Legge di Stabilità 2016: piani di welfare aziendale
Come noto, la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) è stata pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015 ed è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.
In una nostra precedente informativa del 12 gennaio u.s. sul provvedimento, abbiamo analizzato gli interventi in materia di esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2016 ed il regime fiscale agevolato dei premi di produttività.
Di seguito ci soffermiamo sulle principali novità riguardanti i c.d. piani di welfare aziendale.
Welfare aziendale
A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine di incentivare la diffusione dei c.d. piani di welfare aziendale, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina dell’art. 51 del TUIR.
Infatti, viene modificato il comma 2, lettera f) prevedendo la non imponibilità delle opere e dei servizi di utilità sociale, erogati dal datore di lavoro alla generalità o categorie di dipendenti ed ai loro familiari, volontariamente o contrattualmente, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto (art. 100 TUIR).
Tale modifica permette di superare le precedenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate che vincolava la non imponibilità di suddetti servizi in capo al dipendente alla condizione che la spesa fosse sostenuta volontariamente dal datore e non in adempimento di un vincolo contrattuale.
Ulteriore modifica riguarda il comma 2, lettera f-bis),al fine di aggiornare la casistica delle somme, servizi e prestazioni erogati alla generalità o a categorie di dipendenti e loro familiari, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In particolare, il nuovo testo reca un generico riferimento ai “servizi di educazione ed istruzione in età prescolare (3-6 anni)”, in luogo dell’asilo nido, al fine di estendere il trattamento di non imponibilità anche alle scuole materne ; ad essere sostituito è anche il riferimento alle colonie climatiche con il rinvio ai servizi di frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali.
Non sono invece previste modifiche al testo in riferimento alla non imponibilità delle borse di studio erogate ai familiari dei dipendenti.
Viene aggiunta una nuova fattispecie agevolabile (lettera f-ter), prevedendo l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi erogati, alla generalità o categorie di dipendenti, per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
Le erogazioni da parte del datore di lavoro di beni, prestazioni e servizi non imponibili di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR può essere effettuata anche mediante documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 del codice civile, in formato cartaceo o elettronico. Questa norma risolve alcune incertezze interpretative sul regime fiscale applicabile alle assegnazioni ai dipendenti dei vouchers, da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi presso imprese convenzionate (negozi, punti vendita della grande distribuzione, distributori di carburante, ecc.), chiarendo che non concorrono alla formazione del reddito i voucher assegnati al dipendente che attribuiscono il diritto ad acquistare beni e servizi, entro un preciso importo nominale.
Alla luce delle modifiche descritte, si fornisce di seguito un elenco aggiornato delle prestazioni e dei servizi in natura erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, che sono esclusi dalla retribuzione imponibile, ai fini fiscali e contributivi, al fine di soddisfare determinate esigenze meritevoli di tutela (assistenza sanitaria, educazione, ecc.).
Servizi di welfare aziendale |
Regime fiscale agevolato in capo al dipendente |
Condizioni per accesso al regime fiscale |
Contributi assistenza sanitaria integrativa versata dal datore o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (art. 51, comma2,lettera a) |
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un importo massimo di 3.615,20 euro |
Fondi iscritti ad Anagrafe tributaria
Contributi versati in conformità a disposizioni contrattuali |
Somministrazione di vitto, mense, prestazioni ed indennità sostitutive (art. 51, comma 2, lettera c) |
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: – le mense aziendali (gestione diretta o in appalto) o le mense “diffuse” (card elettroniche); – i buoni pasto, fino all’importo giornaliero di 5,29 euro (7 euro per quelli in formato elettronico) |
Servizi resi alla generalità o a categorie di dipendenti |
Servizi di trasporto collettivo erogati dal datore per il tragitto casa-lavoro (art. 51, comma 2, lettera d) |
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente |
Servizi resi alla generalità o categorie dipendenti. Servizi di trasporto reso da datore o affidato a terzi. Non ammessi rimborsi monetari |
Utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale per le finalità di cui all’art. 100 del TUIR (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria, culto) (art. 51, comma 2 lett.f) |
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente |
Erogazione volontaria o contrattuale dal datore di lavoro. Servizi resi alla generalità o a categoria di dipendenti, anche tramite strutture esterne. |
Somme, servizi e prestazioni erogati per la fruizione di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi servizi integrativi di mensa ad essi connessi, nonché la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (art. 51, comma 2 lett. f-bis) |
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente |
Erogazione anche contrattuale. Servizi resi alla generalità o a categorie di dipendenti. Ammessa l’erogazione monetaria.
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Somme e prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, comma 2 lett. f-ter) |
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente |
Erogazione anche contrattuale. Servizi resi alla generalità o a categorie di dipendenti. Ammessa l’erogazione monetaria |
Contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, su base individuale o in base ad obblighi contrattuali, alle forme di previdenza complementare (art. 51, comma 2, lett. h) |
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un importo massimo di 5.164,00 euro |
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Il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati ai dipendenti (art. 51, comma 3, ultimo periodo) |
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se di importo complessivo non superiore nel periodo di imposta a 258,23 euro |
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L’erogazione dei beni, prestazioni, opera e Servizi di cui ai commi 2 e 3 del TUIR, può avvenire mediante documenti di legittimazione, in format cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (art. 51, comma 3 bis) |
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente |
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