LAVORO | Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati: Decreto Ministero del Lavoro n. 14/202

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con il MIMIT, con l’allegato decreto n. 14/2026 ha aggiornato l’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all’INAIL, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all’ASL per quelle successive.

Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l’installazione e la prima messa in esercizio, siano sottoposte a controlli, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’allegato VII al predetto Testo Unico elenca le attrezzature che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.

La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL e, ove istituita dalla legge regionale, dall’Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all’INAIL per l’effettuazione delle prime verifiche.

Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell’organo di vigilanza.

Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4, lett. b), del Testo Unico, sono punite con la sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91.

All.to

DD-14-del-24-febbraio-2026

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025: invio entro il 30 aprile 2026

Il Ministero del Lavoro, tramite il proprio portale, informa che a partire dal 1° marzo 2026 sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Servizi Lavoro” sarà disponibile per la compilazione il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025.

La compilazione è obbligatoria per le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti; mentre resta su base volontaria per quelle con un numero inferiore di dipendenti.

La redazione del Rapporto deve concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2026 secondo le modalità generali di compilazione previste dal decreto del 3 giugno 2024, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

L’applicativo del Ministero permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e nel caso procedere al loro aggiornamento. A supporto degli utenti è stata creata un’apposita sezione dell’URP Online del Ministero.

Si ricorda che la mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198). L’Ispettorato nazionale del lavoro verifica la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro (art. 46, comma 4-bis, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).

Fino alla scadenza del termine di presentazione del rapporto, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2022/2023), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026.

Il Dicastero informa inoltre le aziende che abbiano ancora in corso il caricamento dei dati relativi al biennio 2022/2023, che il termine ultimo per provvedere è il 15 marzo 2026.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]




LAVORO | Esonero giovani under 36 – campagna di comunicazione INPS: indicazioni

L’INPS, tramite il proprio portale, informa che l’esonero giovani under 36 è un’agevolazione per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 finanziata dall’Unione europea per rilanciare l’occupazione dopo la pandemia di Covid-19.

 

La Commissione europea ha rilevato la necessità, in ipotesi di cofinanziamento, di un’adeguata informazione rivolta ai destinatari finali del beneficio in merito all’utilizzo dei finanziamenti dell’UE.

Per questo motivo, nei prossimi giorni, l’INPS invierà una comunicazione ufficiale alle aziende che hanno beneficiato di questo sgravio.

I datori di lavoro che ricevono l’avviso dall’Istituto saranno tenuti a informare, se ancora in servizio in azienda, i dipendenti interessati: dovranno comunicare, tramite email o altri mezzi idonei, che il loro contratto è stato cofinanziato dai fondi europei coinvolti.

Per maggiori informazioni e dettagli, si allega il comunicato stampa dedicato.

All.toComunicato Esonero Giovani under36

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

 




INTERNAZIONALIZZAZIONE | Approvate le graduatorie delle aziende ammesse ai contributi camerali fiere in Italia e all’estero anno 2026. Tempi e procedure per le istanze di liquidazione

La Camera di Commercio di Salerno – con determinazioni dirigenziali n° 176/2026 e n° 266/2026 – ha approvato e pubblicato le due tranche di graduatorie delle aziende ammesse a contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero relative all’anno 2026 (ricordiamo che, ai sensi del regolamento camerale, la pubblicazione sul sito della CCIAA ha valore di notifica).

I due elenchi sono allegati alla presente.

 

IMPORTANTE:

Le aziende destinatarie dei contributi fiere 2026 devono far apporre sulle fatture relative all’acquisizione di beni e servizi, il Codice unico di progetto (CUP), riportato nell’ultima colonna degli allegati dell’atto di concessione.

Alle imprese, la cui manifestazione fieristica si è svolta antecedentemente alla pubblicazione della graduatoria, non è associato invece alcun Codice, in quanto il succitato obbligo non si applica alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP, nell’ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione nonché alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato.

 

 

Le procedure per la gestione del contributo (rendicontazione, istanza di liquidazione, erogazione contributo, cambio fiera) sono disciplinate ai sensi del REGOLAMENTO n.17 del 28 marzo 2023 PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PREDISPOSTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL’ESTERO, completo di relativi format.

 

Al fine di sintetizzare i principali adempimenti, ricordiamo di seguito i passaggi salienti.

 

Come procedere per l’Istanza di liquidazione del contributo

Ricordiamo che, ai fini dell’ottenimento del contributo spettante, l’azienda dovrà inviare esclusivamente a mezzo PEC[email protected] l’apposito modulo C entro il termine perentorio di gg. 60 a decorrere dalla data in cui ha avuto termine la manifestazione fieristica di riferimento, pena decadenza dal beneficio.

L’istanza di liquidazione deve contenere le seguenti indicazioni:

  • generalità complete del richiedente, codice fiscale, residenza anagrafica;
  • denominazione o ragione sociale dell’impresa richiedente, con indicazione della sede legale, del codice fiscale, del numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese della provincia di Salerno;
  • esatta denominazione della manifestazione fieristica cui si è partecipato e periodo di svolgimento della stessa;
  • dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, secondo quanto richiesto dal Regolamento (art. 6).

L’istanza dovrà essere completa dei seguenti allegati:

  • documentazione a supporto (così come elencata all’art. 7 del Regolamento), relativa a fotocopie di schede di prenotazione dell’area espositiva, notifica assegnazione, fatture quietanzate che riportino il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato a ciascuna azienda (pena la non ammissibilità delle stesse), relative al pagamento per la locazione e l’allestimento dell’area espositiva, documento d’identità del legale rappresentante.
  • modulo D, Questionario di valutazione.

ATTENZIONE: per le fiere che hanno già avuto luogo prima della pubblicazione della graduatoria si invita a procedere subito con l’istanza di liquidazione.

 

Come procedere per l’Erogazione del Contributo

Per l’erogazione del contributo, l’impresa deve presentare la seguente documentazione:

  • modello di trasmissione delle coordinate bancarie.

Il contributo è erogato entro 30 gg. dalla data di conclusione dell’istruttoria della domanda di liquidazione e, comunque, dopo aver acquisito il DURC (documento unico di regolarità contributiva), che dovrà risultare in regola.

 

Come procedere per eventuali CAMBI FIERA

Nel caso in cui un’impresa intenda modificare la manifestazione fieristica per la quale è stata ammessa, la stessa è obbligata all’osservanza dell’art. V, comma 5, del Regolamento n. 17/2023, ossia:

Invio di una richiesta di “cambio fiera”, esclusivamente a mezzo PEC a [email protected] secondo le seguenti modalità:

  • se la nuova fiera si svolge prima di quella ammessa a contributo, l’impresa deve inviare la richiesta entro il termine perentorio di 7 giorni prima dell’inizio della nuova fiera alla quale intende partecipare, pena la decadenza dal beneficio;
  • se la nuova fiera si svolge dopo quella ammessa a contributo, l’impresa deve inviare la richiesta rispettando il termine dei 60 giorni dalla fine della manifestazione fieristica per la quale è stata ammessa al contributo e comunque entro il termine perentorio di 7 giorni prima dell’inizio della nuova fiera alla quale intende partecipare, pena la decadenza dal beneficio.

 

Per quanti collocati in lista con esito “NON AMMESSE” la motivazione è indicata in elenco.

Precisiamo che la sigla D.A. si riferisce al Diritto Annuale camerale pertanto l’azienda non risulta in regola.

 

Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al regolamento, scaricabile al seguente al link che segue, unitamente a tutta la modulistica richiamata: SCARICA REGOLAMENTO E ALLEGATI

 

Elenco AMMESSI Fiere 2026_I tranche ELENCO AMMESSI fiere 2026_II tranche

COORDINATRICE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE (Monica De Carluccio 089200810 – [email protected])




SCARICA LA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI

https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2026/02/selezione-articoli-26-feb-2026.pdf




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