Industria 4.0: bando costituzione Competence Center. Riunione di approfondimento in Confindustria – Roma 9 marzo pv, ore 11.00

In riferimento alla nostra precedente news sul bando in oggetto, informiamo che il prossimo 9 marzo, alle ore 11.00, avrà luogo a Roma, presso la sede di Confindustria, viale dell’Astronomia, un incontro con Gaetano Manfredi, presidente della CRUI, e gli Atenei che saranno presenti, coinvolti dalla stessa Conferenza dei Rettori.

Obiettivo dei lavori è un confronto tra i diversi soggetti impegnati nell’elaborazione dei progetti per la costituzione dei competence center, approfondire il loro ruolo, le modalità di coinvolgimento delle imprese, sia nella fase di costituzione che nell’operatività, e individuare le possibili sinergie con la rete dei DIH di Confindustria.

Tenuto conto del ruolo strategico che le imprese hanno ai fini della definizione dei partenariati, evidenziato anche nella sintesi sotto riportata, invitiamo le aziende interessate a partecipare all’incontro e ad inoltrare una conferma a [email protected]

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Bando Competence Center (CC)

Con decreto direttoriale del 29 gennaio u.s., il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i criteri e le modalità di costituzione dei centri di competenza (competence center) ad alta specializzazione su tematiche Industria 4.0.

I Competence Center (CC), insieme ai punti impresa digitale (PID), gestiti dalle Camere di Commercio e ai Digital Innovation Hub (DIH), coordinati in gran parte dal Sistema Confindustria e da altre associazioni di categoria, fanno parte del Network Nazionale Industria 4.0 e perseguono, in varie declinazioni, e con un approccio sinergico e complementare, il comune obiettivo di accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale 4.0.

In particolare, i centri di competenza, nella forma del partenariato pubblico-privato, svolgeranno attività di orientamento e formazione alle imprese, nonché di supporto nell’attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle Pmi, di nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro miglioramento) tramite tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0.

I benefici sono concessi nella forma di contributi diretti alla spesa in relazione a:

  • costituzione e avviamento del centro di competenza, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, per un importo complessivo non superiore a 7,5 milioni di euro
  • progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle imprese, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, per un importo massimo non superiore a 200 mila euro per progetto.

Le risorse disponibili sono pari a 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018.

In fase di valutazione dell’istanza di costituzione del partenariato, per quanto attiene alle imprese, si tiene conto, per i tre anni precedenti la presentazione della domanda, dei seguenti elementi:

  • numero di brevetti ovvero dei diritti di proprietà industriale inerenti allo sviluppo di tecnologie in chiave Industria 4.0;
  • percentuale di fatturato aziendale derivante dallo sfruttamento di diritti di proprietà industriale afferenti alle tematiche di cui al Piano nazionale industria 4.0;
  • dimensione complessiva del fatturato delle aziende partner;
  • numero dei progetti di trasferimento tecnologico sviluppati con centri universitari e di ricerca nazionali e/o internazionali;
  • numero di studenti formati all’interno di Academy aziendali, con meccanismi di alternanza scuola – lavoro, ovvero mediante collaborazioni con Istituti tecnici superiori, o formati attraverso Master specialistici finanziati dall’impresa;
  • aggiudicazione di bandi di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti al Piano Industria 4.0, nel rispetto della normativa vigente;
  • quantità, qualità e rilevanza del personale delle imprese destinato al programma di attività.

Le domande vanno presentate all’indirizzo PEC [email protected], dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2018, secondo le modalità indicate nel bando allegato.

Allegati

decreto_direttoriale_29_gennaio_2018




XI Bando per assegnazione dei lotti a destinazione terziario e industriale – Comune di Eboli

Segnaliamo che, il 22 febbraio scorso è stato pubblicato il XI Bando per assegnazione dei lotti a destinazione terziario e industriale del Comune di Eboli.

Con Il presente bando l’ente pone in assegnazione n. 7 lotti a destinazione terziario per complessivi 24.765 mq e 3 lotti a destinazione industriale per complessivi 16.548 mq.

I soggetti interessati all’assegnazione dei lotti possono presentare istanza al Comune entro e non oltre quaranta (40) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando all’ Albo Pretorio del Comune (ore 12.00 del 3 aprile 2018).

Possono concorrere all’assegnazione di lotti anche più soggetti riuniti, che presentino un unico progetto d’intervento per attività produttive affini, con domanda congiunta.

Maggiori informazioni, unitamente al testo del bando, sono disponibili sul sito del Comune di Eboli: http://www.comune.eboli.sa.it/, sezione bandi.




AMBIENTE: Decreto Direttoriale 1° febbraio 2018, recante le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi

Segnaliamo che, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2018 (G.U. Serie Generale n. 32 dell’8 febbraio 2018), e contestualmente è entrato in vigore, il Decreto Direttoriale 1° febbraio 2018, recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.”

Al riguardo, inoltriamo un approfondimento elaborato dagli uffici di Confindustria.

Il decreto viene emanato in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 123 della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale mercato e concorrenza).

Il decreto si compone di 5 articoli e di 2 allegati ed è finalizzato a semplificare le procedure di raccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi con la modalità della microraccolta, che consente ad un unico raccoglitore o trasportatore di raccogliere i rifiuti presso più produttori o detentori con uno stesso automezzo nel più breve tempo possibile, come definito all’articolo 193, comma 11, del decreto legislativo 152/2006. Tale modalità semplificata non esclude la possibilità, per gli operatori, di continuare a utilizzare la procedura ordinaria.

Questo decreto risponde, inoltre, alle necessità di semplificazione volte a facilitare la microraccolta di questi materiali da parte di soggetti regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), prevedendo quindi, ai sensi dell’art. 1 comma 124 della Legge n. 124 del 2017, l’istituzione di un’iscrizione semplificata di questi soggetti per quantità limitate di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. A riguardo, si segnala che l’Albo Gestori Ambientali ha avviato i lavori per definire tali modalità semplificate ed i limiti di quantità per questa specifica categoria di iscrizione.

L’articolo 1 delimita l’oggetto del decreto. Nello specifico, il decreto in esame definisce le modalità semplificate per effettuare la raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi prevedendo la compilazione di un unico formulario di identificazione rifiuti nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo ed in una stessa giornata. Si definiscono altresì le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i soggetti che effettuano l’attività di trasporto e raccolta di questi rifiuti.

L’articolo 2 perimetra l’ambito applicativo del provvedimento: il provvedimento si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, d.Lgs. n. 152 del 2006 alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi), nonché ai soggetti che si iscriveranno all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124, una volta definite dall’ Albo gestori ambientali.

L’articolo 3 riguarda la semplificazione nella gestione e compilazione del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo nell’ambito della stessa giornata (microraccolta). Nello specifico, la disposizione rimanda all’allegato A del decreto direttoriale, che contiene il fac simile di formulario in caso di microraccolta presso più produttori e detentori di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Per quel che riguarda la corretta compilazione di tale formulario, l’allegato B al decreto direttoriale, indica come riferimenti:

–        l’allegato «C» al decreto del Ministero dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145;

–        la circolare del Ministero dell’ambiente 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98. (Gazetta Ufficiale 11 settembre 1998 n. 212) sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti;

Per quanto non specificato nella sopra richiamata documentazione occorre fare riferimento alle indicazioni aggiuntive riportate nello stesso allegato B.

Per quanto riguarda la vidimazione, non essendo riportata nel provvedimento nessuna indicazione in merito, si ritiene opportuno rimandare alla normativa di riferimento in vigore, ossia a quanto disposto dall’articolo 193, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Le principali novità per la compilazione e la gestione di questo modello semplificato di formulario sono le seguenti:
–        nel caso di raccolta presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all’allegato «A» al decreto direttoriale 1 febbraio 2018. Questa attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio;

–        nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto nella raccolta, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo;

–        In corrispondenza del numero di riferimento di ciascun produttore alla voce “quantità” (campo 6) viene indicata la quantità o il volume dei rifiuti conferiti dal singolo produttore;

–        durante l’attività’ di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi presso più produttori, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l’ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest’ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.

–        il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l’elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;
–        nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo;

–        le informazioni relative al campo [4] riguardano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti e non sono pertinenti per questa specifica tipologia di trasporto di rifiuti non pericolosi, così come le informazioni relative all’obbligo di trasporto secondo la normativa ADR (campo 8) che non rileva per i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

–        ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.
L’articolo 4 disciplina la semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico per i soggetti che effettuano l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità ordinarie (categoria 4) o secondo le modalità semplificate che saranno definite: l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico è soddisfatto mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.
L’articolo 5 disciplina le modalità con cui le associazioni di volontariato e gli enti religiosi possono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana. Viene definito trasporto occasionale: ”l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.”
Per essere legittimati a svolgere tali attività le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono operare d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il quale individuerà apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.

 




Rapporto sulla situazione del personale biennio 2016/2017 – Articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006

Entro il prossimo 30 aprile tutte le aziende che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a presentare il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile alla data del 31/12/2017, relativamente al biennio 2016-2017.

Il rapporto deve essere redatto secondo le previsioni contenute nel decreto del Ministero del Lavoro del 17 luglio 1996 ed inviato alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla Consigliera regionale di parità.

Qualora,  nei  termini prescritti, le aziende non  trasmettano  il  rapporto,  la  Direzione Regionale del Lavoro, previa segnalazione della Consigliera Regionale di Parità, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni.

In caso di inottemperanza si  applicano le  sanzioni  di  cui  all’articolo 11 del DPR n. 520 del 19 marzo 1955 (da euro 515 a euro 2.580). Nei casi più gravi  può essere  disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Si ricorda, infine, che, non essendo ad oggi intervenute modifiche per quanto riguarda la definizione del campo di applicazione della normativa, i criteri di computo e le modalità di adempimento dell’obbligo  è possibile far riferimento alle istruzioni fornite da Confindustria con le circolari n. 14204/1996, e n. 14281/1996 allegate.

Infine provvediamo a indicare di seguito l’indirizzo a cui inviare il rapporto:

Consigliera di parità Regione Campania- Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo
Regione Campania
Centro Direzionale Isola A/6 – 4° piano
80143 Napoli

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

e-mail: [email protected]  –  numero di telefono: 081/7967789.

Allegati

DM+1996+rapporto+periodico

14281+rapporto+biennale

14204+rapporto+biennale




Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino del congedo facoltativo: messaggio INPS n. 894/2018

Con il messaggio n.894, riportato in allegato, l’INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo – di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012 – per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018.

Come noto infatti, l’art. 1, comma 354, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) ha aumentato per il 2017 (due giorni) e per il 2018 la durata del congedo obbligatorio per il padre a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda è necessario fare riferimento alla circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

Inoltre, l’articolo 1, comma 354, della sopra citata legge, dopo la mancata proroga per l’anno 2017, ha ripristinato per il 2018 la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla già citata circolare 40/2013.

Allegati

Messaggio numero 894 del 27-02-2018




CONVENZIONI CONFINDUSTRIA: Focus sulle Aziende partner del mese

Le Aziende partner delle CONVENZIONI CONFINDUSTRIA/RetIndustria protagoniste del mese di marzo sono Ae.Net, Cribis, Epipoli, Hertz.

Vi alleghiamo le schede sintetiche sulle offerte che queste Aziende riservano ai Soci Confindustria.

Per consultare tutte le Convenzioni  utilizzabili dai Soci Confindustria, basta cliccare sul “bottone” presente sul sito www.confindustria.sa.it in basso a sinistra.

Una volta entrati nella Sezione Convenzioni, Vi invitiamo a registrarVi, inserendo la partita IVA della Vostra Azienda.

Con l’iscrizione all’area Convenzioni potrete consultare nel dettaglio tutte le Offerte disponibili ed essere aggiornati direttamente al momento di modifiche ed integrazioni delle Convenzioni stesse.

Le Convenzioni nazionali di Confindustria: UN COCKTAIL DI RISPARMIO IDEALE PER IL TUO BUSINESS!

Allegati

Hertz

Epipoli

Cribis

Ae.Net




Seminario “Bonus assunzioni 2018 – Il quadro normativo nazionale e regionale” – mercoledì 7 marzo p.v. ore 15.00

Vi informiamo che il prossimo 7 marzo alle ore 15.00, nella sede di Confindustria Salerno, avrà luogo un Seminario di approfondimento sul tema degli incentivi alle assunzioni.

Il programma dei lavori, che vedrà anche la partecipazione dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, è stato strutturato con l’obiettivo di approfondire sia i bonus previsti dalla normativa nazionale, con l’aiuto di una dirigente di Confindustria e dei delegati della sede provinciale INPS Salerno, che il panorama normativo regionale con l’intervento del nostro Assessore Regionale al Lavoro, Sonia Palmeri.

Si allega il programma dei lavori unitamente alla scheda di adesione, con preghiera di compilarla e ritrasmetterla ai nostri ai nostri uffici entro il prossimo 5 marzo.

Allegati

scheda di adesione_incentivi assunzioni

programma Seminario 7 marzo




LAVORARE in TEAM – sviluppare le competenze personali e sociali potenziando il ruolo organizzativo. Sconto per i Soci Confindustria

La nostra Associata SKILLS CONSULTING di Baronissi organizza il Corso “LAVORARE in TEAM – sviluppare le competenze personali e sociali potenziando il ruolo organizzativo” (la brochure di presentazione è allegata).

Il Corso inizia il prossimo 16 Marzo e per i Soci Confindustria Salerno la quota di partecipazione è scontata del 20%.
Vi invitiamo, se interessati, ad inviare la richiesta di iscrizione alla SKILLS CONSULTING [email protected] (che si riserverà di approvarla secondo i criteri pubblicati) ed a noi, per conoscenza.

 Allegati

LAVORARE in TEAM_brochure




AGEVOLAZIONI: Credito d’imposta investimenti pubblicitari. Aspetti operativi

L’articolo 4 del Decreto Legge Fiscale 16 ottobre 2017 n. 148, parte integrante della Manovra di Bilancio 2018, interviene sulla disciplina degli incentivi fiscali per investimenti pubblicitari introdotta dall’articolo 57-bis del DL n. 50/2017.

Quest’ultimo prevede, a decorrere dal 2018, il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, a condizione che detti investimenti risultino incrementali, per almeno l’uno per cento, rispetto a quelli sostenuti nell’anno precedente.

L’articolo 4, comma 1, lettera a) del DL Fiscale interviene ampliando l’ambito soggettivo del credito di imposta anche agli enti non commerciali e dispone l’inclusione, tra gli investimenti agevolabili, di quelli realizzati sulla stampa quotidiana e periodica online.

Tra le modifiche, anche il tetto di spesa massimo, fissato a 62,5 milioni di euro nel 2018, e la regolamentazione della fase di prima applicazione del credito di imposta, in base alla quale una quota pari a 20 milioni di euro dello stanziamento 2018, è destinata al riconoscimento esclusivo dell’incentivo agli investimenti pubblicitari incrementali, sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi di almeno l’uno per cento l’ammontare degli analoghi investimenti, effettuati dai medesimi soggetti, sugli stessi mezzi di informazione, nel corrispondente periodo del 2016.

La norma demanda ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente definiti dalla legge, comprese le procedure operative che sono state pianificate con l’Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione e provvederemo ad inoltrarlo non appena disponibile.

Nella consapevolezza che le imprese potenzialmente interessate attendono di conoscere i contenuti salienti il nuovo incentivo, che sarà pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato una specifica nota, che alleghiamo, contenente chiarimenti su soggetti beneficiari, iter attuativo e modalità di presentazione dell’istanza.

Allegati

Comunicazione_regole_incentivi_08022018




EUROPEAN CONFERENCE – “EURONET-Italian Networking around Europe: INnovation and INTERNATIONalization in DIGITAL SOCIETY within the Bulgarian Presidency of EC 2018”

EUROPEAN CONFERENCE – “EURONET-Italian Networking around Europe: INnovation and INTERNATIONalization in DIGITAL SOCIETY within the Bulgarian Presidency of EC 2018”

Si allega invito da parte della Camera di Commercio italiana in Bulgaria

Allegati

Program_EUConference_12.03.2018