LAVORO | Sentenze Corte Costituzionale Luglio 2025 in materia di licenziamenti illegittimi e congedo di paternità
Riportiamo di seguito una nota informativa, redatta dal nostro Sistema centrale, sulle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di licenziamenti illegittimi e congedo di paternità
- Premessa
La Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta sulla materia dei licenziamenti illegittimi, con due recenti pronunce, e sulla disciplina del congedo obbligatorio di paternità.
- Sentenza n. 118 del 2025 sul licenziamento illegittimo di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti
Con la sentenza n. 118 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 9, 1° comma, del D. Lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act)[1] recante la disciplina dei licenziamenti illegittimi per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti.
La Consulta ha dichiarato la norma incostituzionale nella sola parte in cui prevede un limite massimo di 6 mensilità all’indennità riconoscibile per i casi di licenziamento illegittimo dei lavoratori di imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Ciò in quanto, secondo la Corte, tale impianto darebbe luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria “personalizzazione del danno subito dal lavoratore […] al pari di una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata”.
È stata invece rigettata la questione di legittimità per la parte in cui la norma dispone, per le imprese di queste dimensioni, il dimezzamento degli importi massimi dell’indennità per licenziamento illegittimo previsti per le imprese con più di 15 dipendenti.
Ne consegue che il limite massimo di indennità nel caso di licenziamento illegittimo, per questa tipologia di imprese e per gli assunti dopo il 7 marzo 2015, può arrivare fino a 18 mensilità (cfr. sotto).
Confindustria prende atto di tale pronuncia e degli effetti che ne discendono per le imprese di minori dimensioni, ma è opportuno sottolineare come, anche in questo caso, la Corte abbia nuovamente sollecitato, con urgenza, il legislatore ad intervenire sulla disciplina in materia di licenziamenti.
In varie pronunce, infatti, la Corte Costituzionale ha evidenziato la necessità che il legislatore individui dei criteri, ulteriori rispetto a quello dimensionale, sulla base dei quali i giudici devono orientarsi per determinare l’importo dell’indennità dovuta, in base alle specificità del singolo caso concreto di licenziamento illegittimo.
Pertanto, un intervento legislativo risulta tanto più necessario proprio alla luce delle diverse sentenze della Corte Costituzionale da cui deriva un impianto in base al quale c’è un delta molto rilevante tra i limiti minimi ed i massimi fissati dalla legge e nel quale il giudice non ha a sua disposizione elementi certi di determinazione forniti dalla legge, se non un esercizio ponderato della sua discrezionalità.
Ne deriva che è inevitabile che l’uso della discrezionalità da parte dei giudici finisca per produrre esiti che possono non essere pienamente omogenei.
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Alla luce della sentenza in questione, la cornice entro cui i giudici potranno determinare l’importo dell’indennità per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti – ma solo per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 – può essere così individuata: 1) Ipotesi di assenza di giustificato motivo oggettivo o di giusta causa = 3-18 mensilità (art. 3, 1° comma, prevede per le imprese >15 dip. 6-36 mensilità); 2) Ipotesi di licenziamento affetto da vizi formali o procedurali = 3-6 mensilità (art. 4, 1° comma, prevede per le imprese >15 dip. 2-12 mensilità); 3) Ipotesi in cui il lavoratore accetti l’offerta conciliativa = 1,5 -13,5 mensilità (art. 6, 1° comma, prevede per le imprese >15 dip. 3-27 mensilità). Per gli assunti prima del 7 marzo 2025, invece, rimane applicabile la disciplina prevista dall’art. 8 L. 604/66. Tale norma prevede che nei casi di licenziamento illegittimo, diversi dalla nullità e dal licenziamento discriminatorio (per i quali è prevista la reintegra), il datore di lavoro che occupi fino a 15 dipendenti è tenuto a riassumere il lavoratore entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio, al comportamento e alle condizioni delle parti. |
- Sentenza n. 111 del 2025 sul termine di decadenza per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel caso di lavoratore affetto da incapacità naturale accertata al momento della ricezione
Con la sentenza n. 111 del 2025 la Corte si è poi pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966[2] nella parte in cui, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, fa decorrere il termine di decadenza di 60 gg per impugnare il licenziamento dalla ricezione dell’atto, anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.
La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 6, 1°comma, L. 604/1966, nella parte in cui non considera l’incompatibilità del rigido meccanismo decadenziale con una condizione soggettiva, come l’incapacità di intendere e di volere, che impedisce all’interessato di scongiurare le gravi conseguenze derivanti dal maturare della causa estintiva. Ciò in quanto non esiste un rimedio tardivo attraverso il quale l’interessato, una volta recuperata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l’illegittimità dell’atto espulsivo[3].
Pertanto, conclude la Corte, deve escludersi l’operatività dell’onere della previa impugnazione stragiudiziale entro 60 gg dalla ricezione del licenziamento, ove risulti accertato giudizialmente che il lavoratore versava in uno stato di incapacità di intendere e di volere al momento della ricezione della comunicazione o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione.
In ogni caso, però, rimane fermo, anche in queste ipotesi, il complessivo termine massimo per l’impugnazione giudiziale in misura di 240 giorni, dato dalla somma del termine per la impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma dell’art. 6, pari a sessanta giorni, e del successivo termine per il deposito del ricorso, anche cautelare (sentenza n. 212 del 2020), o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato, stabilito dal secondo comma in centottanta giorni”. Tale termine decorre dal momento della ricezione dell’atto.
- Sentenza n. 115 del 2025 sull’equiparazione della madre intenzionale al padre per il riconoscimento del congedo obbligatorio di paternità di cui all’art. 27-bis D. Lgs.151/2001
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio ad una lavoratrice, genitore “intenzionale”, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
Secondo la Corte l’esclusione di una delle madri, lavoratrice, dal beneficio del congedo obbligatorio di paternità determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso.
Pertanto, il congedo obbligatorio di paternità di cui all’art. 27-bis D. Lgs. 151/2001, deve essere riconosciuto alla madre “intenzionale”:
- ove il rapporto di filiazione derivi da un atto trascritto nel registro degli atti civili (es. trascrizione atto di nascita formato all’estero a seguito di procreazione medicalmente assistita eterologa legittimamente praticata nello stato di provenienza);
- ove il rapporto di filiazione derivi da ipotesi di c.d. “adozione non legittimante” ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), L. n. 184/1983[4].
La pronuncia della Corte si colloca nel filone interpretativo della disciplina del congedo di maternità/paternità, e in generale del congedo parentale, improntata alla tutela dell’interesse del minore, anche con riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità, e con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari.
Osserva la Corte che gli obblighi di cura del figlio minore e dei diritti che ne derivano sono uguali rispetto al genere dei soggetti che compongono la coppia genitoriale.
Più in generale, la sentenza in commento si basa anche sul processo, avviato dalla stessa Corte Costituzionale, di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle due diverse formazioni, la coppia omosessuale e quella eterosessuale. Tale processo ha portato la giurisprudenza di legittimità a riconoscere la sussistenza di un rapporto di filiazione tra il minore e la madre intenzionale, in assenza di un legame biologico, al sussistere di determinate condizioni, in quanto l’interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure, a prescindere dal genere, che abbiano assunto e condiviso l’impegno genitoriale.
Si trasmettono in allegato i testi delle richiamate sentenze.
All.ti
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RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
[1] È stata sollevata la questione di legittimità della norma per la parte in cui prevede il dimezzamento degli importi delle indennità previste dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del D. Lgs. 23/2015 per le ipotesi di licenziamento illegittimo e per la previsione per cui, in ogni caso, l’indennità riconosciuta non possa superare il limite massimo di 6 mensilità. Il dubbio di costituzionalità è stato posto in relazione all’art. 3, 1° e 2° comma Cost., in quanto la disciplina determinerebbe, secondo il giudice a quo, un’ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori a seconda delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, dando luogo ad una tutela standardizzata, senza consentire una personalizzazione del risarcimento in relazione alle circostanze del caso di specie ed alla gravità del vizio.
[2] Secondo il giudice a quo, la disposizione sarebbe affetta da irragionevolezza, in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto non opererebbe alcun bilanciamento tra gli interessi in conflitto e anche in riferimento al principio di eguaglianza, non potendo la situazione della persona incapace essere equiparata a quella del soggetto «che tale non è». Ancora, Il giudice a quo ritiene violati gli artt. 4, primo comma, 24, primo comma, 35, primo comma, e 32 Cost., poiché la disposizione censurata, nella ipotesi prospettata, valorizzerebbe esclusivamente l’interesse del datore di lavoro al consolidamento degli effetti del licenziamento, comprimendo «oltre misura» il diritto di azione del lavoratore, correlato al diritto al lavoro, ed il diritto alla salute che la Costituzione espressamente tutela. Infine, la disciplina censurata si risolverebbe in una discriminazione in danno della persona disabile, in violazione degli obblighi, imposti dall’art. 27, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e dalla direttiva 2000/78/CE.
[3] Per la Corte la disposizione si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. ledendo, al contempo, il diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.) e alla sua tutela (art. 35, primo comma, Cost.) anche giurisdizionale (art. 24, prima comma, Cost.).
Il termine per la impugnazione, anche in via stragiudiziale, del licenziamento previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, osserva la Corte, “è parte di uno speciale regime decadenziale che […] trova in via generale giustificazione nelle esigenze […] di fare emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso datoriale, di tutelare l’affidamento che il datore di lavoro ripone sulla stabilizzazione degli effetti del licenziamento e di garantire la speditezza del giudizio promosso per accertarne la legittimità. […] Tale onere procedurale può, tuttavia, tradursi in un vero e proprio ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui, al momento della ricezione della comunicazione del recesso, o comunque in pendenza del termine di decadenza in esame, l’interessato, in ragione di una patologia o di altra causa perturbatrice a lui non imputabile, si trovi in uno stato di incapacità di intendere e di volere. […] la garanzia di tali diritti, che rinviene nella tutela giurisdizionale sancita dall’art. 24 Cost. un indispensabile strumento di realizzazione, risulta, infatti, strumento di realizzazione, risulta, infatti, irreparabilmente compromessa, non sussistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l’interessato, una volta recuperata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l’illegittimità dell’atto espulsivo.”.
[4] La Corte afferma che “[…] è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente. E tale distinzione risulta applicabile anche nei casi di adozione non legittimante, in cui al rapporto giuridicamente riconosciuto con la madre biologica si affianca il legame del figlio con la madre intenzionale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983”.