LAVORO | Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro – Iter di approvazione – Regime transitorio e riconoscimento dei crediti

Facendo seguito nostra informativa dello scorso 20 giugno, Vi informiamo che il 17 ottobre u.s., con la nota allegata, il Ministero del lavoro ha inviato al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il documento contenente la bozza di Accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Il 25 ottobre scorso si è tenuta una riunione in sede tecnica, come emerge dal documento allegato, nel corso della quale il testo trasmesso è stato approvato senza modifiche.

Il 7 novembre p.v. è prevista una riunione della Conferenza in sede politica, per la conferma definitiva del testo.

In caso di accordo, il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore secondo quanto ivi indicato.

Contrariamente a quanto più volte preannunciato dal Ministero del lavoro, quindi, il confronto sul testo deve ritenersi concluso.

Nel rinviare ad una successiva nota di approfondimento, nel momento in cui sarà disponibile il testo definitivo, è opportuno in questa sede richiamare la disciplina del regime transitorio (Parte VII dell’Accordo, pagine 114 e seguenti) e del riconoscimento della formazione pregressa.

Entrambi questi aspetti, infatti, rilevano per comprendere correttamente sia i tempi di applicazione del nuovo Accordo sia i soggetti nei confronti dei quali avviare il nuovo percorso formativo.

REGIME TRANSITORIO

  1. L’Accordo entra in vigoreil giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2. In fase di prima applicazionee comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli accordi Stato-Regioni oggi vigenti (nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 oggi vigente).
  3. Datori di lavoro(in considerazione del carattere innovativo dell’obbligo formativo): al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi all’Accordo stesso, sono riconosciuti.

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

  1. LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
  2. Lavoratori: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
  3. Dirigenti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
  4. Preposti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

In particolare, per il preposto, l’obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

  1. DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. N. 81/2008

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n. 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi alle condizioni indicate nella tabella allegata al documento (pag. 115).

  1. RSPP e ASPP

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo stato-regioni del 7 luglio 2016 per i moduli A e C, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B come riportato nella tabella presente nel testo dell’Accordo (pag. 116).

  1. COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV DLGS 81/08)

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall’Accordo Stato Regione 7 luglio 2016, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

  1. LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi all’accordo, sono riconosciuti.

Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

  1. OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nell’ Accordo.

I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.

  1. FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81.

Quindi, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

All.to

Nota trasmissione Accordo

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Cassa integrazione in deroga per il settore moda – Decreto Legge n. 160 del 28 ottobre 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 160 recante “disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

In particolare l’art. 2 prevede che in deroga agli articoli 4 e 12 del D.Lgs. n. 148/2015, è riconosciuta dall’INPS, per l’anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall’entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2024) fino al 31 dicembre 2024.

Ai fini del riconoscimento dell’integrazione al reddito, il datore di lavoro deve trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dalla normativa vigente.

Come ulteriore misura di sostegno si prevede che l’integrazione salariale, ordinariamente erogata dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’INPS, potrà essere pagata direttamente dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie.

Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l’anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall’INPS nel rispetto del predetto limite di spesa.

Si trasmette in allegato il testo del D.L. n. 160 del 28 ottobre 2024.

All.to

DL n. 160 del 28.10.2024 (GU n. 253 del 28.10.2024)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE PASSIVA (azioni di Paesi terzi vs UE/Italia) – CINA: procedimento anti-sussidi prodotti lattiero-caseari (dairy products) – aggiornamenti

Segnaliamo gli aggiornamenti trasmessi dall’Ufficio Difesa Commerciale Passiva del Ministero Affari Esteri (DGUE – Uff. X) in relazione a misure e procedimenti attivati da Paesi terzi nei confronti delle produzioni/esportazioni UE o di singoli Stati membri. 

CINA – nel quadro del procedimento anti-sussidi avviato dal Ministero del Commercio cinese-MOFCOM sulle esportazioni di prodotti lattiero-caseari dall’UE (vd. news del 05.09.2024), le Autorità cinesi hanno concluso l’esercizio di campionamento, selezionando tre aziende rappresentative del settore per la partecipazione diretta all’indagine (una italiana, una francese e una belga). Trattandosi di procedimento anti-sussidi, l’indagine del MOFCOM (il cui periodo di riferimento è 1° aprile 2023 – 31 marzo 2024) riguarderà programmi europei in ambito PAC nonché specifiche misure statali applicate da alcuni paesi membri dell’UE – in particolare, oltre all’Italia, Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Irlanda, Repubblica Ceca, Romania.

Nella procedura è direttamente coinvolto il livello governativo e il nostro Ministero degli Esteri sta coordinando il contributo italiano insieme alle altre Amministrazioni interessate, attraverso la compilazione del questionario dedicato (“Questionnaire for Government”), in collaborazione con la Commissione europea.

Le aziende non campionate interessate hanno facoltà di partecipare all’indagine compilando l’apposito questionario da trasmettere – entro la scadenza richiesta del 2 dicembre 2024 – alle autorità cinesi come da istruzioni riportate negli allegati (“Notice of Questionnaire” e “Questionnaire for Foreign Exporters or Producers” in lingua originale e nella traduzione di cortesia resa disponibile dalla Commissione europea).

20241025 Notice of Questionnaire – CN 20241025 Notice of Questionnaire – EN Questionnaire for Foreign Exporters or Producers – CN Questionnaire for Foreign Exporters or Producers – EN machine translation

Contatti UE di riferimento:

Case handler DG Trade: Miriam Janeckova (Trade Defence Instruments) – [email protected]

email – [email protected]webpage “Actions against exports from the EU” – https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/cases




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