Pasquale Sessa eletto Vice Presidente del Consiglio di Presidenza dei Giovani Imprenditori di Confindustria.



L’Inps con il messaggio n. 2584 del 24 giugno, in attesa della pubblicazione di una specifica circolare, fornisce prime indicazioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori che hanno diritto al riconoscimento delle tutele previste dall’art. 26 “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato” del DL n. 18/2020, vale a dire malattia e degenza ospedaliera.
L’Istituto precisa che, per quel che riguarda la categoria dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, rientrano nell’ambito di applicazione della norma soli i lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.
L’art. 26, al comma 1, equipara la quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto.
L’Inps evidenzia che il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e quello della quarantena precauzionale.
Quindi, la tutela è riconosciuta a valle di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, per via dell’equiparazione della stessa alla malattia e per via l’obbligo del lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.
L’Inps, inoltre, nel messaggio chiarisce che nulla è cambiato – sotto il profilo previdenziale e contrattuale – in merito alla specifica tutela prevista in caso di malattia comportante incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori, incluso l’eventuale diverso rischio specifico indennizzato a talune categorie di lavoratori. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico Inps, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore e, se prevista, si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, specificamente indicata dai Ccnl di riferimento.
La norma esclude il calcolo di questi periodi ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto.
L’Inps evidenzia che per il riconoscimento della tutela della malattia in caso di quarantena, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante indica gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore presso l’operatore di sanità pubblica e da questo comunicate successivamente all’Inps.
In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso.
L’articolo 26, al comma 2, dispone che per i lavoratori pubblici e privati con patologie di particolare gravità (disabili gravi, immunodepressi, malati oncologici) il periodo di assenza da lavoro – debitamente certificato – è equiparato a degenza ospedaliera.
Nel rinviare al messaggio n. 2584/2020 per le specificità relative alle singole categorie di patologie gravi, si segnala che il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, per garantire l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.
L’Inps ricorda che la degenza ospedaliera prevede una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.
Con riferimento alla certificazione sanitaria, l’Istituto precisa che, nelle note di diagnosi, il medico curante deve dare indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica.
Gli uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificano la certificazione prodotta, acquisendo, ove se ne ravvisi l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.
Anche in tali casi, in attesa dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso in attesa di regolarizzazione.
Il messaggio Inps n. 2584/2020 segnala che in base all’ art. 26, comma 6, in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, sulla base della specifica normativa di riferimento.
Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente al 17 marzo – data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 – sono considerati validi anche i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
L’Inps chiarisce che sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla data di entrata in vigore del decreto, anche i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.
L’Istituto precisa che per la tutela di cui all’art. 26 comma 2, stante l’equiparazione del periodo di assenza alla degenza ospedaliera, è considerato valido il certificato pervenuto entro l’anno di prescrizione.
Infine, si rimanda alla lettura dell’allegato al messaggio n.2584 “Gestione delle certificazioni per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’art. 26 del D.L. 18 del 2020, nei casi di pagamento a conguaglio o diretto.”, in quanto utile per la gestione delle singole fattispecie di certificazione per eventi precedenti e/o successivi al 17 marzo 2020.
All.ti Messaggio numero 2584 del 24-06-2020 Messaggio numero 2584 del 24-06-2020_Allegato n 1

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione previste dal nuovo bando “Macchinari innovativi”, che ha l’obiettivo di favorire investimenti di PMI e reti d’impresa nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Per la misura, di seguito dettagliata, sono disponibili complessivamente 265 milioni di euro per sostenere la competitività e la trasformazione tecnologica dei sistemi produttivi nei territori interessati, attraverso l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature innovative.
Imprese ammissibili
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
Possono accedere alle agevolazioni anche i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali e le reti d’impresa.
Programma ammissibili
I programmi di investimento ammissibili devono:
I beni oggetto del programma di investimento devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.
Le spese correlate ai programmi di investimento devono essere:
Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75 %. Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:
Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni.
Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, a cui sono demandate le relative attività istruttorie.
Le risorse per gli investimenti agevolativi sono finanziati dal Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR e saranno rese disponibili alle imprese attraverso l’apertura di due distinti sportelli, a ciascuno dei quali sarà destinato un ammontare pari a euro 132.500.000,00.
Termini e modalità di presentazione delle istanze nell’ambito del primo sportello
Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello di cui all’art. 5 d.lgs. n. 123/98, potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica.
Per accedere alla procedura informatica bisogna essere in possesso di una casella PEC attiva (nel caso di PMI la PEC utilizzata deve risultare la medesima comunicata al Registro delle imprese) e della Carta nazionale dei servizi, oltre che del PIN rilasciato con la stessa Carta.
L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le istanze presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.
Ciascuna impresa può presentare, sia in forma autonoma che in qualità di aderente ad una rete d’impresa, una sola domanda di agevolazione.
Qualora le risorse residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento della dotazione finanziaria. DD_23_giugno_2020

E’ stata pubblicata la nuova nota della Task Force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo (disponibile al seguente link http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-domande-di-moratoria-sui-prestiti-a-280-miliardi-oltre-690.000-domande-al-Fondo-di-Garanzia-per-le-PMI.-Sace-concede-garanzie-per-957-milioni-100-le-richieste/), contenente i dati aggiornati sulle moratorie, sui finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI e sui finanziamenti garantiti da SACE.
Alleghiamo anche una tavola di sintesi, contenente i dati aggiornati ad oggi sulle diverse misure adottate.

Ad integrazione di quanto comunicato con riferimento alle misure di salvaguardia provvisorie sui materiali polimerici adottate dalle autorità ucraine (rif. ns comunicazione del 29/05/2020), informiamo che queste ultime hanno revocato la precedente decisione del 22 maggio e modificato l’ambito dei prodotti interessati come segue:
– sospensione di polivinilcloruro, con costante di Fickentcher nell’intervallo da 59 a 72, che può essere classificata nel codice 3904 10 00 00 secondo UKTZED, ad eccezione dell’emulsione e del polivinilcloruro in micro-sospensione;
– polietilene in granuli bianchi con una dimensione di 2-5 mm (i dettagli del prodotto sono nella decisione) che possono essere classificati nel codice 3901 20 90 00 secondo UKTZED.
Le misure di salvaguardia provvisorie sono istituite per un periodo di 190 giorni sotto forma di dazio del 18%. La decisione, che è consultabile al seguente link: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zastosuvannya-poperednih-specialnih-zahodiv-shodo-/ (per facilità di riferimento, si rimette in allegato la traduzione automatica in inglese), prende effetto dalla data di pubblicazione 24.06.2020.UKR_SFG_polymeric_material_Decision change product scope en

Il 23 giugno lo United States Trade Representative ha avviato la seconda consultazione pubblica (dopo quella del 6 dicembre scorso) in vista di una possibile revisione dei dazi all’import di prodotti UE entrati in vigore il 18 ottobre 2019 a seguito della sentenza WTO sul caso Airbus. Il provvedimento (disponibile a questo link) apre di fatto una nuova fase della decennale controversia transatlantica sul settore aeronautico che, a circa otto mesi dalla storica pronuncia del Dispute Settlement Body di Ginevra, rischia di generare una pericolosa escalation nei rapporti commerciali fra Unione Europea e Stati Uniti.
Dettagli della consultazione. La cd. “Richiesta di Commenti” pubblicata dallo USTR è indirizzata ad imprese, soggetti privati, associazioni industriali e stakeholder statunitensi, ai quali è richiesto di inviare entro il termine del 26 luglio commenti scritti in merito alla possibile rimodulazione dei dazi in essere sull’import dall’UE o sull’imposizione di nuovi.
Nel dettaglio essa si compone di tre Allegati:
Possibili effetti per l’Italia. A sei mesi dalla prima review of action prevista dalla normativa statunitense (14 febbraio 2020), l’Italia si trova ancora una volta massicciamente esposta ad un’eventuale revisione dei dazi in essere dal 18/10/2019. Tale rischio potrebbe in via teorica concretizzarsi in una duplice forma. Da un lato l’incremento dal 25% attuale fino anche al 100% delle tariffe che già colpiscono i nostri prodotti alimentari (in particolare formaggi, liquori e alcune tipologie di salumi). In base alle ultime statistiche disponibili, l’import negli USA di tali beni nei primi sei mesi dall’entrata in vigore delle misure compensative (novembre 2019-aprile 2020) ha subito una flessione del -32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (passando da 240 milioni di USD a 163), a fronte di una media generale del -3,9%. Dall’altro si potrebbe assistere ad un ampliamento delle categorie merceologiche sottoposte a maggiori dazi, attingendo all’elenco contenuto nell’Annex 2. L’ammontare complessivo dell’import dall’UE negli USA di tali prodotti è stato nel 2018 pari a 21,7 miliardi di USD. L’Italia è coinvolta in 7 delle 17 sezioni previste (2,3,4,5,6, 8 e 17) per un valore totale di 4,59 miliardi di USD, corrispondenti a circa l’8,3% delle nostre vendite totali sul mercato USA. Allo stato attuale, il nostro paese si troverebbe al 2° posto fra i membri UE più colpiti dopo la Francia (6,9 miliardi) e davanti a Germania (3,6 mld), UK (2,7 mld) e Spagna (1 mld). I prodotti più importanti in termini di incidenza sull’import totale sarebbero nell’ordine vini e spumanti (40% del totale), seguiti da borse in pelle (14%), olio d’oliva (11%), pasta (6%), prodotti in maglieria (5%), caffè e formaggi (entrambi 2%). Uno scema dettagliato sui flussi di import dai Paesi UE dei beni inclusi nell’Annex 2 è riportato in allegato (All. 2), insieme al dettaglio dei codici doganali e dei relativi flussi di maggiore interesse per l’Italia (All. 2b). Non vi sono infine rischi dall’applicazione di maggiori tariffe sui codici contenuti nell’Annex 3, essendo quest’ultimo riferibile solo ai quattro paesi membri del consorzio (per un valore all’import relativamente modesto: 3,1 miliardi di USD).
Eventuali scenari. L’eventualità che l’amministrazione USA decida di applicare tariffe fino al limite massimo del 100% sulla totalità dei beni contenuti nei tre Annex appare del tutto irrealistica. Ciò determinerebbe infatti l’escussione di dazi per un valore teorico superiore di circa tre volte il limite annuo di 7,5 miliardi di USD fissato dal WTO. D’altro canto, va ricordato come un eventuale ampliamento dell’elenco dei prodotti colpiti così come un innalzamento delle tariffe in essere (cd. carosello) risulterebbe pienamente legittimo ai sensi della procedura multilaterale. A fronte dei 7,5 mld di USD autorizzati dal WTO, il valore dei dazi in essere dal 18 ottobre ammonta infatti a poco meno di 2 miliardi di USD e ciò da modo agli USA di innalzare liberamente il livello delle restrizioni fino al raggiungimento di tale somma.
Una prima occasione per la cd. review of action c’era stata lo scorso 14 febbraio. Allora lo USTR aveva tuttavia modificato solo in minima parte l’elenco dei prodotti colpiti e incrementato dal 10% al 15% le tariffe che gravavano sull’importi di aeromobili. A determinare quello che è stato immediatamente salutato in Europa come uno “scampato pericolo” era stato il combinato disposto di due fattori. Da un lato il pressing diplomatico che l’UE aveva condotto in occasione della missione a Washington del neo Commissario al Commercio Hogan (14 gennaio) e dell’incontro a Davos fra il Presidente Trump e quella della Commissione UE Von der Leyen; ad essi, sul piano nazionale, si erano aggiunti gli incontri del Presidente della Repubblica Mattarella e del Premier Conte con il Vice Presidente Mike Pence (a Roma dal 24 al 25 gennaio) e quelli più tecnici volti a Washington dal Sottosegretario agli Affari Esteri Scalfarotto e da Confindustria in occasione del Summit B7 organizzato da US Chamber of Commerce. Dall’altro gli esiti della prima consultazione pubblica avviata dallo USTR: dei circa 26.000 commenti raccolti, la grande maggioranza era infatti fermamente contraria all’inasprimento delle misure in essere e proveniva principalmente da associazioni di categoria, gruppi di pressione, grandi imprese ma anche singoli consumatori o dipendenti di piccole e medie aziende.
La prossima scadenza – prevista per metà agosto – si innesterà tuttavia in un conteso profondamente diverso da quello di sei mesi fa. La pandemia da Covid-19 ha stravolto tutte le previsioni di crescita dell’economia mondiale facendo segnare uno shock mai sperimentato prima in epoca di pace. Gli strascichi geopolitici della pandemia sembrano inoltre aver indotto nell’amministrazione USA un atteggiamento ancor più improntato all’unilateralismo in tutti i principali dossier di politica estera. Le prossime elezioni presidenziali in programma in novembre e gli ultimi sondaggi che accrediterebbero il candidato democratico Joe Biden in vantaggio di oltre 10 punti sull’attuale Presidente, non fanno inoltre che aggiungere elementi di incertezza rispetto alle possibili mosse dell’amministrazione Trump per ridurre gli effetti economici e sociali della crisi. A ciò si aggiunge l’evoluzione degli altri dossier strategici nell’agenda transatlantica, a partire dalla sentenza parallela sul caso Boeing.
Contro-sentenza Boeing. Dovrebbe infatti giungere entro il mese di luglio la pronuncia del WTO che quantificherà l’ammontare dei dazi compensativi che l’UE potrà adottare in risposta ai sussidi erogati dal governo statunitense a favore di Boeing. La sentenza, originariamente attesa per la primavera, è stata ritardata dall’impossibilità del DSB di riunirsi fisicamente per via delle restrizioni imposte dalla pandemia. La richiesta originaria UE era di circa 11 miliardi di USD, ma la maggioranza degli analisti prevede una sanzione di importo inferiore rispetto a quella comminata nel caso Airbus (7,5 miliardi di USD); fonti americane accreditano addirittura una cifra più bassa del miliardo. A quel punto l’UE si troverebbe di fronte ad un bivio: applicare la sentenza intervenendo su un elenco di elenco dei prodotti che la Commissione ha già predisposto da tempo oppure insistere per soluzione negoziale. Confindustria, in raccordo con Businesseurope e tutte le federazioni industriali UE, ha sempre sostenuto la necessità di evitare questa escalation, ribadendo in ogni sede l’urgenza di riavviare i negoziati per l’accordo sui beni industriali annunciato dal Presidente Trump e dall’allora Presidente della Commissione Junker nel luglio 2019. Il Commissario UE al Commercio Hogan ha invece recentemente affermato che le posizioni fra parti sono al momento molto distanti e che se la situazione non dovesse cambiare, l’UE non “avrebbe altra scelta che imporre le proprie sanzioni”. Dal canto suo lo U.S. Trade Representative Lightizer ha più volte sostenuto la presunta compliance USA rispetto all’attuale normativa sugli aiuti di stato al settore aeronautico, avendo lo Stato di Washington (dove Boeing ha sede) già provveduto alla cancellazione dei sussidi al gruppo americano.
Altri irritants collaterali. Ma il caso Boeing-Airbus non è, purtroppo, il solo irritant sull’asse transatlantico. Come noto, da ormai due anni sono in vigore dazi Usa su acciaio e alluminio, a cui l’UE ha risposto con misure di rebalancing per 2,8 mld di €, destinati a diventare 6 mld fra 12 mesi, se non si troverà un accordo. Ritorna inoltre periodicamente la minaccia USA di imporre tariffe sul settore automotive europeo per questioni di sicurezza nazionale e, più recentemente, di attivare la leva daziaria in risposta all’entrata in vigore della Digital Services Tax, adottata o in corso di adozione da parte dell’UE e di diversi Stati Membri (Italia inclusa). Le principali speranze per ricomporre quest’ultima frattura erano riposte nei negoziati in sede OCSE, che tuttavia gli USA hanno annunciato nei giorni scorsi di voler abbandonare, rimandando ogni eventuale decisione alla Riunione dei Ministri delle Finanze G20 in programma a luglio.
Allegato 2 B Import USA da Italia codici SH contenuti nell’Allegato 2