In riferimento alle nostre precedenti news sul tema in oggetto, informiamo che l’Agenzia delle Entrate, lo scorso 27 aprile, ha pubblicato una nuova circolare di chiarimenti in merito al credito di imposta ricerca e sviluppo, agevolazione resa operativa dall’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
Nella prima parte del provvedimento, sono analizzate le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017, con un approfondimento sulla determinazione e misura dell’agevolazione ed esempi di calcolo. Una seconda parte, invece, comprende le risposte ai quesiti formulati sullo strumento.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2017 ha esteso di un anno (fino al 31 dicembre 2020, in luogo del 21 dicembre 2019), il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili. A decorrere dal 2017, inoltre, la misura dell’agevolazione viene elevata al 50% per tutte le tipologie di spesa e sono ammissibili quelle relative a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesto il requisito del “personale altamente qualificato”.
Inoltre, l’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene elevato da 5 a 20 milioni di euro.
Sono agevolabili attività di:
•RICERCA DI BASE: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
•RICERCA INDUSTRIALE O APPLICATA:
– ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti
– creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
•SVILUPPO SPERIMENTALE:
– acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; […]
– realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (DM anche gli studi di fattibilità).
Allegati
CIRCOLARE_N.13DEL27_04_2017