FINANZA SOSTENIBILE | Approvato Decreto Legislativo recepimento direttiva UE Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Informiamo che lo scorso 30 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il Decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale.

Il decreto legislativo, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recepisce la direttiva 2022/2464/UE, c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), prevedendo in particolare l’estensione a tutte le grandi imprese e alle piccole e medie imprese quotate (diverse dalle microimprese) degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico degli “enti di interesse pubblico” (imprese quotate, banche e assicurazioni con più di 500 dipendenti, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità, che consiste in informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Nei prossimi giorni pubblicheremo una nota di approfondimento sulle novità introdotte dal decreto di recepimento della CSRD.




AMBIENTE | report settimanale Ambiente 26 agosto – 2 settembre 2024

Materie prime critiche – Pubblicata in GU Legge di conversione

 

Trasmettiamo, in allegato, il testo del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 147 del 25 giugno 2024), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 115 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 189 del 13 agosto 2024), recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato sul tema, segnaliamo che, tra le novità inserite in fase di conversione, vi sono le norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati (art. 9-bis) e le disposizioni per l’approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime (art. 14-bis).

  • In particolare, l’ 9-bis (Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati) introduce nuove norme per la gestione corretta del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030 dal regolamento europeo 2024/1252 (Critical Raw Materials Act) in tema di riciclo. In questo senso, l’art. 9-bis introduce alcune modifiche al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)), che riguardano:

Vigilanza e controllo (art. 10): viene stabilito che i Ministeri competenti possono avvalersi del Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) per la vigilanza e il controllo delle attività dei sistemi collettivi che gestiscono i rifiuti dei pannelli fotovoltaici;

  1. Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico (art. 24-bis): per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo, nonché inviare a quest’ultimo la relativa documentazione di adesione, viene posticipata dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024.
  2. Istruzioni operative (art. 24-bis): dal 1° gennaio 2025, nell’ambito delle istruzioni operative, il GSE introdurrà due finestre temporali annuali di 60 giorni ciascuna, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici potranno comunicare al GSE la loro scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le modalità di invio della documentazione necessaria saranno specificate nelle istruzioni operative del GSE.
  • L’articolo 14-bis (Disposizioni per l’approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime) introduce misure per accelerare e facilitare l’approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del “made in Italy” che non sono comprese nel regolamento (UE) 2024/1252. In particolare, l’articolo prevede:

 

  1. Individuazione di progetti minerari strategici: Il CITE (Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica), su proposta del Comitato tecnico e dopo aver consultato la Conferenza permanente Stato-Regioni, le regioni e le provincie autonome, può identificare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano procedure semplificate e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del decreto.

 

  1. Criteri di valutazione: la rilevanza strategica di questi progetti viene valutata in base al reale fabbisogno nazionale delle materie prime coinvolte, con particolare attenzione alle filiere strategiche del made in Italy. I progetti possono includere non solo l’estrazione, ma anche la raffinazione e la trasformazione delle materie prime sul territorio nazionale;

 

  1. Semplificazione delle procedure: per i progetti strategici individuati (per l’approvvigionamento urgente delle materie prime non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252), il rilascio delle autorizzazioni segue i termini definiti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto. In caso di ritardi o inadempienze da parte degli organi competenti, il Comitato tecnico può intervenire, assegnando all’organo competente un termine di 15 giorni per provvedere. Se l’inerzia persiste, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto competente per la categoria alla quale appartiene il progetto, che provvede in sostituzione dell’organo inadempiente entro i successivi 60 giorni.

 

Decreto Ministeriale 5 agosto 2024 (CAM Strade) – Pubblicato in GU

 

Lo scorso 23 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 5 agosto 2024, Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade), disponibile in allegato.

Con il citato decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adotta i criteri ambientali minimi per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori sulle strade, ai sensi dell’articolo 57 del D.lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti).

In particolare, per tutti i dettagli tecnici il decreto rimanda all’Allegato I, che si compone di tre sezioni principali:

  1. Inquadramento, con indicazioni generali per la stazione appaltante, sia in termini di analisi di contesto e fabbisogni, per le valutazioni che concernono gli studi di Life Cycle Assessment (LCA) e per le attività di verifica sia dei criteri che dei prodotti;
  2. Criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali, con specifiche che riguardano le clausole contrattuali per l’affidamento della progettazione, le specifiche tecniche progettuali che dovranno essere necessariamente inserite e considerate nell’ambito dello sviluppo del progetto e le specifiche relative ai prodotti da costruzione;
  3. Criteri per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento di infrastrutture stradali, con specifiche che riguardano le clausole contrattuali per le gare di lavori di infrastrutture e i criteri premianti per l’affidamento dei lavori.

Segnaliamo infine che il decreto entrerà in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione in GU, vale a dire il 21 dicembre 2024.

 

Direttiva CSRD – Approvato il decreto di recepimento nel CdM del 30 agosto 2024

 

Ricordiamo che, lo scorso 30 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il Decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale.

Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE, c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevedendo in particolare l’estensione a tutte le grandi imprese e alle piccole e medie imprese quotate (diverse dalle microimprese) degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico degli “enti di interesse pubblico” (imprese quotate, banche e assicurazioni con più di 500 dipendenti, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità, che consiste in informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Dopo l’adozione definitiva del testo del decreto legislativo di recepimento, si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Segnaliamo infine che nei prossimi giorni seguirà una nota di approfondimento sulle novità introdotte dal decreto di recepimento della CSRD.

 

Transizione 5.0 – Decreto attuativo e Circolare Operativa MIMIT

 

Ricordiamo che, con il Decreto interministeriale del 24 luglio 2024, attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 (GU Serie Generale n. 183 del 06/08/2024), sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

Inoltre, il decreto direttoriale 6 agosto 2024 dispone l’apertura – dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 – della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione disponibili.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’articolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.

Tutte le ulteriori informazioni relative alla misura sono disponibili sul sito del Ministero al seguente link: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0. In allegato sono disponibili anche le slide messe a disposizione dal MIMIT sul Piano Transizione 5.0. Nelle prossime settimane saranno progressivamente disponibili delle FAQ delle linee guida a carattere operativo.

Segnaliamo infine che, il 16 agosto u.s. è stata pubblicata la Circolare Operativa “Transizione 5.0”, redatta dal MIMIT e dal GSE, che fornisce alcuni chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili. La Circolare, disponibile in allegato, oltre a ribadire e puntualizzare i passaggi previsti dalla normativa, chiarisce alcuni aspetti necessari per una corretta gestione della misura.

A questo proposito, segnaliamo che Confindustria prosegue il lavoro di analisi, al fine di rappresentare al Ministero eventuali punti e tematiche che necessitano di ulteriori chiarimenti.

 

Procedura di infrazione in merito all’applicazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Contributo Confindustria trasmesso al MASE

 

Come comunicato con il Resoconto della settimana 22-26 luglio, con la lettera notificata ai sensi dell’articolo 247 del TFUE lo scorso 25 luglio, la Commissione europea ha contestato all’Italia la non corretta attuazione della Direttiva 2019/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La contestazione avanzata dalla Commissione si basa sui dati comunicati dall’Italia per il 2021, da cui si evince un tasso di raccolta dei RAEE pari al 33,8% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti a fronte del 65% richiesto dalla direttiva 2012/19/UE. Non avendo raggiunto il tasso minimo di raccolta, la Commissione ha ritenuto che l’Italia sia venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2012/19/UE.

A questo proposito, al fine di fornire un riscontro esauriente alla contestazione della Commissione europea, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiesto ai vari soggetti impegnati a vario titolo nella raccolta dei RAEE un quadro esaustivo delle problematiche che hanno impedito il raggiungimento dell’obiettivo nazionale di raccolta fissato dalla direttiva.

Il documento elaborato da Confindustria, unitamente alle Associazioni del Sistema, ANIE, APPLIA, ANITEC-ASSINFORM e veicolato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in risposta alla loro richiesta è disponibile, su richiesta, presso i nostri uffici.

 

Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) – Avvio test relativo ai files GeoJSON e documento informativo della Commissione europea

 

Informiamo che, la DG ENV della Commissione europea ha avviato una fase di test per i file GeoJSON riguardanti la geolocalizzazione obbligatoria degli appezzamenti utilizzati per la produzione di materie prime interessate dal Regolamento UE 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (EUDR).

Come noto, il regolamento stabilisce che operatori e commercianti possono vendere beni nell’Unione solo se il fornitore di tali beni ha rilasciato una dichiarazione di “due diligence”, attestando che il prodotto non proviene da terreni deforestati e non ha contribuito al degrado delle foreste dopo il 31 dicembre 2020. Tale dichiarazione deve essere fornita all’autorità competente attraverso un registro europeo (Deforestation Due Diligence Statement Registry). Il Registro, infatti, consente agli operatori, ai commercianti e ai loro rappresentanti di redigere dichiarazioni di due diligence elettroniche e di presentarle alle autorità competenti per dimostrare che i loro prodotti non causano deforestazione, in conformità con il Regolamento EUDR.

Per indicare l’origine dei materiali, gli operatori possono individuare le origini esatte di prodotti e materiali disegnando aree su una mappa o fornendo coordinate singolarmente o in blocco. Per facilitare il processo per le aziende che operano con prodotti provenienti da più sedi, ci sono opzioni per caricare, copiare o riutilizzare le informazioni sulla posizione. Tali coordinate possono essere fornite in blocco in un file utilizzando il formato standard GeoJSON.

Pertanto, al fine di offrire alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento l’opportunità di testare i files che intendono caricare nel sistema informativo a partire dal 30 dicembre 2024, la Commissione ha avviato tale test. Le indicazioni con le modalità per poter partecipare al test della CE sono specificate sul sito del MASAF, disponibili al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21552.

Infine, trasmettiamo, in allegato, il breve documento pubblicato dalla Commissione europea, che fornisce informazioni per i piccoli produttori di materie prime interessate dal Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR). Ai sensi del Regolamento UE sulla deforestazione, infatti, i piccoli proprietari terrieri che producono cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, legno e bestiame per il mercato UE devono produrre su terreni privi di deforestazione e nel rispetto delle leggi nazionali. I piccoli proprietari terrieri che non immettono questi prodotti sul mercato UE non sono soggetti ad alcun obbligo legale diretto. Tuttavia, i loro partner commerciali, ad esempio gli acquirenti, potrebbero chiedere loro di fornire informazioni sulla loro produzione, in particolare sul terreno utilizzato, per poter adempiere ai propri obblighi previsti dal regolamento.

 

Ripristino della natura – Entrata in vigore del Regolamento UE

 

Lo scorso 18 agosto è entrata in vigore la Legge europea sul Ripristino della natura, ovvero il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29 luglio 2024, che modifica il Regolamento (UE) 2022/869.

Il Regolamento dovrà garantire il ripristino degli ecosistemi degradati europei e al tempo stesso contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima e biodiversità, migliorando anche la sicurezza alimentare. L’obiettivo principale del Regolamento è il ripristino, entro il 2030, del “buono stato di salute di almeno il 30% degli habitat” che attualmente versano in uno stato di conservazione “cattivo” o “inadeguato”. Una percentuale che dovrà raggiungere il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050. Ogni Stato membro dell’Ue dovrà adottare, entro due anni dall’entrata in vigore del Regolamento, un proprio piano nazionale per il ripristino della natura, che indichi nel dettaglio gli strumenti, inclusi quelli finanziari, con cui intende raggiungere gli obiettivi posti dal Regolamento. A questo proposito, segnaliamo che il Ministero dell’Ambiente, insieme ad ISPRA, sta lavorando per giungere a una prima bozza di piano entro un anno.

Nel dettaglio, nel piano, i Paesi dovranno indicare gli habitat cui dare priorità negli interventi di ripristino, anche se il Regolamento specifica che fino al 2030 dovranno averla gli habitat dei siti di Rete Natura 2000 e quelli con il maggior potenziale di ‘sequestro’ di carbonio e di riduzione dell’impatto dei disastri naturali e degli eventi meteo-climatici estremi.

I Paesi dovranno poi impegnarsi affinché le aree ripristinate non tornino a deteriorarsi in modo significativo in futuro. Inoltre, gli Stati membri dovranno adottare misure per rimuovere le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali per convertire almeno 25 000 km di fiumi in fiumi a scorrimento libero entro il 2030. Il regolamento contribuirà anche a invertire il declino delle popolazioni di impollinatori e a migliorarne la varietà, a migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e di quelli forestali, oltre a sostenere l’impegno di piantare almeno tre miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030, sempre a livello di Unione europea.

È importante evidenziare che i piani nazionali e la mappatura delle aree prioritarie su cui intervenire saranno di fondamentale importanza per le imprese anche in relazione agli obblighi imposti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che, come noto, a partire dal 1° gennaio 2025 riguarderà le grandi imprese non quotate con ricavi superiori a 50 milioni e, a partire dal 1° gennaio 2026, le PMI quotate. La CSRD richiede infatti alle imprese la rendicontazione nel settore della biodiversità e quindi di misurare, ridurre e compensare i propri impatti su di essa. In questo contesto, il criterio spaziale sarà determinante per il mercato dei crediti di biodiversità. Un aspetto importante da evidenziare è che, per quanto riguarda la compensazione degli impatti, questa potrà avvenire solamente a livello locale, vale a dire sullo stesso tipo di habitat e specie su cui incidono gli impatti dell’impresa.

Il Regolamento, come già anticipato, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE lo scorso 29 luglio ed entrato in vigore lo scorso 18 agosto, diventando direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Entro il 2033 la Commissione riesaminerà l’applicazione del regolamento e il suo impatto sui settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura, nonché i suoi effetti socioeconomici più ampi.

 

Acque reflue urbane, documento SNPA – Il riutilizzo delle acque reflue urbane da impianti di depurazione urbani: ricognizione sui controlli e quadro conoscitivo nazionale

 

Trasmettiamo, in allegato, il Documento Tecnico del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente Il riutilizzo delle acque reflue urbane da impianti di depurazione urbani: ricognizione sui controlli e quadro conoscitivo nazionale”, finalizzato ad illustrare il quadro di riferimento del contesto normativo a livello comunitario e nazionale del riutilizzo delle acque reflue urbane. Nel Documento, inoltre, vengono illustrati i provvedimenti legislativi adottati a livello regionale e provinciale, con particolare riferimento ai protocolli operativi per il controllo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane destinate al riutilizzo presenti sul territorio nazionale, ponendo a confronto le differenti modalità di recepimento delle norme nelle regioni italiane e sottolineandone le peculiarità. Particolare attenzione è stata riservata al processo di sviluppo delle norme di settore, con particolare riferimento al riutilizzo in agricoltura.

Nel dettaglio, la prima parte del Documento descrive il panorama normativo, europeo e nazionale, nell’ambito del riutilizzo delle acque reflue. Secondo il DM 185/2023, le attività di recupero come, ad esempio, trattamenti delle acque reflue ai fini della riqualificazione dell’acqua reflua da riutilizzare, devono essere pianificate e le regioni devono redigere un elenco di impianti di depurazione, dotati di tecnologie atte a rendere gli scarichi conformi ai limiti stabiliti dal decreto. In questo senso, nel Documento viene riportata la ricognizione del riutilizzo su scala regionale, attraverso:

  • La pianificazione di interventi sugli impianti di depurazione urbani destinati o da destinare all’affinamento delle acque reflue;
  • Il recepimento normativo attraverso regolamenti;
  • La previsione di modalità di riutilizzo;
  • La definizione di controlli sulle acque destinate al riutilizzo irriguo e sui suoli e colture dove avviene il riutilizzo;
  • Esempi di casi significativi.

Infine, nel Documento viene riportata un’analisi della situazione attuale degli impianti di depurazione italiani in termini di adeguatezza tecnologica per l’affinamento delle acque reflue ai fini del riutilizzo.

 

Circolare_Operativa._Errata_Corrige Circolare_Operativa_Transizione_5.0_mimit.AOO_PI.REGISTRO_UFFICIALEI.0025877.16-08-2024 Decreto 5 agosto 2024 eu deforestation regulation-KH0923474ENN (1) Procedura infrazione 2024-2142 applicazione direttiva 2021-19-UE_Contributo Confindustria Pubb-Tecn-SNPA-Riutilizzo-acque-reflue-urbane Schema_decreto_CSRD Slide_Transizione_50-_MIMIT Testo DL 25 giugno 2024 n. 84 coordinato con Legge 115 2024




AGEVOLAZIONI | PROPRIETA’ INTELLETUALE – Assegnazione risorse annualità 2024 bandi Brevetti+, Disegni + e Marchi+

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre c.a. è stato pubblicato

il Decreto direttoriale 31 luglio 2024 di programmazione delle risorse, da assegnare per l’annualità 2024, alle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ diretti alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

 

La dotazione finanziaria complessiva di 32 milioni di euro da destinare ai contributi alle PMI è così ripartita:

  • 20 milioni per Brevetti+;
  • 10 milioni per Disegni+;
  • 2 milioni per Marchi+.

 

Con la successiva emanazione dei bandi, attesa entro i prossimi 30 giorni, saranno fissati i termini di presentazione delle domande di contributo.

 

A partire dall’edizione 2024, la gestione amministrativa dei suddetti bandi passa dalla DGPI-UIBM (Direzione generale per la proprietà industriale. Ufficio italiano brevetti e marchi) alla DGIAI (Direzione Generale per gli incentivi alle imprese), presso il Dipartimento delle politiche per le imprese.




ENERGIA | Webinar “Condizionalità green per le imprese energivore” 10 settembre pv. ore 15.00

La disciplina per le imprese a forte consumo di energia elettrica è stata recentemente aggiornata dal decreto 131 del 2023, sulla base delle nuove linee guida europee per gli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente, con la definizione di “condizionalità green” abilitanti all’accesso al beneficio.

Con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dello scorso 10 luglio si è completato il quadro delle regole riguardanti la misura prevedendo che l’ottenimento dell’agevolazione sia correlato a impegni da parte delle imprese nella loro decarbonizzazione, attraverso l’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico previsti nelle diagnosi energetiche che abbiano un “tempo di ritorno” inferiore ai tre anni e un investimento proporzionato all’agevolazione, la copertura di almeno il 30% dei consumi con energia da fonti che non emettono carbonio o l’investimento di almeno il 50% dell’agevolazione in progetti per la riduzione di emissioni di gas serra.

Confindustria ha lavorato alla misura fin dalla sua prima applicazione con l’articolo 39 del Decreto sviluppo del giugno 2012 e, con l’obiettivo di chiarire gli aspetti operativi della riforma, volta a garantire contestualmente la competitività dei settori energy intensive fortemente esposti alla concorrenza internazionale e la promozione del loro percorso di transizione energetica, ha organizzato per il prossimo 10 settembre, ore 15.00, un webinar cui interverranno rappresentanti del MASE, dell’ARERA, della CSEA e di ENEA.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link:

https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_cGkoQYBOTYCnA-FI5m4O6A#/registration




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