Evento SACE a Napoli: Re-action Export Calling – 27 settembre, ore 16.00, Museo Pignatelli, Riviera di Chiaia

Il prossimo 27 settembre, alle ore 16.00, presso il Museo Pignatelli a Napoli, è in programma l’evento Re-action Export Calling dedicato alla presentazione di nuovi tool realizzati da SACE, tre strumenti 4.0 per individuare rischi e opportunità e conoscere i mercati più attraenti per export e investimenti italiani.

In allegato è disponibile l’invito dell’evento, col programma dei lavori e degli interventi previsti.

Per quanti interessati a partecipare, invitiamo a confermare l’adesione a mezzo mail ai nostri uffici [email protected].

Allegati

evento SACE Napoli 27 settembre2016




Coefficiente per la rivalutazione del tfr e dei crediti da lavoro – agosto 2016

TFR

Ad agosto 2016 l’indice in base 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 100,2.

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione ad agosto 2016 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2015, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,01220234.

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 31 agosto 2016.

Allegati

Tabella TFR_ago16

Tabella Rivalutazione crediti lavoro_ago16




Chiusura uffici per festività Santo Patrono

Si comunica che in occasione della festività del Santo Patrono della città di Salerno, San Matteo, gli uffici di Confindustria Salerno resteranno chiusi nella giornata di mercoledì 21 settembre 2016.




Fondo di Integrazione Salariale Circolare INPS n. 176

Vi informiamo che lo scorso 9 Settembre l’INPS ha pubblicato la circolare n.176, riportata in allegato, relativa alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (L. n. 92/2012 e D.Lgs 148/2015).

Come noto, il D.Lgs. n.148/2015 ha introdotto, a decorrere dal 1° Gennaio 2016, il Fondo di Integrazione Salariale per i datori di lavoro che occupano oltre 5 dipendenti e non hanno diritto agli ammortizzatori sociali, né hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali.

La circolare in oggetto disciplina, tra l’altro, l’ambito di applicazione e le misure relative alle prestazioni ed alla contribuzione. Relativamente a quest’ultimo aspetto, al punto 7.2 l’Istituto disciplina le modalità di versamento della contribuzione ordinaria e, in particolare, regola il versamento della contribuzione, dovuta a decorrere dal 1° Gennaio 2016.

In considerazione dell’avvenuto ampliamento della platea dei datori di lavoro destinatari del Fondo, è necessario distinguere tra i datori di lavoro che erano già iscritti al fondo residuale, i quali versano la contribuzione dal Gennaio 2016 ed i datori di lavoro non iscritti, che solo ora sono chiamati al versamento contributivo anche per il pregresso.

Inoltre, nel provvedimento si prevede che “la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da gennaio a settembre 2016, dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare(deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Resta ferma la possibilità, per gli interessati, di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare)”.

Pertanto, il pagamento in unica soluzione della contribuzione (comprensiva della quota a carico dei lavoratori) potrà essere effettuata entro il 16 Dicembre 2016. Resta ferma la facoltàdi rateizzare il debito (anche con riferimento alla quota dei lavoratori), con pagamento anche degli interessi di dilazione.

L’eventuale domanda di rateizzazione va effettuata entro la scadenza del 16 Dicembre 2016.

Allegati

Circolare numero 176 del 09-09-2016_Allegato n 3

Circolare numero 176 del 09-09-2016_Allegato n 2

Circolare numero 176 del 09-09-2016_Allegato n 1

Circolare numero 176 del 09-09-2016




Progetto Welfare Index PMI

  Il welfare aziendale è un tema di crescente rilievo per il nostro Sistema.

L’insieme di tutele e servizi forniti dall’impresa ai propri dipendenti, al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa, si configurano ormai come pratiche molto diffuse ed in costante crescita, che coinvolgono numerose realtà imprenditoriali del nostro Paese.

 

Proseguendo nel solco delle iniziative già avviate, Confindustria, anche per il 2016-2017, ha aderito ad un progetto promosso dalla compagnia di assicurazioni Generali Italia.

Il progetto “Welfare Index PMI – Indagine sul welfare aziendale”, giunto alla seconda edizione, si pone l’obiettivo di sviluppare un Welfare Index per analizzare la diffusione del fenomeno nel sistema produttivo italiano.

 

Lo scorso anno è stata registrata un’ampia partecipazione di imprese (circa 2.000) e Confindustria ha svolto un ruolo di primo piano attraverso le numerose eccellenze del Sistema. Le imprese più virtuose sono state premiate nell’evento conclusivo patrocinato dalla Presidenza del Consiglio, tenutosi l’8 marzo 2016 a Roma.

 Nel sito http://www.welfareindexpmi.it/ potrete trovare:

–      riservatamente  alle  imprese  che  hanno  partecipato, il profilo di misurazione e confronto con la media e i top di settore;

–      il  Rapporto 2016 Welfare Index PMI sulla diffusione del welfare aziendale nelle imprese italiane;

–      il questionario per autovalutarsi e partecipare all’edizione 2016-2017.

Le imprese interessate a fruire del servizio gratuito di autovalutazione, potranno accedere al questionario online e alle relative note informative, attraverso il seguente link:  http://93.57.97.140/index.php/541836/lang-it.

La  partecipazione all’indagine è protetta dalle regole di riservatezza e tutte le imprese aderenti   riceveranno riservatamente il rapporto personalizzato con la valutazione individuale rispetto al Welfare Index PMI.  La premiazione delle best practice per questa edizione è prevista l’8 marzo 2017.




CINA: Workshop e B2B per i settori Farmaceutico e Medicale (Roma, 7 Ottobre 2016)

Venerdì 7 Ottobre prossimo Confindustria e Agenzia ICE, in collaborazione con la CCCMHPIE-China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products, organizzano un incontro con una delegazione di aziende cinesi del settore farmaceutico e medicale.

I lavori si svolgeranno a Roma, presso la Sala Pirelli di Agenzia ICE (Via Liszt 21), con registrazione a partire dalle ore 9:30.

L’evento si inserisce nell’ambito del Gruppo di Lavoro Sanità Italia-Cina, promosso dal MofCom-Ministero del Commercio cinese e dal MiSe-Ministero dello Sviluppo Economico italiano, in seno alla Commissione Mista Italia-Cina del 2015.

La delegazione cinese è composta da aziende del settore medicale e farmaceutico interessate ad opportunità di collaborazione e allo sviluppo di nuovi progetti con aziende italiane. Si prega di visionare la descrizione puntuale delle loro attività manifatturiere e commerciali, nonché delle richieste di partnership, nelle note allegate.

L’incontro prevede una prima parte introduttiva, in italiano e in cinese con traduzione simultanea, ed incontri di business a seguire.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

Si allega di seguito l’agenda dei lavori, i profili della delegazione e l’elenco delle aziende cinesi interessate ai B2B.

Si invitano le aziende interessate ad iscriversi agli incontri di business entro Giovedì 6 Ottobre, tramite registrazione on-line al seguente link: Incontro Cina Salute (http://www.confindustria.it/Aree/CinaSalute2016.htm).

Allegati

China Healthcare_7th oct. 2016




Il CEO di Healthware International, Roberto Ascione, tra gli imprenditori Top Leader nel campo della Salute

Il CEO di Healthware International, Roberto Ascione, è entrato tra i 10 finalisti nella categoria top Industry Leader nell’ambito del 10 Years Global Retrospective Awards, un riconoscimento conferito da Health 2.0, una delle principali organizzazioni e conferenze di rilievo internazionale nel campo della Salute.
In occasione del decimo anniversario della conferenza, Health 2.0 ha organizzato un contest per premiare le principali aziende, istituzioni, ospedali, startup, imprenditori, opinion leader e patients activists che negli ultimi dieci anni hanno contribuito a rivoluzionare il mondo dell’healthcare attraverso le nuove tecnologie e la salute digitale.
Roberto Ascione è l’unico italiano selezionato ed è già entrato nei dieci finalisti della sua categoria.
E’ possibile votare per Roberto qui: https://www.surveymonkey.com/r/SPVPJY2
I vincitori saranno annunciati durante The 10th Annual Fall Health 2.0 Conference che si terrà a Santa Clara in California (USA) dal 25 settembre.

Leader mondiale nelle comunicazioni sanitarie , Healthware è una miscela unica di consulenza , servizi di agenzia e di capacità tecnologiche .
Fondata a Salerno, ha il proprio headquarter in via Amato, nella Zona Industriale, ed uffici a Roma, Milano, Londra, New York.
http://www.healthwareinternational.com/




INTERNAZIONALIZZAZIONE/AGROALIMENTARE: WORKSHOP e B2B in AUSTRIA, Vienna, 16 novembre. ADESIONI entro 23 settembre p.v.

L’ICE Agenzia, all’interno del Piano Export Sud, promuove un workshop sull’agroalimentare in Austria, dedicato alle “Eccellenze Italiane” delle Regioni Convergenza (Campania, Calabria, Publia, Sicilia). 

DOVE e Quando

Vienna (presso le prestigiose sale del Palazzo Metternich, sede dell’Ambasciata d’Italia a Vienna), 16 novembre 2016, dalle 15.00 alle 21.00

PRODOTTI Target/requisiti

La promozione è rivolta esclusivamente a prodotti di elevata qualità e tipicità regionali (DOP, IGP, STG).

Sono ESCLUSI VINI e CAFFE’.

Da parte delle aziende è richiesta una precedente esperienza nel paese target o in mercati affini (p.es. Germania, Svizzera), e supporti alla vendita idonei per affrontare tali mercati esteri (sito web in tedesco o almeno in inglese, eventualmente brochure in lingua, etichettatura conforme, personale addetto all’export che possa interloquire con i buyer, in tedesco o in inglese).

In cosa consiste/programma

  • Workshop, dalle ore 15:00 alle 19:00: presentazione e degustazione libera delle specialità di circa 30 aziende produttrici partecipanti.
  • Welcome dinner, dalle ore 19:00 alle 21:00: menù tipico delle Regioni coinvolte preparato da uno chef italiano con abbinamento di vini tipici di tali territori.

Saranno invitati a partecipare: giornalisti, ristoratori, insegnanti di scuole enogastronomiche/turistiche, importatori/grossisti, GDO, Grande ristorazione/party-service, dettaglianti e opinion leader.

 

Sono previste azioni di comunicazione, qualiinviti personalizzati a giornalisti, ristoratori, insegnanti di scuole enogastronomiche/turistiche, importatori/grossisti, GDO, grande ristorazione/party-service, dettaglianti e opinion leader.

Sarà realizzata una brochure delle aziende partecipanti, che verrà inviata in formato elettronico insieme all’invito agli operatori austriaci.

campagna pubblicitaria della manifestazione presso la stampa

Ogni azienda avrà a disposizione:

– una postazione per la gestione dei contatti.

– Interpreti ad uso non esclusivo si alterneranno nel prestare assistenza alle aziende in sala. Eventuali interpreti personalizzati potranno essere richiesti, a pagamento, all’Ufficio ICE-Agenzia di Vienna.

Costi

150 Euro + IVA

Il versamento della quota di partecipazione dovrà avvenire dopo la comunicazione di ammissione.

Sono a carico delle aziende partecipanti le spese per la spedizione del campionario espositivo fino alla sede dell’evento, oltre al viaggio ed al soggiorno di un proprio rappresentante.

TEMPI e Modalità di adesione

MODULO DI PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE sul sito: https://sites.google.com/a/ice.it/workshopaustria2016/ entro il prossimo 23 settembre (vale l’ordine cronologico di arrivo).

A conclusione della registrazione ONLINE, l’ICE invierà una email di conferma con allegato il modulo di adesione compilato che dovrà essere stampato, timbrato, firmato ed inviato via fax al n.06 89280362 o via PEC all’indirizzo: [email protected] entro i termini sopra indicati.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, pari a 30 aziende.

Le aziende ammesse riceveranno specifica comunicazione di accettazione

Le richieste in sovrannumero verranno collocate in lista d’attesa cronologica.

Alleghiamo la circolare con le informazioni di dettaglio. 

Allegati

scheda_adesione (1)

brochure WORKSHOP B2B VIENNA




Sweet Angels

Le donne del Comitato Femminile di Confindustria Salerno, insieme a tante amiche coinvolte per l’occasione, hanno partecipato, in qualità di “Sweet Angels” ad una coinvolgente gara di pasticceria e successiva asta di beneficenza dei dolci in favore del fondo per l’infanzia “Fili D’Erba”. L’evento è stato organizzato dall’imprenditrice Maria d’Amato nella suggestiva atmosfera della sua “Tenuta dei Normanni” a Giovi Bottiglieri, in collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana, presieduta da Antonia Autuori. Nel team dei “Giudici assaggiatori” delle 11 torte in competizione anche il Vicepresidente di Confindustria Salerno, Pasquale Gaito. Al termine dell’asta, dopo la degustazione dei dolci, il concerto “Il grande cinema: emozioni in musica” con violino, violoncello e piano del Trio Belle Époque.

Allegati




Salute e sicurezza sul lavoro – Accordo stato-regioni formazione RSPP – Commento

Nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto del 2016 è stato pubblicato l’accordo Stato-Regioni in tema di formazione sulla salute e sicurezza, relativo sia alla formazione dei Responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione sia ad alcuni interventi correttivi su altre ipotesi di formazione in materia di salute e sicurezza.

L’accordo, riportato in allegato, è entrato in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (quindi il 3 settembre 2016).

Si riporta di seguito nota di commento:

 1.           Premessa

L’atteso accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 – , oltre a rivedere l’accordo relativo alla formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (del 26 gennaio 2006), interviene anche sui alcuni temi relativi alla formazione dei lavoratori:

–        formazione con modalità e-learning;

–        enti bilaterali;

–        formazione dei lavoratori addetti alle attrezzature (accordo 22 febbraio 2012);

–        riconoscimento dei crediti formativi (dl 69/2013).

 2.           La formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione

In premessa occorre precisare che:

– l’accordo abroga espressamente gli accordi del 2006 sulla formazione del RSPP

– entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione (nella Gazzetta ufficiale)(quindi il 3 settembre 2016)

– per un anno dalla entrata in vigore dell’accordo possono essere avviati corsi rispondenti ai criteri degli accordi del 2006 relativamente alla formazione di RSPP e ASPP.

Nel preambolo, l’accordo precisa alcuni aspetti di portata generale.

Tra questi si sottolinea, in particolare, quello riferito alla formazione erogata con la modalità e-learning, che viene ammessa solo se espressamente prevista da norme, accordi stato-regioni o dalla contrattazione collettiva. Ancora una volta, quindi, la Conferenza stato-regioni manifesta la propria contrarietà di fondo alla estensione generale di questa modalità innovativa di formazione, che invece, secondo Confindustria, va ulteriormente estesa, sia pure in coerenza con le peculiarità dei diversi percorsi formativi.

Non è chiarito espressamente se questa disposizione sia riferita solamente alla formazione dei RSPP o se abbia portata generale. Tuttavia,  tenendo anche presente il riferimento contenuto al punto 12.7 dell’accordo e la terza delle premesse all’accordo (peraltro non formalizzata nel corpo del documento), dovrebbe preferirsi la soluzione più ampia.

Questo porta all’ulteriore incongruenza che la formazione relativa ai lavoratori, laddove erogata con le modalità e-learning, non sembra poter essere più gestita (come soggetto formatore) dal datore di lavoro, non rientrando questi tra i soggetti individuati dall’accordo in commento. Una interpretazione del genere sembra tuttavia eccessiva, in quanto modificherebbe profondamente l’accordo del 2011. E poiché l’accordo del 2016, dove ha voluto, ha espressamente modificato gli accordi precedenti, dovrebbe ritenersi che il datore di lavoro possa continuare ad essere soggetto formatore anche laddove eroghi la formazione in modalità e-learning ai propri lavoratori.

  1. 3.           Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge validi ai fini dell’esonero dalla frequenza di corsi di formazione

Si evidenzia, in particolare, il riferimento al possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o a più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell’accordo o al possesso di un attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell’accordo. La previsione presenta numerosi profili di incertezza, sia con riferimento all’oggetto dell’esonero (che sembrerebbe essere tutti e tre i moduli A, B e C, mentre i corsi universitari esonerano solamente dai moduli A e B, visto il tenore dell’art. 32 del dlgs n. 81/2008) sia relativamente alla individuazione dei requisiti per la loro sovrapponibilità all’accordo (per contenuti e modalità di svolgimento).

L’accordo esonera espressamente dai moduli A e B ingegneri ed architetti in possesso del titolo di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento.

  1. 4.           Soggetti formatori

Al di là dell’elenco dei soggetti abilitati a svolgere l’attività formativa, si evidenzia il passaggio inerente le associazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori. Queste, purché comparativamente più rappresentative al livello nazionale, sono qualificate come soggetti formatori. La nota relativa a questo punto dell’accordo – in antitesi rispetto a quanto previsto dal precedente accordo del 5 ottobre 2006, punto 4 – chiarisce che, qualora le associazioni si avvalgano di strutture di propria diretta ed esclusiva emanazione, queste debbano essere accreditate. Dunque, per le associazioni di rappresentanza viene introdotto – rispetto alla previgente normativa – una duplice limitazione: la diretta ed esclusiva emanazione e l’accreditamento.

Per quanto riguarda gli organismi paritetici, l’accordo presenta evidenti incongruenze. In primo luogo, il ripetuto richiamo alla rappresentatività delle parti costituenti gli organismi appare ultronea rispetto alla già chiara definizione di legge (art. 2, comma 1, lett. ee). Inoltre, appare improprio riferire la rappresentatività agli stessi organismi e non alle associazioni costituenti.

Per quanto riguarda le associazioni sindacali e datoriali e i relativi organismi paritetici, l’accordo introduce il limite dello ”specifico settore di riferimento”. Non è chiaro, innanzitutto, se il limite valga solamente per gli enti bilaterali o anche per le organizzazioni di essi costitutive. Inoltre, non si chiarisce cosa si intenda per settore (che potrebbe essere riferito a numerosi parametri, da quello del contratto applicato all’inquadramento previdenziale alla macrodistinzione tra industria,a artigianato e commercio, etc).

 5.           Requisiti dei docenti

L’accordo estende espressamente l’applicazione dei requisiti del DM 6 marzo 2013 anche alla formazione rivolta a RSPP e addetti. Sebbene la disciplina transitoria (punto 14) consenta, per i primi dodici mesi, di erogare la formazione nel rispetto dell’accordo Stato regioni del 2006 (che prevedeva per il docente il requisito della esperienza biennale in materia di salute e sicurezza), sembra opportuno e cautelativo interpretare la non chiara lettera dell’accordo (e salve eventuali differenti indicazioni del Ministero del lavoro) nel senso che, anche nel periodo transitorio, si applica il requisito formativo dei docenti previsto dal DM del 2013. Questo anche perché il DM è in vigore dal 2014 e, diversamente opinando, i requisiti per svolgere attività formativa in favore dei lavoratori sarebbero paradossalmente maggiori rispetto a quelli richiesti per erogare la formazione ai RSPP.

 6.           Metodologia di insegnamento e apprendimento

L’allegato IV individua la metodologia per la formazione relativa al modulo B. Molte sarebbero le osservazioni di carattere giuslavoristico inerenti alcune affermazioni contenute nel testo (es. la definizione di responsabile, poi coordinatore, poi figura manageriale del RSPP con relativa formazione; la caratterizzazione per il ruolo manageriale di perseguimento e sostegno al raggiungimento degli obiettivi individuati dal datore di lavoro). Limitandosi alle indicazioni metodologiche, va evidenziato che, secondo l’allegato IV, le dodici unità didattiche previste nell’accordo non riportano i contenuti della formazione ma solamente la tipologia dell’argomento da trattare, mentre i contenuti saranno riportati, insieme ad altri elementi, nell’apposito progetto formativo redatto dal soggetto formatore (in realtà, l’accordo riporta i contenuti minimi, sia pure evidentemente in forma sintetica). Particolare attenzione viene dedicata alle verifiche, in itinere e finale.

L’allegato II disciplina la formazione con modalità e-learning. Si evidenzia che le verifiche (intermedie e finale) non appaiono più obbligatoriamente  svolte in presenza (criticità che in passato aveva limitato notevolmente il ricorso a questa modalità formativa).

 7.           Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo

Mentre il modulo A appare sostanzialmente in linea (per durata e contenuti) con l’accordo del 2006, il modulo B ha una durata che va da 48 a 64 ore (rispetto alle 12-68 dell’accordo del 2006) e la parte generale (integrata da una formazione specialistica per alcuni settori produttivi) è comune ai diversi settori e non è più distinta, per contenuti e durata, a seconda dei diversi macrosettori ATECO. Le previsioni relative al modulo C appaiono in linea, per contenuti e durata, con le previgenti disposizioni.

La previsione della durata di 48 ore comune a tutti i settori produttivi appare eccessiva se riferita alle esigenze di RSPP/ASPP che operano internamente in aziende a basso rischio (es. uffici). Sarebbe stato opportuno prevedere una durata inferiore incrementandola per le aziende a rischio maggiore.

 8.           Riconoscimento formazione pregressa

L’accordo fa ovviamente salvi tutti i titoli acquisiti sulla base della formazione ricevuta secondo le previsioni dell’accordo del 2006. Solamente in caso di cambiamento di settore produttivo, sarà necessario integrare il percorso formativo (deve ritenersi che l’integrazione riguardi sia i contenuti che la durata previsti nel nuovo accordo). La tabella di corrispondenza che dovrebbe chiarire tale raccordo appare incompleta (a meno che l’assenza di riferimenti non si debba interpretare come assenza di ogni riconoscimento): da un lato, mancano le ore integrative relative al cambiamento di settore produttivo, dall’altro non si comprende l’assenza di ogni confronto relativamente ad alcuni settori.

ACCORDO   2006

CREDITO ACCORDO 2016

MODULO   B COMUNE

MODULO   B SPECIALISTICO

MODULO   B1 – 36 ORE

TOTALE

TOTALE   PER SP1

MODULO   B2 – 36 ORE

TOTALE

TOTALE   PER SP1

MODULO   B3 – 60 ORE

TOTALE

TOTALE   PER SP2

MODULO   B4 – 48 ORE

TOTALE

MODULO   B5 – 68 ORE

TOTALE

TOTALE   PER SP4

MODULO   B6 – 24 ORE

MODULO   B7 – 60 ORE

TOTALE

TOTALE   PER SP3

MODULO   B8 – 24 ORE

MODULO   B9 – 12 ORE

L’accordo precisa, poi, che – per un periodo massimo di 5 anni – l’eventuale frequenza del modulo B generale o specialistico vale come aggiornamento per i responsabili e gli addetti formati secondo l’accordo del 2006. Deve quindi ritenersi che la disposizione vale per chi non cambia settore produttivo, costituendo invece formazione obbligatoria integrativa per chi cambia settore. L’accordo non indica né il termine finale per l’integrazione della formazione né le conseguenze dell’inadempimento di tale prescrizione. Lo stesso problema interpretativo si pone per i soggetti che saranno formati secondo le vecchie regole nell’anno successivo alla entrata in vigore dell’accordo del 2016 (su questi aspetti sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Ministero del lavoro).

  1. 9.           Aggiornamento

 

Ferma la consueta logica della esclusione di corsi di mera ripetizione ma legati ad innovazioni normative o pratiche, la durata dell’aggiornamento è di 20 o 40 ore quinquennali, erogabili anche totalmente in modalità e-learning.

Per quanto riguarda la partecipazione a convegni o seminari, essa può integrare al massimo la metà dell’orario previsto per l’aggiornamento e gli eventi devono essere “organizzati e realizzati” da uno dei soggetti formatori previsti dall’accordo.

Posto che la partecipazione a seminari e convegni comporta il riconoscimento di crediti, è opportuno prestare attenzione alla registrazione delle presenza ed alla conservazione della relativa documentazione.

L’accordo esclude espressamente che costituiscano forme di aggiornamento la partecipazione a corsi per l’ottenimento di qualifiche specifiche (a titolo esemplificativo, corsi per dirigenti e preposti o per le emergenze). Costituiscono, invece, valida forma di aggiornamento la frequenza di un corso di aggiornamento per formatore (ai sensi del DM 6 marzo 2013) e di coordinatore per la sicurezza (e “viceversa”, recita l’accordo).

Per quanto riguarda la decorrenza dell’aggiornamento, l’accordo fa decorrere l’obbligo dalla conclusione del modulo B comune (come in precedenza), e non dalla conclusione degli eventuali moduli specialistici per gli addetti e dalla conclusione del modulo C per i responsabili. Per i soggetti esonerati dalla formazione, l’obbligo decorre dalla data di entrata in vigore del dlgs n. 81/2008 (ossia del 15 maggio 2008) o dal conseguimento della laurea (se successiva a tale data).

L’omissione o il ritardo nell’aggiornamento comportano la sospensione dell’esercizio della funzione. Restano ferme le sanzioni per i “soggetti obbligati”, ossia per il datore di lavoro che si avvalga di un addetto o responsabile privo del requisito formativo (“sanzioni previste per i soggetti obbligati”, recita formalmente l’accordo, che consistono nell’aver nominato un RSPP senza i requisiti e, quindi, non averlo nominato affatto – Cass., 21 maggio 2014, n. 20682). Lo stesso concetto viene ripetuto con riferimento all’aggiornamento relativo a tutte le figure della sicurezza per le quali la formazione costituisca un titolo abilitativo (es. coordinatore per la progettazione e l’esecuzione, addetti al primo soccorso, operatori di attrezzature che richiedono una formazione particolare, etc).

Sembra erronea l’indicazione secondo cui responsabili e addetti devono poter dimostrare “in ogni istante” di aver partecipato a corsi di “formazione” della durata minima di legge nel quinquennio precedente, ossia quello precedente a quello in corso.

Una disposizione di natura transitoria “consente” di completare l’eventuale aggiornamento relativo al quinquennio in corso alla data di entrata in vigore dell’accordo secondo le nuove regole: dunque sembra trattarsi di una indicazione non vincolante (“potrà essere realizzato”), lasciando intendere che l’obbligo del rispetto delle nuove regole vigerà solamente dal primo quinquennio con decorrenza successiva all’entrata in vigore dell’accordo stesso. Quindi il completamento dell’aggiornamento nell’eventuale quinquennio in corso al momento dell’entrata in vigore dell’accordo potrà essere condotto secondo le regole (tutte, ivi compresa durata e modalità, oltre che contenuti) previgenti.

  1. 10.        Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

10.1     Formazione del datore di lavoro che svolge la funzione di RSPP

 

Al datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto della funzione di RSPP viene riconosciuta la legittimazione ad erogare la formazione ai propri dipendenti, anche se non in possesso del requisito della capacità formativa previsto dal DM 6 marzo 2013. Questa disposizione non chiarisce se si intenda così esclusa l’applicazione di tutto il DM richiamato o solamente la parte dei requisiti relativa alla  capacità didattica, peraltro di difficile distinzione rispetto ai requisiti di esperienza e conoscenza richiamati nella premessa del medesimo decreto. A tal proposito sarà necessario un espresso chiarimento del Ministero del lavoro.

Il datore di lavoro di un’azienda a rischio medio/alto può seguire il corso di formazione per lo svolgimento della funzione di RSPP per aziende a rischio basso se i lavoratori svolgono tutti attività a rischio basso. Al mutare di tale condizione, essi dovranno integrare la propria formazione in relazione alle mutate condizioni di rischio. La disposizione, sicuramente intesa a rendere la formazione coerente con la valutazione dei rischi, appare pienamente condivisibile, pur lasciando il dubbio della configurabilità della fattispecie concreta che vede i lavoratori svolgere “tutti” un’attività a rischio basso all’interno di una azienda il cui macrosettore ATECO sia medio/alto. La disposizione che contempla l’ipotesi inversa (previsione dell’obbligo formativo per rischio medio/alto in una azienda classificata a rischio basso secondo il macrosettore ATECO in cui siano presenti “alcuni” lavoratori che eseguono lavorazioni a rischio medio/alto) appare incongruente sotto un differente profilo: basta infatti un solo lavoratore che svolga attività a rischio medio/alto per far scattare l’obbligo di formazione per rischio medio/alto.

10.2     Formazione del medico competente

 

Il medico competente dipendente del datore di lavoro è esonerato dalla formazione relativa ai lavoratori. Mentre la prima motivazione, inerente la professionalità del medico legata alla formazione continua, appare senz’altro coerente (potrebbe ritenersi speciale rispetto alla formazione per i lavoratori), l’altra (relativa alla collaborazione con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi) appare di difficile lettura: l’attività valutativa dei rischi, infatti, dovrebbe  presupporre – di per sé – una competenza in materia di sicurezza ancor più approfondita di quella dei lavoratori (com’è nel caso del RSPP).

10.3     Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

 

La disposizione è volta ad esonerare dai corsi di formazione per RSPP tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, non più in servizio, abbiano svolto per almeno 5 anni “attività tecnica” in materia di salute e sicurezza.  Non è chiaro cosa si intenda per “attività tecnica”, mentre è ben chiara la finalità della norma: il personale ispettivo non più in servizio è ritenuto in grado di svolgere le funzioni di RSPP svolgendo solamente il modulo C.

10.4     Formazione dei lavoratori somministrati

 

La disposizione, modificando il testo del punto 8 dell’accordo stato-regioni del 21.12.2011, pone a carico del somministratore gli obblighi formativi, di informazione e addestramento sull’uso delle attrezzature di lavoro (pur non essendo indicato nel testo, sembra restare fermo che il resto della formazione, informazione e addestramento è a carico dell’utilizzatore). Questi obblighi, posti a carico del somministratore, possono essere concordemente assunti dall’utilizzatore. La modifica mutua i contenuti dell’art. 35, comma 5, del dlgs n. 81/2015, che ha abrogato l’art. 3, comma 5, del dlgs 81/2008.

10.5     Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3.

 

A parte la scarsa chiarezza del titolo, la disposizione appare estremamente “burocratica”, prevedendo le condizioni alle quali tra le Regioni opera il “mutuo” riconoscimento di progetti di formazione in modalità e-learning.

10.6     E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37

L’accordo stato-regioni del 21.12.2011 limitava la possibilità di ricorso alla modalità e-learning alla sola formazione generale. La disposizione in esame estende questa possibilità anche alla formazione specifica per le aziende classificate a basso rischio e per i lavoratori che non accedano ai reparti produttivi (paragrafo 4 dell’accordo 21.12.2011), ponendo alcune condizioni (in particolare, che i lavoratori svolgano mansioni a rischio basso, restando esclusa la modalità formativa in esame relativamente ai lavoratori che, in una azienda classificata a rischio basso, svolgono mansioni a rischio medio o alto).

10.7   Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Fermo restando il limite dei 35 discenti per aula relativamente alla formazione, per quanto riguarda l’aggiornamento si prevede la possibilità di adempiere all’obbligo attraverso la partecipazione a seminari e convegni nel limite del 50% del monte ore previsto (l’accordo stato-regioni del 25.7.2012 limitava tale possibilità ad un terzo del monte ore).

L’allegato V riepiloga i criteri per l’organizzazione della formazione, anche relativamente alle attività la cui disciplina non è rimessa agli accordi stato-regioni (RLS, dirigenti e preposti), per le quali i criteri devono ritenersi non vincolanti ma sicuramente rispondenti ai requisiti di legge.

10.8    Modifiche agli accordi stato-regioni relativamente alla esclusione degli enti bilaterali

La modifica riguarda l’esclusione generale della legittimazione degli enti bilaterali per la formazione ai fini di salute e sicurezza in quanto non contemplati dalla normativa sulla sicurezza (che richiama esclusivamente gli organismi paritetici e li distingue dagli enti bilaterali, facendo salvi questi ultimi all’art. 51, comma 4 del dlgs n. 81/2008, laddove previsti da accordi).

10.9  Controllo della formazione

 

L’accordo rinvia ad un successivo ulteriore accordo la definizione delle modalità di monitoraggio e controllo dello svolgimento dell’attività formativa, previa consultazione delle parti sociali.

10.10  Disciplina del riconoscimento dei crediti formativi relativamente a percorsi formativi che si sovrappongono, in tutto o in parte, tra di loro

 

La premessa all’accordo richiama i contenuti dell’allegato III, attraverso il quale viene data attuazione alla previsione del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 98/2013). Va evidenziato che l’accordo prende in considerazione, anche in questo caso, anche percorsi formativi non rimessi alla competenza della Conferenza Stato-regioni.

È il caso, ad esempio, della formazione ed aggiornamento degli RLS, la cui disciplina è invece interamente rimessa dalla legge (art. 37, comma 11, dlgs n. 81/2008) alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che, ad esempio, la periodicità annuale dell’aggiornamento non può ritenersi vincolante per il datore di lavoro laddove non sia prevista dalla contrattazione collettiva.

Allegati

Accordo Stato Regioni formazione RSPP