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EMERGENZA COVID-19: TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – NUOVA DISCIPLINA DECADENZIALE PREVISTA DAL DL 52/2020 – MESSAGGIO INPS N.2901/2020
Vi informiamo che l’INPS ha pubblicato il messaggio n.2901/2020, in allegato, con il quale, in applicazione del DL 52/2020, fornisce indicazioni operative riguardo la nuova disciplina decadenziale prevista per i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19.
Come noto infatti, l’art. 1, comma 2, del DL 52/2020, oltre a stabilire termini di trasmissione più stringenti per l’invio delle istanze, ha introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza epidemiologica COvid-19.
La citata normativa prevede che la domanda venga presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Con il messaggio in oggetto, l’Istituto chiarisce che tale termine decadenziale non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.
Con un seguente esempio l’Inps spiega che per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà solo il periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° agosto all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO mediante l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal DL 52/2020.
CIRCOLARE N. 21 / 2020: PROCEDURE DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR 1, EUR MED, A.TR. PROROGA AL 31 OTTOBRE 2020
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la Circolare n.21/2020 con cui proroga al 31 ottobre 2020 il termine per la scadenza della procedura che consente la previdimazione dei certificati di circolazione EUR 1.
ha comunicato che, su richiesta delle associazioni di categoria tra cui Confindustria,
La procedura era già stata prorogata fino al 21 luglio. L’ulteriore slittamento è stato disposto su richieste di tutte le associazioni di categoria di mantenere la previdimazione al fine di accelerare i tempi di rilascio dei certificati, in particolare tenendo conto delle criticità in questa fase di ripartenza dopo l’emergenza Covid-19.
A regime, l’orientamento dell’Agenzia è quello di riconoscere alla più ampia platea possibile di esportatori l’autorizzazione che consente la dichiarazione in fattura per certificare l’origine dei prodotti. Le Dogane starebbero invece valutando forme di rilascio velocizzato, anche con l’ausilio della digitalizzazione, per i Paesi dove l’origine continuerà a dover essere provata con i certificati Eur1.