CREDITO | Misure Legge di Bilancio 2026 su garanzie pubbliche, Fondo di Garanzia per le PMI e SACE
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il Bilancio di previsione dello Stato per il 2026 e il bilancio pluriennale per il periodo 2026-2028 (Legge di Bilancio 2026), approvata lo scorso 30 dicembre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 dello stesso giorno (Suppl. Ordinario n. 42) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, contiene – tra le altre – misure in tema di accesso al credito, incentivi, e strumenti finanziari a supporto del sistema produttivo.
In tema di garanzie pubbliche, la Legge con le disposizioni di cui all’art.1, commi 878-880; art.3, comma 7, introduce un presidio informativo per i gestori di tutti gli schemi di garanzia pubblica, prevedendo la trasmissione al MEF, con cadenza almeno trimestrale (o diversa cadenza determinabile con decreto del MEF), di:
- i) dati e informazioni sulle esposizioni in essere;
- ii) valutazioni sul profilo di rischio anche per singola posizione garantita;
iii) stime sulle perdite attese, sugli accantonamenti, nonché sugli impatti di finanza pubblica dei singoli schemi.
Con specifico riferimento al Fondo di Garanzia per le PMI, che rappresenta il principale fondo di garanzia pubblica italiano, va osservato che si tratta di un adempimento già da tempo assolto dai gestori del Fondo.
La Legge prevede poi che, con decreto del MEF, sentiti i soggetti gestori, possano essere definiti ulteriori criteri e modalità operative per tale attività di monitoraggio. Si sottolinea che la formulazione, non richiamando un coinvolgimento esplicito dei Ministeri competenti per materia (nel caso del Fondo di Garanzia, il MIMIT), sembra riconoscere in capo al MEF un ampio potere decisionale; da verificare se ciò potrà riflettersi sui parametri rilevanti per gli accantonamenti e, in prospettiva, sull’operatività degli schemi di garanzia.
L’art. 3 comma 7 della Manovra interviene poi sul Fondo di Garanzia per le PMI fissando, per il 2026, il limite massimo di impegni di garanzia annualmente assumibili dal Fondo stesso (ossia il massimale di esposizione complessiva garantita) in 140 miliardi di euro (tale importo era fissato a 160 miliardi nella Legge di Bilancio dello scorso anno) riferibili all’esposizione delle garanzie in essere al 31 dicembre 2025 e all’ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell’esercizio 2026. Tale limite risulta capiente e in linea con l’operatività attuale del Fondo.
In merito all’operatività del Fondo per l’anno 2026, ricordiamo che il DL Proroghe (Decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200) ha prorogato al 31dicembre 2026 le regole di funzionamento del Fondo in vigore nel 2025, senza apportare modifiche (come dettagliato nella news del 15 gennaio scorso, disponibile per la consultazione nell’area CREDITO del portale di Confindustria Salerno).
Sempre in tema di Fondo di Garanzia, al fine di sostenere maggiori volumi di credito alle PMI, la legge prevede la possibilità di utilizzare, per le garanzie sui portafogli di finanziamenti, le risorse finanziarie residue e libere da impegni, già stanziate dal DL 73/2021 (cd. DL Sostegni-bis) per la stessa finalità.
Infine, la Legge di Bilancio interviene sullo schema di garanzia a mercato di SACE (cd. “Garanzia Archimede”), disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ferma restando una copertura massima del 70%, la percentuale effettiva di garanzia è determinata caso per caso da SACE, in proporzione al grado di addizionalità e sulla base di una propria metodologia.
Tale previsione attribuisce un carattere normativo a una prassi che SACE stava già applicando. In proposito sottolineiamo inoltre che, stando a quanto comunicato da SACE, dal 1° gennaio 2026 l’operatività di SACE in tema di garanzie sarà limitata alla Garanzia Archimede (circoscritta alle grandi imprese), mentre la concessione di garanzie a PMI sarà dedicata ai soli finanziamenti finalizzati ad attività di internazionalizzazione.
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
