Assemblea pubblica GI Campania – Napoli, 23 marzo 2017 ore 16.30

Il prossimo 23 marzo, alle ore 16.30, presso la sede dell’Unione Industriali Napoli (Piazza dei Martiri, 58 a Napoli), si svolgerà la prima Assemblea pubblica dei Giovani Imprenditori della Campania, un incontro fattivo tra Giovani, Imprenditori e Politici.

I giovani imprenditori della Campaniahanno sempre cercato di contribuire concretamente al dibattito tra le forze politiche e sociali in merito al funzionamento del Paese per individuare ed elaborare proposte utili al sistema produttivo territoriale e nazionale. Attraverso il dibattito di cercherà di definire con maggiore enfasi e coinvolgimento il ruolo e l’apporto che i Giovani possono portare alla società.
In allegato il programma dei lavori.

Allegati

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FISCO – Detrazioni riqualificazione antisismica per interventi di messa in sicurezza. Pubblicato il decreto MIT, linee guida e modello di asseverazione

Lo scorso 28 febbraio, con la pubblicazione del decreto del MIT sulla classificazione sismica, si è data piena operatività alle misure contenute nella Legge di Bilancio 2017, riguardanti gli incentivi alle ristrutturazioni edili antisismiche. Il MIT ha predisposto un vero e proprio pacchetto informativo, costituito, oltre dal DM, anche da una linea guida e un modello di asseverazione. In questo modo, si è dato il via ad “una stagione volta alla Prevenzione Sismica”, così come affermato dal Ministro Graziano Delrio.

Le linee guida introducono 8 classi di rischio, dalla A+ alla G, individuate attraverso la comparazione di due indici: il PAM, Perdita Annuale Media attesa, che tiene conto degli aspetti economici, e l’indice IS-V, che considera il fattore della sicurezza della vita.

L’individuazione della Classe di Rischio Sismico può essere svolta esclusivamente da architetti e ingegneri abilitati (sono esclusi i geometri) utilizzando due metodi:

– convenzionale, che consiste in una valutazione quantitativa dei due indici citati;

– semplificato, che consiste in una valutazione qualitativa applicabile solo all’ambito delle opere in muratura e relativamente ad interventi locali, utilizzabile sia come valutazione preliminare della Classe di Rischio sia come metodo alternativo.

Con la classificazione si rende, quindi, operativa la Legge di Stabilità 2017, la quale prevede agevolazioni fiscali per gli interventi di messa in sicurezza realizzati dal 2017 al 2021. Degli 8.048 comuni italiani, sono interessati tutti quelli ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (così come disposto dalla classificazione di pericolosità sismica dell’OPCM del 2003) per un totale di 5.790 comuni.

I benefici sono estesi oltre che alle prime case, anche alle seconde proprietà, ai condomini, agli enti locali, che dovranno mettere in sicurezza gli edifici pubblici, e alle attività produttive.

Sono previste detrazioni premiali in funzione dell’efficacia degli interventi, rispettivamente del:

– 50% per interventi di sola ristrutturazione, che non apportano un miglioramento di classificazione sismica;

– 70% per interventi antisismici che apportano il miglioramento di una classe;

– 80% per interventi antisismici che apportano il miglioramento di due o più classi.

Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici, come nel caso dei condomini, le detrazioni sono del 75% e dell’85% rispettivamente per miglioramento di una e due o più classi di rischio. Tali bonus includono oltre agli oneri di realizzazione dell’intervento, anche le spese sostenute per la classificazione, la progettazione degli stessi interventi e le spese per prestazioni professionali.

È disposta specifica semplificazione nel caso delle costruzioni destinate alle attività produttive; infatti, le linee guida permettono, in caso di strutture assimilabili a capannoni industriali, il passaggio alla classe superiore eseguendo solamente miglioramenti locali di rafforzamento, anche senza un’attribuzione della classe di rischio.

Allegati

ALLEGATI




CREDITO – Operativo il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti. Domande dal 3 aprile 2017

Informiamo che è divenuto operativo il fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi da 199 a 202). Sono stati, infatti, pubblicati il Decreto MISE del 17 ottobre 2016 e la Circolare n. 127554 del 22 dicembre 2016 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del MISE, che stabiliscono criteri e modalità di funzionamento dello strumento.

Il Fondo, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha l’obiettivo di ripristinare, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, la liquidità delle PMI (così come definite dalla Commissione europea) che entrano in crisi a causa di mancati pagamenti da parte di altre imprese debitrici imputate per i reati di truffa, estorsione, insolvenza fraudolenta, false comunicazioni sociali.

Dal 3 marzo 2017 è possibile accedere alla piattaforma informatica – sezione “Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti” del sito internet del MISE – per compilare la domanda di finanziamento, che potrà essere inviata, esclusivamente attraverso la suddetta piattaforma, a partire dal 3 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello, disposta con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.

Per ottenere i finanziamenti, le PMI devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

  • un rapporto non inferiore al 20% tra l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici e il totale della voce “Crediti verso clienti” dell’attivo circolante dello stato patrimoniale;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • non essere in stato di scioglimento o liquidazione;
  • non essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai della legge fallimentare o ad accordi di ristrutturazione dei debiti.

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

La concessione del finanziamento da parte del MISE è condizionata alla verifica della regolarità contributiva, così come risultante dal DURC. In caso di domanda di finanziamento agevolato di importo superiore a 150mila euro, è necessario presentare la documentazione antimafia.

Ciascuna PMI può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato, corredata da una Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti che:

  • la PMI beneficiaria che richiede il finanziamento agevolato è parte offesa in un procedimento penale a carico dell’impresa debitrice in corso al 1° gennaio 2016;
  • gli estremi del procedimento penale di cui al punto precedente;
  • l’ammontare, risultante dagli atti del procedimento penale, delle somme dovute e non pagate alla PMI beneficiaria da parte dell’impresa debitrice;
  • l’ammontare alla data di presentazione della domanda delle somme dovute e non pagate alla PMI beneficiaria da parte dell’impresa debitrice.

I finanziamenti sono concessi in un’unica soluzione, sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, quindi a esaurimento risorse, e secondo l’ordine cronologico di presentazione o completamento a seguito di integrazioni richieste dal MISE.

Gli stessi non potranno eccedere l’importo massimo di 500mila euro e comunque non potranno essere superiori:

  • alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda;
  • alla capacità di rimborso della stessa PMI beneficiaria. In proposito si fa riferimento al flusso di cassa rilevato dall’ultimo bilancio approvato; per il calcolo di tale flusso si veda l’articolo 6, comma 7, lettera b) del Decreto.

I finanziamenti dovranno essere rimborsati a tasso zero secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.

Le agevolazioni sono concesse a titolo de minimis e saranno integralmente revocate nel caso in cui le imprese debitrici siano assolte – con sentenza passata in giudicato, intervenuta prima del completo rimborso del finanziamento agevolato – per i delitti di cui sono state imputate nel procedimento penale in cui la PMI beneficiaria è risultata parte offesa.

Nel caso di revoca dell’agevolazione – che è pari all’ammontare dell’Equivalente Sovvenzione Lordo del finanziamento agevolato – il Ministero definirà un nuovo piano di ammortamento e le PMI beneficiarie saranno tenute a corrispondere al Ministero le rate non ancora rimborsate, come definite dal nuovo piano.

Tale piano sarà regolato a un tasso d’interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. Il tasso di riferimento è pari al “tasso di base” (pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) maggiorato in considerazione del rating delle PMI beneficiarie, ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Per le PMI costituite da meno di 24 mesi la maggiorazione è pari a 400 punti base.

Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e che il 10% delle risorse annue sarà riservato alle PMI in possesso del rating di legalità.

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DM 17ott16

Circ-22-12-2016-127554-Mancati-pagamenti




ATTI Seminario “Legge di Bilancio 2017: LE MISURE DI INTERESSE PER LE IMPRESE”

Pubblichiamo le slide proiettate dal direttore Politiche Fiscali di Confindustria, Francesca Mariotti, durante il seminario “Legge di Bilancio 2017: LE MISURE DI INTERESSE PER LE IMPRESE” svoltosi in sede il 20 marzo scorso.

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Salerno 20_3_17 Mariotti – Presentazione misure investimenti 2017




ACCORDO per il CREDITO 2015 – iter adesione Regione Campania completato

In riferimento a quanto già comunicato sul tema in oggetto, informiamo che la delibera regionale n. 55 del 7 febbraio 2017 è stata pubblicata sul sito del

Ministero dell’Economia e Finanze http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/moratoria/moratoria_2015/index.html, divenendo così pienamente efficace.Infatti, con questo passaggio amministrativo, si è concluso l’iter formale di adesione della Regione Campania alla moratoria di cui all’Accordo per il credito 2015, firmato da Confindustria, ABI e altre associazioni di rappresentanza il 31 marzo 2015. Pertanto, le imprese con mutui assistiti da agevolazioni regionali potranno chiedere, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, la sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti.

Allegati

DGRC n° 55 del 7 febbraio 2017

all. 2 Elenco DGRC n° 55 del 7 febbraio 2017

all. 1 Accordo DGRC n° 55 del 7 febbraio 2017




Trucillo Grand Opening – Martedì 21 marzo 2017

Uno speciale open day organizzato dalla Cesare Trucillo per il prossimo il 21 marzo 2017 (ore 10/17), presso il nuovo stabilimento in via Cappello Vecchio. Forte di quasi 70 anni di storia, l’azienda aprirà le porte ai clienti finali della sua rete Italia per un percorso esperienziale ed emozionale sul caffè. Con l’apertura del nuovo impianto produttivo, Trucillo si propone di far fronte all’incremento di volumi e anticipare le tendenze del mercato internazionale del caffè.

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Grand Opening 21 Marzo_programma




Incentivi “Occupazione Giovani” e “Occupazione SUD”: disponibili on-line i moduli per la fruizione

Facendo seguito alle nostre precedenti informative del 2 Marzo u.s., Vi informiamo che l’Inps, con il messaggio n. 1171 del 15 marzo 2017, riportato in allegato, comunica che, a decorrere dal 15 marzo 2017, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente, presente sul sito internet dell’Istituto, sono disponibili i moduli di istanza on-line “OCC.GIOV.” e “B.SUD” per l’inoltro delle domande preliminari di ammissione ai benefici e la prenotazione delle risorse relative agli incentivi.

Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° Gennaio e il 14 Marzo 2017 (rispettivamente, primo giorno di decorrenza degli incentivi e giorno anteriore al rilascio del modulo) dovranno essere inviate entro il 30 Marzo 2017. Per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 15 Marzo u.s. la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio cronologico di presentazione dell’istanza stessa.

Successivamente al 30 marzo p.v. sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 1° Gennaio e il 14 Marzo 2017; per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà, tuttavia, effettuata secondo il criterio dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa.

Nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata, a seguito dell’elaborazione da parte dell’Istituto, venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro 7 giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto – dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.

Entro 10 giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’INPS, il datore di lavoro, inoltre, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta.

L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

Il datore di lavoro, la cui istanza di conferma verrà accolta, riceverà l’indicazione – all’interno dello stesso modulo di conferma dell’istanza – della misura massima complessiva dell’incentivo spettante, incrementata, al fine di gestire eventuali aumenti della retribuzione nel corso del rapporto agevolato, del 5%.

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Messaggio numero 1171 del 15-03-2017




Fondo di integrazione salariale (FIS): chiarimenti – messaggio INPS n. 1133 del 13 Marzo 2017

L’Inps, con il messaggio n. 1133 del 13 marzo 2017, riportato in allegato, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà – Fondo di integrazione salariale (FIS).

L’analisi della disciplina relativa all’assegno di solidarietà garantito dal FIS, contenuta nell’art. 31 del decreto legislativo n. 148/2015 e nell’art. 6 del D.I. n. 94343/2016, ha fatto sorgere alcune perplessità in ordine all’ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza, a seguito delle quali è stato richiesto un intervento chiarificatore al Ministero.

Le disposizioni normative sopra citate prevedono che le istanze di accesso all’assegno di solidarietà garantite dal FIS siano presentate in via telematica all’INPS entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell’attività lavorativa abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

I termini suddetti non sono stati previsti come termini di decadenza ed assumono, pertanto, natura ordinatoria.

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 1502 del 3 marzo, nel prendere atto della mancata previsione nei decreti in parola di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva della domanda, ritiene che si possa applicare la regola generale secondo la quale l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda. Quest’ultimo termine costituisce, sempre ad avviso del Ministero, il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.

Saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.

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Messaggio numero 1133 del 13-03-2017




Convegno “Il Vero e il Falso. Scenari e proposte per combattere la contraffazione” Napoli, 17 marzo – ore 14.45

Segnaliamo che venerdì 17 marzo p.v. alle ore 14.45, presso il Complesso conventuale San Domenico Maggiore a Napoli, avrà luogo il Convegno “Il Vero e il Falso. Scenari e proposte per combattere la contraffazione” (prog. all.), iniziativa, alla quale ha aderito il Comitato Made in di Confindustria, e promossa dall’Associazione Museo del Vero e del Falso.

L’Associazione, espressione del sistema confindustriale campano, ha realizzato dal mese di dicembre scorso una mostra didattica sul tema della contraffazione nel campo dei giocattoli “Con i giocattoli nun s’ pazzea” che si concluderà il 19 marzo c.m. ed un ciclo di racconti “Miti, Favole ed altre Storie …” in cui in ogni incontro si leggono piccole storie in tre lingue diverse attraverso le quali si associa sempre un aneddoto di valorizzazione della legalità e di denigrazione della illegalità. Attraverso queste iniziative si tenta di sensibilizzare il pubblico ai valori della legalità e della sicurezza dei prodotti ed all’importanza della ricerca e tutela delle produzioni ed idee convinti che solo un cambio culturale possa rafforzare il valore insito delle produzioni “regolari”.

Il Convegno offrirà, invece, gli strumenti per analizzare la piaga sociale, economica e criminale generata dalla contraffazione e porre le basi per avviare un dialogo continuo e fattivo tra le diverse Istituzioni competenti in materia.

La partecipazione è libera

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Lavoro notturno e Lavori usuranti: 31 Marzo scadenza del termine per la comunicazione

Vi comunichiamo che è fissata al 31 marzo p.v. la scadenza del termine per la comunicazione dello svolgimento di lavoro notturno nell’anno 2016, termine a suo tempo fissato dal Ministero del lavoro con circolare n. 15 del 20 giugno 2011.

 

La comunicazione in parola deve essere effettuata attraverso il modello LAV – US,pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro: www.lavoro.gov.it e sul portale del lavoro: www.cliclavoro.gov.it.

L’omissione di questa comunicazione – ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del DM 20 settembre 2011 – è sanzionabile in via amministrativa (art. 5, comma 3, del D.lgs n. 67/2011).

 

Scade, nella medesima data, l’obbligo di comunicazione delle lavorazioni usuranti ai fini del monitoraggio (art. 2, comma 5 del D.lgs 67/2011 e art. 6, comma 1, lett. a) del DM 20 settembre 2011). Anche questo termine è stato fissato in via amministrativa con circolare del 28 novembre 2011.

 

In questo secondo caso, si tratta di una comunicazione obbligatoria ma non sanzionata: il medesimo DM 20 settembre 2011, infatti, evidenzia che la sanzione amministrativa, prevista dall’art. 5, comma 3 del decreto legislativo 67/2011, si applica solamente in caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b).