Legge di Stabilità 2016: piani di welfare aziendale

Come noto, la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) è stata pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015 ed è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In una nostra precedente informativa del 12 gennaio u.s. sul provvedimento, abbiamo analizzato gli interventi in materia di esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2016 ed il regime fiscale agevolato dei premi di produttività.

Di seguito ci soffermiamo sulle principali novità riguardanti i c.d. piani di welfare aziendale.

Welfare aziendale

A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine di incentivare la diffusione dei c.d. piani di welfare aziendale, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina dell’art. 51 del TUIR.

Infatti, viene modificato il comma 2, lettera f) prevedendo la non imponibilità delle opere e dei servizi di utilità sociale, erogati dal datore di lavoro alla generalità o categorie di dipendenti ed ai loro familiari, volontariamente o contrattualmente, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto (art. 100 TUIR).

Tale modifica permette di superare le precedenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate che vincolava la non imponibilità di suddetti servizi in capo al dipendente alla condizione che la spesa fosse sostenuta volontariamente dal datore e non in adempimento di un vincolo contrattuale.

Ulteriore modifica riguarda il comma 2, lettera f-bis),al fine di aggiornare la casistica delle somme, servizi e prestazioni erogati alla generalità o a categorie di dipendenti e loro familiari, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, il nuovo testo reca un generico riferimento ai “servizi di educazione ed istruzione in età prescolare (3-6 anni)”, in luogo dell’asilo nido, al fine di estendere il trattamento di non imponibilità anche alle scuole materne ; ad essere sostituito è anche il riferimento alle colonie climatiche con il rinvio ai servizi di frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali.

Non sono invece previste modifiche al testo in riferimento alla non imponibilità delle borse di studio erogate ai familiari dei dipendenti.

Viene aggiunta una nuova fattispecie agevolabile (lettera f-ter), prevedendo l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi erogati, alla generalità o categorie di dipendenti, per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Le erogazioni da parte del datore di lavoro di beni, prestazioni e servizi non imponibili di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR può essere effettuata anche mediante documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 del codice civile, in formato cartaceo o elettronico. Questa norma risolve alcune incertezze interpretative sul regime fiscale applicabile alle assegnazioni ai dipendenti dei vouchers, da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi presso imprese convenzionate (negozi, punti vendita della grande distribuzione, distributori di carburante, ecc.), chiarendo che non concorrono alla formazione del reddito i voucher assegnati al dipendente che attribuiscono il diritto ad acquistare beni e servizi, entro un preciso importo nominale.

Alla luce delle modifiche descritte, si fornisce di seguito un elenco aggiornato delle prestazioni e dei servizi in natura erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, che sono esclusi dalla retribuzione imponibile, ai fini fiscali e contributivi, al fine di soddisfare determinate esigenze meritevoli di tutela (assistenza sanitaria, educazione, ecc.).

 

 

 

 

 

 

Servizi di welfare aziendale

Regime fiscale agevolato in capo al dipendente

Condizioni per accesso al regime fiscale

Contributi assistenza sanitaria integrativa versata dal datore o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale

(art. 51, comma2,lettera a)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un importo massimo di 3.615,20 euro

Fondi iscritti ad Anagrafe tributaria

 

Contributi versati in conformità a disposizioni contrattuali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somministrazione di vitto, mense, prestazioni ed indennità sostitutive

(art. 51, comma 2, lettera c)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

– le mense aziendali (gestione diretta o in appalto) o le mense “diffuse” (card elettroniche);

– i buoni pasto, fino all’importo giornaliero di 5,29 euro (7 euro per quelli in formato elettronico)

Servizi resi alla generalità o a categorie di dipendenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi di trasporto collettivo erogati dal datore per il tragitto casa-lavoro

(art. 51, comma 2, lettera d)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Servizi resi alla generalità o categorie dipendenti.

Servizi di trasporto reso da datore o affidato a terzi.

Non ammessi rimborsi monetari

 

 

 

 

 

 

Utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale per le finalità di cui all’art. 100 del TUIR (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria, culto)

(art. 51, comma 2 lett.f)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Erogazione volontaria o contrattuale dal datore di lavoro.

Servizi resi alla generalità o a categoria di dipendenti, anche tramite strutture esterne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somme, servizi e prestazioni erogati per la fruizione di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi servizi integrativi di mensa ad essi connessi, nonché la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari

(art. 51, comma 2 lett. f-bis)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Erogazione anche contrattuale.

Servizi resi alla generalità o a categorie di dipendenti.

Ammessa l’erogazione monetaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somme e prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti

(art. 51, comma 2 lett. f-ter)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Erogazione anche contrattuale.

Servizi resi alla generalità o a categorie di dipendenti.

Ammessa l’erogazione monetaria

 

 

 

 

 

 

 

Contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, su base individuale o in base ad obblighi contrattuali, alle forme di previdenza complementare

(art. 51, comma 2, lett. h)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un importo massimo di 5.164,00 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati ai dipendenti

(art. 51, comma 3, ultimo periodo)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se di importo complessivo non superiore nel periodo di imposta a 258,23 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

L’erogazione dei beni, prestazioni, opera e Servizi di cui ai commi 2 e 3 del TUIR, può avvenire mediante documenti di legittimazione, in format cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale

(art. 51, comma 3 bis)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

 

 

 

 

 

 

 

 




CREDITO – Fondo di Garanzia per le PMI: nuove disposizioni operative. Le principali modifiche di interesse delle imprese

Informiamo che sono in vigore le nuove disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI, integrate ai sensi del decreto MISE del 19 novembre 2015 (G. U. n. 286 del 9 dicembre 2015) e del decreto del MISE di concerto con il MEF del 29 settembre 2015 (G. U. n. 288 dell’11 dicembre 2015), che recepiscono quanto previsto dai decreti legge 3/2015 e 69/2013, come modificato dal 91/2014, nonché dal Regolamento UE 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione in materia di aiuti di Stato).

 Le principali modifiche di diretto interesse per le imprese beneficiarie riguardano:

–          l’estensione dell’ambito di intervento del Fondo alle imprese appartenenti a settori precedentemente esclusi, almeno parzialmente: trasporti (sia persone, sia merci), industria automobilistica, siderurgia, industria carboniera, costruzione navale, fibre sintetiche;

–          la possibilità per le imprese di autotrasporto merci su strada per conto terzi, di beneficiare della garanzia del Fondo anche in relazione alla concessione di finanziamenti per l’acquisto di mezzi e altre attrezzature di trasporto, a condizione che tali investimenti rispettino le condizioni previste dal Regolamento Generale di Esenzione (si veda in proposito la Parte XI delle disposizioni operative);

–          la valutazione economico-finanziaria delle imprese beneficiarie di un finanziamento agevolato ai sensi della cosiddetta “nuova Sabatini”. In proposito – dando attuazione a quanto previsto dal DL 69/2013, come modificato dal DL 91/2014 – si prevede che, per tali imprese, la valutazione sia effettuata direttamente dal soggetto richiedente sulla base di un apposito modello di rating, in grado di misurare la probabilità di inadempimento del soggetto da finanziare, di prossima adozione da parte del Fondo (le richieste sono valutate in via prioritaria rispetto alle altre operazioni finanziarie e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle stesse: tale previsione è già in vigore). È inoltre  previsto che, con successivo decreto del MISE di concerto con il MEF, siano definiti e termini e le condizioni per l’estensione dell’utilizzo del modello di rating anche a tutte le altre operazioni ammissibili al Fondo. Al riguardo, segnaliamo che il modello di rating del Fondo è in corso di definizione e che si prevede che lo stesso possa essere adottato già nel corso del 2016. Sarà nostra cura aggiornarvi in merito;

–          l’inserimento delle PMI innovative tra i soggetti beneficiari finali: per tali imprese è inoltre prevista la gratuità dell’intervento del Fondo;

–          l’inserimento di imprese di assicurazione, società di cartolarizzazione e OICR tra i soggetti che possono richiedere la garanzia con riferimento a operazioni di finanziamento;

–          l’inserimento delle Cambiali Finanziarie nella casistica “operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi” e “Altre operazioni”;

–          l’inserimento degli investimenti in quasi-equity tra le tipologie di operazione ammissibili all’intervento del Fondo, alle stesse condizioni previste per l’intervento sul capitale di rischio (copertura pari al 50% in caso di garanzia diretta e all’80% del 60% in caso di controgaranzia; importo massimo garantito pari a euro 2.500.000,00; commissioni una tantum pari all’1% dell’importo garantito);

–          l’eliminazione delle condizioni previste per l’intervento del Fondo a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012: tale misura è infatti scaduta l’8 giugno 2015;

–          l’inserimento di pool di confidi tra i soggetti richiedenti.

Le nuove disposizioni operative – che in aggiunta a quanto sopra indicato contengono anche diverse modifiche di interesse dei richiedenti (confidi e banche) – sono disponibili, insieme alla modulistica aggiornata, sul sito del Fondo di Garanzia http://www.fondidigaranzia.mcc.it/fondo_di_garanzia.html

 




CREDITO – Fondo di Garanzia per le PMI: operativa dal 7 gennaio 2016 la sezione dedicata alle imprese autotrasporto merci conto terzi

Informiamo che dal 7 gennaio 2016, è nuovamente operativa la Sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI dedicata alle imprese dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, istituita con decreto ministeriale del 27 luglio 2009.

La Sezione speciale – la cui operatività era stata sospesa il 21 settembre 2015 a causa dell’esaurimento delle risorse ad essa assegnate – è stata infatti rifinanziata, anche a seguito delle richieste di Confindustria, dall’articolo 1, comma 650 della legge di Stabilità 2016 che ha stanziato 10 milioni di euro per l’anno 2016.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità, il gestore ha emanato la Circolare n. 1 del 7 gennaio 2016, con la quale è stata riavviata l’operatività della Sezione speciale.

In materia, ricordiamo che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni operative del fondo, dettagliate nella nostra news del 14 gennaio c.a., le imprese di autotrasporto merci per conto terzi sono ammissibili all’intervento del Fondo indipendentemente dall’operatività della Sezione speciale. Di conseguenza, l’eventuale esaurimento delle risorse di quest’ultima non comporterebbe l’esclusione delle suddette imprese, ma soltanto il venir meno delle condizioni specifiche della sezione, ossia:

  • la valutazione effettuata sulla base di appositi modelli scoring;
  • la concessione della garanzia diretta fino alla misura massima dell’80% indipendentemente dall’ubicazione territoriale delle imprese (fatte salve le specifiche limitazioni previste dalle disposizioni operative – paragrafo D.1, Parte II).

circolare-mcc-01-2016

 

 




FISCO – Risorse per rimborsi d’imposta. Quadro di sintesi al 12 gennaio 2016

Inviamo, in allegato, il quadro di riepilogo aggiornato delle risorse messe a disposizione degli Agenti della riscossione per effettuare i rimborsi in conto fiscale, sulla base delle comunicazioni che fornisce periodicamente l’Agenzia delle Entrate.

L’ultima erogazione è stata effettuata il 12 gennaio, per un importo di 1,2 miliardi di euro.

La tabella allegata fornisce anche l’andamento delle erogazioni nei periodi d’imposta dal 2008 in poi.

Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected])

Allegato

rimborsi dimposta




CONVENZIONI CONFINDUSTRIA: aggiornamento offerte Alitalia e Orienta

ALITALIA E ORIENTA sono Aziende partner di Confindustria per le Convenzioni in favore degli associati.

In allegato le nuove condizioni per il 2016.

Per consultare tutte le Convenzioni utilizzabili dai Soci Confindustria, basta cliccare sul banner presente sul sito www.confindustria.sa.it .
Una volta entrati nella Sezione Convenzioni, Vi invitiamo a registrarVi inserendo la partita IVA della Vostra Azienda.
In questo modo potrete consultare nel dettaglio tutte le Offerte ed essere aggiornati direttamente al momento di modifiche ed integrazioni delle Convenzioni.

Allegati

Orienta

Alitalia

Offerta Orienta

Offerta Alitalia




COLLOCAMENTO MIRATO – PRESENTAZIONE PROSPETTO INFORMATIVO – PROROGA TERMINI

Come noto l’articolo 9, comma 6, Legge 12 marzo 1999, n. 68 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della citata legge, di inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori indicati all’art. 1.

Il Ministero del Lavoro con nota direttoriale del 30 dicembre 2015 – allegata – informa che la scadenza per la presentazione del sopracitato prospetto informativo è spostata al 29 febbraio 2016, per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici, a seguito delle modifiche normative introdotte alla legge n. 68/1999 dai decreti legislativi attuativi del Jobs act.

Nella nota suddetta si precisa, poi, che il Ministero del Lavoro avrà cura di monitorare che il quadro attuativo degli adempimenti introdotti sia completato e di verificare, quindi, che la data del 29 febbraio 2016 possa essere confermata.

Il Ministero del Lavoro con nota direttoriale del 30 dicembre 2015 – allegata – informa che la scadenza per la presentazione del sopracitato prospetto informativo è spostata al 29 febbraio 2016, per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici, a seguito delle modifiche normative introdotte alla legge n. 68/1999 dai decreti legislativi attuativi del Jobs act.

Nella nota suddetta si precisa, poi, che il Ministero del Lavoro avrà cura di monitorare che il quadro attuativo degli adempimenti introdotti sia completato e di verificare, quindi, che la data del 29 febbraio 2016 possa essere confermata.

Allegato

Nota_direttoriale_30_dicembre_2015_prot.n.33_6725




Anniversario 25 anni Grafica Metelliana SpA

 25 anni per Grafica Metelliana. Sabato 23 gennaio i festeggiamenti nella nuova sede di Mercato San Severino (SA)

Da piccola tipografia a moderna industria poligrafica: Grafica Metelliana compie 25 anni e festeggia con un event day in programma il prossimo sabato 23 gennaio.
L’azienda, nata nel 1991 a Cava de’ Tirreni, è dal 2008 una SpA e lo scorso anno si è trasferita a Mercato San Severino, in una struttura di 5000 metri quadri,
nell’ottica di un progetto di ampliamento tecnologico e strutturale continuo. Oggi compie un quarto di secolo e il prossimo evento sarà occasione per ripercorrere storia, vissuti,
strategie e partnership sviluppate che l’hanno guidata verso questa importante ricorrenza.
Alle ore 11.00 prenderà il via il convegno “I 25 anni di Grafica Metelliana”: ai saluti degli esponenti del mondo delle istituzioni e dell’impresa,
seguiranno le parole dell’amministratore delegato del gruppo Gerardo Di Agostino e dei co-founder Vincenzo Di Agostino e Filippo Marcellino,
che ripercorreranno origine e successi raggiunti in questi cinque lustri.
La nuova e ampliata sede, oltre ad ospitare gli uffici e l’intero apparato produttivo, si apre al territorio ospitando nei suoi spazi importanti mostre ed eventi culturali.
Nella mattinata del 23 gennaio, infatti, saranno inaugurate “Corpora” la personale dell’artista Pietro Lista, a cura di Rosa Cuccurullo, allestita nel piano inferiore della struttura,
e la temporanea curata dal Museo del Marchio Italiano sull’evoluzione di marchi della macroarea “Food”, allestita al piano superiore.
Impegno, qualità e affidabilità continuano ad essere profusi ininterrottamente, mentre Grafica Metelliana celebra il 25esimo anno dalla sua fondazione sottolineando valori,
competenze e interazioni che hanno contribuito al successo nel corso del tempo.

Allegato




Premio sicurezza Confindustria – Inail IV edizione

Come già comunicato con nostra precedente informativa del 5 novembre u.s., anche quest’anno Confindustria ed Inail propongono il Premio Imprese per la Sicurezza – giunto alla quarta edizione – con la collaborazione tecnica dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI) e di Accredia, ente italiano di accreditamento.

Scopo del Premio è quello di creare cultura di impresa in tema di salute e sicurezza, premiando le imprese che si distinguono per l’impegno concreto e per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza e di offrire, allo stesso tempo, l’opportunità ai partecipanti di effettuare, attraverso la compilazione di appositi questionari, un check-up approfondito sulla propria situazione in materia di sicurezza (ogni azienda partecipante riceverà, alla fine del processo valutativo previsto dal Premio, un report contenente il proprio posizionamento rispetto alle altre partecipanti, le aree di forza e quelle di miglioramento).

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte l’apposito modulo di registrazione disponibile on-line sulla homepage del sito Confindustria http://www.confindustria.it – nella sezione “in evidenza” oppure in “iniziative e progetti” in corso – cliccando sul banner “Premio imprese per la sicurezza 2015”.

Successivamente alla registrazione, sarà possibile procedere con la compilazione del questionario on-line.

Il termine per l’ammissione dei questionari, inizialmente previsto per la data dell’ 11 dicembre 2015, è prorogato al 14 gennaio 2016.

Riportiamo in allegato il regolamento Premio Imprese per la Sicurezza 2015.

Si evidenzia, inoltre, che le aziende che risulteranno finaliste, potranno richiedere una riduzione del tasso di premio INAIL compilando il modello OT24, secondo le modalità disponibili sul sito www.inail.it.

 Allegato

Regolamento




INAIL – Autoliquidazione modalità telematiche: Circolare n. 88/2015

Come noto, il decreto legislativo 151/2015, prevede che l’INAIL renda disponibili al datore di lavoro, in modalità telematica, sul proprio sito, gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo (prima dell’emanazione del decreto citato, l’INAIL comunicava direttamente al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo).

Con la circolare n. 88/2015 (allegata) l’INAIL ha definito le modalità telematiche di fruizione del servizio.

Nel merito, attraverso un apposito avviso sul proprio sito, l’INAIL provvederà ogni anno a informare i datori di lavoro della pubblicazione della “comunicazione delle basi di calcolo”.

La circolare riporta i contenuti della “comunicazione” (quindi gli elementi necessari per il conteggio del premio dovuto a titolo di rata anticipata e di regolazione per l’anno precedente, tenendo conto di eventuali oscillazioni del tasso, etc.) e definisce in dettaglio le modalità di fruizione del nuovo servizio online.

La “comunicazione delle basi di calcolo” del premio, infatti, a decorrere dall’autoliquidazione 2015/2016, avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione nella sezione “fascicolo aziende” del sito www.inail.it, dove è possibile acquisire i file della “comunicazione” in pdf.

I datori di lavoro potranno, quindi, visualizzare la propria “comunicazione” (ed anche eventuali successive variazioni) nell’area a loro riservata del sito dell’INAIL, mediante le credenziali previste per l’accesso ai servizi telematici.

Le “comunicazioni” rimarranno on-line disponibili agli utenti per 5 anni.

La circolare precisa, inoltre, che in fase transitoria e solo per l’autoliquidazione 2015/2016, agli utenti che non risultano aver mai usato i servizi telematici, la “comunicazione” sarà anche trasmessa per posta elettronica certificata.

L’Inail rende, inoltre, disponibile, oltre il servizio telefonico di supporto agli utenti, anche un servizio informatico “Inail risponde” che fornirà anche approfondimenti normativi e procedurali.

Allegato

Circolare+Inail+88_2015




Contratti di lavoro stagionali: contributo addizionale INPS

Dal 1° gennaio 2016 il contributo addizionale Inps, previsto a carico del datore di lavoro dal comma 3 dell’articolo 2 della Legge n. 92 del 2012 (cd.  Legge Fornero), nella misura dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dovuto per i contratti a tempo determinato, si applica anche per i contratti di lavoro stagionale.

 

Tale articolo aveva previsto un periodo transitorio (1°gennaio 2013 – 31 dicembre 2015) di esenzione per questa tipologia contrattuale che non è stato però prorogato per il 2016.

 

Vi ricordiamo che il contributo addizionale continua a non trovare applicazione nei confronti dei:

 

1) lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

2) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre1963, n. 1525.