«Manager fondamentali per innovare e far crescere le Pmi»

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Chimica e pharma, primo round di confronto sul contratto

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INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE PASSIVA (Paesi terzi vs UE/Italia) – ARGENTINA: riesame AD caldaie (Italia); INDIA: indagini AD su gomma sintetica e altri prodotti chimici; INDIA: provvisori salvaguardia prodotti piatti in acciaio

Segnaliamo gli aggiornamenti trasmessi dall’Ufficio Difesa Commerciale Passiva del Ministero Affari Esteri (DGUE – Uff. X) in relazione a misure e procedimenti attivati da Paesi terzi nei confronti delle produzioni/esportazioni UE o di singoli Stati membri. 

1) ARGENTINA –  con nota indirizzata alla nostra Ambasciata a Buenos Aires le competenti autorità argentine hanno comunicato l’avvio della procedura di riesame della misura antidumping (vigente dal 2020 e in scadenza il 25 marzo u.s.) su determinate tipologie di caldaie originarie dell’Italia. Il periodo di riferimento dell’indagine è ottobre 2023-febbraio 2025. La restituzione dei questionari compilati da parte dei produttori/esportatori interessati è fissata entro 30 gg dalla ricezione degli stessi. Per ulteriori dettagli: https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-procede-la-apertura-del-examen-por-expiracion-del-plazo-de-la-medida-antidumping-de-2

https://www.argentina.gob.ar/cnce/calderas-1

https://www.argentina.gob.ar/cuestionarios/calderas-0

2) INDIA – il 29 marzo u.s. aperta indagine antidumping su gomma sintetica (gomma stirene-butadiene-ESBR-1500) originaria/di provenienza UE (altri paesi coinvolti: Giappone, Corea, Russia, Tailandia) –  Anti-dumping investigation concerning imports of “Emulsion Styrene Butadiene Rubber of 1500 series from European Union, Japan, Korea RP, Russia and Thailand. | Directorate General of Trade Remedies | MOCI | GOI

3) INDIA – il 28 marzo u.s. aperta indagine antidumping su PX-13 (agente chimico utilizzato nell’industria cosmetica) originario/di provenienza UE (altri paesi coinvolti: Cina, Corea, Tailandia) – Anti-dumping investigation concerning imports of “N-(1,3-dimethylbutyl)-N’-phenyl-p-phenylenediamine (also known as PX-13)” originating in or exported from China PR, European Union, Korea RP and Kingdom of Thailand. | Directorate General of Trade Remedies | MOCI | GOI

4) INDIA – il 25 marzo u.s aperta indagine antidumping su Etilendiammina-EDA (componente chimico utilizzato nell’industria farmaceutica e in altre produzioni industriali) originaria/di provenienza UE (altri paesi coinvolti: Cina, Arabia Saudita, Taiwan). Le parti interessate possono presentare osservazioni circa l’ambito di applicazione del prodotto in esame entro 15 giorni dalla data di apertura dell’inchiesta – Anti-dumping investigation concerning imports of “Ethylene Diamine” originating in or exported from China PR, European Union, Kingdom of Saudi Arabia and Taiwan. | Directorate General of Trade Remedies | MOCI | GOI

5) INDIA – nell’ambito del procedimento di salvaguardia erga omnes riguardante prodotti piatti in acciaio (Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products), il Ministero del commercio indiano ha stabilito il 18 marzo u.s. l’introduzione di misure provvisorie (12%) per la durata di 200 giorni, in attesa delle determinazioni definitive: https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Preliminary%20Findings_1.pdf

 

 

 

 

 




Webinar “La riforma della normativa doganale nazionale. Il correttivo alle Disposizioni Nazionali Complementari-DNC”, 10 aprile ore 15.00. REGISTRAZIONI

Nell’ambito del Monitor Legislativo – progetto promosso da Confindustria e realizzato da Sistemi Formativi Confindustria con il sostegno di 4.Manager

– è stato organizzato per il prossimo 10 aprile alle ore 15.00 un webinar di approfondimento sulla riforma della normativa doganale nazionale e sui correttivi proposti da Confindustria.

 

Si allega il programma dei lavori con il link e il QR-Code per l’iscrizione.

Monitor Legislativo_Riforma normativa doganale_DNC_ 10 aprile

Il webinar è aperto alle sole imprese associate.

 




LAVORO | Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati – Decreto Ministero del Lavoro n. 41 del 31 marzo 2025

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con il MIMIT, con l’allegato decreto n. 41 del 31 marzo 2025 ha aggiornato l’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

 

Si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all’INAIL, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all’ASL per quelle successive.

 

Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l’installazione e la prima messa in esercizio, siano sottoposte a controlli, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

 

L’allegato VII al predetto Testo Unico elenca le attrezzature che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.

 

La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.

 

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL e, ove istituita dalla legge regionale, dall’Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all’INAIL per l’effettuazione delle prime verifiche.

 

Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell’organo di vigilanza.

 

Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4, lett. b), del Testo Unico, sono punite con la sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91.

 

All.to dd-41-del-31032025

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 




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