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DL 104 DEL 14 AGOSTO 2020: PRIME INDICAZIONI – NOTA ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N.713 DEL 16 SETTEMBRE 2020
Vi informiamo che con nota n.713 dello scorso 16 settembre, in allegato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni riguardo le disposizioni di proprio interesse relativamente al c.d. Decreto agosto (DL n.104/2020).
In particolare l’Ispettorato interviene riguardo:
–art.3 esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione;
-art.6 esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato;
-art.8 contratti a termine;
-art. 14 licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.;
-art.99 proroga riscossione coattiva.
In riferimento ai contratti a termine, come noto, l’art.8 del DL agosto consente fino al 31 dicembre 2020 di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n.81/2015. L’INL, con la nota in oggetto, chiarisce tra l’altro che “…La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi…”.
Relativamente poi al blocco dei licenziamenti, come noto, fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali continuano a non poter dar luogo a licenziamenti collettivi o a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. L’Ispettorato a tal proposito chiarisce che “… Salvo eventuali modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del decreto legge il divieto di licenziamento, quale misura di tutela dei livelli occupazionali durante il periodo emergenziale, sembra pertanto operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibile e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione. In tale ultimo caso, laddove il datore di lavoro non abbia ritenuto di fruire della cassa integrazione, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’esonero del versamento contributivo di cui all’art.3”.
EMERGENZA COVID-19/CREDITO Operative le misure di sostegno alla patrimonializzazione delle PMI: credito d’imposta e Fondo Patrimonio PMI
Sono state presentate dal Ministero Economia e Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico le misure dell’articolo 26 del Decreto Rilancio, dedicate alla patrimonializzazione delle PMI e finalizzate al supporto delle imprese che necessitano di un aumento di capitale per fronteggiare le difficoltà determinate dall’emergenza Covid-19.
Nel corso di un evento di presentazione svoltosi lo scorso 16 settembre al Ministero dell’Economia e delle Finanze con i Ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, e l’Amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, è stato firmato il decreto attuativo del programma denominato “Pari Passu”, che prevede incentivi sotto forma di credito d’imposta per gli aumenti di capitale effettuati dalle imprese, e l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI” per il co-investimento da parte dello Stato, con una dotazione iniziale di 4 miliardi e gestito da Invitalia https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-patrimonio-pmi .
Le misure sono destinate a società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che abbiano sede legale in Italia.
Incentivi per patrimonializzazione delle PMI
E’ previsto un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società, ed un ulteriore credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso.
Il decreto attuativo del 10 agosto 2020 (G.U.n.210 del 24-8-2020) sul credito d’imposta, prevede la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità che saranno definiti con Provvedimento del Direttore della stessa Agenzia che, verificata la correttezza dei dati, riconosce il credito stesso. L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze, comunica poi l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del credito effettivamente spettante.
Fondo Patrimonio PMI
Il ‘Fondo Patrimonio Pmi’ è finalizzato alla sottoscrizione entro il 31 dicembre 2020 di obbligazioni, o titoli di debito subordinati, emessi dalle società di capitali:
- con ricavi compresi tra 10 e 50 milioni di euro;
- con un numero di dipendenti inferiore a 250;
- che, a causa dell’emergenza Covid-19, abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%;
- che abbiano effettuato entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro successivamente al 19 maggio 2020 ed entro la data di presentazione della domanda, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Sono inoltre ammesse le imprese in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL Rilancio).
Cosa finanzia
Il Fondo Patrimonio PMI interviene, come sopra detto, acquistando obbligazioni o altri titoli di debito di nuova emissione con le seguenti caratteristiche:
- il rimborso avviene al termine del sesto anno dalla sottoscrizione (è prevista la possibilità di un rimborso anticipato dopo il terzo anno dalla sottoscrizione)
- il valore nominale del singolo titolo o obbligazione è non inferiore a 10.000 euro
- il tasso agevolato è 1,75% per il primo anno, 2% per il secondo e terzo anno e 2,50% per i restanti tre anni. Si tratta di un tasso nominale annuale (base 365 giorni)
- gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità annuale. Gli interessi, tuttavia, su richiesta specifica, possono essere capitalizzati e corrisposti in un’unica soluzione alla scadenza.
L’ammontare massimo dei titoli sottoscritti è commisurato al minore tra:
- tre volte l’ammontare dell’aumento del capitale eseguito
- il 12,5% del fatturato 2019
Il sostegno finanziario è stato autorizzato dalla Commissione europea nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Se le società hanno ottenuto ulteriori aiuti in termini di garanzie o di tassi di interesse nell’ambito del citato regime comunitario, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non potrà superare il maggior valore tra:
- il 25% del fatturato 2019
- il doppio dei costi del personale del 2019 (da bilancio o da dati certificati in caso di bilancio non ancora approvato)
- il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione dell’aiuto
Il finanziamento ricevuto deve essere destinato a costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. In nessun caso potrà essere utilizzato per il pagamento di debiti pregressi.
Premialità
È prevista una premialità se la società raggiunge uno o più dei seguenti obiettivi:
- mantenimento dell’occupazione (al 31 dicembre 2019) presso stabilimenti produttivi italiani fino al rimborso del finanziamento
- investimenti per la tutela ambientale (riduzione consumi, emissioni o riqualificazione energetica di edifici) per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso
- investimenti in tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso
Per ognuno degli obiettivi raggiunti viene riconosciuta una riduzione del 5% del valore di rimborso. L’aiuto corrispondente sarà concesso in regime de minimis.
Come funziona
Il Fondo Patrimonio PMI prevede una procedura a sportello: non ci sono graduatorie. Le domande vengono valutate da Invitalia in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei fondi. La sottoscrizione dei titoli deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.
Il percorso per la sottoscrizione è molto semplificato e comprende i seguenti passaggi:
- la società, effettuato l’aumento del capitale e deliberata l’emissione dell’obbligazione o del titolo di debito, presenta richiesta di finanziamento a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta, allegando tutta la documentazione necessaria. Il versamento integrale dell’aumento deliberato (con contestuale invio della relativa documentazione contabile) potrà essere effettuato anche dopo la comunicazione di approvazione della domanda ma, in ogni caso, prima dell’effettiva sottoscrizione del titolo
- Invitalia, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, procede alle verifiche di ammissibilità, chiedendo eventualmente integrazioni in caso di necessità (da fornire entro 10 giorni)
- in caso di esito positivo delle verifiche, Invitalia, entro i 10 giorni successivi, procede alla sottoscrizione dei titoli emessi ed al versamento del prezzo di sottoscrizione
Fino ad integrale rimborso del finanziamento la società è tenuta a fornire ogni tre mesi un rendiconto periodico per attestare il rispetto delle condizioni e dei termini del finanziamento e il mantenimento degli impegni assunti.
Tra i principali benefici attesi da questa misura ci sono il rafforzamento della struttura patrimoniale delle Pmi, grazie all’apporto dei capitali privati e all’effetto amplificativo del prestito statale, l’immediata liquidità disponibile per le aziende e una maggiore facilità di accesso al credito bancario.