Biomedicale, il distretto cresce: dazi contrastati con l’hi tech
Stellantis, prima intesa sui contratti solidarietà per 3.750 a Pomigliano
AMBIENTE | aggiornamenti di rilievo agosto 2025
Reati ambientali: pubblicato il D.L. n. 116/2025 che inasprisce le sanzioni, apportando modifiche al TUA e al Codice penale
Lo scorso 8 agosto è stato pubblicato, sulla GU n. 183, il DL n. 116 (che dovrà essere convertito in legge entro 60gg) recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, che inasprisce la disciplina in materia di gestione di rifiuti.
Il DL 116/2025 apporta modifiche sostanziali a diverse normative, tra cui il Testo Unico Ambientale (TUA), il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale, il Codice Antimafia, il Codice della Strada e il d.lgs.231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Di seguito, le principali novità:
- Passaggio da Contravvenzioni a Delitti: molte condotte illecite in materia di gestione dei rifiuti, precedentemente considerate contravvenzioni, sono ora qualificate come delitti, punibili con la reclusione. Questo significa che le conseguenze penali diventano più gravi e complesse e che non sia più possibile applicare il procedimento di estinzione delle sanzioni penali in sanzioni amministrative (Parte Vi- bis Tua). Tra gli altri, trattasi dei reati di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256) abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (art. 255, 255- bis 255 ter.
- Introduzione di nuove sanzioni e inasprimento quelle esistenti per l’abbandono di rifiuti, la gestione di discariche non autorizzate, la spedizione illegale di rifiuti e la tracciabilità dei rifiuti. Viene inclusa la possibilità di sospendere la patente del trasportatore, disporre il fermo del veicolo e l’esclusione o cancellazione dall’albo dei trasportatori.
- Sanzioni più elevate per condotte rischio: le sanzioni aumentano per le violazioni che mettono a rischio gli ecosistemi e la popolazione o che vengono commesse in siti da bonificare
- Nuovi strumenti investigativi: viene introdotta la possibilità di arresto in flagranza differita, anche tramite l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, per i reati di disastro ambientale e traffico illecito di rifiuti.
Per ciò che riguarda, le modifiche introdotte al D.Lgs. 231/2001, il decreto ha inciso in particolare sull’art. 25-undecies relativo ai reati ambientali.
Fra le principali novità si segnalano:
- l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto con l’inserimento di nuove fattispecie:
- l’aggiornamento di fattispecie già rilevanti ai fini della responsabilità 231:
- l’inasprimento generale delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni interdittive previste ora per ulteriori reati contemplati dall’art. 25-undecies e, in taluni casi, con durata minima più lunga.
Documento di orientamento EUDR: nuova Comunicazione della Commissione UE
Lo scorso 12 agosto la Commissione Europea ha pubblicato il secondo documento di orientamento per il regolamento 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (Eudr), come modificato dal 2024/3234.
Ricordiamo che, il suindicato Regolamento stabilisce norme relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione di prodotti interessati, elencati nell’allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno al fine di ridurre al minimo il contributo dell’UE alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo.
Con il documento di orientamento, la Commissione ha inteso fornire una guida agli operatori e ai commercianti, nonché un supporto alle autorità nazionali competenti e agli organi giurisdizionali nazionali per assicurarne la migliore attuazione.
Deposito temporaneo, sempre esclusi gli scarti delle operazioni di trattamento
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), con il Riscontro all’Interpello ambientale del 29 aprile 2025, n. 79776 (in allegato) cerca nuovamente di fornire chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento meccanico (TM) o di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti, ribadendo l’inapplicabilità dell’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta.
Smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB: chiarimenti del MASE
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 153255 del 12 agosto 2025 (in allegato), ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regolamento (UE) 2019/2021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori contenenti policlorobifenili (PCB) in concentrazioni comprese tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso.
In particolare, Confindustria ha chiesto al Ministero di chiarire se, “in forza del suddetto regolamento, i detentori di trasformatori con PCB tra 50 e 500 mg/kg debbano comunque procedere allo smaltimento entro il 31 dicembre 2025, oppure se continui a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 5, comma 4, D.lgs. n. 209 del 1999”.
Il Ministero ha concluso indicando che “l’uso di apparecchiature contenenti PCB, già utilizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento, è tollerato solo per garantire una transizione graduale entro la data del 31 dicembre 2025, non prorogabile oltre tale termine temporale.
Pertanto, entro il 31 dicembre 2025, tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia, ossia in concentrazioni superiori allo 0,005% in peso e con volume superiore a 0,05 dm3, dovranno essere ritirate dalla circolazione, ossia messe fuori servizio, bonificate o smaltite”.
allegati: 2025.08.14_riscontro_interpello_pop_pcb 60659_int_minamb_79766_2025 (1)
Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])