggio
  • permessi ex l. 104/1992: l’azienda può chiedere ai lavoratori aventi diritto la programmazione mensile dei permessi, fermo restando il diritto alla loro fruizione e la possibilità, per il lavoratore, di variare la collocazione temporale degli stessi. È possibile definire in sede aziendale modalità differenti
  • permessi per lavoratrici gestanti: è stato inserito il diritto a fruire di riposi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino, anche in forma frazionata, ai sensi di legge
  • paternità: il congedo di paternità è stato aggiornato alla normativa vigente (10 giorni)
  • vittime di violenza: il paragrafo è stato aggiornato, aumentando le tutele per le vittime di violenza, ed è stato inserito un Protocollo contro la violenza di genere, analogamente a quanto già definito in altri settori, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza ed accrescere la consapevolezza di ciascuno sul tema.

Art. 40) Dal 1° gennaio 2027 gli importi degli aumenti periodici di anzianità vengono aggiornati come riportato nell’accordo.

Art. 43) In tema di congedo parentale, il trattamento aggiuntivo a quello di legge (fino al 30% della retribuzione per tre mesi di calendario) potrà essere utilizzato fino al sesto anno di vita del bambino. In ogni caso, la somma tra tale trattamento e il trattamento corrisposto dall’Inps non potrà superare il 100% della retribuzione. Tale disposizione vale per i congedi parentali richiesti a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo.

Art. 47) Le assenze vanno comunicate entro l’inizio dell’orario di lavoro previsto, salvo comprovato impedimento, secondo le disposizioni o prassi rese note ai lavoratori. Qualora non vi siano, in azienda, delle disposizioni chiare e note a tutti su come i lavoratori debbano procedere alle comunicazioni, o sui canali da utilizzare, si raccomanda di provvedere in tal senso in modo che non vi siano dubbi o problemi applicativi.

Art. 57) Il contributo aziendale a Fondo ARCO viene incrementato dello 0,10% dal 1° gennaio 2027 e dello 0,20% dal 1° gennaio 2028, passando rispettivamente a 2,40% e 2,60%.

All’atto dell’assunzione, le aziende sono tenute a fornire ai lavoratori tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e a consegnare il materiale predisposto dal Fondo.

A questo proposito, si invitano le aziende a consultare il sito di Fondo Arco (www.fondoarco.it), dove sono pubblicate tutte le informazioni utili e, all’occorrenza, a prendere contatto con la struttura del Fondo.

Art. 57 bis) Con decorrenza dal 1° gennaio 2027, il contributo aziendale a Fondo ALTEA passerà a 18 euro mensili per 12 mensilità. I lavoratori possono iscrivere ad ALTEA anche i propri familiari, e in tal caso le aziende opereranno le relative trattenute previa ricezione del modulo di adesione dei familiari interessati.

Art. 63) Il contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2028. Le nuove disposizioni e le modifiche apportate ai singoli istituti decorrono dalla data di sottoscrizione dell’accordo, salvo le diverse decorrenze eventualmente previste indicate nei singoli articoli.

Art. 73) Questo articolo, molto datato, è stato oggetto di importanti modifiche; in particolare, è stato circoscritto meglio l’ambito di applicazione, precisando che in ogni caso le attività elencate che – ai soli effetti dell’articolo stesso e del riconoscimento dell’indennità speciale – presentano delle peculiarità, sono svolte nel totale rispetto delle misure di prevenzione, individuale e collettiva, previste dalla normativa.

Qualora vengano meno le ragioni per le quali l’indennità speciale era stata istituita, previo esame congiunto con la RSU e/o gli RLS, la direzione aziendale potrà valutarne la soppressione.

Si conferma altresì che l’indennità speciale viene riconosciuta solamente per le ore di effettivo svolgimento dei lavori elencati.

Art. 75) Allo scopo di accrescere la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ridurre l’incidenza degli infortuni sul lavoro, le aziende con più di 15 dipendenti adotteranno sistemi di segnalazione e gestione dei quasi infortuni (near miss) in conformità alle previsioni di legge.

È stata introdotta la possibilità di organizzare dei break formativi della durata massima di 15 minuti.

Art. 76) L’assenza per malattia va comunicata entro l’inizio dell’orario di lavoro previsto, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento, secondo le disposizioni o prassi rese note ai lavoratori.

Per il calcolo del comporto, i termini già espressi in mesi sono stati espressi anche in giorni allo scopo di facilitare i conteggi.

Fermo restando il comporto ordinario, è stata prevista l’estensione del comporto per un periodo di 45 giorni di calendario per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/1999, legge 104/1992, d. lgs. 62/2024, nonché per i lavoratori affetti dalle patologie gravi accertate che comportino terapie salvavita, già indicate nel CCNL (patologie tumorali, leucemiche, da deficienza immunitaria conclamata, trapianti di organi primari).

Per il trattamento economico di tale ulteriore periodo si fa riferimento a quanto già previsto alla lettera B) del presente articolo.

I lavoratori interessati, per poter usufruire dell’estensione del comporto, dovranno certificare in anticipo (e comunque entro la scadenza del comporto ordinario) la natura della patologia, tale da giustificare la richiesta.

Art. 94) Si veda l’art. 75.

Art. 110) Si veda l’art. 75.

Art. XXX) In tema di sicurezza sul lavoro, è stato inserito un nuovo articolo sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in riferimento a quanto disposto dall’art. 74 e seguenti del D. Lgs. 81/2008.

In particolare, sono stati riportati la definizione di Dispositivo di Protezione Individuale (art. 74) e l’obbligo, per il Datore di Lavoro, di mantenere in efficienza i DPI e curarne la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Tale obbligo si applica anche agli indumenti di lavoro, qualora gli stessi siano classificati come DPI all’interno del Documento di Valutazione dei rischi (art. 77 c. 4 lett. a)).

È facoltà del Datore di Lavoro determinare le azioni più idonee per mantenere in efficienza i DPI. In considerazione di quanto sopra e delle previsioni normative, si raccomanda alle aziende di procedere alle opportune verifiche con l’RSPP.

Art. YYY) Questo articolo riguarda la trasferta. Non sono intervenute modifiche sostanziali, si è convenuto di uniformare la disciplina della trasferta per le diverse categorie di lavoratori (operai, intermedi, impiegati) e spostare l’articolo nella parte generale del contratto, abrogando al contempo gli articoli presenti oggi nelle singole sezioni.

TRATTAMENTO ECONOMICO L’incremento dei minimi retributivi è distribuito in tre tranche, a cui si aggiunge un importo una tantum a copertura del periodo gennaio – agosto 2026, come di seguito specificato:

  • con la retribuzione del mese di settembre 2026 viene riconosciuto un aumento retributivo mensile di € 95,00 lordi al livello AS1 (parametro 134), da riparametrare su tutti i livelli;
  • con la retribuzione del mese di dicembre 2026 viene erogato un importo una tantum di € 100,00 lordi, uguale per tutti i livelli, omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti e indiretti ed escluso dal calcolo del TFR. Per i lavoratori assunti nel periodo interessato (gennaio – agosto 2026) vale la regola dei 15 giorni (per le assunzioni avvenute entro il giorno 15 del mese la quota del mese si considera per intero, per i lavoratori assunti successivamente la quota del mese non spetta);
  • nel mese di gennaio 2027 verrà definito l’incremento retributivo per l’anno 2027, dato da due componenti: l’incremento IPCA, calcolato sulla base dell’indice IPCA 2026, e un importo di € 39,00 lordi mensili al livello AS1 (parametro 134), da riparametrare su tutti i livelli;
  • nel mese di gennaio 2028 verrà definito l’incremento retributivo per l’anno 2028 sulla base dell’indice IPCA 2027.

Si riporta di seguito la tabella dell’incremento retributivo decorrente da settembre 2026, con gli importi lordi mensili riparametrati sui vari livelli.

A gennaio 2027 e gennaio 2028, e comunque dopo la definizione dei successivi adeguamenti, verranno diffuse le tabelle a valere, rispettivamente, per gli anni 2027 e 2028. Si precisa che sugli incrementi mensili è possibile procedere all’assorbimento di eventuali superminimi, qualora non espressamente riconosciuti con clausola di non assorbibilità.

 

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




SICUREZZA | Prevenzione incendi – Modificato il Decreto Controlli: previste disposizioni transitorie per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio

Sono state introdotte disposizioni transitorie in materia di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio dal decreto del Ministro dell’Interno del 22 settembre 2026, che modifica il DM 1° settembre 2021, cosiddetto “Decreto Controlli”, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 222 del 24 settembre 2026).

Il decreto inserisce nel DM 1° settembre 2021 il nuovo articolo 6-bis, recante “Disposizioni transitorie”, e stabilisce che, a decorrere dal 25 settembre 2026, i soggetti che entro tale data abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti possano continuare a svolgere gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio ricompresi nelle tipologie oggetto dell’istanza, fino alla conclusione della valutazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.

Si ricorda che il 25 settembre 2026 è entrato in vigore l’obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori previsto dall’articolo 4 del Decreto Controlli. Tale termine era stato da ultimo prorogato di un anno, al 25 settembre 2026, con il decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025.

Contestualmente, lo scorso 24 settembre i Vigili del fuoco hanno emanato una circolare con le prime indicazioni operative per la presentazione delle istanze.

La circolare riporta i contenuti del decreto e interviene, in particolare, sulle difficoltà segnalate in relazione all’acquisizione del pre-accordo con il soggetto formatore/sede d’esame: limitatamente alle istanze trasmesse entro il 25 settembre 2026, qualora tale documento non sia ancora disponibile, il candidato potrà allegare sul portale dei Vigili del fuoco una dichiarazione con cui si impegna a produrlo successivamente e comunque in tempo utile per lo svolgimento della valutazione. La mancata allegazione del pre-accordo al momento della presentazione dell’istanza, in presenza della predetta dichiarazione, non impedisce quindi l’avvio dell’istruttoria.

La disposizione transitoria recepisce, nella sostanza, una richiesta formulata da Confindustria, con il coinvolgimento delle associazioni del sistema, sin dallo scorso luglio, finalizzata a garantire la continuità delle attività di manutenzione nelle more del completamento delle procedure di qualificazione e la continuità operativa delle imprese.

La circolare precisa, infine, che successivamente saranno fornite ulteriori indicazioni per assicurare un’applicazione uniforme delle disposizioni introdotte dal nuovo decreto.

In allegato, il testo del decreto del 22 settembre 2026 e la circolare dei Vigili del fuoco del 24 settembre 2026.

Sarà nostra cura fornirVi aggiornamenti sui successivi sviluppi.

All.ti

Decreto 22 settembre 2026 m_it.A8CF3D3.REGISTRO_UFFICIALE_U_.0020188.24-09-2026

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

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