Come noto, l’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. legge di Bilancio 2026), modifica il comma 756 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungendo, in fine, i seguenti periodi: “Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato”.
In particolare, a seguito della descritta novella, relativamente all’ambito di applicazione della norma, viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata con riferimento al primo anno di attività, attribuendo rilevanza anche all’incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi.
In sede di prima applicazione, limitatamente al periodo 2026-2027, la media annuale dei lavoratori da considerare ai fini dell’obbligo contributivo non deve essere inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.
Inoltre, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, l’obbligo di versamento si estende anche ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono tale soglia negli anni successivi all’inizio dell’attività, calcolata sempre sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.
Nel silenzio della disposizione in ordine al requisito dimensionale applicabile per il periodo 2028-2031, continua a trovare applicazione il requisito dimensionale ordinario di almeno 50 addetti, già previsto dalla disciplina generale in materia di conferimento delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria.
L’obbligo di versamento degli accantonamenti al Fondo di Tesoreria ricorre, peraltro, in tutti i casi in cui il lavoratore non aderisce alle forme pensionistiche complementari secondo le modalità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 204 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026. In tali ipotesi, il TFR maturando resta regolato dall’articolo 2120 del codice civile e le relative quote devono essere versate al Fondo di Tesoreria qualora il datore di lavoro soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.
Con la circolare n.12/2026, in allegato, l’INPS fornisce le prime indicazioni amministrative e operative in ordine alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo di Tesoreria introdotte dalle nuove disposizioni normative. Eventuali ulteriori istruzioni di dettaglio, anche con riferimento agli adempimenti procedurali e applicativi, saranno fornite dall’Istituto con successive circolari e messaggi.
Per tutto quanto non espressamente illustrato nella presente circolare, restano ferme le indicazioni fornite con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e nelle successive circolari e messaggi pubblicati dall’istituto in materia.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.
All.to
Circolare_INPS_n.12-2026
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