LAVORO | Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro – Iter di approvazione – Regime transitorio e riconoscimento dei crediti
Facendo seguito nostra informativa dello scorso 20 giugno, Vi informiamo che il 17 ottobre u.s., con la nota allegata, il Ministero del lavoro ha inviato al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il documento contenente la bozza di Accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Il 25 ottobre scorso si è tenuta una riunione in sede tecnica, come emerge dal documento allegato, nel corso della quale il testo trasmesso è stato approvato senza modifiche.
Il 7 novembre p.v. è prevista una riunione della Conferenza in sede politica, per la conferma definitiva del testo.
In caso di accordo, il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore secondo quanto ivi indicato.
Contrariamente a quanto più volte preannunciato dal Ministero del lavoro, quindi, il confronto sul testo deve ritenersi concluso.
Nel rinviare ad una successiva nota di approfondimento, nel momento in cui sarà disponibile il testo definitivo, è opportuno in questa sede richiamare la disciplina del regime transitorio (Parte VII dell’Accordo, pagine 114 e seguenti) e del riconoscimento della formazione pregressa.
Entrambi questi aspetti, infatti, rilevano per comprendere correttamente sia i tempi di applicazione del nuovo Accordo sia i soggetti nei confronti dei quali avviare il nuovo percorso formativo.
REGIME TRANSITORIO
- L’Accordo entra in vigoreil giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- In fase di prima applicazionee comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli accordi Stato-Regioni oggi vigenti (nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 oggi vigente).
- Datori di lavoro(in considerazione del carattere innovativo dell’obbligo formativo): al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi all’Accordo stesso, sono riconosciuti.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
- LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
- Lavoratori: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
- Dirigenti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
- Preposti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
In particolare, per il preposto, l’obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
- DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. N. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n. 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi alle condizioni indicate nella tabella allegata al documento (pag. 115).
- RSPP e ASPP
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo stato-regioni del 7 luglio 2016 per i moduli A e C, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B come riportato nella tabella presente nel testo dell’Accordo (pag. 116).
- COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV DLGS 81/08)
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall’Accordo Stato Regione 7 luglio 2016, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
- LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi all’accordo, sono riconosciuti.
Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
- OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nell’ Accordo.
I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.
- FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81.
Quindi, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
All.to
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]