LAVORO | Decreto trasparenza: obblighi informativi – facsimile
Come noto, il D.Lgs. n.104/2022 (c.d. Decreto trasparenza), entrato in vigore lo scorso 13 agosto, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, introduce nuovi obblighi informativi al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro. (cfr. nostre informative del 1°, 3, 25 agosto e 23 settembre 2022).
Il provvedimento si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato (determinato/indeterminato, part-time/full-time, intermittente e in somministrazione), anche già in essere, e, per quanto compatibili, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali.
Sono esclusi i lavoratori autonomi, gli agenti e rappresentanti di commercio e coloro che abbiano rapporti di durata molto breve pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali in 4 settimane consecutive.
Per effetto di detto decreto il datore di lavoro deve fornire per iscritto al lavoratore, in formato cartaceo o elettronico, all’atto dell’assunzione e prima che inizi l’esecuzione della prestazione e, comunque, entro i 7 giorni successivi, tutta una serie di informazioni.
Una parte di queste informazioni per la loro natura devono essere inserite nel contratto di lavoro, ed esse sono;
- identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori di cui al contratto di rete;
- luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
- sede o domicilio del datore di lavoro;
- inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
- nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
- durata del periodo di prova, se previsto;
- importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- programmazione dell’orario normale di lavoro;
- se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
- la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
- le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
- il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
- contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto.
Vi è poi un’altra serie di informazioni che si ritiene preferibile fornire in apposita ed autonoma informativa. A tal proposito trasmettiamo in allegato una bozza di informativa ex d. lgs n. 104/2022, elaborata dal nostro Sistema centrale, che riporta gli estremi della legge che disciplina ciascun istituto citato, restando così da indicare per ciascuno di esso la normativa contrattuale di riferimento (ovvero l’articolo del relativo contratto collettivo).
Si ritiene infatti che indicando al lavoratore gli estremi della legge che disciplina l’istituto citato, egli sia messo in grado, collegandosi a Normattiva o consultando i siti specializzati, di conoscere la disciplina di dettaglio.
All.to
