Sammontana Italia al via il polo del dolce
INTERNAZIONALIZZAZIONE | Webinar: operazioni supportate dal MIGA-Multilateral Investment Guarantee Agency (agenzia del Gruppo Banca Mondiale)
Il prossimo 28 gennaio, dalle 10.00 si terrà il webinar: “Working with the Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA“, volto a presentare quest’organismo ed illustrare le opportunità di collaborazione per le aziende italiane con quest’agenzia del gruppo Banca Mondiale.
Dati i cambiamenti che i mercati globali subiscono come conseguenza delle tensioni geopolitiche e dei conflitti esistenti, diventa imperativo per le nostre aziende approfittare di tutti gli strumenti esistenti per mettere in sicurezza il loro business. A tal riguardo, il MIGA può costituire un partner strategico, contemplando tra i suoi strumenti finanziari assicurazioni sui rischi politici, possibilità di miglioramento del credito e soluzioni di finanziamento del commercio, per tutte quelle aziende interessate ad investire e/o che già operino in Paesi caratterizzati da instabilità politica.
Durante il webinar si illustreranno casi concreti di operazioni supportate dal MIGA e ci si focalizzerà sul come l’agenzia può dare supporto agli investimenti nei settori della manifattura, agribusiness e dei servizi.
In allegato, il programma dei lavori.
Il webinar è aperto alla partecipazione delle aziende associate a Confindustria Salerno.
Per poter partecipare è necessario registrarsi attraverso il seguente link: https://confindustria.zoom.us/meeting/register/tZwkc-CsqjMuEtGcmIQ9UgV_vibrINqy8czv
AMBIENTE | report settimanale ambiente 6/10 gennaio 2025
DL “Ambiente” – RT: Approfondimento
Come noto, il c.d. “Decreto Ambiente” ha introdotto la possibilità per il Legale Rappresentante di un’impresa, che abbia ricoperto questo ruolo per 3 anni consecutivi, di assumere l’incarico di Responsabile Tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di interesse dell’impresa senza necessità di:
- verifica di idoneità iniziale o di aggiornamento (1);
- dimostrazione di esperienza maturata in qualità di direttore tecnico, dirigente o responsabile (2);
- titolo di studio specifico (2).
A questo proposito, riportiamo di seguito l’approfondimento elaborato sul tema dalla dr.ssa Elena Bonafè.
Su richiesta di Confindustria è stata approvata la modifica all’articolo 212 del decreto legislativo 152/2006, introducendo una importante semplificazione per le imprese che sono iscritte o che vogliono iscriversi alle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
La modifica normativa consente al legale rappresentante dell’impresa, che sia già iscritta o che voglia iscriversi ad una delle categorie dell’Albo Nazionale gestori Ambientali, per svolgere le attività di:
- trasporto di rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi) -categorie 1, 4, 5;
- intermediazione di rifiuti senza detenzione – categoria 8;
- bonifica di siti contaminati – categoria 9;
- bonifica di amianto – categoria 10;
di assumere il ruolo di Responsabile tecnico (2) senza dover superare la verifica di idoneità e senza dover dimostrare il possesso di anni di esperienza o il titolo di studio specificamente richiesto (2), a condizione che il legale rappresentante abbia o abbia avuto la legale rappresentanza dell’impresa per almeno tre anni consecutivi dal momento in cui l’impresa si è costituita.
Il Comitato Nazionale, recependo la modifica normativa, ha dato indicazione alle Sezioni regionali di
- considerare la disposizione normativa applicabile sia alle istanze di variazione del responsabile tecnico sia alle istanze di prima iscrizione;
- verificare il solo requisito di 3 anni consecutivi di legale rappresentante, fermo restando la verifica del rispetto dei requisiti soggettivi (3)
- considerare maturato il requisito dei tre anni di legale rappresentanza considerando il periodo temporale che decorre sin dal momento della costituzione dell’impresa
In attesa dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la richiesta di assunzione del ruolo di responsabile tecnico da parte dei legali rappresentanti che abbiano i requisiti dei tre anni consecutivi può essere presentata alla sezione regionale di competenza a mezzo posta elettronica certificata.
NOTE
- Il decreto-legge n. 153/2024 è stato convertito con legge del 13 dicembre 2024, n. 191 (G.U. n. 294 del 16/12/2024). La legge di conversione (articolo 4, comma 2, punto 3)) inserisce nell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006 il seguente comma 16-bis: ““Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo il responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
- La norma in questione consente al legale rappresentante di assumere il ruolo di responsabile tecnico previsto quale requisito di idoneità tecnica all’articolo 11, comma 1, lettera a) del dm 120/2014, senza considerare i requisiti
- derivanti dal superamento della verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento periodico di cui all’articolo 13 del dm 120/2014;
- di esperienza richiesta per alcune classi di specifiche categorie secondo quanto previsto dalla delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 30 maggio 2017;
- relativi al titolo di studio richiesto per alcune classi di specifiche categorie secondo quanto previsto dalla delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 30 maggio 2017.
I requisiti soggettivi sono definiti all’articolo 10 comma 2 del dm 120/2014 e prevedono che i legali rappresentanti:
- sino cittadini della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
- non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
- condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
- condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi. Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del Codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
- e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
- f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- h) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;
- i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
ANGA – Delibere n. 3, 4, 5 e 6 del 19 dicembre 2024
Trasmettiamo, in allegato, le seguenti delibere dell’Albo nazionale gestori ambientali del 19 dicembre scorso:
- Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024, relativa all’integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59 (c.d. Decreto “RENTRI”).
A questo proposito, condividiamo un approfondimento elaborato dalla dr.ssa Elena Bonafè, che ringraziamo, in merito alle caratteristiche tecniche richieste per i sistemi di geolocalizzazione e alle tempistiche di adeguamento previste.
Il sistema di tracciabilità dei rifiuti, RENTRI, prevede che siano trasmessi nella sezione “tracciabilità” del registro i dati relativi (1):
- ai registri di carico e scarico;
- ai formulari di trasporto;
- ai percorsi dei mezzi, che devono essere rilevati da sistemi di geolocalizzazione appositamente predisposti.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente (2) ha disposto che i sistemi di geolocalizzazione siano previsti per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi con l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali.
Sono esclusi dall’obbligo di installare questi sistemi, i soggetti che trasportano i propri rifiuti pericolosi con l’iscrizione alla categoria 2-bis (trasporto in conto proprio) per i quali la quantità di rifiuti pericolosi è limitata a 30 kg/lt al giorno.
- Caratteristiche dei sistemi di geolocalizzazione ai fini della tracciabilità dei percorsi
Il Ministero dell’Ambiente ha emanato il decreto direttoriale n. 253/2024 (3) con cui definisce le caratteristiche dei sistemi di geolocalizzazione ai fini della tracciabilità dei percorsi come segue:
- il sistema deve essere associato in modo univoco ad un autoveicolo;
- il sistema deve rilevare il percorso mediante la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati tra loro, sia possibile ricostruire il percorso effettuato dall’autoveicolo;
- il sistema deve rilevare la data del trasporto del rifiuto;
- i dati relativi al percorso devono essere esportabili in un formato standard fra quelli comunemente usati;
- i percorsi registrati devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall’impresa iscritta a RENTRI.
Le informazioni dei percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere disponibili a partire dal 13 febbraio 2027 (4).
- Sistema di geolocalizzazione come requisito di iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali, a seguito della pubblicazione del decreto direttoriale n. 253/2024 con la definizione delle caratteristiche dei sistemi di geolocalizzazione, ha emanato la delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 (5). In detta delibera afferma che la presenza dei sistemi di geolocalizzazione come definiti dal citato decreto direttoriale costituisce requisito di idoneità tecnica (6) per gli autoveicoli iscritti all’Albo Nazionale Gestori ambientali in categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi a partire dal 1° gennaio 2026.
Le imprese (già iscritte o di nuova iscrizione) dovranno attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione inviando per via telematica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello in allegato A alla delibera a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il 31 dicembre 2025.
- Trasmissione dei dati dei percorsi a RENTRI
Come detto, i sistemi di geolocalizzazione dei percorsi dovranno essere presenti sugli autoveicoli a partire dal 1° gennaio 2026, ma i dati dei percorsi dovranno essere resi disponibili solo a partire del 13 febbraio 2027. Un decreto direttoriale di prossima emanazione (7) dovrà definire:
- le modalità di gestione dei dati dei percorsi;
- le modalità e le tempistiche di archiviazione dei dati dei percorsi;
- le modalità di associazione del percorso al formulario di trasporto.
Come anticipato, in allegato è disponibile la deliberazione dell’Albo Gestori Ambientali che riporta in allegato il decreto direttoriale n. 253/2024.
NOTE
- Il sistema RENTRI è delineato all’articolo 188-bis del d.lgs. 152/2006; il comma 3, lettera b) indica che, oltre alla sezione anagrafica, il sistema è articolato in una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto. L’articolo 188-bis rimanda ad un decreto ministeriale la definizione dei casi in cui i dati afferenti ai percorsi debbano essere raccolti.
- DM n. 59/2023: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, articolo 16 – Sistemi di geolocalizzazione.
- Ai sensi dell’articolo 21 del DM n. 59/2023.
- La data a partire dalla quale devono essere registrati i percorsi con i sistemi di geolocalizzazione in discorso è definita all’articolo 2 del decreto direttoriale n. 253/2024: “a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di cui all’articolo 13 comma 1, lettera c) del dm 4 aprile 2023, n. 59”.
- Come previsto dall’articolo 17 del DM n. 59/2023, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato la delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023, n. 59”.
- Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), del DM n. 120/2014.
- Previsto all’articolo 2 del decreto direttoriale n. 253/2024.
- Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024, relativa all’abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali.
- Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024, recante i criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali), e sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015.
- Delibera n. 6 del 19 dicembre 2024, recante la modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e del rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del Decreto 3 giugno 2014, n. 120 (sostituzione della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017).
Contenuto di riciclato nelle bottiglie per bevande in PET – Chiarimenti MASE
In relazione all’implementazione dell’obbligo di contenuto di riciclato nelle bottiglie per bevande in PET, previsti sia dalla Direttiva SUP che dal Regolamento UE sugli imballaggi di prossima pubblicazione in GU.CE., trasmettiamo, in allegato, la nota di chiarimenti forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che recepiscono molte delle indicazioni su cui Confindustria, unitamente al Conai e alle Associazioni del Sistema interessate, ha lavorato per dare elementi di certezza agli operatori economici.
DL Proroghe
Segnaliamo che l’esame del c.d. DL Proroghe è stato avviato presso la Commissione Affari costituzionali del Senato con lo svolgimento della relazione illustrativa del provvedimento da parte dei relatori Della Porta (FdI) e Pirovano (Lega). La Commissione ha, inoltre, fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al prossimo martedì 21 gennaio alle ore 18.00.
Si segnala, in particolare, l’articolo 11 (Disposizioni concernenti termini in materia di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), il quale, al comma 2, prevede termini in materia di riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale. In particolare, l’articolo 11, comma 2, sopprimendo le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», elimina il termine ordinatorio previsto dall’art. 17-bis, comma 1, del DL n. 152 del 2021, che prevedeva un termine acceleratorio per l’effettuazione della ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale.
In allegato il testo del provvedimento.
DL Emergenze e PNRR
Trasmettiamo, in allegato, il testo del DL c.d. Emergenze e PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre scorso e trasmesso alla Camera per la conversione in legge.
Il testo è stato assegnato alle Commissioni Bilancio e Ambiente che, tuttavia, non hanno ancora avviato l’iter.
Tra le disposizioni presenti, si segnala l’articolo 2 (Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche), che introduce disposizioni urgenti al fine di una sollecita realizzazione di tre impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, in relazione alla grave crisi idrica nel territorio della Regione Siciliana, rispetto alla quale è stato già deliberato il 6 maggio 2024 lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La disposizione, inoltre, al comma 5 estende i termini per le attività connesse al riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio, mentre il comma 6 estende i termini per le attività di sperimentazioni sul deflusso ecologico di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
Webinar EC 16 dicembre 2024 sul Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR) – Trasmissione slide
Trasmettiamo, in allegato, le slide presentate dalla Commissione nel webinar dello scorso 16 dicembre sul Regolamento Imballaggi. Segnaliamo inoltre che sul sito della Commissione, disponibile al seguente link, verrà pubblicato anche un documento che raccoglie tutte le Q&A fatte durante il webinar.
CSRD – Pubblicato lo standard volontario EFRAG per la rendicontazione di sostenibilità delle PMI non quotate
L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha pubblicato il 18 dicembre u.s. lo standard di rendicontazione (VSME) che le PMI non quotate, non obbligate dalla normativa sulla rendicontazione di sostenibilità (cd. CSRD), possono adottare volontariamente per fornire le proprie informazioni di sostenibilità nell’interlocuzione con grandi imprese, banche e altri soggetti del mercato finanziario.
Si ricorda che, all’inizio del 2024, l’EFRAG aveva posto in consultazione una bozza di standard, alla quale Confindustria ha risposto, esprimendo una valutazione in generale positiva sulla bozza ma evidenziando, allo stesso tempo, la necessità di apportare ulteriori semplificazioni ad alcune informazioni sociali e ambientali, ritenute troppo complesse per una piccola impresa, e di consentire flessibilità in merito alla presentazione e collocazione del report di sostenibilità.
Lo standard VSME è disponibile al seguente link.
ISPRA – Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2024
Lo scorso 19 dicembre è stato presentato il Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA, Edizione 2024, disponibile in allegato. Il Rapporto, che presenta i dati relativi all’anno 2023, fornisce i dati sulla produzione, la raccolta differenziata, la gestione e l’import/export dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, a livello nazionale, regionale e provinciale. Riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell’ISPRA sui costi dei servizi di igiene urbana e sull’applicazione del sistema tariffario. Infine, presenta una ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione territoriale aggiornata all’anno 2023.
In particolare, dal Rapporto emerge che, riguardo alla raccolta differenziata, nel 2023 il dato nazionale complessivo si attesta al 66,6%, con il Nord che raggiunge il 73,4%, il Centro il 62,3% e il Sud il 58,9%. Complessivamente, quasi il 71% dei comuni italiani ha superato il 65% di raccolta differenziata. Per quanto riguarda il trattamento e la gestione, la percentuale di riciclaggio dei rifiuti urbani ha raggiunto il 50,8%, in aumento rispetto al 49,2% dell’anno precedente e superando l’obiettivo del 50% previsto dalla normativa per il 2020 (al 2030 l’obiettivo è fissato al 65%).
Infine, i rifiuti urbani complessivamente smaltiti in discarica rappresentano il 15,8% del totale dei rifiuti urbani prodotti, pari a 4,6 milioni di tonnellate, in diminuzione rispetto ai 5,2 milioni di tonnellate registrati nel 2022.
Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili al seguente link: https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2024
SAVE THE DATE – 12 febbraio 2025: Convegno Confindustria “Il decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici: quali novità e quali prospettive di politica industriale?”
Il prossimo 12 febbraio si terrà in Confindustria l’evento “Il decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici: quali novità e quali prospettive di politica industriale?”, per rappresentare alle Istituzioni il punto di vista del sistema confederale (cfr. save the date allegato).
In tal senso, qualora lo riteneste utile, potete farci pervenire, cortesemente entro il 21 gennaio prossimo, vostre eventuali considerazioni sui profili positivi e di criticità contenuti nel correttivo, in modo da predisporre un documento, che possa contemperare le diverse esigenze dei settori.
Nei prossimi giorni vi invieremo il programma dei lavori e il link di registrazione.
ALLEGATI:
130-Del3_03.12.2024 131-Del4_19.12.2024 132-Del5_19.12.2024 Delibera n. 6 del 19 dicembre 2024 (Modulistica proc iscr sempl sostituzione Delibera 3_2017) EC Webinar 16.12.24 PPWR leg.19.pdl.camera.2184.19PDL0122400 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE(U).0236554.23-12-2024 Proroghe atto senato rapportorifiutiurbani_ed-2024_n406_versione_integrale rapportorifiutiurbani_ed-2024_n407_versionedati-di-sintesi-it SAVE THE DATE – Convegno 12 febbraio 2025_Il Decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici
Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])
