INDUSTRIA 4.0 – Piano Transizione 4.0 e nuovo pacchetto di agevolazioni: credito d’imposta beni strumentali, revisione credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, proroga credito d’imposta formazione 4.0
Lo scorso 13 novembre scorso, il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha presentato il Piano Transizione 4.0, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare l’utilizzo degli incentivi del Piano Nazionale Industria 4.0, prevedendo come unico strumento fiscale il credito d’imposta con aliquote differenziate, in funzione delle attività realizzate dalle imprese e degli obiettivi da raggiungere.
Il Piano presenta due novità sostanziali:
1) l’introduzione di un “credito d’imposta beni strumentali”, in sostituzione di super e iper ammortamento;
2) l’ampliamento del credito d’imposta R&S, con un’apertura all’innovazione e ai progetti 4.0 e con obiettivi di sostenibilità ambientale.
Il Piano, inoltre, conferma il credito d’imposta formazione 4.0 con importanti semplificazioni per le imprese. Infatti, oltre a una rimodulazione dei limiti massimali annui di aiuto, è eliminato l’obbligo di sottoscrizione e deposito di contatti collettivi aziendali o territoriali.
La definizione delle misure è stata oggetto di un intenso confronto con il Mise, grazie al quale sono state recepite nella legge di bilancio 2020 gran parte delle richieste di Confindustria volte a mantenere un focus su Industria 4.0, in termini di risorse e di strategia, e a facilitare il passaggio dal super e iperammortamento al nuovo credito d’imposta, assicurando le stesse condizioni di accesso con la riduzione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese, rendendo il nuovo credito d’imposta automatico ed eliminando possibili elementi di discontinuità.
La legge di bilancio 2020 prevede:
– lo stanziamento di oltre 7 miliardi di euro per il 2020, che consente di mantenere sostanzialmente invariata rispetto al 2019 l’intensità delle agevolazioni;
– l’impegno programmatico a dare continuità agli strumenti per un triennio;
– la focalizzazione e il rilancio del tema industria 4.0: oltre ad aver confermato i criteri di accesso alla misura – mantenendo il riferimento gli allegati A e B della legge di bilancio 2017 e il requisito dell’interconnessione – si prevede anche un intervento specifico sui progetti 4.0 nell’ambito della nuova formulazione del credito d’imposta R&I, che orienta e supporta le imprese nell’affrontare la digitalizzazione dell’intero processo produttivo, dalla progettazione fino alla logistica e all’interconnessione di filiera. Si tratta di un intervento qualificante del nuovo pacchetto 4.0 e risponde a tante richieste e sollecitazioni ricevute dal sistema;
– il rilancio del credito d’imposta per la formazione 4.0, che è stato semplificato in modo significativo come sopra detto, grazie all’eliminazione dell’obbligo di accordo sindacale.
Importanti novità sono state previste anche per il credito R&S, che è stato ampliato con il passaggio da un meccanismo di calcolo incrementale a un meccanismo volumetrico e con l’introduzione di un nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione delle imprese. Nell’ambito di queste ultime, sono state previste aliquote più elevate per i progetti di investimento che abbiano specifici obiettivi green e 4.0.
Di seguito, riportiamo una sintetica descrizione degli strumenti con l’indicazione di eventuali misure attuative. In proposito, ricordiamo che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 31 dicembre 2019 n. 110/E, ha chiarito che i crediti aventi natura agevolativa (es. credito d’imposta beni materiali e immateriali e credito per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica), utilizzati in compensazione per il pagamento di altri tributi, non sono soggetti all’obbligo di invio preventivo all’Agenzia della dichiarazione dei redditi delle società da cui emerge il credito.
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Il nuovo credito d’imposta:
– sostituisce il super e l’iperammortamento e si applica sugli stessi beni attualmente agevolabili indicati negli allegati A e B della legge di bilancio 2017;
– si applica a tutti i beni acquistati nel 2020. È possibile beneficiare dell’incentivo anche sui beni consegnati entro il 30 giugno 2021, a condizione che l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2020;
– prevede aliquote differenziate a seconda della tipologia e della dimensione degli investimenti, con un tetto di 10 milioni per i beni materiali e di 700.000 euro per i beni immateriali;
– rafforza l’incentivo per l’acquisto dei beni immateriali (all. B), svincolando dall’obbligo di acquisto di beni materiali.
Resta l’obbligo della perizia, da cui deve risultare l’appartenenza dei beni agli allegati A e B e l’interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura, con le seguenti novità:
la perizia è semplice e non più giurata;
l’obbligo di perizia è previsto per i beni di costo unitario superiore a 300.000 invece di 500.000 euro. Al di sotto di questa soglia è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.
Infine, l’utilizzo del credito d’imposta (beni strumentali, R&I, formazione 4.0) deve essere comunicato al Mise, con modalità che verranno definite in un decreto direttoriale, al solo fine di consentire la valutazione dell’andamento, della diffusione e dell’efficacia delle misure.
Tipologia di beni | Dimensioni investimento | Aliquota | Tempi compensazione | Misure attuative |
Beni strumentali (ex super ammortamento) |
Fino a 2 mln euro |
6% |
5 anni
Dall’anno successivo a quello di entrata in funzione |
Il “credito d’imposta beni strumentali” non richiede misure attuative ed è immediatamente utilizzabile. |
Beni materiali Allegato A |
Fino a 2,5 mln euro |
40% |
5 anni
Dall’anno successivo a quello di interconnessione |
|
Da 2,5 a 10
mln euro |
20% | |||
Beni immateriali Allegato B |
Fino a 700.000 euro |
15% |
3 anni
Dall’anno successivo a quello di interconnessione |
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
La legge di bilancio 2020 prevede il rafforzamento del credito d’imposta R&S attraverso:
– l’adozione di un meccanismo di calcolo su base volumetrica e non più incrementale;
– il rafforzamento dell’incentivo per attività extra muros realizzate con università e istituti di ricerca;
– l’estensione alle attività di innovazione tecnologica con una particolare attenzione ai progetti di trasformazione digitale e sostenibili, per i quali sono previste aliquote superiori, accogliendo le indicazioni di Confindustria sulla necessità di rilanciare il focus sui due più importanti driver di politica industriale;
– l’estensione al design e ideazione estetica svolte in specifici settori.
Le attività di innovazione tecnologica sono definite come attività “finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati” che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o utilizzati, per le caratteristiche tecnologiche, le prestazioni, l’eco-compatibilità, l’ergonomia o altri elementi sostanziali rilevati nei diversi settori produttivi.
Le spese agevolabili con il nuovo credito d’imposta sono:
– le spese per il personale direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica (per l’impiego di giovani al primo impiego in possesso di dottorato di ricerca o laurea STEM – Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica – il credito è potenziato),
– le quote di ammortamento relative a beni materiali ed immateriali utilizzati nei progetti di innovazione, le spese per i contratti con soggetti commissionari di attività di innovazione funzionali alla realizzazione del progetto,
– le spese per i servizi di consulenza, le spese per materiali e forniture funzionali alla realizzazione del progetto.
Attività | Credito massimo | Aliquota | Tempi compensazione | Misure attuative |
RICERCA e SVILUPPO | 3 mln euro | 12% |
3 anni Con quote annuali di pari importo e a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione |
La misura non è immediatamente utilizzabile.
Necessario decreto Mise da adottare (entro 60 gg dall’entrata in vigore della legge) per la definizione delle spese agevolabili per attività di: · ricerca di base, applicata e sviluppo sperimentale (Manuale di Frascati – OCSE) · innovazione tecnologica (Manuale di Oslo – OCSE) · innovazione digitale e transizione ecologica · design e ideazione estetica |
INNOVAZIONE TECNOLOGICA |
1,5 mln euro |
6% |
||
PROGETTI 4.0 E GREEN |
1,5 mln euro |
10% |
||
DESIGN |
1,5 mln euro |
6% |
PROROGA DELLA DISCIPLINA DEL CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
La legge di bilancio 2020 ha prorogato il credito d’imposta per la formazione, accogliendo le indicazioni di Confindustria relative alla necessità di rafforzare l’attenzione sulle competenze quali leva strategica per l’innovazione digitale.
Il credito d’imposta è stato modificato con un importante intervento di semplificazione, che prevede l’eliminazione dell’obbligo di accordo sindacale per poter effettuare la formazione.
Sono stati inclusi gli ITS tra i soggetti esterni che possono svolgere le attività di formazione.
Restano le aliquote differenziate in funzione delle dimensioni aziendali.
Dimensioni d’impresa | Ammontare massimo agevolabile |
Aliquota |
Tempi compensazione |
Misure attuative |
PICCOLE |
300.000 euro |
50% |
Decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ammissibili |
Il credito d’imposta formazione non richiede misure attuative ed è immediatamente utilizzabile. |
MEDIE |
250.000 euro |
40% |
||
GRANDI |
250.000 euro |
30% |
||
TUTTE LE IMPRESE
CON LAVORATORI DIPENDENTI SVANTAGGIATI O ULTRASVANTAGGIATI (decreto Min. Lavoro 17/10/2017) |
60%
(restano fermi i limiti massimi) |
Allegati