A seguito dell’emanazione del D.M. 7 agosto 2023, n. 194, che regolamenta le possibili casistiche di esenzione alla nomina del consulente ADR per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare esplicativa n. 13921 del 14 maggio, con cui ha fornito alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del D.M. del 7 agosto 2023.
In particolare, la Circolare fornisce dei chiarimenti in relazione ad alcuni punti del D.M. 7 agosto 2023, vale a dire:
- L’ambito di applicazione (articolo 2 del DM);
- Casi di esclusione o esenzione totale (articolo 2 del DM);
- Casi di esenzione parziale (articolo 4 del DM);
- Forma del registro (articolo 4 del DM);
- Spedizioni occasionali (articolo 5 del DM);
- Esenzioni per esclusione (articolo 6 del DM);
- Prescrizioni di sicurezza e formazione (articolo 7 del DM);
- Responsabilità del vettore (articolo 8 del DM).
Rientrano nel campo di applicazione del D.M. 7 agosto 2023 anche gli operatori di stazioni di lavaggio o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedono la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. Pertanto, le officine di lavaggio o di manutenzione, installatori di impianti o simili, sono soggetti alle disposizioni del regolamento ADR e, quindi, alla nomina del consulente. Tali soggetti possono essere esentati solamente se rispettano quanto indicato nel D.M.
Sono esentate dall’obbligo di nominare il consulente:
- le imprese di intermediazione, coordinamento e organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose;
- i regimi di esenzione previsti dagli articoli 3 (Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali), 4 (Casi di esenzione per trasporti in colli) e 5 (Casi di esenzione per spedizioni occasionali), non sono esclusivi. Per ogni impresa, quindi, è ammessa la facoltà, durante l’anno solare, di avvalersi contemporaneamente di una qualunque fattispecie descritta in tali articoli, nei limiti delle condizioni fissate da ogni singolo articolo.
Nel caso di esenzioni per condizioni differenti, le imprese dovranno compilare registri separati o un unico registro in cui, però, le informazioni relative alle diverse attività siano riportate in modo separato e siano facilmente deducibili.
L’articolo 3 (Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali) chiarisce che sono escluse dall’obbligo di nomina del consulente ADR le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzione previsti alla sezione 1.1.3 dell’ADR, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6. A questo proposito, la Circolare del MIT aggiunge:
Sono escluse dall’obbligo di nomina del consulente anche le imprese la cui attività sia inerente a merci pericolose:
- integralmente escluse dall’ADR per applicazione di una specifica disposizione. A titolo esemplificativo, la circolare riporta che rientrano in questa casistica le disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 ADR (ad esempio, DS144, DS188, DS597, DS598), oppure in altra sezione dell’ADR (ad esempio, 2.2.3.1.5, 2.2.62.1.5);
- esentate dall’ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento (capitolo 3.4 oppure 3.5).
Per quanto riguarda i casi di esenzione parziale di cui all’articolo 4 (Casi di esenzione per trasporti in colli), la circolare chiarisce che rientrano in questo regime di esenzione le imprese la cui attività sia svolta con applicazione del regime di cui al 1.1.3.6 ADR. Pertanto, chiarisce che sono escluse dal regime di esenzione le attività inerenti a merci pericolose di categoria 0 e che non rientrano nel conteggio delle operazioni mensili e annuali le attività collegate a merci pericolose di categoria 4. La circolare, inoltre, chiarisce i principi da utilizzare per determinare il numero di operazioni.
Per quanto riguarda il registro, la formazione e le spedizioni occasionali, la circolare definisce che:
- Il Registro (articoli 4 e 5 del DM) delle operazioni può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione di essere costantemente aggiornato con le informazioni minime richieste all’articolo 4, informazioni che devono essere facilmente estrapolabili.
- Spedizioni occasionali (articolo 5 del DM): sono definite occasionali le attività svolte secondo le limitazioni imposte dall’articolo 5 del D.M., anche se le operazioni consentite vengono svolte in maniera consecutiva nell’arco dell’anno solare. Inoltre, l’applicazione del regime di esenzione previsto dall’articolo 4 non esclude il ricorso al regime descritto all’articolo 5. In aggiunta, la circolare chiarisce che i due regimi dovranno avere un conteggio separato e non cumulativo.
- Esenzioni per esclusione (articolo 6 del D.M): l’ADR non prevede la nomina di un consulente per i destinatari. Quindi:
- destinatari di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio e destinatari di merci pericolose in colli che delegano l’attività di scarico: beneficiano del regime di esenzione dalla nomina del consulente;
- destinatari di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che svuotano con mezzi e personale proprio: non beneficiano del regime di esenzione dalla nomina del consulente;
- destinatari di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che delegano l’attività di svuotamento: possono beneficiare del regime di esenzione dalla nomina del consulente se risultano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 6.
- Sicurezza e formazione (articolo 7 del D.M.): la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante, sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse. Inoltre, è ammesso il ricorso a modalità di autoapprendimento del tipo e-learning.