Periodo indennizzabile di maternità – facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto: circolare INPS n.148/2019 – istruzioni operative
Con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, riportata in allegato, l’INPS fornisce nuove istruzioni operative per la fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto.
Come noto, l’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.
L’Istituto precisa che la predetta documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare allegata.
Allegati
Circolare numero 148 del 12-12-2019