Pubblicato il piano nazionale d’azione per il radon
È stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 43/2024 – Supplemento Ordinario n.10 il DPCM 11 Gennaio 2024 “Adozione del piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032” (in allegato).
Il decreto è stato pubblicato in attuazione dell’art. 10 del Dlgs 101/2020 (che “stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”) che ne definisce finalità e contenuti.
In particolare il Piano, particolarmente articolato, riguarda i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon ed individua inoltre, le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi dovuti all’esposizione al radon; i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici; le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano.
Riportiamo di seguito una nota di commento redatta dal nostro Sistema Centrale inerente i principali aspetti del Piano in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, riservandoci ulteriori approfondimenti anche a seguito delle interlocuzioni in corso con il Ministero del lavoro.
Introduzione
Nel merito il piano contiene una premessa con gli aspetti generali in cui viene illustrato l’elemento radon, la situazione sanitaria in Italia e il quadro normativo, quindi gli obiettivi e la struttura del piano e gli assi e le corrispondenti azioni previste. Gli assi sono poi divisi in tre gruppi: misurare, intervenire e coinvolgere.
Importante, a tale proposito, premettere alcune previsioni del Dlgs 101/2020.
Il decreto fissa, infatti, i livelli di riferimento per le abitazioni e per i luoghi di lavoro (art. 12).
Tali valori, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono pari a 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro.
Inoltre, lo stesso decreto legislativo sancisce (art. 16) che le disposizioni relative al radon nei luoghi di lavoro si applicano non solo ai luoghi di lavoro sotterranei, in locali semisotterranei o situati al piano terra in aree prioritarie (di cui all’articolo 11) e stabilimenti termali ma anche a specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate proprio nel Piano nazionale d’azione per il radon. Inoltre, il medesimo decreto (Allegato III) indica che il Piano prenda in considerazione la necessità di identificare sia le “tipologie di luoghi di lavoro”, che le “attività lavorative” a maggior rischio dal punto di vista del radon.
Si riportano di seguito alcuni aspetti del Piano inerenti i temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presenti nelle “azioni” dei tre “assi”, emersi da una prima analisi del Piano, che risulta particolarmente articolato.
Asse 1. Misurare: individuazione delle situazioni di maggiore esposizione
- Azione 1.3 “Individuazione delle tipologie di luoghi di lavoro, di attività lavorative e di edifici con accesso del pubblico a maggior rischio”: ha come obiettivo quello di identificare luoghi di lavoro che possono avere elevate concentrazioni di radon (superiori al livello di riferimento) e situazioni nelle quali i lavoratori possono essere suscettibili di elevata esposizione. Di particolare importanza l’individuazione (appendice 4.3) di un primo elenco di “specifiche tipologie di luoghi di lavoro” alle quali si applica quanto previsto dal Dlgs 101/2020:
- Locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta
- Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente)
- Centrali idroelettriche.
Inoltre, ai fini di una corretta individuazione dei punti di misura e a integrazione delle modalità di esecuzione della misurazione di concentrazione media annua di attività di radon, il Piano riporta i criteri per individuare i punti di misura ed i luoghi di lavoro esentati dalla misurazione:
- locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi
- locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno.
Molto importante questa precisazione che va incontro alle richieste di Confindustria di definire dei criteri di esenzione.
Tra le attività del Piano è prevista, inoltre, l’elaborazione di indicazioni tecniche ai fini della stima dell’esposizione cumulativa al radon per i lavoratori che svolgono attività di durata temporale limitata in molteplici luoghi di lavoro (ad esempio attività di ispezione/manutenzione di impianti sotterranei, attività di restauro di siti ipogei, guide turistiche di siti ipogei, ecc.).
- Azione 1.6 “Indicazioni riguardanti i livelli prestazionali e le modalità operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon”: ha l’obiettivo di fornire orientamenti finalizzati, tra l’altro, alla definizione delle modalità operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon.
Nel Piano viene definita la situazione in Italia, in merito a questa specifica azione e viene precisato che attualmente non è ancora operativo un sistema di riconoscimento dei servizi di dosimetria.
Secondo quanto previsto dal Piano, inoltre, saranno forniti, tra l’altro, orientamenti in merito ai livelli prestazionali e alle modalità operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon e sarà definito, al riguardo, un programma di formazione specifica.
È importante, anche in questo caso, richiamare l’obbligo degli esercenti (previsto dall’art. 17, comma 6, del Dlgs 101/2020) di effettuare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti (art. 155 e all. II del medesimo DLGS) che rilasciano una relazione tecnica che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio (art. 17 Dlgs 81/08).
- Azione 1.7 Criteri per l’individuazione delle aree prioritarie: ha come obiettivo proprio quello di definire, tramite la valutazione dei dati disponibili e di quelli che saranno acquisiti, i criteri per l’individuazione e l’aggiornamento delle aree prioritarie coerenti con gli obiettivi generali del Piano in modo omogeneo e armonizzato da parte delle Regioni.
Anche in questo caso è importante richiamare la previsione dell’art. 11 del Dlgs 101/2020, sullo stesso tema che affida alle Regioni e Province autonome l’individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici. Tali aree sono definite “aree prioritarie”.
Si evidenzia, inoltre, che nel Piano è sottolineata l’importanza della definizione delle aree prioritarie “strumento propedeutico e funzionale all’attuazione dei conseguenti adempimenti previsti dal decreto in materia di protezione dal radon nei luoghi di lavoro” e che “il contesto nazionale si presenta, per questo specifico aspetto, in modo relativamente disomogeneo, con solo una parte di Regioni e Province autonome che hanno realizzato studi fino ad arrivare alla elaborazione di vere e proprie mappe del territorio, ma senza quella formalità che la norma prevedeva, lasciando di fatto inapplicata la norma stessa”.
Asse 2. Intervenire: strumenti per la prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor
- Azione 2.1. Indicazioni riguardanti gli interventi di risanamento e Azione 2.2 Indicazioni per prevenire e ridurre l’ingresso del radon nel caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni: hanno come obiettivo quello di fornire strumenti metodologici di pianificazione degli interventi tecnici, a uso degli operatori del settore e ad oggetto quello di definire Indirizzi tecnici finalizzati rispettivamente agli interventi di risanamento da radon negli edifici esistenti ed agli interventi di prevenzione rispetto all’ingresso del radon nelle costruzioni esistenti e nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. Nell’Appendice 4.4 sono riportate specifiche tecniche di intervento e progettazione di interventi mirati.
- Azione 2.4 Indicazioni riguardanti la formazione e la qualificazione degli esperti in interventi di risanamento radon: ha l’obiettivo di definire i contenuti del programma didattico e la struttura dei corsi (durata complessiva 60 ore), affinché siano assicurati una preparazione uniforme e uno standard di qualità adeguati. L’appendice 4.5 fornisce indicazioni riguardanti la formazione degli esperti in interventi di risanamento radon ed illustra i principali contenuti da affrontare nell’ambito della formazione.
Anche in questo caso è importante premettere quanto previsto dal Dlgs 101/2020 che introduce la figura dell’«esperto in interventi di risanamento radon» (art. 7, comma 40). L’allegato II dello stesso decreto legislativo fissa i requisiti minimi di cui devono essere in possesso gli esperti in interventi di risanamento radon.
- Azione 2.3. Identificazione di materiali da costruzione con maggiore esalazione di radon: ha come obiettivo quello di fornire strumenti per un idoneo impiego dei materiali da costruzione, sia strutturali che architettonici, dalla produzione in fabbrica sino alla consegna in cantiere e all’inserimento finale nell’opera.
Al riguardo il Piano evidenzia che il Dlgs 101/2020, include le misure di protezione da emissioni da radon nei luoghi di lavoro e in edifici residenziali, ma non prevede specifiche per la valutazione dei prodotti da costruzione. Pertanto, le indicazioni presenti nell’articolo 29 del Dlgs 101/2020, che richiedono di indicare l’indice di concentrazione delle emissioni gamma nella dichiarazione di prestazione del produttore ai sensi del Regolamento UE n.305/2011, risultano attualmente inapplicabili per le emissioni da radon ma una base da percorrere seguendo le tappe in linea con il Regolamento UE n.305/2011 – Regolamento Prodotti da Costruzione.
- Azione 2.5 Indicazione dei dati sugli interventi di risanamento prevede di definire le informazioni di base che devono essere contenute nelle comunicazioni degli interventi di risanamento nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Tale uniformità di approccio consentirà di poter realizzare future analisi dei dati sugli interventi di risanamento complessivamente attuati a livello nazionale, sia per i luoghi di lavoro sia per le abitazioni, anche al fine di monitorare l’efficacia dell’intero Piano.
Asse 3. Coinvolgere: informazione, educazione, formazione e divulgazione
- Azione 3.3. Sviluppo di un piano formativo rivolto ai lavoratori e alle figure professionali di sicurezza che operano in ambito pubblico e privato ha l’obiettivo di predisporre opportuni moduli formativi per i diversi soggetti coinvolti e renderli disponibili sui principali portali istituzionali al fine di garantire un approccio uniforme dei soggetti erogatori alla formazione tenuta sia in modalità frontale che a distanza.
Nel Piano viene sottolineato che la “formazione pianificata nella presente Azione non sostituisce l’informazione e formazione obbligatoria a cura dell’esperto di radioprotezione e del medico autorizzato” prevista per i dirigenti, preposti e per i lavoratori (articoli 110 e 111, del Dlgs 101/2020) a seguito delle valutazioni dell’articolo 17, comma 4, ovvero nel caso che l’esposizione al radon rientri nel Titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.
Nell’azione si precisa, altresì, sia che è chiara la richiesta di inserire le valutazioni inerenti all’esposizione al radon nei luoghi di lavoro nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 del Dlgs 81/08 sia che riguardo alla formazione gli accordi Stato – Regioni del 2011 e del 2012 definiscono i requisiti dei corsi e dei soggetti erogatori, le modalità di erogazione della formazione e la tempistica di aggiornamento.
I moduli formativi sul radon da adottare nell’ambito della trattazione degli agenti fisici devono considerare quanto previsto dai suddetti accordi, allo scopo di garantire un approccio uniforme alla formazione delle diverse figure. Inoltre, è previsto che i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento soddisfino i requisiti di cui al DM 6 marzo 2013, relativo ai “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza del lavoro”.
Nell’azione è altresì prevista la predisposizione di un piano formativo per diversi soggetti.
Numerosi aspetti di questa azione necessitano di ulteriori approfondimenti e chiarimenti.
A tale proposito, anche in riferimento a questa azione è importante ribadire quanto sancito dal Dlgs 101/2020. In particolare, il datore di lavoro (che svolge le attività disciplinate dal presente decreto) provvede affinché:
- i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione, definisce inoltre, i soggetti che le svolgono ed i contenuti, precisando che la formazione integra quella prevista dal Dlgs 81/08 (art. 37), per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti (art. 110);
- ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva una adeguata informazione, formazione ed eventuale addestramento specifico e ne definisce i contenuti e la periodicità e soggetti che le svolgono. Anche in questo caso la formazione integra quella prevista dal Dlgs 81/08 (art. 37), per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti (art. 111).
Conclusioni
In conclusione, si osserva, che sin dalla pubblicazione del Decreto 101/2020, il nostro Sistema centrale ha segnalato ai Ministeri competenti le numerose criticità emerse e le possibili modifiche, al fine di una corretta e agevole applicazione della direttiva, sia in materia ambientale che di salute e sicurezza. Anche in fase di definizione del correttivo è stato definito un posizionamento, trasmesso ai Ministeri, in cui erano riportate criticità ed avanzate proposte.
Il Piano interviene su alcuni temi e rimanda a diverse future attività anche al fine di rendere completo il quadro normativo. Rimangono ancora da chiarire diversi aspetti operativi, in particolare due temi, resi ancora più urgenti dalla pubblicazione del Piano: la tempistica entro cui l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria e la formazione.
Rispetto al primo punto, infatti, andrebbero esplicitate e rese chiare le tempistiche previste dall’art. 17 del Dlgs 101/2020, con particolare riferimento al comma 1-bis. Tale comma 1-bis introduce, infatti, una tempistica di 18 mesi per completare le misurazioni a decorrere dall’individuazione delle aree prioritarie da parte delle regioni, art. 11, comma 3, (in aggiunta alla diversa tempistica prevista al comma 1 dello stesso articolo). Si evidenzia a tale proposito che solo alcune regioni hanno provveduto a tale individuazione e il chiarimento è necessario al fine di evitare casistiche differenti per Regione.
Riguardo alla formazione è importante che sia chiarito quanto previsto dall’azione 3.3 del piano e che sia precisato inequivocabilmente che quella prevista dal Dlgs 101/2020 (come sopra richiamato) non sia aggiuntiva a quanto già previsto dal Dlgs 81/08.
Sono in corso interlocuzioni con il Ministero al fine di avere chiarimenti in merito.
All.to
AMBIENTE:
Mariarosaria Zappile 089.200842 [email protected]
RELAZIONI INDUSTRIALI:
SICUREZZA INFORMATICA – DDL Cbersicurezza: invio osservazioni entro l’8 aprile 2024
Informiamo che la Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno avviato l’esame del DdL Cybersicurezza ed hanno fissato il termine per la presentazione di emendamenti per giovedì 11 aprile.
Inviamo in allegato il testo del disegno di legge al fine di raccogliere – entro e non oltre lunedì 8 aprile, eventuali spunti/segnalazioni (da inoltrare a [email protected] – [email protected]) per emendamenti da proporre nel pacchetto emendamenti Confindustria.
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
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Progetto Eccellenze Digitali Uniocamere: date webinar aprile 2024
In riferimento alle precedenti comunicazioni sul progetto Eccellenze Digitali di Unioncamere, riportiamo di seguito date e i link di registrazione alle lezioni previste per il mese di APRILE:
9 APRILE 10.30-12.30
Francesca Proietti, Digital Strategist & Trainer – Sicamera
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rLvSZIaKQwSbJGpza_d6Ag
11 APRILE 10.30-12.30
Francesco Berni, Digital Strategist & Trainer – Sicamera
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_E17edIXySf6Ufw5vNDoWHg
18 APRILE 10.30-12.30
Francesca Proietti, Digital Strategist & Trainer – Sicamera
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EUd8OQkDQ4yP4D3awnixgQ
23 APRILE 10.30-12.30
Francesca Proietti, Digital Strategist & Trainer – Sicamera
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ICIs3kzETW6WabJc4pTp5g
AMBIENTE | report settimanale ambiente 25-29 marzo 2024
Formazione RENTRI – Aggiornamento
Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato in merito alla fase di test del RENTRI, informiamo che la convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Unioncamere è stata ufficialmente sottoscritta.
A partire dalla metà del mese di aprile, quindi, dovrebbero essere disponibili sul portale del RENTRI le sezioni relative all’interoperabilità e ai servizi di supporto.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati sugli sviluppi.
MASE – EoW: Programmazione attività 2024
Segnaliamo che, al fine di rispettare il cronoprogramma della strategia nazionale per l’economia circolare, il MASE – con il decreto direttoriale del 25 marzo 2024 (in allegato) – ha fissato la programmazione delle attività per il 2024 sul tema end of waste.
In particolare, oltre allo schema sullo spazzamento stradale, posto in consultazione lo scorso 22 marzo, avranno priorità di “end of waste” i seguenti materiali e le seguenti filiere produttive:
- Rifiuti inerti da costruzione demolizione: iter da concludere nel 2024;
- Rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP) iter da concludere nel 2024;
- Rifiuti tessili: iter da riprendere;
- Rifiuti da membrane bituminose: da avviare ex-novo;
- Rifiuti da plastiche da avviare ex-novo;
- Rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso: revisione da avviare ex-novo.
DdL Semplificazioni – Trasmissione bozza aggiornata al 26 marzo
Facendo seguito a quanto comunicato con il Resoconto della settimana precedente, trasmettiamo in allegato la bozza aggiornata del DdL Semplificazioni, approvato lo scorso 26 marzo dal Consiglio dei Ministri.
Per quanto riguarda le disposizioni in materia ambientale, segnaliamo che le semplificazioni introdotte in materia di rifiuti, sono ora introdotte all’articolo 10. Come precedentemente comunicato, la disposizione prevede di includere tra le attività che producono rifiuti, elencate nell’Allegato L-quinquies (Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2) del Testo Unico Ambientale anche le “Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato”.
Infine, ricordiamo che Confindustria sta preparando ulteriori proposte di semplificazione riguardanti le questioni ambientali. A questo proposito, vi invitiamo a trasmettere eventuali proposte di semplificazione al seguente indirizzo e-mail: [email protected], entro il prossimo 12 aprile.
PdL Legge quadro sul clima
Segnaliamo che la Commissione Ambiente del Senato ha avviato l’esame di due proposte di legge di iniziativa parlamentare (primi firmatari Floridia; M5S e Fina; PD) che puntano ad introdurre misure volte al raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica.
In particolare, le PdL (in allegato) fissano l’obiettivo vincolante del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e individuano degli obiettivi intermedi consistenti nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 60% entro il 2030 e di almeno il 90% entro il 2040. Entrambi i provvedimenti prevedono poi l’istituzione, presso le due Camere, di un organismo indipendente di consulenza scientifica, con il compito di valutare e verificare l’attuazione delle politiche in materia di clima. Il Comitato dovrà comunicare al Presidente del Consiglio eventuali scostamenti e individuare azioni e meccanismi correttivi, le cui modalità e i termini saranno definiti dal Governo.
Le PdL prevedono poi forme di partecipazione dei cittadini al processo decisionale sul cambiamento climatico con l’istituzione rispettivamente del Consiglio nazionale dei cittadini per il contrasto alla crisi climatica e della Assemblea dei cittadini per la crisi climatica. La PdL del M5S introduce una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale finalizzata all’azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra e istituisce un Fondo sociale per il clima con l’obiettivo di garantire una transizione ecologica inclusiva ed equa, sostenere i redditi più bassi e promuovere le imprese nel processo di riconversione industriale. La PdL del PD, invece, prevede che il Governo, d’intesa con il Consiglio, adotti appositi provvedimenti finalizzati a orientare il mercato verso modelli di consumo e di produzione sostenibili, tra cui misure in materia di revisione delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica. Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati sul proseguo dei lavori.
PNRR – MEF: Pubblicata la “Raccolta normativa del PNRR”
Segnaliamo che sul portale Area RGS del MEF – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, è stata pubblicata una raccolta normativa sul Piano di Ripresa e Resilienza italiano.
Il documento racchiude, in ordine cronologico dal 2021 a marzo 2024, la normativa europea e nazionale (primaria e secondaria) recante la disciplina relativa all’architettura del PNRR, alla governance, agli strumenti di attuazione e alle relative procedure finanziarie.
Inoltre, la raccolta è corredata da un’appendice con l’elenco di tutte le circolari MEF-RGS aventi ad oggetto il PNRR. Non include, invece, la normativa direttamente attuativa di Milestone e Target, ovvero Riforme e Investimenti previsti dal Piano, ad eccezione delle norme attuative contenute nei cd. “decreti PNRR”.
Il documento, che verrà periodicamente aggiornato, è disponibile al seguente link: https://area.rgs.mef.gov.it/canali/527/bacheca/news/1326736/la-raccolta-normativa-pnrr.
Aggiornamento dossier Europei: Regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti (Waste Shipments Regulation, WSR); Ripristino della natura (Nature Restoration Law)
Forniamo, di seguito, un aggiornamento in merito ai seguenti dossier europei.
- Regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti (Waste Shipments Regulation, WSR)
Lo scorso 25 marzo il Consiglio Europeo ha approvato la riforma del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea. Obiettivo del regolamento è quello di facilitare lo scambio, tra Paesi UE, di rifiuti diretti a recupero ma, soprattutto, di limitare le esportazioni – include quelle illegali – verso Paesi terzi, che nel 2020 hanno raggiunto i 32,7 milioni di tonnellate, pari a circa il 16% del commercio mondiale dei rifiuti. Inoltre, il regolamento mira anche a disincentivare lo smaltimento in discariche fuori confine.
Il regolamento entrerà in vigore in tutti gli Stati membri dopo 2 anni dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale EU. A partire dal 2026, saranno vietate le esportazioni di plastica verso paesi non OCSE. Tale divieto durerà almeno 5 anni, dopodiché i Paesi di destinazione potranno fare richiesta di riprendere le importazioni, a patto di dimostrare di poter gestire i rifiuti in ingresso nel rispetto dei migliori standard di sostenibilità ambientale e sociale. La stretta sulle esportazioni di plastiche non pericolose riguarderà anche quelle dirette verso i Paesi EFTA e OCSE, (incluse le principali mete per i rifiuti in uscita dall’UE, vale a dire Turchia e India), che dovranno essere sempre soggette alla procedura di notifica e approvazione.
Per tutte le altre tipologie di rifiuti diretti a recupero continuerà a valere un regime autorizzativo meno stringente, anche se per i carichi diretti verso destinazioni fuori dall’UE l’autorizzazione sarà rilasciata solo se l’impianto di destinazione ha superato audit ambientali indipendenti: l’onere di questa attestazione spetterà all’impresa esportatrice. Inoltre, il nuovo regolamento non si applicherà alle esportazioni di “End of Waste” e di beni usati, a patto però che in entrambi i casi gli Stati membri si assicurino che il regime giuridico dei materiali esportati sia stato determinato nel rispetto della disciplina europea in materia.
Altro aspetto di rilievo è la completa digitalizzazione delle movimentazioni transfrontaliere di rifiuti. Entro il 2026, infatti, tutti gli adempimenti verranno fatti confluire in un sistema centralizzato in capo alla Commissione europea, con tempi scadenzati per la richiesta di informazioni e il rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti competenti dei vari Stati membri.
A livello nazionale, tale aspetto dovrà essere preso in considerazione nell’implementazione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri).
Tutto ciò premesso, segnaliamo che seguirà un approfondimento puntuale sui contenuti del nuovo Regolamento.
- Ripristino della natura (Nature Restoration Law)
Durante l’incontro dello scorso 25 marzo del gruppo di lavoro ambiente del Consiglio è continuata la discussione sulla legge sul ripristino della natura, che fissa per i Paesi dell’Unione europea l’obiettivo di ripristinare entro il 2030 almeno il 30% degli habitat terrestri, marini e di acqua dolce che si trovano in cattive condizioni, percentuale che sale al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050.
La Commissione si è profondamente rammaricata del fatto che l’accordo provvisorio non abbia potuto essere definitivamente siglato dal Consiglio (come inizialmente previsto) e ha messo in guardia i Ministri sul segnale negativo che ciò invierebbe in termini di credibilità delle istituzioni dell’UE. Peraltro, la COP 16, che si terrà entro la fine dell’anno, dove si discuterà la Convenzione sulla diversità biologica, sarà la prima conferenza delle parti sulla biodiversità dopo l’adozione, nel dicembre 2022 a Montreal, dell’innovativo quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal. L’aspettativa della Presidenza Belga, dunque, era che le parti della Convenzione dimostrassero l’allineamento delle loro politiche in materia di biodiversità con i diversi obiettivi del quadro. Come sottolineato dalla Commissione, senza la legge sul ripristino della natura, l’UE perderebbe lo strumento più importante per rispettare gli impegni che ha sostenuto nell’ambito del quadro globale sulla biodiversità, così come gli obiettivi vincolanti sottoscritti nella Legge dell’UE sul clima e scarterebbe uno strumento indispensabile che aiuterebbe gli Stati membri a diventare più resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici. Il Commissario Sinkevicius durante l’incontro ha esortato gli Stati membri ad assumersi pienamente le proprie responsabilità e a portare a termine questa proposta, la prima nuova legge sulla natura negli ultimi 30 anni.
La posizione e le preoccupazioni della Commissione sono state riprese da 14 Stati membri (DE, SI, IE, CZ, ES, EE, FR, DK, PT, LU, LT, HR, CY e BG). La Germania ha ricordato di aver presentato una dichiarazione sull’importanza dell’agricoltura e ha suggerito che le dichiarazioni verbali potrebbero essere una possibilità per altri Stati membri di chiarire questo importante punto e di sostenere comunque il testo.
Quattro Stati membri (AT, IT, FI e HU) hanno ricordato i motivi per cui non potevano sostenere il testo. L’Austria ha spiegato che, a causa della sua struttura federale, i Bundesländer risultino gli organi competenti in materia. Ha ribadito le sue obiezioni al testo, sottolineando di non poter accettare ulteriori oneri per gli agricoltori, segnalando la necessità di riflettere e non agire frettolosamente per capire come evitare impatti negativi per il settore agricolo. L’Italia, nel manifestare la propria insoddisfazione nei confronti del testo di compromesso, ha sottolineato la necessità di ulteriori riflessioni su come evitare impatti negativi nel settore agricolo, date le potenziali ripercussioni sull’economia e la sicurezza alimentare del Paese. La Finlandia ha ricordato di aver costantemente sollevato le sue preoccupazioni durante tutto il processo legislativo e di non aver sostenuto l’orientamento generale del Consiglio, in quanto la valutazione d’impatto della Commissione aveva dimostrato che i costi di ripristino previsti per prodotto interno lordo sarebbero stati i più elevati nel Paese, il che ha indotto il Parlamento finlandese a votare contro l’orientamento generale. L’ Ungheria ha dichiarato che il regolamento non offre sufficiente flessibilità e ha ricordato che la posizione del Consiglio è stata fragile e ha espresso dubbi sulla conformità del testo al principio di sussidiarietà.
Tuttavia, la Presidenza Belga ha confermato che il suo obiettivo rimane quello di portare a termine questo fascicolo durante il suo mandato e ha esortato i Ministri a fare tutto il possibile affinché ciò possa essere realizzato. Continueremo a tenervi aggiornati sugli sviluppi.
SAVE THE DATE – Roma, 10 maggio 2024: 6° Conferenza Nazionale sull’economia circolare
Il prossimo 10 maggio a Roma, presso l’Acquario Romano, Piazza Manfredi Fanti 47, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, si terrà la sesta edizione della Conferenza Nazionale sull’economia circolare. Nel corso della Conferenza verrà presentato il Rapporto sull’Economia Circolare in Italia 2024, elaborato dal Circular Economy Network in collaborazione con ENEA.
Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link.
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SICUREZZA INFORMATICA | Webinar “Cyber Resilience Act: le nuove regole di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali”, 12 aprile 2024, ore 10.00
Il prossimo venerdì 12 aprile 2024 dalle ore 10:00 alle ore 11:00, si terrà il webinar “Cyber Resilience Act: le nuove regole di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali”, organizzato da Confindustria.
Obiettivo dell’incontro è illustrare gli aspetti principali del nuovo Regolamento e le prossime tappe riguardanti la sua implementazione e applicazione. Il testo di legge, votato in Plenaria lo scorso 12 marzo, introduce requisiti di sicurezza informatica obbligatori per i prodotti contenenti elementi digitali, definiti come prodotti software e hardware con le relative soluzioni di elaborazione dati da remoto, la cui finalità include una connessione fisica diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete. Finalità del Regolamento è garantire che questi prodotti contenenti elementi digitali siano sicuri, resilienti contro le minacce informatiche e forniscano informazioni sufficienti sulle loro proprietà di sicurezza.
Interverranno all’incontro:
· Agostino Santoni, Vice Presidente per il Digitale, Confindustria;
· Maika Fohrenbach, Policy Officer, Unità per la cybersicurezza e la privacy digitale, DG CONNECT, Commissione Europea.
Al termine degli interventi, ci sarà una sessione di Q&A aperta a tutti i partecipanti.
Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione al seguente link:
https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_CMV8U2C8RCCZbcv6Qat-Cw
Il link di partecipazione all’evento verrà generato al momento dell’iscrizione nella pagina del form e arriverà una mail qualche secondo dopo.
In allegato, l’informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che parteciperanno al Webinar.
Informativa sul trattamento dei dati personali Webinar-1
LAVORO | CCNL Industria Gomma Plastica: Fondo sanitario FasG&P – Comunicazioni di avvio delle prestazioni per i lavoratori iscritti a partire dal 1° gennaio 2024
La Federazione Gomma Plastica comunica il positivo andamento delle iscrizioni al Fondo sanitario (FasG&P).
Ad oggi le aziende registrate sono 2.527 e i lavoratori iscritti 131.497.
Si ricorda che dal 1° aprile 2024 è attiva la copertura assicurativa del Nuovo Piano sanitario per i lavoratori iscritti a partire dal 1° gennaio 2024 in base alle disposizioni del CCNL. Si trasmette in allegato la presentazione del Fondo che riepiloga le informazioni essenziali (allegato 1).
Sul sito del FasG&P sono state pubblicate alcune comunicazioni di aggiornamento.
La prima comunicazione è relativa alla attivazione del Piano sanitario, alle modalità di utilizzo delle garanzie e di registrazione e utilizzo del sito e dell’app di Unisalute a partire dal 1° aprile, disponibile alla seguente pagina: https://www.fondo-gomma-plastica.it/news/8-news/130-attivazione-unisalute.html. Tra i Documenti, nella sezione Materiale informativo – file è presente anche la Guida “Dettaglio servizi online e app Unisalute”, che vi trasmettiamo in allegato (allegato 2).
La seconda comunicazione è relativa alla attivazione di specifiche garanzie incluse nel piano base dei lavoratori in caso di (i) figli con invalidità superiore al 66% e (ii) figli con sindrome di down, autismo e dislessia, nel rispetto della normativa sulla privacy. La comunicazione, di cui si riportano di seguito brevemente i contenuti, è disponibile alla seguente pagina: http://www.fondo-gomma-plastica.it/news/8-news/131-attivazione-copertura-per-figli-di-lavoratori-iscritti-con-invalidita-permanente-e-totale-superiore-al-66-e-garanzia-specifica-per-figli-di-lavoratori-con-sindorme-di-down-autismo-o-dislessia.html.
- I figli di un iscritto/a con invalidità riconosciuta superiore al 66%, senza limiti di età, sono inclusi nelle garanzie per i familiari a titolo gratuito. Qualora il figlio/a sia minorenne equivale al riconoscimento della percentuale di invalidità l’assegnazione al genitore dei diritti regolamentati dalla legge 104 per l’assistenza del figlio/a. La documentazione relativa (assegnazione della percentuale di invalidità o decretazione relativa alla 104) non deve essere prodotta in fase di adesione; è comunque facoltà dell’assicuratore richiederne la visione in occasione di un sinistro: in difetto rimane all’assicuratore la facoltà di rivalsa. Per l’adesione del figlio/a è necessario scrivere al Fondo [email protected] con causale “richiesta adesione figlio con condizioni specifiche”: la segreteria del Fondo fornirà le credenziali di accesso a un’area riservata per il lavoratore in cui lo stesso potrà completare la registrazione, assistendolo nella procedura.
2. Ai figli di un iscritto con sindrome di Down, dislessia o autismo può essere assegnata una garanzia a titolo gratuito che prevede, con un massimale di €500:
- visite Psicologiche effettuate da Psicologo iscritto all’Albo
- visite Neuropsichiatriche
- percorsi di neuro-psicologia e/o di neuro-psichiatria
- visite Pediatriche
- prestazioni di Logopedia
- neuro e psicomotricità (anche integrata in Ottica Psicomotoria e Neuropsicologica per i disturbi dello spettro autistico.
La garanzia può essere adottata contattando il Fondo [email protected] per le istruzioni specifiche con causale “richiesta adesione figlio con condizioni specifiche”: la segreteria del Fondo fornirà le credenziali di accesso a un’area riservata per il lavoratore in cui lo stesso potrà completare la registrazione, assistendolo nella procedura. La garanzia può essere associata anche alla garanzia dei familiari (Nucleo 1 e Nucleo 2), è necessario sempre scrivere al Fondo.
All.ti
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829[email protected]
Francesco Cotini 089200815[email protected]
Evento “FABBRICA EUROPA Le proposte di Confindustria per le elezioni europee 2024” – martedì 9 aprile, ore 9.30, Napoli
Il prossimo martedì 9 aprile, alle ore 9.30, a Napoli, presso la sede dell’Unione Industriali, si terrà un incontro con i Parlamentari europei della Circoscrizione Sud e i Segretari/Coordinatori regionali, organizzato da Confindustria Campania, insieme alla Delegazione di Confindustria presso l’Unione europea e al Consiglio delle Rappresentanze Regionali di Confindustria.
Obiettivo dell’evento è illustrare e dibattere “Fabbrica Europa”, il documento programmatico di Confindustria (di cui abbiamo dato notizia con news dello scorso 6 marzo) in vista delle elezioni europee del prossimo giugno, favorendo così il confronto sui temi strategici per lo sviluppo dell’economia e del territorio della nostra regione.
All’incontro saranno presenti i rappresentanti per i temi europei e regionali di Confindustria e della Delegazione di Confindustria presso l’Unione europea.
Per esigenze organizzative, vi invitiamo ad anticipare la partecipazione inviando una mail a [email protected]
AGEVOLAZIONI | Crediti d’imposta 4.0 e R&S innovazione e design: introdotto l’obbligo di comunicazione per fruire dell’agevolazione
Come anticipato con nota inoltrata di Pasqua, ricordiamo che il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (allegato), recante alcune misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, all’articolo 6 detta nuove indicazioni ai fini del monitoraggio dei crediti d’imposta per:
· investimenti in beni strumentali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1057-bis e ss della L. n. 178/2020 e
· investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200 e ss, della L. n. 160/2019.
L’articolo 6 citato introduce, infatti, nuovi obblighi formali necessari per poter fruire dei crediti.
Finora, l’accesso a tali crediti era stato di fatto automatico; con la norma in commento, invece, si impone un obbligo comunicativo ex ante (e ex post) in mancanza del quale viene preclusa la possibilità di utilizzare il credito.
Ai sensi della nuova norma, ai fini della fruizione dei crediti, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione deve essere altresì aggiornata al completamento degli investimenti. Tale comunicazione di completamento riguarderà anche gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 fino al giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto-legge (quindi, fino al 29 marzo 2024).
Le comunicazioni dovranno essere effettuate sulla base del modello già adottato con DM 6 ottobre 2021 e saranno, quindi, destinate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT); modello che, tuttavia, dovrà essere opportunamente aggiornato con un apposito decreto del MIMIT che dovrà definire il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni, ma le cui tempistiche di emanazione non vengono specificate nella bozza di decreto.
In sostanza, quindi, rispetto al passato per cui il mancato invio del modello di cui al DM 6 ottobre 2021 non determinava comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa, l’articolo 6 introduce un obbligo comunicativo che, al contrario, costituisce condizione per poter accedere all’agevolazione.
Per quanto concerne, invece, il solo credito per investimenti in beni 4.0 relativi all’anno 2023, diventa obbligatoria, ai fini della compensazione dei crediti maturati (e, ovviamente, non ancora utilizzati), l’invio della comunicazione effettuata sulla base del decreto MIMIT che dovrà essere emanato.
Infine, il MIMIT comunica mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati acquisiti con tali comunicazioni e necessari ai fini del monitoraggio.