Lo scorso 28 febbraio, con la pubblicazione del decreto del MIT sulla classificazione sismica, si è data piena operatività alle misure contenute nella Legge di Bilancio 2017, riguardanti gli incentivi alle ristrutturazioni edili antisismiche. Il MIT ha predisposto un vero e proprio pacchetto informativo, costituito, oltre dal DM, anche da una linea guida e un modello di asseverazione. In questo modo, si è dato il via ad “una stagione volta alla Prevenzione Sismica”, così come affermato dal Ministro Graziano Delrio.
Le linee guida introducono 8 classi di rischio, dalla A+ alla G, individuate attraverso la comparazione di due indici: il PAM, Perdita Annuale Media attesa, che tiene conto degli aspetti economici, e l’indice IS-V, che considera il fattore della sicurezza della vita.
L’individuazione della Classe di Rischio Sismico può essere svolta esclusivamente da architetti e ingegneri abilitati (sono esclusi i geometri) utilizzando due metodi:
– convenzionale, che consiste in una valutazione quantitativa dei due indici citati;
– semplificato, che consiste in una valutazione qualitativa applicabile solo all’ambito delle opere in muratura e relativamente ad interventi locali, utilizzabile sia come valutazione preliminare della Classe di Rischio sia come metodo alternativo.
Con la classificazione si rende, quindi, operativa la Legge di Stabilità 2017, la quale prevede agevolazioni fiscali per gli interventi di messa in sicurezza realizzati dal 2017 al 2021. Degli 8.048 comuni italiani, sono interessati tutti quelli ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (così come disposto dalla classificazione di pericolosità sismica dell’OPCM del 2003) per un totale di 5.790 comuni.
I benefici sono estesi oltre che alle prime case, anche alle seconde proprietà, ai condomini, agli enti locali, che dovranno mettere in sicurezza gli edifici pubblici, e alle attività produttive.
Sono previste detrazioni premiali in funzione dell’efficacia degli interventi, rispettivamente del:
– 50% per interventi di sola ristrutturazione, che non apportano un miglioramento di classificazione sismica;
– 70% per interventi antisismici che apportano il miglioramento di una classe;
– 80% per interventi antisismici che apportano il miglioramento di due o più classi.
Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici, come nel caso dei condomini, le detrazioni sono del 75% e dell’85% rispettivamente per miglioramento di una e due o più classi di rischio. Tali bonus includono oltre agli oneri di realizzazione dell’intervento, anche le spese sostenute per la classificazione, la progettazione degli stessi interventi e le spese per prestazioni professionali.
È disposta specifica semplificazione nel caso delle costruzioni destinate alle attività produttive; infatti, le linee guida permettono, in caso di strutture assimilabili a capannoni industriali, il passaggio alla classe superiore eseguendo solamente miglioramenti locali di rafforzamento, anche senza un’attribuzione della classe di rischio.
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