Accordi tra Confindustria e Ministero dell’Interno: Accordo quadro per l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale ospiti del sistema di accoglienza nazionale

Vi informiamo che lo scorso 22 Giugno, è stato sottoscritto un importante accordo quadro di collaborazione tra il Ministero dell’Interno e Confindustria volto a favorire percorsi di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, ospiti del Sistema di accoglienza nazionale.

L’accordo prende le mosse dalla considerazione, condivisa da Confindustria, che i mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale a livello globale impongono una risposta efficace, anche in termini inclusivi, verso i rifugiati e che le politiche di integrazione possono essere attuate anche grazie alla collaborazione tra imprese e Istituzioni.

Il Presidente Boccia, al momento della sottoscrizione dell’accordo, ha infatti dichiarato che “l’accoglienza e l’integrazione sono la grande partita, la grande sfida che abbiamo davanti. Se i prossimi non saranno gli anni dell’integrazione i costi e la conflittualità saranno un problema”.

Di qui l’importanza di favorire l’accesso a opportunità di inserimento nel contesto sociale, per i titolari di protezione internazionale, costruendo, come prima azione concreta, itinerari di formazione professionale, da svolgere presso le imprese associate.

Le finalità dell’accordo, dunque, è favorire l’ integrazione dei rifugiati che nel nostro Paese hanno già ottenuto la protezione internazionale e che risiedono presso centri SPRAR, promuovendo, attraverso l’attivazione di tirocini, occasioni di lavoro di carattere formativo, come elemento fondante la migliore integrazione della persona nella società.

A tal fine Confindustria si impegna:

con risorse proprie, umane e strumentali, a sensibilizzare le associazioni industriali presenti nei territori per promuove l’adesione alla iniziativa;

sempre tramite le proprie associazioni, ad individuare, tra le aziende associate, quelle disponibili ad attivare percorsi formativi per i titolari di protezione internazionale, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Dal canto suo il Ministero dell’Interno si impegna:

  • ad individuare i titolari di protezione internazionale presenti nel sistema di accoglienza, da destinare ai percorsi formativi, in relazione alle aree geografiche di residenza;
  •  a provvedere al sostegno economico dei percorsi formativi attraverso una dote individuale da riconoscere ai titolari di protezione internazionale beneficiari dei percorsi stessi.

Con accordi attuativi annuali, verranno stabilite modalità e termini sulla base dei quali realizzare puntualmente il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo.

A tal fine, viene istituito presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo – un Comitato tecnico composto da tre rappresentanti dell’Amministrazione dell’Interno, di cui uno con funzioni di coordinamento e tre rappresentanti di Confindustria.

Il Comitato individuerà, in fase di prima applicazione, almeno cinque province ove siano presenti progetti SPRAR da cui attingere i rifugiati da avviare ai tirocini formativi.

L’Accordo quadro è entrato in vigore con la sua sottoscrizione, ha efficacia per 3 anni, e le parti possono rinnovarlo.

Protocollo Blu Card

Sempre in un ottica di fattiva collaborazione con il Ministero dell’Interno, volta a creare un sistema ordinato e regolato di gestione dei flussi migratori, Confindustria ha sottoscritto, lunedì 20 giugno, un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione, ex art. 27 quater del T.U. sull’immigrazione, per l’ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati attraverso il rilascio della Carta blu UE (cfr. in allegato).

Analogamente a quanto già accade, in virtù del protocollo firmato nel 2010, per le alte professionalità di cui alle lettere a) e g) dell’art. 27 del T.U.(ossia per i dirigenti o il personale altamente qualificato e per i lavoratori inviati in missione in Italia per adempie a funzioni e compiti specifici), le aziende associate a Confindustria potranno aderire al citato Protocollo utilizzando la dichiarazione di adesione allo stesso allegata.

Con l’adesione al Protocollo Blu Card, l’azienda associata si impegna al rispetto delle condizioni, previste dalla legge e indicate nel Protocollo stesso e potrà inviare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per far entrare in Italia il personale altamente specializzato di interesse – con le modalità informatiche già in uso – senza dover richiedere il nulla osta.

Il datore di lavoro, con l’adesione al Protocollo, autocertifica ai sensi dell’art. 46 – lett. o) del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità di corrispondere l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto collettivo di riferimento, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

In particolare, con l’adesione al Protocollo, le aziende associate che intendano avvalersi della procedura semplificata per l’ingresso dei lavoratori altamente qualificati dovranno garantire:

  • l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria;
  • che i lavoratori di cui si comunica l’ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa “dichiarazione di valore”, rilasciata dalla competente autorità consolare e verificata all’atto del rilascio del visto;
  • che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT – CP 2011 – e successive modificazioni;
  • il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206.

Naturalmente non si procederà alla sottoscrizione del contratto di soggiorno qualora lo Sportello Unico per l’Immigrazione verifichi che la documentazione esibita dagli interessati (“dichiarazione di valore” o riconoscimento della qualifica professionale per le professioni regolamentate) sia carente dei requisiti prescritti. In tale ipotesi il permesso di soggiorno non sarà rilasciato ed il visto concesso sarà annullato ed il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel Paese di origine.

Analogamente a quanto già accade per le Società che hanno aderito al Protocollo del 2010, ex art. 27 – commi 1 ter e 1 quater, le aziende aderenti dovranno registrare i propri operatori, come utenti privati, sul sistema di inoltro telematico delle istanze https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.

Dopo aver effettuato la registrazione, l’azienda aderente dovrà inviare/consegnare alla componente del sistema associativo di Confindustria, territorialmente competente in base alla sede legale, l’apposita richiesta di accesso al sistema informatico, mediante i modelli 7 e 8, allegati al Protocollo, nei quali saranno indicati i dati relativi alle persone che l’azienda intenderà abilitare all’accesso e che saranno inviati/consegnati alla Prefettura della provincia ove ha sede l’impresa, a cura dell’associazione.

Allegati

Protocollo BLU CARD 20.06.2016

Accordo Quadro Conf.Ministero Interno 23.06.2016




CONVENZIONI CONFINDUSTRIA: aggiornamento offerta Lyreco

Pubblichiamo le condizioni aggiornate dell’offerta Lyreco, esclusive per i Soci Confindustria.

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Allegato

Scheda convenzione 2016




Video Seminar “Social Marketing e Social Selling”, Confindustria Salerno, 12/7/16, h16.30/18.00

Il prossimo 12 luglio, dalle 16.30 alle 18.00, Confindustria Salerno ospiterà un Video Seminar del programma Go International! di Unicredit, sul tema “Social Marketing e del Social Selling”.

L’obiettivo del seminario è un approfondimento su come utilizzare la leva del Social Marketing per posizionare al meglio l’impresa, anche nei mercati esteri, e per agevolare le vendite attraverso strategie di Social Selling. 

Saranno affrontate le seguenti tematiche:

1. Esserci o non esserci, quanto vale il mercato potenziale sui social in termini di audience?

2. La strategia parte dagli obiettivi: contattare, vendere o promuovere? Tre casi reali di piccole aziende italiane che guardano all’Europa.

3. Quando, come e perché. A chi vogliamo parlare?

4. Promozione o creazione? Trovare un equilibrio con le risorse disponibili.

5. Essere social significa (anche) non essere social.

Il seminario sarà tenuto da Giorgio Sacconi , esperto nel campo dell’innovazione digitale e specializzato in digital marketing, Business Unit Director in H-FARM, la piattaforma innovativa in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa, in un’ottica digitale.

Di seguito la locandina e in allegato il programma col dettaglio.

COME ADERIRE

La partecipazione è libera, previa iscrizione on line.

Per l’adesione  CLICCA QUI

Allegato

Video Seminar 12 luglio AGENDA




Festa medievale ” Alla Tavola della Principessa Costanza”

Dall’11 al 13 agosto, nella Città d’Arte di Teggiano, si svolgerà la tradizionale festa medievale “Alla Tavola della Principessa Costanza”.

La rievocazione storica, giunta quest’anno alla 23sima edizione, presenta un programma artistico molto interessante con nuove attrazioni e solide riconferme, tra cui l’Itinerario Enogastronomico e l’Assalto al Castello. 

Numerosi gli enti patrocinanti: la Regione Campania, la Provincia di Salerno, Il Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, la Camera di Commercio di Salerno e il Comune di Teggiano.

La festa medievale “Alla Tavola della Principessa Costanza” è un’occasione unica per capacità attrattiva socio-culturale, un’opportunità esclusiva verso cui orientare le attività commerciali e di marketing.

È possibile sostenere l’iniziativa attraverso diverse forme di sponsorizzazione, tutte in grado di veicolare efficacemente l’immagine aziendale.

Si invia, pertanto, in allegato una breve presentazione dell’evento e il piano di marketing a esso collegato.

Allegato

principessa costanza_piano_mkt




Convenzione internazionale SOLAS 74- Obbligo di dichiarazione della VGM (Verified Gross Mass)

 Dal 1° luglio, sarà obbligatorio pesare i container destinati all’export prima dell’imbarco sulle navi, inviando il dato del VGM – Verified Gross Mass (somma della tara del container e del relativo contenuto) al comandante della nave ed al terminalista.

Le nuove regole prevedono l’obbligo per lo shipper (spedizioniere) di: a)verificare la massa lorda del container (VGM – Verified Gross Mass) mediante pesatura o del container già riempito o mediante pesatura dei singoli colli da sommare alla massa del container vuoto nonché b) assicurarsi che la quantificazione della massa verificata (VGM) sia inserita nel documento di trasporto e comunicata prima dell’imbarco sulla nave.

L’inosservanza di tale obbligo comporta il divieto di imbarco del container sulla nave.

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (CGCCP) ha reso noto con la circolare n. 125/2016 applicativa delle Linee Guida approvate con il Decreto Dirigenziale 447/2016 (G.U. 110 del 12 maggio) “Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass packed container – VGM) – Regola VI/2 della convenzione SOLAS 74, emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014

Ai fini della corretta individuazione dello Shipper occorre sottolineare, innanzitutto, che l’obbligo di pesatura rappresenta un adempimento inerente il contratto di trasporto e, ovviamente, non può che gravare sui soggetti che di esso ne sono parte o, eventualmente, dagli stessi delegati.

In via generale, in tali modalità di vendita il trasporto è a carico ed a rischio dell’importatore. L’impresa venditrice/esportatrice non è quindi parte del contratto di trasporto ed ha solo l’obbligo di consegnare la merce nel punto convenuto nel contratto di vendita. Non essendo parte del contratto di trasporto, l’impresa venditrice/esportatrice non può evidentemente essere soggetta alle relative obbligazioni contrattuali -conseguenza logica ancor prima che giuridica – e non può essere qualificata come Shipper (salva sua diversa volontà) e quindi tenuta a procedere alla pesatura dei container al fine della dichiarazione del VGM.

Le imprese venditrici/esportatrici non sono quindi obbligate alla pesatura preventiva dei singoli colli ed alla comunicazione del relativo peso al consolidatore/spedizioniere ai fini della dichiarazione di VGM, come richiesto nelle recenti comunicazioni inviate alle imprese da parte di alcuni spedizionieri, spettando solamente a questi ultimi soggetti, o sotto la loro responsabilità, l’obbligo della pesatura del container e comunque della successiva comunicazione del VGM al comandante ed al terminalista.

Allegati

SOLAS_CHAPTER_VI_Regulation_2_Paragraphs_4-6

Seminario+CGCCP.REGISTRO+UFFICIALE.2016.0063668

MSC+380+94

decreto___allegato___annesso

Circolare+CGCCP.REGISTRO+UFFICIALE.2016.0063651

CGCCP.REGISTRO+UFFICIALE.2016.0053707




Pubblicata la Circolare INPS n. 90 del 26 maggio 2016 – Part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (art. 1, comma 284, Legge 28 dicembre 2015, n. 208)

In data 18 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU n. 115) il DM 7 aprile 2016 –allegato – sugli incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimità del pensionamento di vecchiaia, in attuazione di quanto previsto nella Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Con la circolare n. 90 del 26 maggio 2016 – allegata – l’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione del c.d. “part-time agevolato” a favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del settore privato (iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima) che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento, e che concordano con il datore di lavoro la riduzione, in misura compresa fra il 40 e il 60 per cento, dell’orario del rapporto di lavoro.

La riduzione dell’orario del rapporto di lavoro è prevista per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Il citato beneficio ha la duplice finalità di mitigare l’impatto dell’allungamento dell’età di pensionamento disposto dall’art. 24, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 201 e di accrescere l’offerta potenziale di posti di lavoro.

L’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Il predetto beneficio è riconosciuto entro l’ammontare massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.

La disciplina dettata dal legislatore prevede, inoltre, l’erogazione al dipendente che accede al citato beneficio di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale somma, erogata dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, quindi, non è assoggettata ad alcuna forma di prelievo fiscale e di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Dal punto di vista operativo, la legge di stabilità 2016 prevede che l’accesso ai benefici di cui alla norma in oggetto sia autorizzato dall’INPS, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle suddette risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro (D.M. 7 aprile 2016, G.U. n. 115 del 18 maggio 2016, entrato in vigore il 2 giugno 2016).

Il beneficio riguarda i contratti di lavoro a tempo parziale agevolato stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del citato decreto ministeriale (2 giugno 2016).

In allegato, una sintesi dei principali punti della circolare Inps in merito.

Allegati

Circolare+Inps+n+90+del+26-05-2016

DM+7+APRILE+2016+_+GU+115+del+18.05.2016

Allegato+1+_+Nota+sintesi+Circolare+INPS+N.+90+DEL+2016 (3)




CCNL Grafico – Editoriale: piattaforma di rinnovo

Vi informiamo che lo scorso 21 Giugno le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM- UIL Nazionali hanno fatto pervenire ad Assografici la piattaforma per il rinnovo del CCNL Grafici – Editoriali del 16 Ottobre 2014, che riportiamo in allegato.

L’avvio del negoziato è previsto per il 23 Giugno 2016, alle ore 15.00 a delegazioni plenarie, a Roma in Confindustria, con eventuale prosecuzione il giorno successivo.

Ci riserviamo di aggiornarvi sugli sviluppi della trattativa.

Allegato

PIATTAFORMA CCNL GRAFICI EDITORI




COLLOCAMENTO MIRATO: PUBBLICATA LA CIRCOLARE INPS SUGLI INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ

Dopo l’emanazione del decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, in data 13 giugno 2016 è stata pubblicata la circolare dell’Inps n. 99 – allegata – con cui si forniscono le istruzioni operative per ottenere gli incentivi per l’assunzione delle persone con disabilità.
Si riporta di seguito un commento sui principali passaggi della circolare Inps.

A seguito delle modifiche introdotte all’art. 13, legge 12 marzo 1999, n. 68, dall’articolo 10, Dlgs. n.151/2015, sono previsti per i datori di lavoro, che ne facciano domanda all’Inps, degli incentivi di tipo economico, rapportati alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni delle persone con disabilità effettuate a partire dal 1° gennaio 2016, che variano in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto (v. articolo 13, Legge n. 68/1999 e circolare Inps n. 99/2016):
• 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra;
• 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra;
• un ulteriore incentivo è, inoltre, previsto – nell’ammontare del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi -, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto per tutta la durata del contratto, nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.
L’Inps, quindi, precisa che l’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016, oltre che per le assunzioni a tempo determinato di disabili psichici, che abbiano durata non inferiore a 12 mesi.

La richiesta di fruizione deve essere inviata all’Istituto mediante apposite procedure telematiche.

Tra i datori di lavoro ammessi a godere del beneficio rientrano anche gli enti pubblici economici.
Cosi come già indicato nelle specifiche disposizioni di legge e confermato nella circolare Inps, il beneficio può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziate. Inoltre, l’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Queste condizioni limitano le intenzioni ed i principi del legislatore relativi alla materia del collocamento mirato, finalizzati, invece, ad una più efficace incentivazione all’inserimento delle persone con disabilità.
A seguito dell’autorizzazione, dopo i vari controlli effettuati dall’Istituto, l’incentivo può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, il conguaglio afferente ai periodi correnti decorre dal periodo di competenza di giugno 2016. Il recupero del beneficio relativo ai mesi pregressi (gennaio 2016 – maggio 2016) per assunzioni incentivate già effettuate potrà essere operato – mediante esposizione nelle denunce contributive – entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di pubblicazione della circolare Inps in oggetto.
L’Inps illustra il procedimento di ammissione al beneficio, caratterizzato da termini perentori che il datore di lavoro deve rispettare a pena di decadenza (la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati).
L’Istituto, inoltre, indica le condizioni, previste dalla legge, per la fruizione dell’incentivo (circ. Inps, par. 5). Tra queste, ad esempio:
· nel caso di assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la quota di riserva (art. 3, Legge n. 68/1999) vanno applicati i principi enunciati nell’art. 31, Dlgs. n. 150/2015, che l’Inps riassume nella circolare e ai quali si fa riferimento;
· nel caso di assunzioni di lavoratori disabili effettuate per assolvere all’obbligo di cui all’art. 3, della Legge n. 68/1999 i principi enunciati nell’art. 31, Dlgs. n. 150/2015, non possono trovare applicazione, salvo il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Infatti, nella nota n.1 della circolare dell’Inps è precisato che nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, per adempiere agli obblighi di assunzione imposti dall’art. 3 della legge 68/1999, scelga di assumere un lavoratore disabile in luogo di un altro lavoratore disabile che abbia maturato un diritto di precedenza alla riassunzione, trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015, secondo cui l’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
Questo, però, a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà di avvalersi del diritto di precedenza; se questa manifestazione non esiste al momento dell’assunzione, il datore di lavoro può legittimamente assumere l’altro lavoratore disabile per il quale può avvalersi dell’incentivo di cui all’art. 13, Legge n. 68/1999 (v. Interpello Min. Lavoro n. 7 del 12 febbraio 2016 e nostra circolare del 17 febbraio 2016).
Ricordiamo, in ogni caso, che dal 2008 – per effetto della Legge n. 247/2007, del Regolamento CE 2204/2002, confermato dai successivi regolamenti n. 800/2008 e n. 651/2014, l’incentivo di cui all’art. 13, Legge n. 68/1999, spetta a condizione che l’assunzione (o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
La norma va interpretata nel senso che l’incentivo può essere riconosciuto anche in assenza di un incremento netto a condizione che questo non si realizzi a causa di una riduzione di occupazione determinata da:
• dimissioni volontarie;
• invalidità;
• pensionamento per raggiunti limiti d’età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

La circolare chiarisce, poi, le modalità di coordinamento con altri incentivi e i limiti di cumulo, ancora una volta richiamando la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014, della Commissione del 17 giugno 2014). In particolare, l’Inps evidenzia la possibilità di cumulo tra il beneficio ex art. 13, Legge n. 68/1999 e le agevolazioni contributive, con un limite del 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione.
Sono indicate, poi, alcune tipologie di incentivi cumulabili e non cumulabili con il beneficio di cui all’art. 13, Legge n. 68/1999 (ad esempio, cumulabilità tra bonus “Garanzia Giovani” e incentivo per l’assunzione dei disabili).
Si rinvia alla circolare Inps in oggetto, allegata, per gli ulteriori dettagli in merito.

Allegato

Circolare+numero+99+del+13-06-2016




CONVENZIONI CONFINDUSTRIA: aggiornamento offerta Cathay Pacific

Pubblichiamo il nuovo Tariffario Corporate di Catay Pacific dedicato al sistema Confindustria.

Ci sono importanti novita’, tra cui l’introduzione di una tariffa imperdibile in Business Class (I) e Premium Economy (E) che prevede un ulteriore 5% di riduzione se si prenota con almeno 60 giorni di anticipo.
La nuova tariffa (Advance Purchase) cosiccome le altre, sara’ acquistabile dal 1 Luglio al 30 Settembre 2016 per viaggi da effettuare dal 1 Luglio 2016 al 31 Maggio 2017 per tutte le nostre destinazioni in partenza dall’Italia.
Sono inoltre previste delle importanti riduzioni, soprattutto per Hong Kong e Cina: Le   tariffe   saranno   disponibili   nei   GDS  delle  agenzie  abilitate all’auto-quote dal prossimo 1 Luglio. Per consultare tutte le Convenzioni utilizzabili dai Soci Confindustria, basta cliccare sul banner presente sul sito www.confindustria.sa.it.
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Allegato

Tariffario Corporate Sistema Confindustria EFF.01JUL16




Proroga bando QR Code Campania al 31 luglio 2016

Con DD n.139 del 27/05/2016, pubblicato sul BURC n. 34 del 30/05/2016, è stato prorogato l’Avviso pubblico per la selezione di imprese da ammettere a contributi per investimenti in strumenti e sistemi finalizzati a

certificare e comunicare la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti. Lo sportello telematico resterà aperto fino al 31/07/2016.Contributi Regionali alle Aziende agricole ed agroalimentari per la Certificazione “QR Code Campania”L’intervento prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto (concesso a titolo di de minimis) sotto forma di voucher, del valore di 2500,00 €uro, per l’adesione al sistema di certificazione “QR Code Campania” a tutela della filiera agroalimentare.

Il QR Code, ottenuto a seguito di analisi effettuate sui prodotti indicati dalle aziende richiedenti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, è un codice a barre bidimensionale che, applicato sulle confezioni dei prodotti, fornisce ai consumatori, tramite un collegamento attivabile con gli smartphone, tutte le informazioni sulla sicurezza e sulla tracciabilità del prodotto interessato ottenute dalle analisi stesse.

Possono presentare domanda le MPMI con sede legale ed operativa in Campania attive nei settori della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

E’ possibile presentare le domande accedendo alla piattaforma informatica S.I.D. raggiungibile attraverso i siti internet www.sviluppocampania.it e www.economia.campania.it.L’attribuzione del voucher avviene attraverso una procedura valutativa “a sportello” sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
La procedura per l’accesso alle agevolazioni è piuttosto articolata.

Vi rimandiamo alla attenta lettura dell’Avviso, qui allegato.Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni.http://www.campaniasicura.it/qr-code-campania/

Allegato

SVILUPPO_CAMPANIA_1306_PROROGHE_E_RIAPERTURE_TERMINI (1)