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SIAMO PARI! BANDO DI CONCORSO PER PROMUOVERE L’EQUITÀ DI GENERE NELLE SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Il Gruppo Giovani Imprenditori, il Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno ed il Comitato Piccola Industria promuovono la quarta edizione di “Siamo pari!”, concorso di idee rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Salerno.
L’iniziativa – realizzata in collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana e patrocinata da Comune e Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno e sponsorizzata da Banca Montepruno – ha l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura della parità di genere.
Gli studenti, con il supporto dei docenti, dovranno realizzare un progetto collaborativo con caratteristiche di originalità all’interno della classe rivolto ai pari, alle famiglie, al territorio di appartenenza al fine di testimoniare il superamento degli stereotipi per la piena inclusione di entrambi i generi nelle varie attività.
Potranno partecipare classi di scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia.
I vincitori saranno premiati con strumenti/percorsi di supporto alle attività didattiche per permettere in particolare agli studenti di familiarizzare con le materie STEM.
La data ultima per l’invio dei lavori è fissata al 24 aprile 2025.
Scarica il bando e gli allegati.
Allegato 1-bando-Siamo-pari_2025 BANDO_SIAMOPARI_2025_def
Per info [email protected]
TURISMO | “Avviso pubblico esplorativo di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla BMT Napoli 2025 13-15 marzo 2025” accreditamento entro e non oltre il 31 gennaio 2025
Con decreto dirigenziale n.12 del 23/01/2025 è stato approvato l’Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d’interesse a partecipare alla fiera BMT che si terrà a Napoli dal 13 al 15 marzo 2025.
Gli enti e gli altri soggetti indicati che intendono sviluppare azioni di promozione territoriale del comparto turistico, interessati ad essere accreditati presso lo spazio espositivo della Regione Campania alla suddetta manifestazione, dovranno far pervenire la propria istanza alla UOD 06 della Direzione Generale delle Politiche Culturali e il Turismo all’indirizzo di posta elettronica pec [email protected] entro e non oltre il giorno 31/01/2025.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la UOD 06 della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo ai seguenti numeri telefonici:
tel. 0817968566, 081798986 o via e-mail all’indirizzo: [email protected]
Allegati:
- Avviso Pubblico
- Allegato 1 – Istanza Operatori economici (Word)
- Allegato 2 – Istanza Promozione territori (Word)
- Allegato 3 – Scheda Anagrafica (Excel)
- allegato-1-istanza-operatori-economici-bmt-2025 allegato-2-istanza-promozione-territori-bmt-2025 allegato-3-scheda-anagrafica-bmt-2025
Turismo (Angela Amaturo 089200821 – [email protected])
LAVORO | Collegato Lavoro – Dimissioni per fatti concludenti: circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 589/2025
Come noto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la L. n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) recante “Disposizioni in materia di lavoro” (cfr. nostre informative del 20 dicembre 2024 e del 7 gennaio u.s.).
L’art. 19 della L. n. 203/2024 integra l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma 7-bis secondo il quale “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Il nuovo comma 7-bis disciplina sostanzialmente le ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti”, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni on-line.
Con circolare n. 589/2025, in allegato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce le prime indicazioni sulle novità che la L. n. 203/2024 ha specificatamente introdotto in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.
La previsione affida anzitutto l’onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine.
Tale comunicazione va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso.
Laddove il datore di lavoro intenda effettuare la comunicazione, dovrà inoltre verificare che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza.
Contenuto della comunicazione e verifiche
La comunicazione che il datore di lavoro intende effettuare alla sede territoriale dell’Ispettorato, preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede, dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza. Al riguardo l’INL mette a disposizione un modello di comunicazione volto a uniformarne i contenuti e semplificare il relativo adempimento da parte dei datori di lavoro (v. allegato).
Sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”. In tal senso gli Ispettorati potranno dunque contattare il lavoratore – ma anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili – al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
Al fine di non vanificare l’efficacia di eventuali accertamenti, gli stessi dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
Risoluzione del rapporto e prova contraria
Secondo il dettato normativo “il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”. In altri termini, ordinariamente, sulla base del protrarsi della assenza ingiustificata e della citata comunicazione da parte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore. Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.
L’effetto risolutivo del rapporto potrà tuttavia essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Al riguardo il legislatore pone dunque in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.
Laddove il lavoratore dia effettivamente prova di quanto sopra ma anche nell’ipotesi in cui l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro di cui al secondo periodo del nuovo comma 7-bis. Solo in tal caso l’Ispettorato provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore – il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav – sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta.
Nell’ipotesi in cui risulti che il lavoratore, pur contattato dall’Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell’impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà ritenersi comunque risolto. Al riguardo, i motivi alla base dell’assenza (ad es. mancato pagamento delle retribuzioni) potranno tuttavia essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di “giusta causa” delle dimissioni.
L’INL si riserva di fornire ulteriori indicazioni anche sulla base di successive valutazioni in ordine alle casistiche ed alla quantificazione delle fattispecie rilevate.
All.ti
INL-dimissioni-concludenti-2025 inl-nota-n-579-2025-dimissioni-per-fatti-concludenti-risoluzione-rapporto-di-lavoro-procedura-ispettorato-del-lavoro
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