INTERNAZIONALIZZAZIONE | UCRAINA: V° edizione Rebuild Ukraine | 13-14 novembre 2025, Varsavia. ADESIONI entro 8 agosto pv

Segnaliamo che l’Agenzia ICE organizza una presenza collettiva presso la Fiera Rebuild Ukraine – On the Road to the URC 2026 che si svolgerà a Varsavia (EXPO XXI, Ui. Pradzynskiego 12/14, 01-222 Warsaw, Poland) i prossimi 13-14 novembre 2025.

 

L’iniziativa si struttura su una fiera e una conferenza internazionale, rappresentando una piattaforma per progetti, tecnologie, attrezzature e investimenti relativi alla ripresa e ricostruzione dell’Ucraina.

 

Settori focus saranno della prossima edizione saranno: Infrastrutture; Industria; Energia; Edilizia Abitativa.

 

Per una visione più approfondita della Fiera e della Conferenza si rimanda al sito ufficiale: https://rebuildukraine.in.ua/en

 

Presenza collettiva italiana.

 

  • L’Agenzia ICE organizzerà un padiglione italiano (circa 200 mq) presso il quale saranno ospitati un massimo di 25 espositori;

 

 

  • Dato il numero limitato di posti disponibili, l’accettazione delle domande e l’assegnazione degli spazi avverranno in ordine cronologico di arrivo delle domande. L’ammissione sarà comunicata entro il 12 settembre;

 

  • La partecipazione è gratuita, restano a carico dei partecipanti le spese di viaggio e alloggio del proprio personale in fiera e le spese relative al trasporto dei propri materiali promozionali;

 

  • Sarà inoltre agevolata la partecipazione alle conferenze organizzate in seno a Rebuild Ukraine.

 

Circolare informativa




LAVORO | Sentenze Corte Costituzionale Luglio 2025 in materia di licenziamenti illegittimi e congedo di paternità

Riportiamo di seguito una nota informativa, redatta dal nostro Sistema centrale, sulle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di licenziamenti illegittimi e congedo di paternità

  • Premessa

La Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta sulla materia dei licenziamenti illegittimi, con due recenti pronunce, e sulla disciplina del congedo obbligatorio di paternità.

 

  • Sentenza n. 118 del 2025 sul licenziamento illegittimo di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti

Con la sentenza n. 118 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 9, 1° comma, del D. Lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act)[1] recante la disciplina dei licenziamenti illegittimi per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti.

La Consulta ha dichiarato la norma incostituzionale nella sola parte in cui prevede un limite massimo di 6 mensilità all’indennità riconoscibile per i casi di licenziamento illegittimo dei lavoratori di imprese che occupano fino a 15 dipendenti.  Ciò in quanto, secondo la Corte, tale impianto darebbe luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria “personalizzazione del danno subito dal lavoratore […] al pari di una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata”.

È stata invece rigettata la questione di legittimità per la parte in cui la norma dispone, per le imprese di queste dimensioni, il dimezzamento degli importi massimi dell’indennità per licenziamento illegittimo previsti per le imprese con più di 15 dipendenti.

Ne consegue che il limite massimo di indennità nel caso di licenziamento illegittimo, per questa tipologia di imprese e per gli assunti dopo il 7 marzo 2015, può arrivare fino a 18 mensilità (cfr. sotto).

Confindustria prende atto di tale pronuncia e degli effetti che ne discendono per le imprese di minori dimensioni, ma è opportuno sottolineare come, anche in questo caso, la Corte abbia nuovamente sollecitato, con urgenza, il legislatore ad intervenire sulla disciplina in materia di licenziamenti.

In varie pronunce, infatti, la Corte Costituzionale ha evidenziato la necessità che il legislatore individui dei criteri, ulteriori rispetto a quello dimensionale, sulla base dei quali i giudici devono orientarsi per determinare l’importo dell’indennità dovuta, in base alle specificità del singolo caso concreto di licenziamento illegittimo.

Pertanto, un intervento legislativo risulta tanto più necessario proprio alla luce delle diverse sentenze della Corte Costituzionale da cui deriva un impianto in base al quale c’è un delta molto rilevante tra i limiti minimi ed i massimi fissati dalla legge e nel quale il giudice non ha a sua disposizione elementi certi di determinazione forniti dalla legge, se non un esercizio ponderato della sua discrezionalità.

Ne deriva che è inevitabile che l’uso della discrezionalità da parte dei giudici finisca per produrre esiti che possono non essere pienamente omogenei.

 

Alla luce della sentenza in questione, la cornice entro cui i giudici potranno determinare l’importo dell’indennità per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti – ma solo per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 – può essere così individuata:

1)       Ipotesi di assenza di giustificato motivo oggettivo o di giusta causa = 3-18 mensilità (art. 3, 1° comma, prevede per le imprese >15 dip. 6-36 mensilità);

2)       Ipotesi di licenziamento affetto da vizi formali o procedurali = 3-6 mensilità (art. 4, 1° comma, prevede per le imprese >15 dip. 2-12 mensilità);

3)       Ipotesi in cui il lavoratore accetti l’offerta conciliativa = 1,5 -13,5 mensilità (art. 6, 1° comma, prevede per le imprese >15 dip. 3-27 mensilità).

Per gli assunti prima del 7 marzo 2025, invece, rimane applicabile la disciplina prevista dall’art. 8 L. 604/66.

Tale norma prevede che nei casi di licenziamento illegittimo, diversi dalla nullità e dal licenziamento discriminatorio (per i quali è prevista la reintegra), il datore di lavoro che occupi fino a 15 dipendenti è tenuto a riassumere il lavoratore entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio, al comportamento e alle condizioni delle parti.

 

  • Sentenza n. 111 del 2025 sul termine di decadenza per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel caso di lavoratore affetto da incapacità naturale accertata al momento della ricezione

Con la sentenza n. 111 del 2025 la Corte si è poi pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966[2] nella parte in cui, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, fa decorrere il termine di decadenza di 60 gg per impugnare il licenziamento dalla ricezione dell’atto, anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.

La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 6, 1°comma, L. 604/1966, nella parte in cui non considera l’incompatibilità del rigido meccanismo decadenziale con una condizione soggettiva, come l’incapacità di intendere e di volere, che impedisce all’interessato di scongiurare le gravi conseguenze derivanti dal maturare della causa estintiva. Ciò in quanto non esiste un rimedio tardivo attraverso il quale l’interessato, una volta recuperata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l’illegittimità dell’atto espulsivo[3].

Pertanto, conclude la Corte, deve escludersi l’operatività dell’onere della previa impugnazione stragiudiziale entro 60 gg dalla ricezione del licenziamento, ove risulti accertato giudizialmente che il lavoratore versava in uno stato di incapacità di intendere e di volere al momento della ricezione della comunicazione o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione.

In ogni caso, però, rimane fermo, anche in queste ipotesi, il complessivo termine massimo per l’impugnazione giudiziale in misura di 240 giorni, dato dalla somma del termine per la impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma dell’art. 6, pari a sessanta giorni, e del successivo termine per il deposito del ricorso, anche cautelare (sentenza n. 212 del 2020), o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato, stabilito dal secondo comma in centottanta giorni”. Tale termine decorre dal momento della ricezione dell’atto.

 

  • Sentenza n. 115 del 2025 sull’equiparazione della madre intenzionale al padre per il riconoscimento del congedo obbligatorio di paternità di cui all’art. 27-bis D. Lgs.151/2001

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio ad una lavoratrice, genitore “intenzionale”, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Secondo la Corte l’esclusione di una delle madri, lavoratrice, dal beneficio del congedo obbligatorio di paternità determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso.

Pertanto, il congedo obbligatorio di paternità di cui all’art. 27-bis D. Lgs. 151/2001, deve essere riconosciuto alla madre “intenzionale”:

  1. ove il rapporto di filiazione derivi da un atto trascritto nel registro degli atti civili (es. trascrizione atto di nascita formato all’estero a seguito di procreazione medicalmente assistita eterologa legittimamente praticata nello stato di provenienza);
  2. ove il rapporto di filiazione derivi da ipotesi di c.d. “adozione non legittimante” ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), L. n. 184/1983[4].

La pronuncia della Corte si colloca nel filone interpretativo della disciplina del congedo di maternità/paternità, e in generale del congedo parentale, improntata alla tutela dell’interesse del minore, anche con riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità, e con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari.

Osserva la Corte che gli obblighi di cura del figlio minore e dei diritti che ne derivano sono uguali rispetto al genere dei soggetti che compongono la coppia genitoriale.

Più in generale, la sentenza in commento si basa anche sul processo, avviato dalla stessa Corte Costituzionale, di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle due diverse formazioni, la coppia omosessuale e quella eterosessuale. Tale processo ha portato la giurisprudenza di legittimità a riconoscere la sussistenza di un rapporto di filiazione tra il minore e la madre intenzionale, in assenza di un legame biologico, al sussistere di determinate condizioni, in quanto l’interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure, a prescindere dal genere, che abbiano assunto e condiviso l’impegno genitoriale.

Si trasmettono in allegato i testi delle richiamate sentenze.

All.ti

pronuncia_111_2025 pronuncia_115_2025 pronuncia_118_2025

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

[1] È stata sollevata la questione di legittimità della norma per la parte in cui prevede il dimezzamento degli importi delle indennità previste dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del D. Lgs. 23/2015 per le ipotesi di licenziamento illegittimo e per la previsione per cui, in ogni caso, l’indennità riconosciuta non possa superare il limite massimo di 6 mensilità. Il dubbio di costituzionalità è stato posto in relazione all’art. 3, 1° e 2° comma Cost., in quanto la disciplina determinerebbe, secondo il giudice a quo, un’ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori a seconda delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, dando luogo ad una tutela standardizzata, senza consentire una personalizzazione del risarcimento in relazione alle circostanze del caso di specie ed alla gravità del vizio.

 

[2] Secondo il giudice a quo, la disposizione sarebbe affetta da irragionevolezza, in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto non opererebbe alcun bilanciamento tra gli interessi in conflitto e anche in riferimento al principio di eguaglianza, non potendo la situazione della persona incapace essere equiparata a quella del soggetto «che tale non è». Ancora, Il giudice a quo ritiene violati gli artt. 4, primo comma, 24, primo comma, 35, primo comma, e 32 Cost., poiché la disposizione censurata, nella ipotesi prospettata, valorizzerebbe esclusivamente l’interesse del datore di lavoro al consolidamento degli effetti del licenziamento, comprimendo «oltre misura» il diritto di azione del lavoratore, correlato al diritto al lavoro, ed il diritto alla salute che la Costituzione espressamente tutela. Infine, la disciplina censurata si risolverebbe in una discriminazione in danno della persona disabile, in violazione degli obblighi, imposti dall’art. 27, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e dalla direttiva 2000/78/CE.

[3] Per la Corte la disposizione si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. ledendo, al contempo, il diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.) e alla sua tutela (art. 35, primo comma, Cost.) anche giurisdizionale (art. 24, prima comma, Cost.).

Il termine per la impugnazione, anche in via stragiudiziale, del licenziamento previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, osserva la Corte, “è parte di uno speciale regime decadenziale che […] trova in via generale giustificazione nelle esigenze […] di fare emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso datoriale, di tutelare l’affidamento che il datore di lavoro ripone sulla stabilizzazione degli effetti del licenziamento e di garantire la speditezza del giudizio promosso per accertarne la legittimità. […] Tale onere procedurale può, tuttavia, tradursi in un vero e proprio ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui, al momento della ricezione della comunicazione del recesso, o comunque in pendenza del termine di decadenza in esame, l’interessato, in ragione di una patologia o di altra causa perturbatrice a lui non imputabile, si trovi in uno stato di incapacità di intendere e di volere. […] la garanzia di tali diritti, che rinviene nella tutela giurisdizionale sancita dall’art. 24 Cost. un indispensabile strumento di realizzazione, risulta, infatti, strumento di realizzazione, risulta, infatti, irreparabilmente compromessa, non sussistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l’interessato, una volta recuperata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l’illegittimità dell’atto espulsivo.”.

 

[4] La Corte afferma che “[…] è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente. E tale distinzione risulta applicabile anche nei casi di adozione non legittimante, in cui al rapporto giuridicamente riconosciuto con la madre biologica si affianca il legame del figlio con la madre intenzionale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983”.

 




APPALTI PUBBLICI | Nuovo Accordo di collaborazione tra Confindustria e Consip

Il 4 luglio Confindustria e Consip hanno siglato un Accordo di collaborazione, con l’obiettivo di rendere strutturale il dialogo tra imprese e Pubblica Amministrazione per favorire la più proficua corrispondenza tra l’offerta privata e i fabbisogni pubblici.

L’intesa rende di fatto strutturale il rapporto di reciproca collaborazione – che ha già dimostrato la sua efficacia – come “metodo” per approfondire e diffondere una nuova visione evoluta del public procurement, che diventa un efficace strumento per implementare scelte pubbliche decisive, come quella di realizzare la transizione energetica, ambientale e digitale

L’importanza di consolidare questo cambio di passo risulta evidente dall’osservazione dei dati di acquisto della PA: gli appalti pubblici dell’UE rappresentano circa il 14% del PIL dell’UE, ovvero circa 2.000 miliardi di euro all’anno. In Italia, il peso percentuale sul PIL nazionale è in linea con quello dell’UE. Nel 2024, il valore dei bandi pubblicati ammonta a circa 272 miliardi di euro (Relazione Annuale ANAC 2025), di cui 211 miliardi di euro per forniture e servizi.

Gli acquisti della PA possono quindi fornire un contributo molto rilevante alla costruzione di ecosistemi industriali sostenibili e resilienti, anche attraverso la qualificazione della spesa pubblica e Consip rappresenta un interlocutore privilegiato in quanto, in considerazione del volume di acquisti che gestisce, è in grado di spingere l’innovazione e, più in generale, le politiche industriali.

Un tassello fondamentale del percorso che si intende mettere in atto è l’allineamento più efficace tra fabbisogni della PA e offerta del sistema produttivo e l’attivazione di un circuito virtuoso tra le due anime del sistema degli appalti pubblici, domanda e offerta. Ciò, tra l’altro, nell’ottica di ricostruire le filiere, nonché di consentire alle imprese la possibilità di offrire prodotti tecnologicamente più avanzati o alternativi rispetto a quelli che la PA esprime come attuale fabbisogno, per perseguire obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica.

L’Accordo, che alleghiamo, prevede azioni congiunte molto concrete:

  • definire nuove modalità di comunicazione per migliorare la conoscenza dei servizi Consip presso il sistema confederale;
  • analizzare le prospettive di sviluppo e innovazione dei principali settori merceologici;
  • progettare il nuovo “Sportello in Rete” di Consip, per offrire alle imprese associate un’efficace assistenza nell’utilizzo degli strumenti di e-procurement;
  • individuare soluzioni che agevolino l’accesso delle PA e degli operatori economici ai fondi europei.

Provvederemo ad aggiornarVi sugli sviluppi.

Accordo Confindustria-Consip__4 luglio 2025




LAVORO | Politiche attive del lavoro: accordo Confindustria – Federmanager

Lo scorso 24 luglio Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto un accordo in materia di politiche attive del lavoro, in attuazione di quanto stabilito nel rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 13 novembre 2024.

In particolare, l’accordo – che si allega – definisce i contenuti e le modalità operative dei servizi di politica attiva affidati alla Fondazione Fondirigenti – Giuseppe Taliercio, incaricata di sviluppare, gestire e monitorare un sistema strutturato di interventi a favore dei dirigenti in servizio e dei dirigenti temporaneamente disoccupati da non oltre 6 mesi (estesi a 12 in sede di prima applicazione).

L’accordo stabilisce anche la decorrenza del relativo obbligo contributivo (100 € per ciascun dirigente in servizio), prevedendo che l’avvio della riscossione avverrà entro il 30 novembre 2025.

L’avvio operativo dei nuovi servizi è previsto per l’inizio del 2026. Fino al 31 dicembre 2025 continueranno ad essere forniti i servizi in essere da parte di 4.Manager.

L’obiettivo è duplice: prevenire situazioni di disoccupazione e favorire la rioccupazione, puntando sul rafforzamento delle competenze (employability).

I servizi offerti, quindi, saranno orientati a:

  • prevenire e contrastare situazioni di disoccupazione attraverso percorsi personalizzati di assessment, bilancio delle competenze, orientamento e formazione, valorizzando il patrimonio di competenze manageriali;
  • sostenere il reinserimento professionale dei dirigenti disoccupati anche mediante un servizio di placement mirato.

L’erogazione dei servizi avverrà tramite una piattaforma digitale dedicata, che consentirà sia la fruizione dei servizi da parte dei dirigenti, sia la gestione dell’obbligo contributivo.

L’accordo rappresenta un importante cambio di paradigma nelle politiche del lavoro per i dirigenti, promuovendo un approccio integrato tra prevenzione e riqualificazione, in linea con l’evoluzione del mercato del lavoro e con l’esigenza di rafforzare l’employability del management.

Si allega una presentazione in formato slide che sintetizza i contenuti e i principali punti operativi dell’accordo.

All.ti

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 FORMAZIONE

Marcella Anzolin  089200854  [email protected]




AMBIENTE | report settimanale ambiente 21-25 luglio 2025

DM EoW inerti – Riscontro MASE interpello Città metropolitana Roma Capitale

Segnaliamo il riscontro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’atto di interpello presentato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, volto ad ottenere alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, disponibile in allegato.

In risposta all’interpello il MASE ha chiarito che il nuovo Decreto Ministeriale 127/2024, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per i rifiuti inerti, non esclude né abroga la possibilità di effettuare operazioni di recupero ambientale (R10) in procedura semplificata per i rifiuti classificati con codice EER 170504. Tali operazioni restano disciplinate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, in particolare per la tipologia 7.31-bis, che consente l’uso diretto del rifiuto, purché siano rispettate le condizioni previste, tra cui l’esecuzione del test di cessione e l’approvazione di uno specifico progetto da parte dell’autorità competente.

Secondo il MASE, quindi, continua ad esistere una distinzione tra il recupero ambientale effettuato con rifiuto tal quale, che può avvenire in regime semplificato, e l’utilizzo dell’aggregato recuperato (cioè, un materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto secondo i criteri del DM 127/2024), il quale richiede invece una procedura ordinaria di autorizzazione. Non è quindi corretto affermare, come sostenuto da Roma Capitale, che l’operazione R10 non sia più consentita direttamente con il rifiuto 170504, poiché la normativa vigente consente entrambe le opzioni, ciascuna nel proprio ambito regolatorio.

Tutti i dettagli sono riportati nella risposta del MASE, consultabile sul sito del Ministero.

SIN – Sentenza Consiglio di Stato

Segnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato relativa al caso di un’azienda, la quale gestisce uno stabilimento farmaceutico ad Anagni e aveva impugnato l’inclusione delle proprie aree nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco. L’azienda sosteneva, con dati e analisi proprie, che i terreni in questione non fossero contaminati e non avessero subito eventi tali da giustificarne l’inclusione in un’area destinata alla bonifica.

Nella sentenza il Consiglio di Stato ha disposto, tra le altre cose, che: «L’inclusione nel SIN non può essere arbitraria: è necessario, in applicazione dei criteri di legge, individuare indizi di sufficiente gravità tali da far ritenere, secondo logica, che il terreno stesso sia stato apprezzabilmente interessato dall’evento contaminante che ha giustificato l’istituzione del sito, e dar conto in motivazione del percorso logico seguito per arrivare a questo risultato.»

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, l’inclusione di un’area in un SIN dovrebbe, quindi, sempre fondarsi su elementi concreti che facciano ragionevolmente sospettare una contaminazione effettiva o almeno un rischio ambientale reale. Non sarebbe quindi sufficiente rinviare a una fase successiva le verifiche sulla contaminazione senza fornire una motivazione chiara e preliminare. Questa decisione potrebbe indicare un principio di cautela, secondo cui l’amministrazione, prima di imporre vincoli stringenti, dovrebbe evitare valutazioni generiche o preventive e fornire invece giustificazioni solide e trasparenti.

 

RENTRI – Pubblicazione documentazione tecnica FIR Digitale

Facendo seguito a quanto comunicato relativamente alla compilazione del FIR digitale (cfr. report settimana precedente), informiamo che sono stati pubblicati nella sezione servizi per l’interoperabilità in ambiente demo, gli xsd contenenti la struttura delle informazioni previste nei FIR digitali.

Gli schemi sono accompagnati dalla guida tecnica, realizzata con l’obiettivo di spiegare la struttura del modello dati previsto nel RENTRI per rappresentare in modalità digitale il FIR.

Entrambi i documenti sono in versione 1.0 e realizzati a partire da quanto previsto dalle istruzioni allegate al decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023.

Con questi documenti RENTRI intende consentire agli operatori e ai produttori di software di sviluppare soluzioni tecnologiche autonome rispetto all’utilizzo diretto delle API RENTRI.

Tali soluzioni potranno essere anche personalizzate per gestire casi d’uso specifici, in piena attuazione di quanto previsto dalla Modalità operative allegate al Decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.

Con queste risorse l’operatore è libero di produrre e gestire il file xFIR come preferisce, utilizzando qualsiasi strumento informatico, rispettando unicamente le regole e gli schemi tecnici della struttura fisica dell’xFIR e dei dati contenuti.

A settembre verranno organizzate due sessioni, di natura tecnico informatica, per illustrare e chiarire i documenti: le date saranno pubblicate nell’area dei servizi per l’interoperabilità.

Proposta UE: -90% emissioni entro il 2040

Il 2 luglio u.s. la Commissione ha presentato la proposta per un obiettivo vincolante di riduzione del 90% delle emissioni nette entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990. Il testo introduce nuove flessibilità, come un contributo limitato di crediti internazionali e l’uso di rimozioni permanenti nel sistema ETS. Confindustria esprime una valutazione fortemente negativa: il target è ritenuto irrealistico e rischia di compromettere la competitività europea.

In allegato, la nota di Confindustria

 

CBAM: annunci su export ed estensione a valle

La Commissione ha avviato una consultazione sull’estensione del CBAM ai prodotti trasformati e sull’introduzione di misure anti-elusione, annunciando al contempo una soluzione preliminare per sostenere le esportazioni dei settori interessati. Confindustria accoglie con favore la volontà di affrontare il rischio rilocalizzazione ma ribadisce l’urgenza di una misura efficace e operativa. Resta fondamentale assicurare coerenza tra phase-out ETS e tutela competitiva dell’export.

Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – Aggiornamento

Lo scorso 11 febbraio è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2025/40 in tema di imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR), che si applicherà a decorrere dal 12 agosto 2026. Come noto, l’adozione del Regolamento è il risultato di un negoziato lungo e complesso al quale Confindustria, insieme al Governo, ha contribuito sin dall’avvio, con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra tutela ambientale e competitività del sistema produttivo, valorizzando allo stesso tempo le migliori esperienze nazionali. In tale contesto, il MASE ha istituito un gruppo di lavoro al quale Confindustria ha preso parte in modo attivo. In vista della fase di adozione della normativa secondaria da parte della Commissione europea, che prevede il coinvolgimento degli Stati membri, il MASE ha ritenuto opportuno riattivare il gruppo di lavoro, convocando una prima riunione, tenutasi lo scorso 2 luglio. In tale occasione, sono stati forniti i primi aggiornamenti in merito alle attività attualmente in corso presso la Commissione europea.

In allegato sono disponibili tutti i dettagli, unitamente alle presentazioni della Commissione europea alla riunione del Gruppo Esperti Imballaggi del 17 giugno 2025.

In allegato, i dettagli della riunione del 2 luglio 2025

Regolamento Deforestazione – Lettera di 18 Stati membri per la semplificazione e aggiornamento

Il 7 luglio u.s. i Ministri di 18 Stati membri dell’UE, Italia compresa (a firma del Ministro Lollobrigida), hanno inviato alla Commissione europea una lettera per chiedere una semplificazione significativa del Regolamento (UE) n. 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR).

Inoltre, lo scorso 9 luglio si è tenuto il voto nella sede plenaria del Parlamento europeo relativo all’obiezione sull’atto di esecuzione della Commissione europea n. 2025/1093, che definisce il metodo di classificazione dei Paesi in base al rischio di deforestazione, nell’ambito del Regolamento sulla deforestazione. L’obiezione è stata approvata con 373 voti a favore, 289 contrari e 26 astensioni.

Per maggiori dettagli, si rimanda al documento allegato.

 

DDL di Delegazione europea 2025 – Trasmissione bozza e richiesta contributi

Trasmettiamo, in allegato, la bozza del DDL di Delegazione europea 2025, contenente la delega al Governo per attuare gli ultimi provvedimenti emanati dall’Unione europea, unitamente alla Relazione Tecnica e alla Relazione Illustrativa.

Per quanto riguarda le diposizioni di interesse, segnaliamo, in particolare:

  • Articolo 9 – Adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni dei rifiuti

L’articolo conferisce delega al Governo per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006.

I princìpi e criteri direttivi includono:

  • l’introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in linea con l’articolo 63 del regolamento, anche in deroga ai limiti ordinari previsti dalla legge n. 234/2012, e la definizione delle procedure e delle autorità competenti per la loro irrogazione;
  • l’individuazione delle autorità responsabili per le ispezioni (art. 61), l’attuazione (art. 75), la cooperazione (art. 65), e la designazione dei rappresentanti nazionali presso il gruppo di controllo europeo (art. 66);
  • l’adeguamento del quadro normativo vigente, incluse le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire la piena applicazione del regolamento.
  • Allegato A – Punto 4: Recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane

Il punto 4 dell’Allegato A prevede il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, relativa al trattamento delle acque reflue urbane, che modifica la direttiva 91/271/CEE.

Al momento, la direttiva è inserita tra gli atti dell’Unione europea da recepire tramite decreto legislativo adottato secondo i princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza ulteriori princìpi specifici indicati nel testo del disegno di legge.

Segnaliamo, inoltre, l’articolo 8 – Adeguamento al regolamento (UE) 2024/1244 sulla comunicazione dei dati ambientali e portale sulle emissioni industriali.

L’articolo 8 reca delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale pubblico sulle emissioni industriali, che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006.

I princìpi e criteri direttivi prevedono:

  • la realizzazione di strumenti telematici nazionali per la pubblicazione dei dati, accessibili gratuitamente e senza registrazione;
  • il riordino e la semplificazione delle comunicazioni ambientali, valorizzando le informazioni già presenti nei sistemi pubblici;
  • la facoltà per le autorità regionali di presentare le dichiarazioni sulle emissioni per conto dei gestori di impianti di allevamento e acquacoltura;
  • la definizione, con successivi decreti attuativi, di criteri e formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarati annuali;
  • prevedere disposizioni transitorie per garantire la raccolta dei dati presso i gestori, mantenendone la responsabilità sulla qualità, fino alla piena interoperabilità dei sistemi;
  • l’introduzione di sanzioni efficaci e proporzionate, introducendo strumenti deflattivi del contenzioso (es. diffida ad adempiere), e la destinazione dei relativi proventi al rafforzamento dei controlli;
  • il coordinamento e l’eventuale abrogazione della normativa nazionale incompatibile.

Vi invitiamo pertanto a trasmettere eventuali commenti e osservazioni sui principi e criteri direttivi relativi alle disposizioni sopra citate, segnalando altresì, qualora riteniate opportuno prevedere criteri specifici anche per la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane indicata nell’Allegato A, le eventuali proposte di formulazione. A tal fine, vi chiediamo cortesemente di far pervenire le vostre osservazioni entro il 2 settembre p.v.

DPP – Consultazione sulla normativa per i fornitori di servizi del Passaporto Digitale di Prodotto

La Direzione Generale GROW della Commissione Europea ha avviato una consultazione nell’ambito della valutazione d’impatto relativa a un Atto Delegato sui requisiti per i fornitori di servizi del Digital Product Passport (DPP).

La scadenza per la compilazione del questionario è fissata al 13 agosto 2025 (con possibilità di estensione di due settimane, se necessario).

Si riportano di seguito i link ai questionari:

 

 

La raccolta dati ha l’obiettivo di valutare costi e impatti derivanti dai requisiti proposti per i fornitori di servizi DPP, e di esplorare la fattibilità di un eventuale sistema di certificazione. Invitiamo quindi tutti i soggetti interessati a rispondere alla consultazione.

 

PNRR – Biometano: Pubblicato l’Avviso per l’avvio della procedura di accesso agli incentivi previsti per “Pratiche Ecologiche”

Il 22 luglio u.s. il MASE ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 235 del 21 luglio 2025 (in allegato), che approva l’Avviso pubblico che disciplina la partecipazione alla procedura prevista dal PNRR nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 “Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare” Misura “Pratiche Ecologiche” di cui al DM 13 marzo 2024 n. 99.

L’Avviso, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 193 milioni di euro, definisce i criteri di ammissibilità, le modalità di presentazione e i termini per inoltrare le richieste di partecipazione alla procedura.

Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 12:00 del 27 agosto 2025 e resterà attivo fino alle ore 12:00 del 26 settembre 2025 e le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicazione informatica messa a disposizione dal GSE, accessibile 24 ore su 24 nel periodo di apertura.

Le informazioni di dettaglio e la documentazione relativa all’Avviso sono disponibili al seguente link.

 

FCG – Aggiornamento di FpS-TOOL della Federazione Carta e Grafica

Su indicazione della Federazione Carta e Grafica, segnaliamo che dal 1° giugno 2025 è online l’aggiornamento di FpS-TOOL della Federazione Carta e Grafica a supporto delle piccole e medie imprese impegnate nella rendicontazione della sostenibilità e parte la raccolta dei dati per il Rapporto Federativo.

Il progetto della Federazione nacque nel 2020 con l’obiettivo di fornire supporto concreto e gratuito alle aziende della filiera nell’attività di rendicontazione della sostenibilità grazie alla sua struttura organizzata in due livelli: uno destinato alle piccole e microimprese o a quanti si approcciavano per la prima volta, e uno destinato alle grandi aziende che redigevano il rapporto o volontariamente o obbligatoriamente (DNF).

L’intuizione iniziale di elaborare un set di indicatori semplificato, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dedicato alle PMI a livello europeo tanto che l’EFRAG (l’European Finanzial Reporting Adisory Group) nel dicembre 2024 ha pubblicato uno standard dedicato alle piccole e medie imprese per la rendicontazione volontaria: il Voluntary Sustainability Reporting Standard for no-listed SMEs (VSME) che copre le stesse questioni  dello standard destinato alle grandi imprese obbligate (ESRS) e mira a essere proporzionato alle dimensioni e caratteristiche, rendendo meno oneroso l’impegno.

La Federazione ha velocemente adeguato al nuovo standard europeo volontario il Livello 1 di FpS-TOOL, dedicato alle PMI, rimanendo coerente con la metodologia sviluppata sin dal 2025: sia nel Protocollo (https://federazionecartagrafica.it/transizione-green/il-nostro-progetto/) sia nel tool online è resa evidente la correlazione tra gli indicatori popolati e l’esercizio della responsabilità dell’azienda, per esempio ambientale e sociale, e tra gli indicatori stessi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (i 17 SDG dell’Agenda 20230); sono presenti i temi materiali individuati grazie al confronto con stakeholder strategici e sono stati aggiunti ulteriori indicatori volti a meglio rappresentare le peculiarità dei settori industriali e imprenditoriali rappresentati.

Alla luce di ciò, le aziende associate potranno beneficiare di uno strumento che ha già integrato i VSME e redigere un rapporto di sostenibilità come fortemente raccomandato anche per soddisfare le sempre più numerose richieste di banche e istituzioni favorendone l’accesso ai finanziamenti.

La Federazione ha inoltre colto l’occasione per avviare un’ambiziosa raccolta dati estesa a tutta la sua base, ponendosi l’obiettivo di elaborare un rapporto federativo volto a raccontare con efficacia il presidio sui temi della sostenibilità della filiera. Pertanto, le associate che utilizzeranno il livello 1 e popoleranno gli indicatori per la propria rendicontazione volontaria non dovranno fare alcuna azione aggiuntiva, in quanto sarà la stessa Federazione che elaborerà in forma aggregata e completamente anonima i dati e le informazioni. Le associate che, invece, sono o saranno (in virtù delle prossime modifiche a oggi ancora in corso alla Direttiva 2022/2464) impegnate nella rendicontazione obbligatoria dovranno accedere a una sessione dedicata dove popolando gli indicatori, che a loro volta riprendono i VSME per garantire la comparabilità con il livello 1 volontario, forniranno uno spaccato del loro impegno nel perseguire obiettivi di sostenibilità. Le associate la cui casa madre sia straniera dovranno inserire dati e informazioni relativi ai solo siti produttivi italiani per poter garantire che il perimetro del Rapporto Associativo fotografi il contesto nazionale.

 

ICESP – Tavolo UNI/PdR “Manager dell’economia circolare (Circular Economy Manager) e figure operative correlate” avvio consultazione pubblica

 

ICESP informa che è stata avviata la fase di pubblica consultazione del progetto di UNI/PdR “Profili professionali nell’ambito dell’Economia Circolare – Manager dell’Economia Circolare (CEM) e figure professionali correlate – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità “.

Fino al 1° settembre 2025 è infatti disponibile sul sito in consultazione pubblica il progetto di Prassi di Riferimento in oggetto, proposta per iniziativa di CNR-STIIMA (Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato) ed ENEA-SSPT (Dipartimento Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali) e, in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework – EQF) e con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).

Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: https://www.icesp.it/news/tavolo-unipdr-manager-delleconomia-circolare-circular-economy-manager-e-figure-operativea

allegati: 1. ddl deleg europea 2025 17.07.2025 ore 21.45 testo pulito 2. RI deleg europea 2025 17.7.2025 ore 21.45 testo pulito 3. RT deleg europea_2025 17.7.2025 ore 21.45 pulito 2025.07.24_interp_romacapitale_quesito 2025.07.24_interp_romacapitale_riscontro D.D. prot. nr. 235 del 21-07-2025 EUDR_Lettera 18 SM per semplificazione(0) Sentenza CDS SIN Tavolo di coordinamento MASE PPWR_Riunione 2 luglio 2025

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])




LAVORO | Trasposizione in diritto interno della direttiva 970/2023 in tema di trasparenza salariale – Esiti incontro con l’ufficio di Gabinetto del Ministero del Lavoro

Lo scorso 28 luglio si è svolto al Ministero del Lavoro l’incontro sul tema della trasposizione della Direttiva n. 970 del 2023 fra l’ufficio del Capo del Gabinetto del Ministero del Lavoro e le dieci organizzazioni datoriali (Abi, Ania, Confindustria, Casartigiani, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Legacoop) che lo avevano richiesto.

A presiedere i lavori il Vice Capo di Gabinetto, con la partecipazione della Direzione Generale Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro.

All’incontro hanno preso parte, oltre alle dieci organizzazioni datoriali che lo avevano richiesto, anche l’Associazione Valore D e Utopia Lab.

È emersa sin dall’avvio della riunione l’intenzione, da parte del Ministero del Lavoro, di attuare il recepimento della direttiva evitando il più possibile l’introduzione di ulteriori vincoli in base alla considerazione che la nostra legislazione è già particolarmente avanzata in tema di parità di genere e, pertanto, adeguata rispetto alle finalità della Direttiva.

Entrando nel merito, gli uffici del Gabinetto hanno evidenziato la particolare complessità e difficoltà di attuazione del concetto di “lavoro uguale o di pari valore” secondo criteri certi e oggettivi.

Il nostro Sistema centrale, incaricato dalle suddette dieci organizzazioni di svolgere la funzione di portavoce, ha concordato sul fatto che la Direttiva ha degli aspetti di particolare criticità e complessità, primo fra tutti, quello di aver introdotto concetti giuridici di non facile attuazione.

È stata sottolineata, anzitutto, l’opportunità di valorizzare la contrattazione collettiva “di qualità” (ossia quella sottoscritta dalle associazioni, sia datoriali che sindacali, comparativamente più rappresentative), nella piena convinzione che il sistema degli inquadramenti professionali e le relative politiche retributive, attuate da tale contrattazione, costituiscono senz’altro quel “riferimento reale” richiesto dalla Direttiva che garantisce l’attuazione di sistemi retributivi neutri che non generano, appunto, retributiva.

Con l’occasione il nostro Sistema centrale ha sottolineato la necessità, sempre più stringente, di individuare dei criteri che selezionano opportunamente la rappresentanza datoriale e ciò non solo ai fini dell’attuazione della Direttiva 970/2023 ma, più in generale, per assicurare un ordinato sistema di relazioni industriali che garantisca il coinvolgimento di attori effettivamente rappresentativi nel regolare aspetti funzionali del rapporto di lavoro dipendente (così come, ad esempio, anche nella scelta della contrattazione di riferimento nelle gare di appalti pubblici).

Anche per quel che riguarda la valutazione congiunta delle retribuzioni, tema posto dalla Direttiva, il nostro Sistema centrale ha sottolineato l’opportunità di rimettere alla contrattazione (quale fonte primaria della determinazione delle retribuzioni) il compito di gestire la valutazione delle dinamiche salariali, anche sotto il profilo del genere.

Ed a proposito dell’organismo di monitoraggio (che la Direttiva chiede ai vari Stati Membri di costituire su queste tematiche), è stata sottolineata la necessità che tale organismo sia composto in modo da riservare un dovuto ruolo alle parti sociali comparativamente più rappresentative.

Il nostro Sistema centrale, sempre nella sua funzione di portavoce, come sopra ricordato, ha evidenziato anche la necessità che il legislatore nazionale si avvalga della possibilità, ammessa dal Legislatore comunitario, di escludere le imprese di minori dimensioni dall’ambito applicativo di alcuni oneri informativi previsti dalla stessa Direttiva.

Ciò in specifiche valutazioni espresse nei considerando della Direttiva medesima, che intendono “ […] evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di micro, piccole o medie imprese ” ed in base alla considerazione, che, come ricordato è stata condivisa anche dai rappresentanti del Ministero, che il nostro sistema legislativo è già dotato di una serie di norme che garantiscono, in buona sostanza, la conformità agli obblighi previsti dalla Direttiva stessa.

Allo stesso modo, è stato sottolineato l’importanza che, in tema di appalti pubblici, la normativa nazionale non si avvalga della possibilità (prevista dall’art. 24, 2° comma, della Direttiva) di affidare alle autorità contraenti l’esercizio del potere di esclusione dagli appalti delle imprese che non sarebbero, genericamente, conformi alle disposizioni di legge.

Al fine di contenere l’eventuale contenzioso giudiziario in materia è stato, infine, proposto che il decreto legislativo di trasposizione possa valutare delle forme di conciliazione preventiva stragiudiziale delle controversie, con il coinvolgimento delle parti sociali.

Il Ministero del Lavoro ha, quindi, chiesto l’invio di contributi scritti, aggiornando i prossimi incontri a partire dal mese di settembre.

In chiusura dell’incontro è stata confermata da parte del Ministero l’intenzione di assicurare un ricevimento il più snello possibile con il coinvolgimento del Dipartimento Pari Opportunità.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro – DM di accoglienza e iniziative legislative

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricevuto, con DM 95 del 9 luglio 2025 , il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche del 2 luglio 2025.

Scopo principale del decreto è garantire l’uniformità di applicazione   del Protocollo.

Lo stesso verrà presentato sia alla Conferenza delle Regioni   e delle provincie autonome sia alla Conferenza Stato – città ed autonomie locali.

Il DM, all’art. 2, prevede che i datori di lavoro trasmettano alla sede INPS territorialmente competente gli accordi, sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione dell’allegato protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare situazioni climatiche eccezionali.

Si tratta di una previsione che – sentiti per le vie brevi dal nostro Sistema centrale sia il Ministero sia l’INPS – non modifica le normali procedure di richiesta di cassa integrazione (per evento meteo o per ordine dell’Autorità) e non qualifica l’eventuale Protocollo attuativo del Protocollo quadro come ulteriore ipotesi di causale di CIGO, oltre a quelle previste dal DM 95442 del 15 aprile 2016. Per cui – contrariamente a quanto richiesto nel protocollo – si tratta di una semplice comunicazione.

Va evidenziato che nel DDL C-2527 , di conversione in legge del DL 26 giugno 2025, n. 92 (recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi), attualmente all’esame della Camera dei deputati, con l’articolo 10 bis (Tutele per emergenze climatiche), al fine di fronteggiare situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, si prevede che:

  1. a)      per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, (limite massimo delle 52 settimane nel biennio mobile) non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o) (imprese edili), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2. b)      alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l’anno 2025 (con l’obbligo di monitoraggio della spesa da parte dell’INPS e conseguente divieto di erogare somme ulteriori).
  3. c)      per l’agricoltura, il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto ea indipendente dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di lavoro effettivo, previsti all’articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all’articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto medesimo. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l’anno 2025.

Per quanto riguarda l’attuazione del Protocollo quadro, si prevede che Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali “favorisca l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”.

Uno dei modi di favorire l’adozione dei Protocolli è proprio quello di qualificare gli stessi come causale di CIGO, equiparandola alle Ordinanze dell’Autorità, al fine di “assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici i necessari interventi di tutela (ad esempio, quelli legati all’ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali) in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro”, come espressamente previsto nel Protocollo assunto con DM dal Ministero del lavoro.

 

 

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LAVORO | Patente a crediti – Funzionalità di gestione della Patente – Manuale Operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PaC), riconoscimento dei crediti aggiuntivi e pubblicazione di ulteriori FAQ

Nel percorso di avvio concreto della gestione della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – dopo alcuni incontri illustrativi con le parti sociali – ha pubblicato alcuni documenti che, da un lato, illustrano i profili operativi e, dall’altro, forniscono ulteriori risposte alle FAQ per quanto riguarda i profili applicativi della disciplina della patente a crediti.

Con la pubblicazione del Manuale del 28 luglio 2025, in allegato, è ora possibile disporre di un quadro complessivo della procedura di gestione della Patente a crediti.

In sintesi, nel rinviare alla lettura dei documenti, si può evidenziare che:

  1. a) Primo avvio.   

A partire dalle ore 10.00 del 10 luglio scorso sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della Patente a crediti accedendo al Portale dei Servizi INL. Gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 possono designare, a decorrere dal 10 luglio 2025, un proprio delegato utilizzando l’applicazione “Gestione deleghe”. Gli stessi potranno designare sia il soggetto già precedentemente delegato sia un soggetto diverso. In mancanza di delega, formalizzata come sopra, sull’applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare). Gli operatori economici che chiedono il rilascio della patente a decorrere dal 10 luglio 2025, devono necessariamente attestarsi prima sui sistemi INL tramite l’applicazione “Attestato Legale Rappresentante/Titolare” e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l’applicazione “Gestione Deleghe”. Tale procedura non trova applicazione per gli operatori economici esteri UE ed extra UE.

  1. b) Riconoscimento di alcuni crediti aggiuntivi(art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024).

L’INL disciplina il riconoscimento dei crediti con riferimento ad:

  1. Anzianità di iscrizione alla CCIAA (dove si distingue la modalità di acquisizione del dato tra imprese e lavoratori autonomi italiani iscritti alla CCIAA, imprese e lavoratori autonomi stranieri e professionisti).
  2. Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.
  3. Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”.
  4. Possesso della certificazione SOA di classifica I.
  5. Possesso della certificazione SOA di classifica II (si precisa che il riferimento è esclusivamente alla classifica e non anche alla categoria).
  6. Consulenza e monitoraggio effettuato da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.

Viene declinata la modalità operativa per la rettifica dei requisiti ulteriori inseriti, che può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio (che di norma avverrà nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00). Nel caso in cui tale rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

Con riferimento alla Sottrazione crediti aggiuntivi, l’INL precisa che qualora durante l’attività ispettiva, emerga che l’impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l’invalidazione degli stessi, con comunicazione al rappresentante legale dell’azienda.

 

  1. c) Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti

Il 28 luglio 2025 – dopo alcuni incontri di illustrazione alle parti sociali – l’INL ha pubblicato il Manuale operativo con il quale declina le procedure e le funzionalità disponibili, ad uso dell’utenza esterna, per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi.

Premesso che per la piena comprensione del Manuale è opportuno disporre dell’accesso alla piattaforma mediante le credenziali, il documento sostanzialmente illustra passo passo le applicazioni della piattaforma:

  • L’Attestazione legale rappresentante / titolare: consente la verifica della qualifica di Legale Rappresentante o Titolare tramite controllo dei dati ufficiali.
  • La gestione deleghe: permette ai soggetti che si sono dichiarati (attestati) di autorizzare altre persone o aziende (terzi) a operare sui sistemi INL per loro conto.
  • L’istanza patente a crediti e requisiti aggiuntivi: permette la richiesta della patente e l’inserimento dei requisiti aggiuntivi.
  • La Visualizzazione patente a crediti: consente ai soggetti previsti dal DM 132/2024 di visualizzare la patente a crediti con accesso selettivo ai dati rispetto a quanto previsto dal DD 43/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
  • La Visualizzazione patente a crediti – Accesso per titolari della patente e delegati: consente di consultare tutti i dati della Patente a Crediti ai titolari della Pac e loro delegati.

In estrema sintesi:

  1. a) dopo la verifica automaticada parte del sistema della attestazione come titolare o legale rappresentante (il sistema verifica il rispetto di alcune condizioni a seguito dell’inserimento del codice fiscale del titolare), sarà possibile inserire, gestire e consultare le deleghe da parte del soggetto autenticato mediante l’inserimento dei dati indicati nella procedura.
  2. b) Una volta individuato il titolare, sarà possibile richiedere la patente a crediti(cliccando sull’apposito link) e gestire i crediti ulteriori (accedendo alla sezione Requisiti ulteriori e aggiungendo un nuovo requisito selezionandolo dall’elenco ovvero rimuovendolo ovvero semplicemente visualizzandolo). L’INL ricorda che è possibile correggere eventuali errori o eliminare un requisito in autonomia entro la mezzanotte del giorno di inserimento, prima che il punteggio sia aggiornato. Dopo tale termine, è necessario contattare un Ufficio Territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
  3. c) Successivamente alla richiesta, la patente a crediti può essere visualizzataattraverso due canali distinti: visualizzazione con finalità gestionali(da parte di titolari, legali rappresentanti e delegati) e visualizzazione a fini informativi (da parte dei soggetti di cui all’art. 2 del dm 132/2024). In questo secondo caso, viene mostrata una versione semplificata della visualizzazione, con visualizzazione dei soli dati previsti dal DD 43/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in ragione del titolo alla visualizzazione autodichiarato all’accesso. Le autodichiarazioni relative al titolo alla visualizzazione dei dati della Patente sono memorizzate nel sistema al fine di garantire la tracciabilità degli accessi e la trasparenza del processo.

Nel medesimo documento, l’INL risponde anche ad alcune prime richieste di chiarimento.

Di particolare interesse la risposta al quesito 18, relativo alla previsione di un bando nel quale, tra i requisiti, è prevista la presentazione di documentazione attestante il possesso della PaC. Tenuto conto che il sistema non prevede il rilascio di ricevute, per ragioni di sicurezza informatica e certezza giuridica del dato, l’INL ricorda che i committenti, le stazioni appaltanti o altri enti interessati hanno la possibilità di verificare autonomamente lo stato e la validità della PaC accedendo al portale INL. Per cuoi è possibile partecipare al bando presentando un’autocertificazione attestante il possesso della PaC, e l’ente preposto potrà poi effettuare le verifiche necessarie in modo indipendente, garantendo la trasparenza e la conformità ai requisiti del bando.

 

  1. d) Dall’ultimo, l’INL ha aggiornato le risposte alle FAQ

Tra le ultime evidenziamo quanto segue:

  1. a) Imprese stabilite in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia (FAQ n. 35)   

Al fine del rilascio della patente a crediti, per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE possono presentare, tramite il medesimo portale INL, la richiesta di rilascio della patente, autodichiarando il possesso dei documenti corrispondenti a quelli previsti, ovvero:

  • iscrizione CCIA: intesa come iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro qualora sia previsto nel proprio Stato membro;
  • DURC: presentazione della certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
  • DURF: inteso come regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro;

Con riferimento alle ulteriori autocertificazioni/autodichiarazioni specificatamente riferite alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento obbligo formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), considerato che anche alle imprese UE che lavorano in Italia si applica la normativa italiana (D.Lgs. n. 81/2008), le imprese o il lavoratore autonomo dichiarano di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa citata.

  1. b) Obbligo formativo e suo assolvimento (FAQ n. 29)   

Qualora al momento della richiesta il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile autodichiararsi di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l’avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato.

  1. c) DURF e azienda attiva da meno di tre anni (FAQ 28)   

Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un campo di applicazione delle imprese ben individuato, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al comitato, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

  1. a) risultare in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si sono presentate le dichiarazioni dei redditi presentati nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’importo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

Ciò premesso, l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17 – bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17- bisLe imprese che risultano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che hanno già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).

  1. d) DURF e clienti comunitari (con regime di non imponibilità) (FAQ n. 27)   

Si ritiene che, nell’ipotesi descritta, nella sede di richiesta del brevetto possa essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.

In via più generale, si sottolinea che l’INL nelle FAQ valorizza notevolmente il requisito della presenza fisica in cantiere per fondare il presupposto sufficiente per l’obbligo di dotarsi di patente a crediti (v. da ultimo FAQ 37, 39, 40, 43) salvo i servizi di natura emergenziale (FAQ n. 26).

Manuale-PAC-V200250728-1

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




ENERGIA | Nuovo DM certificati bianchi 2025 – 2030

Il decreto che aggiorna il sistema dei Certificati Bianchi per il periodo 2025-2030 ha ricevuto il via libera delle Regioni in Conferenza Unificata il 10 luglio u.s., ed è stato firmato dal Ministro Pichetto Fratin lo scorso 25 luglio. Questo aggiornamento mira a modificare le regole per il riconoscimento del risparmio energetico e ridefinire le soglie di intervento.

Il decreto definisce gli obiettivi numerici annuali da raggiungere in termini di risparmio energetico per energia elettrica e gas naturale, con valori crescenti lungo il periodo 2025-2030. Per l’elettricità il target parte da circa 855 mila certificati bianchi nel 2025 e arriva quasi a 1,8 milioni per il 2030. Per il gas naturale si parte da 524 mila certificati e si arriva a oltre un milione nel 2030. Questi numeri sono stati allineati con quanto previsto dal Piano nazionale integrato energia e clima aggiornato al 2024.

Con riferimento al sistema di aste, previsto già dal decreto vigente, il nuovo decreto le prevede gestite dal GSE, che abbiano a oggetto il valore economico del Tep risparmiato adottando il criterio del pay as bid e possano riguardare specifiche tecnologie o tipologie progettuali.

Viene, invece, rivista in senso progressivamente più restrittivo, ma senza cancellare da subito lo strumento, la disciplina dei Tee “virtuali”. In particolare, il valore unitario sarà pari a 10 €/Tee, anziché l’attuale valore compreso tra 10 e 15 €/Tee in funzione della differenza (anno per anno) tra il contributo tariffario e il valore di riferimento di 260 €/Tee.

Infine, è prevista una novità all’articolo 5, relativo a requisiti e modalità di ammissione al meccanismo. In particolare, in riferimento ai progetti che prevedano l’impiego di FER per usi non elettrici, ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell’efficienza energetica, viene aggiunta la geotermia tra le tecnologie riconosciute per generare risparmi energetici addizionali.

Per un approfondimento, rinviamo alla lettura del decreto che alleghiamo alla presente.

Il decreto che aggiorna il sistema dei Certificati Bianchi per il periodo 2025-2030 ha ricevuto il via libera delle Regioni in Conferenza Unificata il 10 luglio u.s., ed è stato firmato dal Ministro Pichetto Fratin lo scorso 25 luglio. Questo aggiornamento mira a modificare le regole per il riconoscimento del risparmio energetico e ridefinire le soglie di intervento.

Il decreto definisce gli obiettivi numerici annuali da raggiungere in termini di risparmio energetico per energia elettrica e gas naturale, con valori crescenti lungo il periodo 2025-2030. Per l’elettricità il target parte da circa 855 mila certificati bianchi nel 2025 e arriva quasi a 1,8 milioni per il 2030. Per il gas naturale si parte da 524 mila certificati e si arriva a oltre un milione nel 2030. Questi numeri sono stati allineati con quanto previsto dal Piano nazionale integrato energia e clima aggiornato al 2024.

Con riferimento al sistema di aste, previsto già dal decreto vigente, il nuovo decreto le prevede gestite dal GSE, che abbiano a oggetto il valore economico del Tep risparmiato adottando il criterio del pay as bid e possano riguardare specifiche tecnologie o tipologie progettuali.

Viene, invece, rivista in senso progressivamente più restrittivo, ma senza cancellare da subito lo strumento, la disciplina dei Tee “virtuali”. In particolare, il valore unitario sarà pari a 10 €/Tee, anziché l’attuale valore compreso tra 10 e 15 €/Tee in funzione della differenza (anno per anno) tra il contributo tariffario e il valore di riferimento di 260 €/Tee.

Infine, è prevista una novità all’articolo 5, relativo a requisiti e modalità di ammissione al meccanismo. In particolare, in riferimento ai progetti che prevedano l’impiego di FER per usi non elettrici, ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell’efficienza energetica, viene aggiunta la geotermia tra le tecnologie riconosciute per generare risparmi energetici addizionali.

Per un approfondimento, rinviamo alla lettura del decreto che alleghiamo alla presente.

DM certificati bianchi firmato 25luglio2025




Partecipazione a Fiera ExpoSele ed. 2025 – Voucher Rimborso Spese

La Camera di Commercio di Salerno, nell’ambito delle proprie funzioni di promozione e supporto alle imprese, intende sostenere la partecipazione di n. 22 aziende della provincia alla fiera “ExpoSele”, in programma a Eboli dal 25 al 27 settembre 2025.

 

A tal fine è stato emanato un avviso per la concessione di contributi, sottoforma di voucher, da corrispondere a parziale sostegno delle spese sostenute per la partecipazione alla manifestazione.

Possono presentare domanda (format allegato) le micro, piccole e medie imprese (MPMI), in forma individuale o societaria, con sede legale e/o operativa nella provincia di Salerno, operanti nei settori di seguito elencati, entro 30 giorni dal termine della manifestazione, come riportato nell’avviso allegato:

– agroalimentare;

– mozzarella di bufala campana e filiera bufalina;

– florovivaismo;

– IV gamma e colture orticole;

– tecnologie e sistemi innovativi per l’agroalimentare;

– aziende di servizio per l’agroalimentare

 

I dettagli sono disponibili nell’avviso allegato, completo di format di domanda.

AVVISO IMPRESE Fiera Exposele 2025

domanda ammissione

MODELLO F23 per Bollo