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LAVORO | Accertamento ispettivo: chiarimenti su termini di prescrizione – Circolare INAIL n. 26/2025
L’INAIL con la circolare n. 26/2025, in allegato, ha fornito alcune indicazioni operative per l’attività ispettiva connesse alla disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi ed accessori di sua competenza, a seguito delle numerose decisioni giurisprudenziali in materia e degli orientamenti consolidati, anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 volte alla razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva svolte dagli enti.
La disciplina della prescrizione dei crediti dell’Inail verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall’art. 112, comma 2, del DPR n. 1124/1965 e dall’art. 3, comma 9, lettera b), della Legge n. 335/1995.
Per effetto delle suddette disposizioni, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Per consultare le indicazioni fornite sulla disciplina della prescrizione applicabile ai premi di competenza dell’INAIL, sul computo del termine di prescrizione e sull’ambito e sulle preclusioni all’accertamento ispettivo in materia assicurativa, si rimanda alla lettura della circolare allegata.
All.to
Circolare INAIL n. 26 del 07.04.2025
RELAZIONI INDUSTRIALI:
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Francesco Cotini 089200815 [email protected]