Legge di BILANCIO 2017: proroga super-ammortamento beni strumentali nuovi e introduzione iper-ammortamento beni ad alto contenuto tecnologico
In riferimento alla nostra precedente news sulla Legge di Bilancio 2017, dettagliamo di seguito le disposizioni dei commi 8 – 13 che prevedono, in primo luogo, la proroga di un anno del c.d. “super-ammortamento”, agevolazione relativa all’acquisto di
beni strumentali nuovi, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e, in secondo luogo, una specifica agevolazione (c.d “iper-ammortamento”), corredata da misure per i beni immateriali, finalizzata a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.Proroga super-ammortamentoL’art. 1, commi 91-94 e 97 della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, per i beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, un’agevolazione consistente in una maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Molteplici aspetti operativi dell’incentivo sono stati oggetto di chiarimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 12/E/2016 e, più diffusamente, nella circolare n. 23/E/2016.Il super-ammortamento si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni e con riferimento alle sole imposte sui redditi (IRES e IRPEF). Sul piano oggettivo, l’agevolazione si applica a beni materiali strumentali nuovi: deve, pertanto, trattarsi, di beni di uso durevole, atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa; mai utilizzati precedentemente, a qualunque titolo. La Legge di Stabilità 2016 ha espressamente espunto, dall’ambito applicativo della misura agevolativa: beni aventi coefficienti di ammortamento tabellari (ai sensi del Decreto MEF 31 dicembre 1988) inferiori al 6,5%; fabbricati e costruzioni; specifici beni dettagliati nell’allegato 3 alla stessa legge (tra cui: condutture, materiale rotabile e ferroviario, aerei, etc.). Tale esclusione, secondo quanto espressamente statuito dal comma 13 della Legge di Bilancio 2017, continua a valere anche per la proroga dell’agevolazione. Per ciò che concerne l’ambito temporale di validità dell’incentivo, la versione originaria della norma ne disponeva l’applicazione agli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; la succitata circolare n. 23/E/2016 ha chiarito che, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, valgono i principi generali di cui all’art. 109, TUIR (in base al quale le spese di acquisizione dei beni mobili di considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale).Per effetto della modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, l’ambito temporale di applicazione del super-ammortamento si estende sino al 31 dicembre 2017: potranno, pertanto fruire dalla maggiorazione, secondo le modalità descritte, gli acquisti di beni consegnati (spediti o ultimati) entro il 31 dicembre 2017. L’entrata in funzione del bene (che può essere anche successiva) individua, invece, il momento a partire dal quale si potrà concretamente fruire dell’agevolazione, mediante la deduzione delle quote di ammortamento maggiorate. La Legge di Bilancio 2017 prevede, inoltre, che la maggiorazione sia applicabile anche ai beni consegnati in un arco temporale più ampio (entro il 30 giugno 2018), a condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Quest’estensione temporale riguarda anche gli acquisti di beni in leasing.Qualche notazione in merito ai veicoli: la disciplina originaria del super-ammortamento, valevole per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2016, include anche i mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164, TUIR, ossia:1. veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico (art. 164, comma 1, lett. a);2. veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (art. 164, comma 1, lett. b-bis);3. veicoli utilizzati per scopi diversi dai precedenti (art. 164, comma 1, lett. b).Per effetto della Legge di Bilancio 2017, la proroga di un anno del super-ammortamento è applicabile solo ai veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa di cui al punto 1; ne consegue che, per i veicoli diversi, l’agevolazione termina con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre di quest’anno.Iper-ammortamento per beni Industria 4.0In aggiunta alla descritta misura di proroga del super-ammortamento, la Legge di Bilancio 2017 introduce una specifica agevolazione per alcune tipologie di beni materiali strumentali nuovi (c.d “iper-ammortamento”), fruibile solo da soggetti titolari di reddito di impresa. Essa consiste in una maggiorazione del 150% del costo fiscale ammortizzabile di specifici beni elencati nell’Allegato A alla Legge di Bilancio, a condizione che si tratti di beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’ambito di applicazione temporale dell’iper-ammortamento, include gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2017, con possibilità di consegna dei beni entro il 30 giugno 2018 (a fronte, analogamente a quanto visto per la proroga del super-ammortamento, dell’accettazione di un ordine e del versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017).Come specificato, i beni agevolabili con la maggiorazione del 150% sono dettagliati in un allegato tecnico (Allegato A) che include beni ad alto contenuto tecnologico atti a favorire processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. Nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati, l’elenco è stato integrato con il riferimento alle macchine utensili e agli impianti per la realizzazione di prodotti mediante trasformazione di materiali e materie prime, motrici e operatici, sistemi meccatronici di riconoscimento dei pezzi, sistemi di controllo dei consumi idrici e delle emissioni. In aggiunta a quest’incentivo, è stata introdotta una ulteriore agevolazione, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali indicati nell’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017, che include software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni, nell’ottica di favorire la transizione verso i modelli Industria 4.0. Dato il tenore letterale della disposizione, nonché alla luce di quanto emerge dalla relazione illustrativa, l’agevolazione relativa ai beni immateriali di cui all’Allegato B è da intendersi come strettamente funzionale a quella relativa ai beni materiali di cui all’Allegato A, di cui appare accessoria, atteso che l’accesso a detta misura sembra essere riservato ai soli soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento relativo ai beni materiali. Va, sul punto, precisato che non è richiesto che l’investimento in beni dell’Allegato B riguardi i medesimi impianti o macchinari per i quali si beneficia dell’iper-ammortamento.Le due agevolazioni, analogamente al super-ammortamento di cui replicano i meccanismi applicativi, dovrebbero ritenersi applicabili anche agli acquisti tramite leasing (nonché all’autoproduzione dei beni), posto che le norme fanno rinvio al concetto ampio di costo di “acquisizione” del bene.Al fine di poter beneficiare dell’iper-ammortamento per i beni dell’Allegato A e della maggiorazione relativa ai beni dell’Allegato B, la norma richiede un’autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante dell’impresa acquirente che attesti che il bene:(i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o B;(ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.Per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve risultare da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Come si evince dalla relazione illustrativa al DDL Bilancio, l’autocertificazione o l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In questo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.Il comma 12 dispone, ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, che si considera l’imposta del periodo precedente così come si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sulla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti all’esame. Le maggiorazioni del costo di acquisizione, ai sensi del comma 13, non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.OsservazioniAttesa la necessità di definire con maggiore dettaglio i contenuti dell’autocertificazione o della perizia che, oltre ad attestare elementi di natura tecnica (l’inclusione del bene nell’elenco di cui agli Allegati A o B), dovranno accertare la sussistenza di un dato di natura fattuale, quello dell’ “interconnessione”, Confindustria sta collaborando con il MiSE nella redazione di linee-guida, volte alla definizione univoca del concetto di “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.Confindustria ha, inoltre, richiesto conferma all’Agenzia delle Entrate, di due ulteriori aspetti interpretativi della disciplina, riguardo ai criteri di imputazione temporale degli investimenti e alle modalità di effettuazione degli stessi. Quanto al primo tema, è stata avanzata la tesi secondo cui l’iper-ammortamento potrebbe riguardare anche beni acquisiti al patrimonio dell’impresa in data antecedente al 2017 ma non ancora entrati in funzione e che entrino in funzione durante il periodo di proroga. In ordine al secondo profilo, invece, è stata avanzata la tesi secondo cui non sarebbero meritevoli del regime di iper-ammortamento rafforzato” gli investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria.Ad avviso di Confindustria, entrambe le problematiche possono essere agevolmente risolte adottando le regole interpretative già accolte dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al c. d. “super-ammortamento”. Sia dal testo delle norme e sia dalla relazione tecnica di accompagnamento, infatti, non sembrano emergere elementi idonei ad avvalorare una diversa volontà del legislatore su tali punti. Pertanto, anche agli effetti della disciplina del c. d. “iper-ammortamento” dovrebbero ritenersi applicabili i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nella circolare n. 23/E del 26 maggio 2016. In particolare, con riguardo all’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, è stato chiarito che si fa riferimento alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale.In ordine poi alla nozione di investimento agevolabile e alle modalità con le quali può essere effettuato l’investimento, va ricordato che al paragrafo 2 della citata circolare è stato chiarito che il beneficio spetti, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. L’Agenzia delle Entrate ha confermato, per le vie brevi di condividere tali tesi, in linea con la propria prassi interpretativa.Come anticipato, per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’autocertificazione o l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale: in quest’ultima ipotesi, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Potrebbe, al riguardo, essere opportuno precisare che, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possano comunque godere della maggiorazione del super-ammortamento fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione (esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato del 150%). Anche su tale aspetto, Confindustria ha ottenuto una conferma, per le vie brevi, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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