Vi informiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 25 del 12 ottobre 2015, riportata in allegato, recante le “Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14/09/2015, n. 17981, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L.19 dicembre 1984, n. 863″.
Alla decontribuzione possono accedere le Aziende che alla data del 15 settembre 2015 – data di pubblicazione del decreto interministeriale n.17981/2015 riportato in allegato – abbiano in corso, ovvero sottoscrivano successivamente, CdS ai sensi della L. n.863/84 e che abbiano individuato strumenti finalizzati a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
La misura prevede una riduzione pari al 35% dell’ammontare dei contributi dovuti per i lavoratori il cui orario di lavoro è oggetto di riduzione in misura superiore al 20% ed è riconosciuta per periodi non precedenti al 21 marzo 2014 e per tutta la durata del Contratto di Solidarietà come previsto dall’accordo costitutivo, nel limite massimo di 24 mesi relativamente all’unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.
L’impresa presenterà alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli incentivi all’occupazione, attraverso la modulistica e le modalità operative indicate all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/ContrattiSolidarieta/Pages/20140926_contrattisolidarieta_modulistica.aspx, domanda di riduzione contributiva in bollo, nella quale dovrà essere indicato il codice pratica relativo all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata mediante la procedura denominata CIGS on-line, unitamente alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività ovvero il piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
La domanda dovrà essere inoltre contestualmente inoltrata telematicamente all’INPS ed alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo ove è situata la sede legale dell’Azienda.
Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi stanziati a partire dall’esercizio finanziario 2016, dovranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della circolare in oggetto (12 ottobre 2015).
Le istanze, a firma digitale, verranno istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’inoltro effettuato esclusivamente tramite PEC.
Acquisita la comunicazione da parte dell’INPS della quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo, qualora le risorse disponibili lo consentano, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione adotterà, entro i 120 gg. successivi alla stessa, il relativo provvedimento concessivo per un periodo non superiore ai 12 mesi ed entro i limiti della quantificazione di cui all’art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n.17981/2015, ovvero:
“La quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo sarà effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà.”.
Le Direzioni Territoriali del Lavoro avranno il compito di verificare che siano stati rispettati i presupposti individuati nell’art. 1 del Decreto interministeriale n. 17981/2015, trasmettendone l’esito alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione.
Tali accertamenti saranno effettuati in data successiva alla scadenza dei primi 9 mesi dalla decorrenza della riduzione concordata dell’orario di lavoro.
Allegati
DI 17981_14 sett 2015
circolare n25 del 12ott2015 (003)