Energia, i produttori lanciano l’allarme sul taglio agli incentivi

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Transizione 5.0, da venerdì comunicazione di conferma

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Schiaffo ai lavoratori sottopagati torna lo scudo per le imprese

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La Fed non tocca i tassi Powell sfida Trump

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Cresce la fiducia di consumatori e aziende Nel portafoglio delle famiglie 11.700 miliardi

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Rinvio approvazione accordo UE-Mercosur alla CGUE

Come noto, durante la plenaria del Parlamento europeo del 21 gennaio è stata approvata una risoluzione che determina il rinvio dell’approvazione dell’Accordo UE-Mercosur.

Viene richiesto il rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea (ex art.218, par.11, TFUE) per verificare la compatibilità dell’accordo UE-Mercosur con i trattati Ue, nella sua attuale configurazione.

 

Infatti, dall’accordo complessivo “Eu-Mercosur Partnership Agreement – EMPA” – che è di competenza mista e, oltre alla ratifica da parte Ue, richiede anche quella dei parlamenti nazionali – è stato estrapolato l’“Interim Trade Agreement – ITA” – che contiene disposizioni commerciali di sola competenza Ue, e che potrebbe entrare in vigore in forma provvisoria, una volta perfezionato l’iter di ratifica a livello europeo.

Nel merito, il Parlamento contesta la scelta della Commissione di procedere al cd. “splitting” dell’accordo in due strumenti giuridici distinti, ritenendo che tale impostazione possa essere incompatibile con l’art. 218 TFUE, con il principio di attribuzione delle competenze, l’equilibrio istituzionale e il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di ratifica.

 

La risoluzione è stata approvata con 334 voti a favore, 324 contrari (10 voti di scarto) e 11 astenuti, su 669 votanti complessivi (51 assenti).

Qui, è possibile scaricare il documento riportante i risultati di voto, per gruppo parlamentare (inclusi i nominativi dei votanti).

 

Sul piano delle implicazioni, l’attivazione della procedura comporta di fatto un congelamento del percorso istituzionale dell’accordo fino al parere della Corte di giustizia, con un impatto rilevante sia sul calendario politico sia sulle prospettive di firma, approvazione e applicazione provvisoria.

 

Confindustria segue con attenzione gli sviluppi e ci fornirà puntuali aggiornamenti al riguardo, che avremo cura di trasferire alla base associativa.

 




ENERGIA | Riforma del Mercato Elettrico UE: le novità in vigore dal 24 gennaio 2026

Lo scorso 24 gennaio è entrato in vigore il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3 che introduce trasformazioni significative al mercato dell’energia elettrica, in attuazione della Direttiva UE 2024/1711 che modifica le Direttive 2018/2001 e 2019/944, con l’obiettivo di migliorare la gestione del mercato dell’energia elettrica nell’Unione Europea e favorire una transizione energetica sostenibile e inclusiva. Questa riforma riguarda numerosi aspetti del settore.

Una delle novità più rilevanti introdotte afferisce all’autoconsumo a distanza. Fino a oggi, l’autoconsumo era limitato dalla necessità che l’impianto di produzione e il punto di consumo fossero collegati alla stessa cabina primaria. Il nuovo decreto supera questo vincolo, permettendo ai consumatori e alle imprese di utilizzare energia prodotta da impianti situati in altre aree della stessa zona di mercato.

Principali benefici dell’autoconsumo a distanza

·         Rimozione del vincolo della cabina primaria: le grandi imprese e le PMI ora possono realizzare impianti fotovoltaici in qualsiasi sito all’interno della stessa zona di mercato, senza dover essere vincolati alla cabina primaria. Ciò apre nuove opportunità per tutte le imprese che non hanno spazio per impianti sui propri siti.

·         Impianti fino a 6 MW per le grandi imprese e senza limiti per le PMI: la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici di fino a 6 MW per le grandi imprese e senza limiti per le PMI è una grande opportunità per chi ha difficoltà a installare impianti fotovoltaici direttamente sul proprio sito. Con l’eliminazione del vincolo della cabina primaria, le PMI possono ora realizzare impianti fotovoltaici in altre aree, ottimizzando i costi energetici e migliorando l’efficienza.

·         Scorporo in bolletta dell’energia autoconsumata: L’energia prodotta e consumata a distanza non apparirà più come voce di costo in bolletta, con una riduzione significativa delle spese energetiche per le imprese. Tuttavia, i consumatori dovranno continuare a coprire i costi relativi agli oneri di sistema, le accise e l’ammortamento dell’impianto.

Altri cambiamenti importanti nel Decreto riguardano ulteriori aspetti, che di seguito indichiamo.

Contratti di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso.

L’articolo 1 del decreto introduce i contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, che proteggono i consumatori dalle fluttuazioni dei prezzi energetici, offrendo maggiore stabilità.

Questi contratti possono includere un elemento flessibile che consenta variazioni di prezzo in base agli orari (ore di punta e ore non di punta), ma solo su fattori esterni al controllo del fornitore.

Diritti dei consumatori e trasparenza

L’articolo 2 rafforza i diritti dei consumatori, garantendo che tutti i clienti finali possano stipulare contratti a prezzo fisso per almeno un anno. Inoltre, si introduce un obbligo di trasparenza per tutte le condizioni contrattuali, sia in fase precontrattuale che durante l’esecuzione del contratto. La protezione per i consumatori vulnerabili è garantita, con la continuità della fornitura in caso di difficoltà economiche.

Fornitura di ultima istanza

Il decreto introduce un sistema di fornitura di ultima istanza, che garantisce che i consumatori che restano senza fornitore non siano lasciati senza energia elettrica. L’energia sarà fornita da un altro fornitore scelto attraverso una procedura equa e trasparente, per un periodo minimo di sei mesi.

 

Gestione dei rischi per i fornitori

L’articolo 6 obbliga i fornitori di energia a predisporre strategie di copertura per limitare i rischi derivanti dalla volatilità dei prezzi all’ingrosso dell’energia. Questi piani devono garantire che i consumatori non subiscano aumenti imprevisti dei costi a causa delle fluttuazioni dei prezzi di mercato.

Connessioni Flessibili

L’articolo 7 regola le connessioni flessibili, consentendo ai gestori della rete di creare accordi flessibili in aree con capacità di rete limitata. Questi accordi permetteranno una gestione più efficiente delle risorse energetiche e una riduzione dei rischi di sovraccarico.

L’ARERA avrà un ruolo potenziato nella tutela dei clienti vulnerabili e nella regolazione della fornitura di ultima istanza, per garantire la continuità del servizio.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])

 




TRASPORTI | Resoconto settimanale Rete Logistica, Trasporti e Infrastrutture. Aggiornamenti su trasporti eccezionali, sviluppo energia rinnovabili nei trasporti con biocarburanti avanzati, riforma portualità nazionale, sicurezza attività subacquee, valore

Pubblichiamo il resoconto settimanale delle Rete Logistica, Trasporti e Infrastrutture di Confindustria, con approfondimenti in materia di trasporti eccezionali, riformale portuale, sviluppo energia rinnovabili settore trasporti, sicurezza attività subacquee, noli.

DL MILLEPROROGHE – PROPOSTA EMENDATIVA TRASPORTI ECCEZIONALI

Confindustria ha presentato il 21 gennaio all’On. Silvana Andreina Comaroli una proposta di emendamento in materia di trasporti eccezionali, volta a prevedere una proroga di 12 mesi del termine per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità (scaduto il 31 dicembre 2025) e dell’entrata in vigore delle nuove Linee guida sui trasporti eccezionali, attualmente fissata al 30 marzo 2026.

La proposta nasce dall’esigenza di evitare che l’applicazione delle nuove disposizioni, in assenza di un quadro conoscitivo infrastrutturale completo e omogeneo, determini effetti restrittivi sull’operatività del sistema autorizzativo e sulla continuità dei flussi logistici, a servizio del sistema produttivo. Infatti, la proroga richiesta risponde a motivazioni tecniche e operative oggettive e si rende necessaria per:

(i) attendere la definizione, da parte degli enti territoriali, in particolare Province e Comuni, entro il 31 dicembre 2026, delle attività previste dalle Linee guida ponti per la classificazione del rischio di ponti e viadotti, oggi ancora in larga parte incomplete;

(ii) disporre di un quadro conoscitivo omogeneo e affidabile sullo stato del patrimonio infrastrutturale nazionale, condizione indispensabile per l’assunzione di responsabilità autorizzative fondate su dati tecnici certi;

(iii) evitare che, in assenza di tali informazioni, prevalgano approcci meramente prudenziali da parte degli enti gestori, con il conseguente blocco o forte riduzione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, in particolare sulla viabilità locale e sull’ultimo miglio;

(iv) allineare l’applicazione delle Linee guida sui trasporti eccezionali con la disponibilità di evidenze tecniche e sperimentali utili a definire criteri equilibrati, omogenei e realmente applicabili su tutto il territorio nazionale.

La proroga mira a garantire la continuità dei trasporti eccezionali a supporto di settori industriali strategici e di evitare ricadute negative sulla realizzazione di investimenti, cantieri e opere pubbliche e private, assicurando al contempo che le decisioni autorizzative e regolatorie siano adottate sulla base di dati tecnici completi, affidabili e omogenei, presupposto indispensabile per provvedimenti fondati, coerenti e proporzionati rispetto alle effettive condizioni del patrimonio infrastrutturale.

L’On. Comaroli, condividendo le motivazioni e i contenuti della proposta presentata da Confindustria, ha fatto propri i relativi rilievi, sostenendo a titolo personale lo specifico emendamento 9.87 Comaroli (Lega).

In allegato, la documentazione citata.

 

DDL “RIFORMA DELLA PORTUALITÀ NAZIONALE” – RICHIESTA CONTRIBUTI PER EVENTUALI PROPOSTE EMENDATIVE

Come noto, dopo oltre trent’anni dalla Legge 84 del 1994, il Governo avvia una riforma complessiva della portualità nazionale. Il disegno di legge di riordino, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre scorso, è destinato ad avviare l’iter parlamentare. Si tratta di un passaggio cruciale che incide in modo strutturale sull’assetto di governance, sui modelli di programmazione e sulle modalità di finanziamento delle infrastrutture portuali strategiche.

Il 19 dicembre, anticipando la formale approvazione del DdL, Confindustria invia una nota congiunta al Ministro Salvini, firmata dal Presidente del Gruppo Tecnico Logistica e Trasporti, Leopoldo Destro, dal Presidente del Gruppo Tecnico Economia del Mare, Mario Zanetti e dal Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Portuali, Costanzo Jannotti Pecci.

La comunicazione contiene specifiche considerazioni sul progetto di riforma in discussione, con l’obiettivo di contribuire in modo costruttivo al processo decisionale e rappresentare le priorità del sistema industriale e logistico nazionale.

Al fine di garantire continuità al lavoro già avviato e in attesa che il DdL venga incardinato nel processo parlamentare, invitiamo tutti gli interessati a inviarci eventuali proposte emendative alla mail [email protected]

La documentazione di riferimento è disponibile in allegato.

 

DDL SULLA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE – APPROVAZIONE DEFINITIVA

Il 21 gennaio 2026, l’Assemblea della Camera dei deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge (A.C. 2521) recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. Il provvedimento, che si propone di disciplinare le attività subacquee in aree sottoposte alla sovranità o giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale, nell’alto mare, mira a garantire la sicurezza delle infrastrutture e la protezione delle persone impegnate in tali attività.

Il testo, composto da 35 articoli, introduce misure specifiche riguardanti l’accesso agli spazi subacquei, la protezione delle infrastrutture subacquee energetiche e di comunicazione, la regolamentazione dei mezzi sottomarini e dei lavori subacquei, promuovendo la conoscenza e la tutela della dimensione subacquea nel suo complesso.

Tra i principali articoli, l’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento, escludendo dalle disposizioni le attività militari, di polizia, di protezione civile e altre attività specifiche. Gli articoli successivi regolano la creazione dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, l’organizzazione e le competenze di questa istituzione, nonché le modalità di gestione della navigazione subacquea e delle infrastrutture connesse.

Il provvedimento prevede anche misure relative alla certificazione dei mezzi e degli operatori, l’iscrizione al registro professionale, e sanzioni per chi non rispetta le normative previste. Inoltre, viene introdotto un sistema di monitoraggio e di cooperazione internazionale per la protezione delle infrastrutture subacquee.

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con alcune disposizioni che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027.

La documentazione di riferimento è disponibile in allegato.

 

PROPOSTA DI DECISIONE SULLA RISERVA STABILIZZATRICE DEL MERCATO – MEMORIA DI CONFINDUSTRIA 

Lo scorso 21 gennaio, Confindustria ha inviato una memoria alla Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato, esprimendo la propria posizione sulla proposta di decisione relativa alla riserva stabilizzatrice del mercato (MSR) per il nuovo sistema di scambio di quote di emissione ETS2. Il sistema ETS2, destinato ad entrare in vigore dal 1° gennaio 2027, coinvolge settori diffusi come l’edilizia e il trasporto stradale e prevede l’introduzione di meccanismi per stabilizzare i prezzi delle quote di CO₂.

Nel documento, Confindustria ha evidenziato l’importanza di rendere il mercato delle quote di emissione più prevedibile e meno volatile, ma ha anche sollevato preoccupazioni significative riguardo alla sostenibilità economica e sociale di un avvio così ravvicinato dell’ETS2. Il rischio di impatti negativi su famiglie e PMI, che spesso non dispongono delle risorse finanziarie e tecnologiche per adattarsi rapidamente ai nuovi obblighi, è stato sottolineato come uno degli aspetti più critici.

Confindustria ha ribadito la sua contrarietà all’avvio dell’ETS2 il 1° gennaio 2027, chiedendo una revisione della tempistica di attuazione, affinché il sistema possa essere introdotto in modo sostenibile e senza compromettere la competitività del nostro sistema economico e la qualità della vita dei cittadini.

Le proposte della Commissione, che includono misure per migliorare la liquidità e la prevedibilità del mercato, sono state giudicate positive, ma Confindustria ha chiesto che l’avvio del sistema sia posticipato e che vengano adottate politiche di supporto per accompagnare famiglie e PMI verso la transizione energetica.

La documentazione di riferimento è disponibile in allegato.

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2026 – PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Lo scorso 20 gennaio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, che attua la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 18 ottobre 2023. Questa direttiva modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE in merito alla promozione dell’energia da fonti rinnovabili e abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. Il decreto entrerà in vigore il 4 febbraio 2026 e introduce misure volte a sostenere l’adozione delle energie rinnovabili, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra e favorire la transizione energetica in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea.

Il decreto stabilisce obiettivi vincolanti per il 2030, con l’obiettivo di raggiungere almeno il 42,5% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia dell’Unione Europea, con l’introduzione di misure di semplificazione per le autorizzazioni e l’accelerazione dei tempi per l’installazione di impianti di energia rinnovabile, fissando un massimo di 12 mesi per l’autorizzazione.

Nel settore dei trasporti, il decreto prevede che entro il 2030 il settore raggiunga una quota del 29% di energia rinnovabile nel consumo finale di energia. L’adozione di biocarburanti avanzati, come biometano e bioidrogeno, è uno degli strumenti chiave per raggiungere tale obiettivo, con l’impegno di garantire almeno l’8% di biocarburanti avanzati nel mix di carburanti per i trasporti. L’idrogeno verde viene promosso come fonte di energia per il trasporto pesante, inclusi camion, navi e aerei, dove l’elettrificazione completa non è praticabile. A supporto di queste tecnologie, il decreto introduce incentivi fiscali per l’acquisto di veicoli a basse emissioni e per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e di rifornimento di idrogeno.

La documentazione di riferimento è disponibile in allegato.

 

ECONOMIA DEL MARE – INTERVISTA PRESIDENTE MARIO ZANETTI RADIO 1 RAI 

Venerdì 23 gennaio, Mario Zanetti, Presidente di Confindustria per l’Economia del Mare e Presidente di Confitarma, è stato intervistato su Radio 1 RAI, nel programma condotto da Gelsomina Testa, dedicato al Made in Italy. Il Presidente ha evidenziato l’importanza strategica dell’Economia del Mare, che oggi vale oltre 200 miliardi di euro, pari all’11% del PIL italiano, coinvolge più di 200.000 imprese e dà lavoro a oltre un milione di persone.

Ha sottolineato come il settore marittimo non sia solo una via di trasporto, ma una vera e propria infrastruttura naturale che sostiene l’export, la logistica e il turismo. Ha anche rimarcato l’importanza di una governance portuale unitaria per attrarre investimenti e migliorare la competitività dei porti italiani.

Il Presidente ha trattato, inoltre, il tema della transizione energetica, esprimendo preoccupazione per l’impatto dell’ETS sul settore marittimo, con un onere stimato di circa 304 milioni di euro nel 2024, destinato a crescere rapidamente. Ha sottolineato la necessità che le risorse generate dall’ETS vengano reinvestite nel settore per sostenere il rinnovo delle flotte e ammodernare i porti.

Infine, ha parlato delle tensioni commerciali e dei dazi, che aumentano la pressione sulle infrastrutture marittime e le catene di approvvigionamento, con impatti diretti sulla competitività del sistema produttivo italiano.

L’intervista può essere ascoltata al seguente link a partire dal minuto 24:00.

 

VALORE DEI NOLI CONTAINER – AGGIORNAMENTO

L’ultimo indice composito Drewry Word Container Index mostra un decremento del 10% per container da 40 piedi rispetto all’ultima rilevazione del 15 gennaio, assestandosi a 2212 dollari.

Relativamente alle tariffe solitamente monitorate, al 26 gennaio, si osserva quanto riportato nel grafico allegato.

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INTERNAZIONALIZZAZIONE | Concluso il negoziato per l’accordo di libero scambio UE-India

L’Unione europea e l’India hanno annunciato ufficialmente – 28 gennaio 2026 – la conclusione dei negoziati per un Accordo di libero scambio (FTA) di portata storica, il più ambizioso mai finalizzato da entrambe le parti.

L’intesa rafforza in modo significativo i legami economici e politici tra la seconda e la quarta economia mondiale, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e crescenti barriere commerciali, e rappresenta un chiaro segnale a favore dell’apertura dei mercati e del commercio basato su regole condivise.

 

Secondo le stime della Commissione, l’accordo consentirà di raddoppiare le esportazioni europee di beni verso l’India entro il 2032, grazie all’eliminazione o riduzione dei dazi su circa il 96,6% del valore delle esportazioni UE. I risparmi complessivi per le imprese europee sono stimati in circa 4 miliardi di euro all’anno in minori dazi. Si tratta della più ampia apertura commerciale mai concessa dall’India ad un partner, che garantirà alle imprese europee un vantaggio competitivo rilevante nell’accesso a un mercato di 1,45 miliardi di consumatori e alla più grande economia emergente a livello globale.

 

Contenuti dell’accordo

Dal punto di vista industriale, l’accordo prevede riduzioni tariffarie senza precedenti.

dazi sulle autovetture scenderanno progressivamente dal 110% fino al 10%, entro una quota annua di 250.000 veicoli, mentre quelli sui componenti auto saranno completamente eliminati in un periodo compreso tra cinque e dieci anni. Verranno in larga parte azzerati anche i dazi su macchinari e apparecchiature elettriche, oggi fino al 44%, sui prodotti chimici con tariffe attuali fino al 22% e sui farmaceutici, oggi soggetti a dazi fino all’11%. Beneficeranno in modo significativo anche settori quali aeronautica e spazio, dispositivi medicali e ottici, plastica, metalli preziosi, ferro e acciaio, con liberalizzazioni quasi totali per la maggioranza delle linee tariffarie.

Per quanto riguarda l’agroalimentare, l’accordo riduce o elimina dazi mediamente superiori al 36%, aprendo nuove opportunità per gli esportatori europei. In particolare, i dazi sui vini scenderanno dal 150% al 75% all’entrata in vigore e fino ad almeno il 20% nel medio periodo, quelli sugli spirits saranno ridotti al 40%, mentre per l’olio d’oliva è prevista l’eliminazione totale entro cinque anni. Saranno inoltre liberalizzati numerosi prodotti trasformati, tra cui pasta, prodotti da forno, dolciaria, succhi di frutta e alimenti per animali. Al contempo, i settori agricoli sensibili per l’UE, come carni bovine e avicole, riso e zucchero, restano esclusi dalla liberalizzazione, e tutte le importazioni dall’India continueranno a essere soggette agli standard europei in materia di sicurezza alimentare e salute.

L’accordo offre inoltre un accesso privilegiato al mercato indiano dei servizi, con impegni particolarmente avanzati nei settori dei servizi finanziari e del trasporto marittimo, che rappresentano le concessioni più ambiziose mai accordate dall’India in un’intesa commerciale. È previsto anche un capitolo dedicato alle piccole e medie imprese, con punti di contatto specifici e strumenti di assistenza per facilitare l’utilizzo dell’accordo, ridurre gli oneri amministrativi e aumentare trasparenza e prevedibilità regolatoria.

Sul fronte della proprietà intellettuale, l’FTA dovrebbe garantire un elevato livello di tutela e di enforcement per copyright, marchi, disegni, segreti commerciali e varietà vegetali, avvicinando i quadri normativi UE e indiano e facilitando scambi e investimenti per i settori ad alta intensità di IP.

In parallelo, proseguono i negoziati su un accordo separato sulle Indicazioni Geografiche, volto a contrastare le imitazioni e a rafforzare la presenza dei prodotti agricoli europei di qualità sul mercato indiano.

Un capitolo specifico è dedicato allo sviluppo sostenibile: le parti si impegnano a rispettare le convenzioni fondamentali dell’ILO e gli accordi internazionali in materia ambientale, prevedendo meccanismi di consultazione e risoluzione delle controversie per garantire un’attuazione effettiva degli impegni. A ciò si affiancherà un Memorandum of Understanding per istituire una piattaforma UE-India sulla cooperazione climatica, che dovrebbe essere lanciata nel primo semestre del 2026, con la previsione di un sostegno europeo fino a 500 milioni di euro nei prossimi due anni per accompagnare la transizione industriale sostenibile dell’India.

 

Iter procedurale

Dal punto di vista procedurale, i testi negoziali saranno pubblicati a breve e sottoposti a revisione giuridica e traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’UE. La Commissione presenterà quindi al Consiglio le proposte per la firma e la conclusione dell’accordo. Dopo l’adozione in Consiglio e la firma UE-India, sarà necessario il consenso del Parlamento europeo e la decisione finale del Consiglio per l’entrata in vigore, subordinatamente alla ratifica da parte indiana.

 

Sul piano politico, la conclusione dell’accordo va letta anche come una risposta strategica al contesto globale attuale, segnato dall’aumento delle misure protezionistiche statunitensi, che colpiscono sia l’UE sia l’India.

Pur trattandosi di un compromesso che lascia fuori alcuni dossier sensibili, in particolare in ambito agricolo e climatico, l’intesa assolve a un’importante funzione geopolitica, dimostrando la capacità dell’UE di concludere accordi commerciali di ampia portata e di rafforzare partnership strategiche in un mondo sempre più multipolare. Resta tuttavia da verificare, nel medio periodo, l’impatto effettivo dell’accordo sugli equilibri geopolitici regionali e sulle relazioni dell’India con altri attori chiave.

 

 




ENERGIA | Aggiornamenti addizionali accise gas

Negli ultimi mesi del 2025 la questione delle addizionali alle accise gas è tornata alla ribalta, quando la Corte d’Appello di Milano, con ordinanza del 31 ottobre 2025, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano l’addizionale regionale sul gas naturale.

Secondo la Corte, la disciplina in materia di addizionale gas è del tutto sovrapponibile a quella dell’addizionale elettrica già dichiarata incostituzionale, e le relative considerazioni giurisprudenziali sono quindi pienamente applicabili anche in questo ambito.

Muovendo dalla sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica, la Corte d’Appello di Milano ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Consulta.

Se la Corte Costituzionale dovesse accogliere la questione, la decisione avrebbe effetto retroattivo: verrebbe meno la legittimità del prelievo sin dall’origine, fatti salvi i rapporti ormai esauriti per decorso del termine di prescrizione decennale e si aprirebbe per le imprese la possibilità di recuperare le somme versate indebitamente negli ultimi dieci anni, consolidando al contempo un principio di coerenza tra fiscalità interna e diritto unionale in materia di accise.

Nel 2020, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che sanciva che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica abrogata nel 2012, andava in realtà disapplicata sin dall’epoca dell’entrata in vigore della Direttiva 2008/118/CE in ragione del contrasto con la Direttiva stessa, si mise in moto un complesso meccanismo per il recupero di quanto indebitamente pagato dal cliente nei confronti del fornitore e conseguentemente di questo nei confronti dell’erario.

All’epoca, proprio al fine di evitare il proliferare di cause, Confindustria si era interfacciata con il MEF per suggerire una proposta volta a creare un sistema che consentisse al consumatore di agire direttamente nei confronti dell’erario, anche attraverso crediti di imposta. Il MEF non si era dimostrato propenso ad accogliere la proposta e la successiva sentenza della Cassazione che chiariva che il consumatore finale di energia elettrica non à legittimato a richiedere il rimborso dell’addizionale all’Amministrazione Finanziaria, in quanto soggetto estraneo al rapporto d’imposta che intercorre unicamente tra l’Erario ed il fornitore, poneva fine agli sforzi di Confindustria.

Attendiamo di vedere l’evoluzione giurisprudenziale anche se è probabile che si replicherà, per similitudine del tema trattato, quanto avvenuto per le addizionali alle accise dell’energia elettrica.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])