
Facciamo seguito alla nostra informativa del 13 dicembre 2016 con la quale avevamo dato prime indicazioni con riferimento al conguaglio tra contributo d’ingresso per la mobilità ed il contributo di licenziamento.
Come noto, a far data dal 1°gennaio 2017 sono abrogati l’istituto dell’indennità di mobilità e l’obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento.
Sul punto, l’Inps, anche a seguito di sollecitazioni del nostro Sistema Centrale, ha emanato il messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017.
Come noto, nel 2012, la legge Fornero (l.n. 92/2012) aveva introdotto un importante intervento sull’indennità di mobilità. Era stato infatti previsto un decalage della sua durata, fino alla sua completa abrogazione a far data dal 1° gennaio 2017.
Quindi dal 1°gennaio 2017 è stato abrogato l’istituto dell’indennità di mobilità e sono venuti meno la possibilità di iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità e gli incentivi per l’assunzione di questi ultimi iscritti nelle citate liste.
L’abrogazione del trattamento indicato determina, dal 1° gennaio 2017, la cessazione da parte delle imprese sopra i 15 dipendenti, destinatarie della normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria, dell’obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile ed il relativo contributo d’ingresso alla mobilità.
Su quest’ultimo aspetto, l’istituto segnala che le imprese che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità; qualora, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91, stante l’abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017.
Essendo venuto meno l’obbligo di versamento del contributo d’ingresso, le imprese avranno diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo. Il recupero potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto.
In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice “G800”, avente il significato di “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91”.
Contestualmente, a seguito dell’effettuazione dei citati licenziamenti, le imprese saranno tenute al versamento del contributo di cui all’articolo 2, co 31 della l. n. 92/12 (c.d. tassa di licenziamento).
Si segnala che nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre volte.
Come indicato in premessa, anche gli incentivi disciplinati dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, co 9, della l.n. 223/1991 troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016.
Ciò, chiarisce l’Istituto, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.
Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, l’Inps chiarisce che il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
Le procedure di elaborazione dei moduli telematici dell’Istituto sono state aggiornate sulla base delle previsioni normative in modo da inibire l’invio di istanze di riconoscimento del beneficio contributivo di cui agli artt 8 e 25, co 9, della l. n. 223/1991 con riferimento alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.