AGEVOLAZIONI | Transizione 5.0: risorse prenotate e calcolo fabbisogno imprese in lista d’attesa. Nuovo Iperammortamento: anticipazioni

Transizione 5.0: risorse prenotate e calcolo del fabbisogno per le imprese in lista d’attesa

Il Piano Transizione 5.0 si è definitivamente chiuso il 27 novembre 2025 dopo che il Mimit aveva comunicato, con il decreto direttoriale del 7 novembre, l’esaurimento delle risorse. Al riguardo, si ricorda infatti che il Piano era stato definanziato con la rimodulazione del PNRR ed era stata stabilita una dotazione di 2,5 miliardi.

Il termine per la chiusura del Piano è stato fissato dal D.L. 175/2025 (convertito in legge il 15 gennaio scorso) che ha previsto, tra le altre disposizioni, un rifinanziamento della misura pari a 250 milioni di euro.

Il tema delle risorse resta comunque aperto. Infatti, secondo le informazioni attualmente disponibili, il credito d’imposta 5.0 richiesto dalle imprese ammonterebbe a circa 4,8 miliardi di euro al netto delle “doppie prenotazioni” sul 4.0 e 5.0 effettuate sui medesimi investimenti.

A fronte di tale fabbisogno, le risorse destinate al credito d’imposta 5.0 ammontano a 2,5 miliardi di euro del PNRR e 250 milioni di rifinanziamento stanziati dal D.L. 175/2025. A tali risorse si potrebbero aggiungere 1,3 miliardi attualmente assegnati dalla Legge di Bilancio al Piano Transizione 4.0 e che potrebbero essere destinati a soddisfare le richieste di agevolazione delle imprese in “lista d’attesa” per il 5.0 secondo criteri e modalità da definire.

Rimarrebbero tuttavia circa 700-800 milioni di nuove risorse da individuare per soddisfare tutte le richieste di accesso al credito d’imposta 5.0. L’importo esatto di tali richieste si potrà conoscere solo dopo il 28 febbraio 2026, che è il termine fissato per l’invio della documentazione di fine progetto (perizie, certificazioni, ecc.). A tale riguardo, si evidenzia inoltre che la piattaforma del GSE è chiusa da dicembre e che dovrebbe essere riaperta a breve proprio per consentire alle imprese di completare le comunicazioni e di poter fruire del credito di imposta maturato.

A tale riguardo, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 1/2026 del 12 gennaio scorso, per disposizione di legge il credito di imposta 5.0 residuo al 31 dicembre 2025 potrà essere fruito dalle imprese in cinque quote annuali di pari importo dal 2026 al 2030. Sul piano operativo le imprese, prima di procedere all’utilizzo di tale credito, dovranno verificare che l’importo maturato e comunicato dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate sia visibile nella propria area riservata (cd. cassetto fiscale).

Nuovo iperammortamento

È in fase di definizione il decreto attuativo che disciplinerà l’accesso al c.d. nuovo iperammortamento.

La bozza di decreto informalmente circolata specifica che sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, e che per definire il momento dell’effettuazione dell’investimento, rilevano i criteri di competenza dei componenti reddituali stabiliti dalla disciplina fiscale, vale a dire fini la data della consegna o spedizione dei beni come previsto all’art. 109 TUIR.

Il decreto definisce, inoltre, la procedura per l’accesso all’iperammortamento che si articola in tre comunicazioni da effettuare sulla piattaforma gestita dal GSE:

1.            comunicazione preventiva, con l’importo complessivo degli investimenti programmati in ciascuna struttura produttiva, dati identificativi, tipologia e ammontare degli investimenti;

2.            comunicazione intermedia entro 60 giorni dalla prima comunicazione, in cui si attesta il pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto;

3.            comunicazione di completamento al completamento degli investimenti e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, con dati e le informazioni, comprensive delle perizie, attestazioni e certificazioni, attestanti l’effettiva realizzazione degli investimenti.

Sono agevolabili i beni strumentali materiali e immateriali contenuti rispettivamente nei nuovi allegati IV (che sostituisce l’Allegato A dei precedenti piani 4.0 e 5.0) e V (che sostituisce l’Allegato B) che, sulla base delle proposte di Confindustria, sono stati integrati con nuove tecnologie. L’elenco delle tecnologie integrate negli allegati è riportato nella tabella allegata.

 

 

Sono ammessi all’agevolazione anche i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Per il fotovoltaico sono ammessi solo quelli a più alta efficienza e compresi nel registro dell’ENEA.

Quanto agli oneri documentali, il decreto conferma l’obbligo di produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali e da enti di certificazione accreditati. Per i beni con un costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa. È confermato anche l’obbligo di una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale.

L’aspetto più complesso della disciplina, e considerato critico da più soggetti, riguarda la limitazione dell’agevolazione ai beni Made in Europe, aspetto sul quale i ministeri starebbero valutando una modifica normativa al fine di ammettere all’iperammortamento anche i beni provenienti da altri paesi OCSE, e in particolare da USA e Giappone. La questione è particolarmente sensibile per i beni immateriali posto che le società sviluppatrici di software risiedono prevalentemente in Paesi extra UE (Stati Uniti, India, UK e Cina).

Considerato che il testo non è chiuso e che dalle interlocuzioni con i ministeri è emersa la possibilità di apportare modifiche che non alterino l’impianto delle norme, Confindustria è intervenuta richiedendo alcune semplificazioni e chiarimenti.

In particolare, con riferimento ai beni immateriali, pur essendo un aspetto già chiarito con la legge di bilancio per il 2019, è stato richiesto di ribadire che l’iperammortamento può essere applicato anche ai canoni pagati per l’utilizzo da remoto di software attraverso piattaforme di cloud computing (cosiddetto SaaS – Software as a Service”) pur essendo voci di costo. Si tratta di una modalità di acquisizione molto utilizzata dalle imprese in campi cruciali per la loro evoluzione tecnologica, dalla supply chain alla cyber security, in quanto consente un rilevante abbattimento dei costi di acquisizione e manutenzione rispetto al tradizionale acquisto in licenza.

Inoltre, è stata richiesta una semplificazione relativa alle comunicazioni, che nel testo attuale devono essere presentate per gli investimenti realizzati in ogni struttura produttiva: la proposta è di consentire alle imprese multi-localizzate di presentare un’unica comunicazione per tutti gli investimenti realizzati anche se in strutture diverse.

Tabelle_allegati IV e V

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected] )




LAVORO | CCNL Industria Metalmeccanica: Ipotesi di accordo 22 novembre 2025 – Erogazione welfare per l’anno 2026

Federmeccanica ricorda che l’ipotesi di accordo sottoscritta il 22 novembre 2025, oltre ad aver elevato l’importo degli strumenti di welfare da 200 a 250 euro, ha stabilito per il solo anno 2026 l’anticipazione dell’erogazione entro il mese di febbraio.

Come noto l’efficacia delle nuove disposizioni previste dall’ipotesi di accordo resta subordinata allo scioglimento della riserva da parte di FIM, FIOM e UILM, condizionato all’esito del referendum nazionale tra i lavoratori previsto per i giorni 18, 19 e 20 febbraio prossimi. Solo a seguito dell’esito positivo si procederà alla sottoscrizione formale dell’accordo, rendendo pienamente effettivi tutti gli istituti contrattuali, inclusi gli strumenti di welfare del valore di 250 euro.

Al fine di agevolare le aziende nella predisposizione sin da ora delle attività necessarie (individuazione dei fornitori e dei servizi, scelta della eventuale piattaforma, ecc.) per l’erogazione degli strumenti di welfare entro il mese di febbraio o comunque entro il primo momento utile successivo si informa che gli aventi diritto sono i lavoratori che, superato il periodo di prova, risultino in forza al 1° febbraio 2026 (o successivamente assunti entro il 31 dicembre dello stesso anno) con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i lavoratori in staff leasing.

Per i lavoratori con contratto a termine e in somministrazione a termine, il requisito dei 3 mesi di anzianità di servizio nell’anno 2026 si concretizzerà solo successivamente al mese di febbraio e su tale aspetto interverrà una specifica circolare dopo lo scioglimento positivo della riserva.

Sarà nostra cura confermarvi l’esito del referendum non appena comunicato dalle organizzazioni sindacali a Federmeccanica.

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




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