Industria 4.0: nuovo bando Macchinari Innovativi. COMPILAZIONE domande dal 23 luglio pv, INVIO dal 30 luglio pv

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione previste dal nuovo bando “Macchinari innovativi”, che ha l’obiettivo di favorire investimenti di PMI e reti d’impresa nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Per la misura, di seguito dettagliata, sono disponibili complessivamente 265 milioni di euro per sostenere la competitività e la trasformazione tecnologica dei sistemi produttivi nei territori interessati, attraverso l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature innovative.

Imprese ammissibili

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
  • sono in regola con la normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro e della salvaguardia dell’ambiente, nonché con gli obblighi contributivi;
  • non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

Possono accedere alle agevolazioni anche i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali e le reti d’impresa.

Programma ammissibili

I programmi di investimento ammissibili devono:

  • prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati da reti d’impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;
  • essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate;
  • prevedere l’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare.

I beni oggetto del programma di investimento devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.

Le spese correlate ai programmi di investimento devono essere:

  • relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi;
  • riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell’attivo patrimoniale dell’impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
  • riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  • pagate esclusivamente in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • conformi alla normativa comunitaria in merito all’ammissibilità delle spese nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali programmazione 2014-2020;
  • ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dell’impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75 %. Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:

  • per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%;
  • per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%.

Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni.

Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, a cui sono demandate le relative attività istruttorie.

Le risorse per gli investimenti agevolativi sono finanziati dal Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR e saranno rese disponibili alle imprese attraverso l’apertura di due distinti sportelli, a ciascuno dei quali sarà destinato un ammontare pari a euro 132.500.000,00.

Termini e modalità di presentazione delle istanze nell’ambito del primo sportello

Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello di cui all’art. 5 d.lgs. n. 123/98, potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica.

Per accedere alla procedura informatica bisogna essere in possesso di una casella PEC attiva (nel caso di PMI la PEC utilizzata deve risultare la medesima comunicata al Registro delle imprese) e della Carta nazionale dei servizi, oltre che del PIN rilasciato con la stessa Carta.

L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

  1. A) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 23 luglio 2020;
    B) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 30 luglio 2020.

Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le istanze presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

Ciascuna impresa può presentare, sia in forma autonoma che in qualità di aderente ad una rete d’impresa, una sola domanda di agevolazione.

Qualora le risorse residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento della dotazione finanziaria. DD_23_giugno_2020




Conte bocciato sulla Cig. La Fim: è una boiata

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Turismo a rischio, tracollo del 60% rispetto allo scorso anno in Campania

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La ricetta di Unioncamere

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Effetto lockdown, crolla il numero delle nuove imprese

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Emergenza COVID-19/CREDITO Task force Mef, Banca d’Italia, Abi e Mcc su moratoria mutui e potenziamento Fondo Pmi – Dati di sintesi

E’ stata pubblicata la nuova nota della Task Force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo (disponibile al seguente link http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Credito-e-liquidita-per-famiglie-e-imprese-domande-di-moratoria-sui-prestiti-a-280-miliardi-oltre-690.000-domande-al-Fondo-di-Garanzia-per-le-PMI.-Sace-concede-garanzie-per-957-milioni-100-le-richieste/), contenente i dati aggiornati sulle moratorie, sui finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI e sui finanziamenti garantiti da SACE.

 

Alleghiamo anche una tavola di sintesi, contenente i dati aggiornati ad oggi sulle diverse misure adottate.

MISURE PER LA LIQUIDITÀ – dati di sintesi – 25 giugno 2020




DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (Ucraina – misure salvaguardia provvisorie – materiali polimerici – modifica ambito prodotto)

Ad integrazione di quanto comunicato con riferimento alle misure di salvaguardia provvisorie sui materiali polimerici adottate dalle autorità ucraine (rif. ns comunicazione del 29/05/2020), informiamo che queste ultime hanno revocato la precedente decisione del 22 maggio e modificato l’ambito dei prodotti interessati come segue:

– sospensione di polivinilcloruro, con costante di Fickentcher nell’intervallo da 59 a 72, che può essere classificata nel codice 3904 10 00 00 secondo UKTZED, ad eccezione dell’emulsione e del polivinilcloruro in micro-sospensione;

– polietilene in granuli bianchi con una dimensione di 2-5 mm (i dettagli del prodotto sono nella decisione) che possono essere classificati nel codice 3901 20 90 00 secondo UKTZED.

Le misure di salvaguardia provvisorie sono istituite per un periodo di 190 giorni sotto forma di dazio del 18%. La decisione, che è consultabile al seguente link: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zastosuvannya-poperednih-specialnih-zahodiv-shodo-/ (per facilità di riferimento, si rimette in allegato la traduzione automatica in inglese), prende effetto dalla data di pubblicazione 24.06.2020.UKR_SFG_polymeric_material_Decision change product scope en




CASO AIRBUS: Avvio seconda consultazione pubblica per la revisione dei dazi adottati dagli USA nell’ottobre 2019

Il 23 giugno lo United States Trade Representative ha avviato la seconda consultazione pubblica (dopo quella del 6 dicembre scorso) in vista di una possibile revisione dei dazi all’import di prodotti UE entrati in vigore il 18 ottobre 2019 a seguito della sentenza WTO sul caso Airbus. Il provvedimento (disponibile a questo link) apre di fatto una nuova fase della decennale controversia transatlantica sul settore aeronautico che, a circa otto mesi dalla storica pronuncia del Dispute Settlement Body di Ginevra, rischia di generare una pericolosa escalation nei rapporti commerciali fra Unione Europea e Stati Uniti.

Dettagli della consultazione. La cd. “Richiesta di Commenti” pubblicata dallo USTR è indirizzata ad imprese, soggetti privati, associazioni industriali e stakeholder statunitensi, ai quali è richiesto di inviare entro il termine del 26 luglio commenti scritti in merito alla possibile rimodulazione dei dazi in essere sull’import dall’UE o sull’imposizione di nuovi.

Nel dettaglio essa si compone di tre Allegati:

  1. Il primo contiene l’elenco dei prodotti già colpiti dalle tariffe il 18 ottobre 2019, suddiviso in 16 “parti”: la prima riguarda gli aeromobili per il trasporto passeggeri realizzati nel 4 paesi membri del Consorzio Airbus (per i quali è attualmente in vigore un dazio del 15%); le restanti colpiscono in misura diversa i 28 Stati Membri con un dazio aggiuntivo del 25% e riguardano in prevalenza prodotti agricoli e alimentari. L’Italia, coinvolta in 8 delle 16 “parti”, è attualmente il 5° paese UE più colpito, per un valore di beni importati dagli USA nel 2018 pari a 468 milioni di USD (meno dell’1% del nostro export totale negli USA). Con riferimento all’Allegato 1, lo USTR ha richiesto commenti in merito all’opportunità di rimuovere i prodotti già inclusi nella lista o incrementare la percentuale di dazio sugli stessi fino ad un massimo del 100%.
  2. Il secondo allegato, per quanto riprenda un elenco già sottoposto alla prima consultazione nel dicembre scorso, costituisce la parte più significativa del provvedimento. Esso è infatti composto da 17 Sezioni: la prima si riferisca ad elicotteri e componenti per aeromobili civili realizzati nei quattro paesi membri del consorzio Airbus. Le altre 16 contengono 349 prodotti importati in misura diversa dai 28 Stati Membri, a loro volta selezionati fra quelli inclusi nelle due 2 liste originarie pubblicate dallo USTR il 12 aprile e il 5 luglio 2019 (nell’Allegato 1 è disponibile il dettaglio dei codici doganali inclusi nelle 17 sezioni). A differenza dell’Annex 1, in questo caso vengono colpiti la gran parte dei settori manifatturieri e non solo quello alimentare, che rimane tuttavia il più penalizzato. Fra le categorie merceologiche contenute figurano ad esempio: pesce fresco e surgelato; prosciutti e carni suine cotte; olio d’oliva e olive; pasta secca, all’uovo e ripiena; marmellate e condimenti; vini e spumanti; caffè; biscotti; pelletteria; carta e tessuti; abbigliamento; piastrelle e ceramiche per arredamento; oggetti in vetro e argento; oggetti in ferro, acciaio, zinco, rame ed altri metalli; alcuni motocicli e pezzi di ricambio; accessori per biciclette; lenti, orologi; biancheria per la casa. Con riferimento all’Annex 2, lo USTR ha richiesto commenti in merito all’opportunità di imporre dazi aggiuntivi per le singole categorie di prodotto e di indicarne l’eventuale aliquota fino ad un massimo del 100%.
  3. Il terzo allegato rappresenta l’elemento innovativo della consultazione. Esso contiene 31 codici doganali corrispondenti a prodotti quali caffè decaffeinato, cioccolata, vodka, olive, macchine per il sollevamento o scaldatori elettrici realizzati nei quattro paesi membri del consorzio Airbus (Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna). Anche con riferimento all’Annex 3, lo USTR ha richiesto commenti in merito all’opportunità di imporre dazi aggiuntivi per le singole categorie di prodotto e di indicarne l’eventuale aliquota fino ad un massimo del 100%.

 

Possibili effetti per l’Italia. A sei mesi dalla prima review of action prevista dalla normativa statunitense (14 febbraio 2020), l’Italia si trova ancora una volta massicciamente esposta ad un’eventuale revisione dei dazi in essere dal 18/10/2019. Tale rischio potrebbe in via teorica concretizzarsi in una duplice forma. Da un lato l’incremento dal 25% attuale fino anche al 100% delle tariffe che già colpiscono i nostri prodotti alimentari (in particolare formaggi, liquori e alcune tipologie di salumi). In base alle ultime statistiche disponibili, l’import negli USA di tali beni nei primi sei mesi dall’entrata in vigore delle misure compensative (novembre 2019-aprile 2020) ha subito una flessione del -32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (passando da 240 milioni di USD a 163), a fronte di una media generale del -3,9%. Dall’altro si potrebbe assistere ad un ampliamento delle categorie merceologiche sottoposte a maggiori dazi, attingendo all’elenco contenuto nell’Annex 2. L’ammontare complessivo dell’import dall’UE negli USA di tali prodotti è stato nel 2018 pari a 21,7 miliardi di USD. L’Italia è coinvolta in 7 delle 17 sezioni previste (2,3,4,5,6, 8 e 17) per un valore totale di 4,59 miliardi di USD, corrispondenti a circa l’8,3% delle nostre vendite totali sul mercato USA. Allo stato attuale, il nostro paese si troverebbe al 2° posto fra i membri UE più colpiti dopo la Francia (6,9 miliardi) e davanti a Germania (3,6 mld), UK (2,7 mld) e Spagna (1 mld). I prodotti più importanti in termini di incidenza sull’import totale sarebbero nell’ordine vini e spumanti (40% del totale), seguiti da borse in pelle (14%), olio d’oliva (11%), pasta (6%), prodotti in maglieria (5%), caffè e formaggi (entrambi 2%). Uno scema dettagliato sui flussi di import dai Paesi UE dei beni inclusi nell’Annex 2 è riportato in allegato (All. 2), insieme al dettaglio dei codici doganali e dei relativi flussi di maggiore interesse per l’Italia (All. 2b). Non vi sono infine rischi dall’applicazione di maggiori tariffe sui codici contenuti nell’Annex 3, essendo quest’ultimo riferibile solo ai quattro paesi membri del consorzio (per un valore all’import relativamente modesto: 3,1 miliardi di USD).

Eventuali scenari. L’eventualità che l’amministrazione USA decida di applicare tariffe fino al limite massimo del 100% sulla totalità dei beni contenuti nei tre Annex appare del tutto irrealistica. Ciò determinerebbe infatti l’escussione di dazi per un valore teorico superiore di circa tre volte il limite annuo di 7,5 miliardi di USD fissato dal WTO. D’altro canto, va ricordato come un eventuale ampliamento dell’elenco dei prodotti colpiti così come un innalzamento delle tariffe in essere (cd. carosello) risulterebbe pienamente legittimo ai sensi della procedura multilaterale. A fronte dei 7,5 mld di USD autorizzati dal WTO, il valore dei dazi in essere dal 18 ottobre ammonta infatti a poco meno di 2 miliardi di USD e ciò da modo agli USA di innalzare liberamente il livello delle restrizioni fino al raggiungimento di tale somma.

Una prima occasione per la cd. review of action c’era stata lo scorso 14 febbraio. Allora lo USTR aveva tuttavia modificato solo in minima parte l’elenco dei prodotti colpiti e incrementato dal 10% al 15% le tariffe che gravavano sull’importi di aeromobili. A determinare quello che è stato immediatamente salutato in Europa come uno “scampato pericolo” era stato il combinato disposto di due fattori. Da un lato il pressing diplomatico che l’UE aveva condotto in occasione della missione a Washington del neo Commissario al Commercio Hogan (14 gennaio) e dell’incontro a Davos fra il Presidente Trump e quella della Commissione UE Von der Leyen; ad essi, sul piano nazionale, si erano aggiunti gli incontri del Presidente della Repubblica Mattarella e del Premier Conte con il Vice Presidente Mike Pence (a Roma dal 24 al 25 gennaio) e quelli più tecnici volti a Washington dal Sottosegretario agli Affari Esteri Scalfarotto e da Confindustria in occasione del Summit B7 organizzato da US Chamber of Commerce. Dall’altro gli esiti della prima consultazione pubblica avviata dallo USTR: dei circa 26.000 commenti raccolti, la grande maggioranza era infatti fermamente contraria all’inasprimento delle misure in essere e proveniva principalmente da associazioni di categoria, gruppi di pressione, grandi imprese ma anche singoli consumatori o dipendenti di piccole e medie aziende.

La prossima scadenza – prevista per metà agosto – si innesterà tuttavia in un conteso profondamente diverso da quello di sei mesi fa. La pandemia da Covid-19 ha stravolto tutte le previsioni di crescita dell’economia mondiale facendo segnare uno shock mai sperimentato prima in epoca di pace. Gli strascichi geopolitici della pandemia sembrano inoltre aver indotto nell’amministrazione USA un atteggiamento ancor più improntato all’unilateralismo in tutti i principali dossier di politica estera. Le prossime elezioni presidenziali in programma in novembre e gli ultimi sondaggi che accrediterebbero il candidato democratico Joe Biden in vantaggio di oltre 10 punti sull’attuale Presidente, non fanno inoltre che aggiungere elementi di incertezza rispetto alle possibili mosse dell’amministrazione Trump per ridurre gli effetti economici e sociali della crisi. A ciò si aggiunge l’evoluzione degli altri dossier strategici nell’agenda transatlantica, a partire dalla sentenza parallela sul caso Boeing.

Contro-sentenza Boeing. Dovrebbe infatti giungere entro il mese di luglio la pronuncia del WTO che quantificherà l’ammontare dei dazi compensativi che l’UE potrà adottare in risposta ai sussidi erogati dal governo statunitense a favore di Boeing. La sentenza, originariamente attesa per la primavera, è stata ritardata dall’impossibilità del DSB di riunirsi fisicamente per via delle restrizioni imposte dalla pandemia. La richiesta originaria UE era di circa 11 miliardi di USD, ma la maggioranza degli analisti prevede una sanzione di importo inferiore rispetto a quella comminata nel caso Airbus (7,5 miliardi di USD); fonti americane accreditano addirittura una cifra più bassa del miliardo. A quel punto l’UE si troverebbe di fronte ad un bivio: applicare la sentenza intervenendo su un elenco di elenco dei prodotti che la Commissione ha già predisposto da tempo oppure insistere per soluzione negoziale. Confindustria, in raccordo con Businesseurope e tutte le federazioni industriali UE, ha sempre sostenuto la necessità di evitare questa escalation, ribadendo in ogni sede l’urgenza di riavviare i negoziati per l’accordo sui beni industriali annunciato dal Presidente Trump e dall’allora Presidente della Commissione Junker nel luglio 2019. Il Commissario UE al Commercio Hogan ha invece recentemente affermato che le posizioni fra parti sono al momento molto distanti e che se la situazione non dovesse cambiare, l’UE non “avrebbe altra scelta che imporre le proprie sanzioni”. Dal canto suo lo U.S. Trade Representative Lightizer ha più volte sostenuto la presunta compliance USA rispetto all’attuale normativa sugli aiuti di stato al settore aeronautico, avendo lo Stato di Washington (dove Boeing ha sede) già provveduto alla cancellazione dei sussidi al gruppo americano.

Altri irritants collaterali. Ma il caso Boeing-Airbus non è, purtroppo, il solo irritant sull’asse transatlantico. Come noto, da ormai due anni sono in vigore dazi Usa su acciaio e alluminio, a cui l’UE ha risposto con misure di rebalancing per 2,8 mld di €, destinati a diventare 6 mld fra 12 mesi, se non si troverà un accordo. Ritorna inoltre periodicamente la minaccia USA di imporre tariffe sul settore automotive europeo per questioni di sicurezza nazionale e, più recentemente, di attivare la leva daziaria in risposta all’entrata in vigore della Digital Services Tax, adottata o in corso di adozione da parte dell’UE e di diversi Stati Membri (Italia inclusa). Le principali speranze per ricomporre quest’ultima frattura erano riposte nei negoziati in sede OCSE, che tuttavia gli USA hanno annunciato nei giorni scorsi di voler abbandonare, rimandando ogni eventuale decisione alla Riunione dei Ministri delle Finanze G20 in programma a luglio.

Allegato 2 B Import USA da Italia codici SH contenuti nell’Allegato 2




SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – NOTA DI SINTESI – RECEPITA LA DIRETTIVA AGENTI CANCEROGENI/MUTAGENI

Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 16 giugno, si ricorda che il 24 giugno 2020 sono entrate in vigore le modifiche al D.lgs. 81/08 relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, (come previsto dal Dlgs 1° giugno 2020, n. 44, al fine di recepire la direttiva (UE) 2017/2398).

A tal proposito, si riporta in allegato una nota di commento redatta dal nostro Sistema centrale.

Salute e sicurezza – Nota – Dlgs 1 giugno 2020 n 44




Sospensione procedure di licenziamento ex art. 46 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 –licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione: nota n.298 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Come noto, l’art. 46 del DL 18/2020, come modificato dall’art. 80 del DL 34/2020, ha previsto la sospensione per 5 mesi a decorrere dal 17 marzo 2020 delle procedure di licenziamento collettivo e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 298 del 24 giugno 2020, riportata in allegato, chiarisce che anche il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione deve essere ascritto alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto l’inidoneità impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale.

L’obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.

 

L’Ispettorato conclude sostenendo che la disciplina di cui agli artt. 46 e 103 del DL 18/2020 riguarda dunque anche i licenziamenti per inidoneità sopravvenuta alla mansione.

 

INLnota298-2020-lic-GMO