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EMERGENZA COVID-19: PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA AL 15 OTTOBRE 2020: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DL 83/2020 – PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LAVORO AGILE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020), in allegato, proroga al 15 ottobre p.v. la scadenza dello stato di emergenza indicata nel DPCM del 31 gennaio 2020 (31 luglio 2020).
Tra le misure straordinarie adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, particolare interesse destano l’art. 1, comma 2, lett. Z) del DL 19/2020 e l’art. 1, commi 14 e 15 del DL 33/2020 che introducono la possibilità di condizionare lo svolgimento dell’attività produttiva all’adozione di appositi protocolli di sicurezza.
Le conseguenze del rinvio dello stato d’emergenza sono, da un lato, la proroga dei termini che fanno genericamente rinvio al periodo di emergenza e, dall’altro, la possibilità per il Governo di adottare nuovi provvedimenti che estendano al 15 ottobre le misure già vigenti al 31 luglio: siamo dunque in attesa di nuovi DPCM che, riempiendo di contenuto la facoltà concessa al Governo, estendano o modifichino le misure vigenti. Si ricorda che ciascun provvedimento non potrà avere durata superiore ad un mese (Dl n. 19/2020, art. 1, comma 1).
In attesa del nuovo DPCM, il decreto-legge n. 83/2020 proroga (per il periodo massimo di 10 giorni) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 (che aveva prorogato il DPCM 11 giugno 2020).
La proroga dei termini non comporta il rifinanziamento delle misure, che dovranno essere coperte con le risorse previste dalla legislazione vigente.
Inoltre, poiché molte disposizioni adottate nel periodo di emergenza hanno previsto misure con termine finale al 31 luglio 2020, il decreto-legge individua tassativamente i termini originariamente fissati al 31 luglio che vengono prorogati al 15 ottobre 2020 ed evidenziando che tutti quelli non richiamati restano fermi al 31 luglio 2020.
Tra i termini prorogati, si segnalano quelli rilevanti ai fini della sicurezza sul lavoro e del lavoro agile:
Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali – Art. 5bis del DL n. 18/2020
In particolare: 2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale – Art. 15, comma 1 DL n. 18/2020
In particolare: 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5-bis, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività – Art. 16, commi 1 e 2 del DL n. 18/2020
In particolare: 1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
- Disposizioni in materia di lavoro agile:
Art. 39 del DL n. 18/2020
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Art. 90 del DL n. 34/2020
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione……….. 3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Pertanto fino al 15 ottobre 2020 si potrà proseguire anche in assenza degli accordi individuali.
Ne consegue che le imprese ben potranno limitarsi a comunicare ai lavoratori interessati la prosecuzione del lavoro agile secondo le modalità fin qui osservate, non avendo l’onere di raccogliere e conservare l’eventuale consenso che fosse stato già espresso. Occorrerà solo osservare gli obblighi di informativa in forma semplificata relativi al nuovo termine fissato.
Resta da specificare che la disposizione dell’art. 90, comma 1, primo periodo (ossia quella che riconosce, a determinate condizioni, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile) viene prorogata solo fino al 14 settembre 2020, data individuata dal Ministero dell’Istruzione come quella d’inizio dell’attività scolastica. La proroga così limitata sembra, dunque, presupporre che il prossimo anno scolastico inizi regolarmente con l’attività “in presenza” di tutti gli studenti fino a 14 anni, su tutto il territorio nazionale.
Viceversa sono prorogate al 15 ottobre 2020 le disposizioni recate dell’art. 90, comma 1, secondo periodo (ossia quella che riconosce il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, a determinate condizioni, ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, come specificamente individuati dalla norma), e dai commi 3 (riguardante le comunicazioni in via telematica) e 4 (che esenta come detto i datori dal raccogliere il consenso individuale del singolo lavoratore).
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Per quanto concerne invece l’efficacia del Protocollo, questa risulta prorogata, inizialmente per un periodo massimo di dieci giorni (essendo stata prorogata la validità del DPCM che li richiama), salvo ulteriore estensione che sarà prevedibilmente contenuta nel prossimo DPCM.
Si segnala, invece, che non risulta prorogato l’art. 26, comma 2, del DL n. 18/2020 (che per alcune forme di fragilità prevede l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, fino al 31 luglio 2020).
Sembrano invece confermate tanto l’equiparazione dello stato di quarantena alla malattia (art. 26, comma 1, non soggetto ad alcun termine) quanto la previsione dell’art. 83 del DL n. 34/2020 (che prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili fino alla scadenza del periodo di emergenza sanitaria).
All.to
EMERGENZA COVID-19/PROROGA AL 15 OTTOBRE 2020 DELLO STATO DI EMERGENZA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Il 29 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato d’emergenza connesso al COVID-19. Conseguentemente, il Governo ha adottato il DL n. 83/2020, in vigore da ieri, che estende fino a tale data la vigenza di alcune disposizioni legislative legate allo stato di emergenza.
Il riferimento è, in particolare, a:
- il DL n. 19/2020 (art. 1, co. 1), che consente l’adozione delle misure di contenimento, mediante DPCM, ordinanza del Ministro della salute e, nelle more dell’adozione di tali atti e con efficacia limitata fino a tale momento, mediante provvedimenti urgenti regionali;
- il DL n. 33/2020 (art. 3, co. 1) che, tra l’altro, contiene misure sulla limitazione della circolazione infra-regionale, interregionale e da e verso l’estero, nonché sui Protocolli e sulle Linee Guida di sicurezza anti-contagio per l’esercizio delle attività economiche e sulle sanzioni previste in caso di inosservanza delle misure di contenimento.
Inoltre, nell’allegato 1 del nuovo DL n. 83, è riportato l’elenco di specifiche misure, adottate durante lo stato di emergenza, la cui vigenza è prorogata fino al 15 ottobre 2020. Al riguardo, il DL specifica che le disposizioni non comprese nell’allegato 1 e aventi vigenza connessa o correlata alla precedente scadenza dello stato di emergenza (31 luglio 2020) sono applicabili fino a oggi (31 luglio 2020).
Quanto alle disposizioni indicate nell’allegato 1 del nuovo DL n. 83 di maggiore interesse per le imprese, segnaliamo quelle su:
- la produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (art. 15, co. 1 del DL n. 18/2020);
- lo svolgimento delle sedute e riunioni delle associazioni private anche non riconosciute e delle fondazioni, nonché delle società, comprese le cooperative e i consorzi (art. 73 del DL n. 18/2020);
- l’operatività del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica (art. 122, co. 4 del DL n. 18/2020);
- la sospensione de termini di accertamento e di notifica delle sanzioni per inottemperanza dell’obbligo di fornire dati statistici (art. 81, co. 2 del DL n. 34/2020);
- il lavoro agile, salvo il diritto al medesimo lavoro agile per i dipendenti del settore privato genitori di un figlio minore di anni 14, diritto che rimane vigente fino al 14 settembre 2020 (art. 81, co. 2 del DL n. 34/2020);
- il pagamento dei SAL in deroga ai limiti fissati nell’ambito dei contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica e la semplificazione delle procedure per l’adozione degli atti e dei decreti relativi all’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica (art. 232, co. 4 e 5 del DL n. 34/2020).
Inoltre, sono stati riavviati i tavoli di confronto con il Ministero del lavoro per aggiornare il Protocollo su salute e sicurezza adottato il 14 marzo e integrato il 24 aprile scorso e che cesserà la propria validità al termine dello stato di emergenza. Nello specifico, le misure in materia di lavoro agile e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal DL 83/2020, sono oggetto di nostra news dedicata, cui rinviamo per tutti gli approfondimenti.
Infine, il DL dispone che, nelle more delle nuove misure di contenimento e comunque per non oltre 10 giorni dalla sua entrata in vigore, quindi fino al 9 agosto prossimo, continua ad applicarsi il DPCM 14 luglio 2020 (di cui abbiamo dato notizia con la precedente comunicazione del 15 luglio).