CREDITO – Fondo di Garanzia per le PMI: nuove disposizioni operative. Le principali modifiche di interesse delle imprese
Informiamo che sono in vigore le nuove disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI, integrate ai sensi del decreto MISE del 19 novembre 2015 (G. U. n. 286 del 9 dicembre 2015) e del decreto del MISE di concerto con il MEF del 29 settembre 2015 (G. U. n. 288 dell’11 dicembre 2015), che recepiscono quanto previsto dai decreti legge 3/2015 e 69/2013, come modificato dal 91/2014, nonché dal Regolamento UE 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione in materia di aiuti di Stato).
Le principali modifiche di diretto interesse per le imprese beneficiarie riguardano:
– l’estensione dell’ambito di intervento del Fondo alle imprese appartenenti a settori precedentemente esclusi, almeno parzialmente: trasporti (sia persone, sia merci), industria automobilistica, siderurgia, industria carboniera, costruzione navale, fibre sintetiche;
– la possibilità per le imprese di autotrasporto merci su strada per conto terzi, di beneficiare della garanzia del Fondo anche in relazione alla concessione di finanziamenti per l’acquisto di mezzi e altre attrezzature di trasporto, a condizione che tali investimenti rispettino le condizioni previste dal Regolamento Generale di Esenzione (si veda in proposito la Parte XI delle disposizioni operative);
– la valutazione economico-finanziaria delle imprese beneficiarie di un finanziamento agevolato ai sensi della cosiddetta “nuova Sabatini”. In proposito – dando attuazione a quanto previsto dal DL 69/2013, come modificato dal DL 91/2014 – si prevede che, per tali imprese, la valutazione sia effettuata direttamente dal soggetto richiedente sulla base di un apposito modello di rating, in grado di misurare la probabilità di inadempimento del soggetto da finanziare, di prossima adozione da parte del Fondo (le richieste sono valutate in via prioritaria rispetto alle altre operazioni finanziarie e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle stesse: tale previsione è già in vigore). È inoltre previsto che, con successivo decreto del MISE di concerto con il MEF, siano definiti e termini e le condizioni per l’estensione dell’utilizzo del modello di rating anche a tutte le altre operazioni ammissibili al Fondo. Al riguardo, segnaliamo che il modello di rating del Fondo è in corso di definizione e che si prevede che lo stesso possa essere adottato già nel corso del 2016. Sarà nostra cura aggiornarvi in merito;
– l’inserimento delle PMI innovative tra i soggetti beneficiari finali: per tali imprese è inoltre prevista la gratuità dell’intervento del Fondo;
– l’inserimento di imprese di assicurazione, società di cartolarizzazione e OICR tra i soggetti che possono richiedere la garanzia con riferimento a operazioni di finanziamento;
– l’inserimento delle Cambiali Finanziarie nella casistica “operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi” e “Altre operazioni”;
– l’inserimento degli investimenti in quasi-equity tra le tipologie di operazione ammissibili all’intervento del Fondo, alle stesse condizioni previste per l’intervento sul capitale di rischio (copertura pari al 50% in caso di garanzia diretta e all’80% del 60% in caso di controgaranzia; importo massimo garantito pari a euro 2.500.000,00; commissioni una tantum pari all’1% dell’importo garantito);
– l’eliminazione delle condizioni previste per l’intervento del Fondo a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012: tale misura è infatti scaduta l’8 giugno 2015;
– l’inserimento di pool di confidi tra i soggetti richiedenti.
Le nuove disposizioni operative – che in aggiunta a quanto sopra indicato contengono anche diverse modifiche di interesse dei richiedenti (confidi e banche) – sono disponibili, insieme alla modulistica aggiornata, sul sito del Fondo di Garanzia http://www.fondidigaranzia.mcc.it/fondo_di_garanzia.html
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Come noto l’articolo 9, comma 6, Legge 12 marzo 1999, n. 68 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della citata legge, di inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori indicati all’art. 1.
