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Vento, portafoglio da 3 miliardi e 160 startup Elkann: aiutiamo i giovani a costruire aziende
Turismo, previste 347mila assunzioni entro fine maggio
AMBIENTE | report settimanale Ambiente 9-13 marzo 2026
Aggiornamento principali dossier europei – Procedura infrazione Direttiva SUP; Proposta di restrizione REACH sui PFAS; Proposta Omnibus Ambiente
Inviamo, di seguito, un aggiornamento sui principali dossier europei, di cui seguiremo gli sviluppi, tenendovi costantemente informati.
- Procedura di infrazione Direttiva SUP
La Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (INFR(2024)2053) per non aver recepito in modo completo e corretto la Direttiva UE 2019/904 sulla plastica monouso, c.d. Direttiva SUP, e per aver violato gli obblighi previsti dalla Direttiva sulla trasparenza del mercato unico (Direttiva (UE) 2015/1535). In particolare, il parere motivato illustra nel dettaglio le ragioni per cui la Commissione ritiene che il recepimento italiano della direttiva non sia conforme al diritto dell’Unione. In primo luogo, la Commissione richiama l’obiettivo generale della Direttiva (UE) 2019/904, che mira a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente, in particolare sull’ambiente acquatico, di determinati prodotti di plastica, promuovendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno e favorendo la transizione verso modelli di produzione e consumo più sostenibili.
Un primo elemento di criticità riguarda la definizione di plastica contenuta nella normativa italiana di recepimento. Secondo la Commissione, il decreto legislativo introduce un criterio quantitativo che esclude dalla definizione di plastica i prodotti nei quali il rivestimento plastico rappresenta una percentuale inferiore al 10% del peso complessivo del prodotto e non costituisce la componente strutturale principale. La Commissione osserva che la direttiva non prevede alcuna soglia quantitativa di questo tipo, ma definisce la plastica sulla base della presenza di un polimero che può fungere da componente strutturale principale del prodotto. L’introduzione di una soglia percentuale nella normativa nazionale, pertanto, comporterebbe una restrizione dell’ambito di applicazione della direttiva, con il rischio di escludere dalla disciplina europea alcuni prodotti che invece dovrebbero esserne soggetti.
Il parere affronta inoltre la questione dei prodotti in plastica biodegradabile o compostabile. La normativa italiana consente in alcuni casi la commercializzazione di prodotti monouso realizzati con materiali biodegradabili e compostabili certificati, purché siano rispettate determinate condizioni, tra cui la presenza di una percentuale minima di materia prima rinnovabile e l’assenza di alternative riutilizzabili adeguate. La Commissione osserva tuttavia che la direttiva non distingue tra plastica convenzionale e plastica biodegradabile o compostabile ai fini dell’applicazione delle restrizioni previste. Se un materiale rientra nella definizione di plastica stabilita dalla direttiva, esso deve essere soggetto alle stesse disposizioni applicabili agli altri prodotti di plastica monouso. Di conseguenza, la previsione di deroghe specifiche per prodotti compostabili introdotta dalla normativa italiana viene considerata dalla Commissione incompatibile con il quadro normativo europeo.
Un ulteriore profilo di non conformità individuato nel parere riguarda la responsabilità estesa del produttore, prevista dalla direttiva come strumento per assicurare che i produttori contribuiscano ai costi derivanti dalla gestione dei rifiuti e dalle attività di pulizia dell’ambiente legate ai prodotti di plastica monouso. La Commissione rileva che la normativa italiana limita la responsabilità dei produttori alla copertura dei costi di raccolta dei rifiuti, mentre la direttiva prevede un sistema di responsabilità più ampio, che include anche altri costi connessi alla gestione dei rifiuti e alle misure necessarie per affrontare il fenomeno dei rifiuti dispersi nell’ambiente. Secondo la Commissione, tale limitazione riduce la portata degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione.
Il parere motivato affronta infine la violazione della procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 relativa alla trasparenza del mercato unico. Tale direttiva stabilisce che gli Stati membri debbano notificare alla Commissione e agli altri Stati membri i progetti di regolamentazione tecnica prima della loro adozione e rispettare un periodo di sospensione durante il quale la normativa non può essere adottata. Nel caso in esame, l’Italia ha notificato il progetto di decreto legislativo alla Commissione ma ha adottato il decreto prima della scadenza del periodo di sospensione previsto dalla direttiva, impedendo il corretto svolgimento della procedura di controllo preventiva. Secondo la Commissione, ciò costituisce una violazione degli obblighi procedurali previsti dalla direttiva sulla trasparenza del mercato unico.
Alla luce di tali elementi, la Commissione conclude che l’Italia non ha adempiuto agli obblighi derivanti sia dalla Direttiva (UE) 2019/904 sia dalla Direttiva (UE) 2015/1535. Con il parere motivato la Commissione invita pertanto formalmente lo Stato membro a adottare, entro il termine di due mesi, tutte le misure necessarie per garantire la piena conformità della normativa nazionale al diritto dell’Unione. In mancanza di un adeguamento entro tale termine, la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che sarà chiamata a pronunciarsi sulla violazione contestata.
- Restrizione REACH sui PFAS
Facendo seguito a quanto comunicato con il Resoconto della settimana precedente (cfr. Resoconto 2-6 marzo 2026), vi informiamo che il Comitato per l’Analisi Socio-Economica (SEAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha adottato il suo parere preliminare sulla proposta di restrizione dei PFAS.
La valutazione analizza i potenziali impatti socio-economici della restrizione, inclusi i benefici per la salute umana e l’ambiente, i costi associati e la disponibilità di alternative.
Il parere preliminare sarà presto pubblicato per una consultazione pubblica di 60 giorni, insieme al parere finale del Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC), che ha adottato la propria valutazione sui rischi dei PFAS per la salute umana e l’ambiente il 2 marzo u.s.
Dopo la consultazione, il SEAC dovrebbe adottare il parere finale entro la fine del 2026, tenendo conto di eventuali informazioni aggiuntive ricevute.
Una volta finalizzati i pareri di entrambi i comitati, questi saranno trasmessi alla Commissione europea, che preparerà una proposta di restrizione dei PFAS. Tale proposta sarà poi discussa e votata dagli Stati membri nel Comitato REACH.
- Proposta Omnibus Ambiente
Lo scorso 11 marzo la Commissione europea ha indetto un periodo di feedback pubblico relativo all’atto adottato nell’ambito del pacchetto Environmental Omnibus.
La consultazione è aperta dal 12 marzo 2026 al 7 maggio 2026 (mezzanotte, ora di Bruxelles). Tutti i commenti ricevuti saranno sintetizzati dalla Commissione europea e trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, con l’obiettivo di alimentare il dibattito legislativo. Le osservazioni saranno inoltre pubblicate sul portale della Commissione e dovranno pertanto rispettare le relative regole di pubblicazione. Al seguente link sono disponibili tutte le informazioni relative alla consultazione.
Stiamo raccogliendo osservazioni e input da includere nel feedback che Confindustria intende presentare.
Sarà nostra premura condividere il documento di risposta alla consultazione appena disponibile.
Schema di d.lgs. sulla tutela penale dell’ambiente – Parere Senato
Facendo seguito a quanto comunicato in merito allo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva (UE) sulla tutela penale dell’ambiente (cfr. Resoconto 23-27 febbraio 2026), trasmettiamo, in allegato, il parere approvato dalla Commissione Giustizia del Senato sullo schema di decreto, nonché quello approvato dalla Commissione Giustizia della Camera.
In termini complessivi, il parere del Senato può essere considerato sostanzialmente positivo rispetto alle principali istanze rappresentate da Confindustria. Pur esprimendo formalmente un parere favorevole sullo schema, infatti, la Commissione accompagna tale giudizio con una serie di osservazioni che riprendono diversi profili critici che avevamo evidenziato.
In particolare, il parere richiama espressamente la necessità di valutare la formulazione delle nuove fattispecie alla luce dei principi di legalità, determinatezza, proporzionalità e offensività, segnalando il rischio che l’elasticità di alcune norme e la moltiplicazione delle aggravanti possano aumentare la discrezionalità giudiziale e rendere meno chiaro il confine tra illeciti di diversa gravità. Si tratta di un punto molto in linea con la nostra impostazione.
La Commissione valorizza inoltre l’esigenza di affiancare all’inasprimento penale strumenti premiali e meccanismi di ravvedimento operoso, nonché di rafforzare la dimensione ripristinatoria della tutela ambientale (smaltimento o recupero dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi), in coerenza con la linea che avevamo sostenuto nella memoria.
Un altro profilo particolarmente rilevante riguarda la definizione della nozione di “abusivamente”, rispetto alla quale la Commissione invita il Governo a limitarla al minimo richiesto dalla direttiva europea, escludendo il riferimento a fonti regolamentari o amministrative. L’obiettivo dichiarato è evitare sovrapposizioni tra illecito amministrativo e penale e tutelare il principio di affidamento degli operatori economici autorizzati.
Il parere contiene inoltre un riferimento specifico al tema delle Best Available Techniques (BAT), invitando il Governo a valutare l’introduzione di una disposizione che chiarisca le cause di non punibilità dei reati colposi anche in considerazione dell’adozione delle migliori tecniche disponibili. Anche questo passaggio appare coerente con quanto evidenziato nella nostra memoria circa la necessità di garantire un adeguato coordinamento tra il piano autorizzativo e tecnico-amministrativo e la responsabilità penale, evitando che operatori che adottano le migliori soluzioni tecnologiche disponibili possano essere esposti a profili di responsabilità in presenza di fenomeni ambientali complessi.
Il parere segnala inoltre alcune criticità sull’introduzione del riferimento agli habitat nella fattispecie di inquinamento ambientale, evidenziando il rischio di responsabilità penale inconsapevole in contesti in cui il perimetro delle aree protette non è sempre facilmente individuabile. Anche questo rilievo appare coerente con le nostre osservazioni sull’esigenza di maggiore certezza applicativa.
La Commissione richiama inoltre la necessità di coordinare le nuove disposizioni con il DL “Terra dei Fuochi”, sottolineando l’esigenza di garantire una reale progressione di offensività tra le diverse fattispecie ambientali. Sul punto del decreto “Terra dei Fuochi”, il parere non entra nel merito delle specifiche criticità segnalate nella memoria di Confindustria, ma contiene comunque un passaggio significativo. La Commissione richiama infatti espressamente la necessità di coordinare le nuove disposizioni con il recente intervento normativo e di assicurare una reale progressione di offensività tra le diverse fattispecie ambientali. Il parere richiama quindi l’esigenza di un maggiore coordinamento sistemico tra le nuove disposizioni e il quadro normativo recentemente rafforzato dal DL “Terra dei Fuochi”.
Non risultano invece espressamente recepite alcune delle nostre osservazioni più specifiche, in particolare quelle relative alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001) – con riferimento al limite massimo delle quote – e alle criticità segnalate sull’estensione della confisca per sproporzione al nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti.
Nel complesso, comunque, il parere si muove in una direzione coerente con l’impostazione della memoria e offre diversi elementi utili per sostenere, nel prosieguo dell’iter, l’esigenza di un recepimento della direttiva che garantisca maggiore proporzionalità, certezza del diritto e coordinamento sistematico della disciplina.
Il parere approvato dalla Camera ricalca sostanzialmente quello del Senato.
Sarà nostra cura continuare a tenervi informati.
DDL Valorizzazione della risorsa mare – Aggiornamento
Vi informiamo che nell’ambito dell’esame del Disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa mare (in allegato), provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato dal Consiglio dei ministri lo scorso 25 novembre 2024, è stato approvato l’emendamento del relatore (allegato) che contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva relativa alle emissioni industriali e della direttiva relativa alle discariche di rifiuti; approvato a questo emendamento anche un subemendamento, sempre del relatore, che specifica l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in GU.
L’emendamento prevede che:
- Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei criteri direttivi specifici di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 10.
- Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per gli affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.
Vi aggiorneremo una volta che la Commissione avrà concluso l’esame con il mandato al relatore.
Batterie e rifiuti di batterie – Pubblicato in GU il decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542
Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE”. Il provvedimento è entrato in vigore il 7 marzo 2026.
Il decreto interviene per adeguare l’ordinamento nazionale al nuovo quadro normativo europeo in materia di batterie. A tal fine, individua le autorità competenti, definisce gli obblighi a carico degli operatori economici, disciplina le modalità di gestione dei rifiuti di batterie e introduce il relativo regime sanzionatorio. Le disposizioni si applicano a tutte le tipologie di batterie disciplinate dal Regolamento (UE) 2023/1542, comprese quelle destinate agli autoveicoli, ai mezzi di trasporto leggeri e all’impiego industriale.
Nel merito, il decreto stabilisce che le batterie immesse sul mercato o messe in servizio debbano essere conformi al Regolamento (UE) 2023/1542 (art. 5) e che la loro commercializzazione avvenga con marcatura CE, da apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulla batteria, sull’imballaggio oppure sulla documentazione di accompagnamento (art. 15).
Il provvedimento introduce inoltre, per gli operatori economici, l’obbligo di adottare strategie di due diligence finalizzate a individuare, prevenire e mitigare i rischi connessi all’approvvigionamento e alla commercializzazione delle batterie (artt. 16-17).
Vengono poi definiti nuovi obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili, pari al 63% entro il 31 dicembre 2027 e al 73% entro il 31 dicembre 2030. Per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri, invece, gli obiettivi sono fissati al 51% entro il 31 dicembre 2028 e al 61% entro il 31 dicembre 2031 (art. 19).
Il decreto prevede inoltre l’istituzione del Registro dei produttori di batterie, che sostituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori previsto dal d.lgs. 188/2008. Il nuovo Registro è integrato nel Registro nazionale dei produttori e vi devono essere iscritti tutti i soggetti che immettono batterie sul mercato nazionale, anche quando queste sono incorporate in altri prodotti. La raccolta dei dati relativi al Registro è affidata alle Camere di commercio, secondo quanto stabilito dalla nuova normativa (artt. 20-21).
Il provvedimento dispone inoltre la riorganizzazione del Centro di Coordinamento, che assume la nuova denominazione di Centro di Coordinamento Batterie e svolge funzioni di monitoraggio dei flussi, raccolta dei dati, coordinamento delle attività di raccolta e promozione di campagne di sensibilizzazione (artt. 22-23).
Il decreto rafforza inoltre il principio della responsabilità estesa del produttore (EPR). In base a tale principio, i produttori sono tenuti a finanziare i costi connessi alla raccolta differenziata, al trasporto e al trattamento dei rifiuti di batterie, nonché alle attività di informazione ai consumatori e alla raccolta dei dati. L’adempimento di tali obblighi può avvenire tramite sistemi di gestione individuali o collettivi, con alcune limitazioni previste per le batterie portatili e per quelle destinate ai mezzi di trasporto leggeri (artt. 25-29).
È inoltre previsto che gli operatori degli impianti di trattamento debbano consegnare i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sistemi individuali o collettivi sopra richiamati oppure a gestori di rifiuti selezionati (art. 30).
Il decreto prevede inoltre specifiche disposizioni relative ai punti di raccolta (art. 31). In particolare, viene stabilito che i punti di raccolta istituiti ai sensi del Regolamento non sono soggetti ai requisiti di registrazione o autorizzazione previsti dagli articoli 208, 213 e 216 e dalle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del d.lgs. 152/2006, né all’iscrizione al sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’articolo 188-bis del medesimo decreto. La norma dispone inoltre che le operazioni di deposito preliminare alla raccolta effettuate presso tali punti non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del d.lgs. 152/2006 e non sono soggette né all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico previsto dall’articolo 190 né all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, del medesimo decreto. Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti dai punti di raccolta ai centri di raccolta realizzati e gestiti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del d.lgs. 152/2006, oppure ai centri autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del medesimo decreto, o ancora agli impianti autorizzati al trattamento adeguato, quando tale trasporto è effettuato dal detentore dei rifiuti o da soggetti da esso incaricati, è previsto che esso sia accompagnato esclusivamente dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la categoria di batterie, i quantitativi e il luogo di destinazione. Il detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta e i soggetti da esso incaricati del trasporto, non sono tenuti né all’iscrizione al RENTRI né all’Albo nazionale gestori ambientali.
Il decreto introduce, infine, un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le principali violazioni, tra cui l’immissione sul mercato di batterie non conformi, la mancata iscrizione al Registro o la mancata organizzazione dei sistemi di raccolta. Le sanzioni possono arrivare fino a 150.000 euro (art. 34).
ICESP – SAVE THE DATE: 17 marzo 2026, evento di lancio del programma formativo gratuito su economia circolare e appalti verdi per Pubbliche Amministrazioni e Imprese
Il prossimo 17 marzo, dalle ore 10:00 alle 13:00, si svolgerà l’Evento di lancio del programma formativo gratuito su economia circolare e appalti verdi per Pubbliche Amministrazioni e Imprese.
Maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di registrazione all’evento, che sarà interamente online, sono disponibili sul sito ICESP al seguente link.
allegati: Atto 375 – parere approvato Atto 375 -parere Camera ddl 1624__444661_valorizzazione della risorsa mare ddl valorizzazione risorsa marina_emandamento relatore
INTERNAZIONALIZZAZIONE | Webinar sulle opportunità per le aziende italiane nella ricostruzione in Ucraina. 17 marzo, h 10
Martedì 17 marzo 2026 alle ore 10:00 italiane si terrà in lingua inglese un webinar organizzato congiuntamente dall’Ambasciata d’Italia in Ucraina e l’Ufficio ICE di Kyiv.
L’iniziativa, con focus sul settore delle Infrastrutture, intende approfondire lo stato delle infrastrutture in Ucraina a quattro anni dal conflitto, gli investimenti previsti per il ripristino, la ricostruzione e l’ammodernamento, nonché le opportunità per le imprese italiane e le modalità di partecipazione al procurement e agli appalti locali.
Il webinar sarà condotto da Fabrizio Giustarini, Direttore dell’Ufficio ICE di Kyiv, e prevede l’intervento di Carlo Formosa, Ambasciatore d’Italia a Kyiv.
La partecipazione è gratuita previa registrazione tramite il formulario online . Il link di partecipazione sarà inviato il giorno precedente al webinar e, al termine dell’evento, i partecipanti saranno invitati a compilare il questionario di valutazione. Le presentazioni e la registrazione video saranno inviate il giorno successivo via e-mail alle aziende partecipanti.
INTERNAZIONALIZZAZIONE | Webinar – L’impatto della crisi nel Golfo Persico sulla supply chain globale, 20 marzo ore 10.30
Il prossimo venerdì 20 marzo alle 10.30 Confindustria Assafrica e Mediterraneo organizza, in collaborazione con lo Studio Legale RPLT, il webinar “L’impatto della crisi nel Golfo Persico sulla supply chain globale“.
L’incontro esaminerà le conseguenze che l’attuale crisi nel Golfo Persico sta producendo sulle principali rotte del commercio internazionale, con ricadute dirette sui mercati energetici, costi del trasporto marittimo e sull’organizzazione delle catene di approvvigionamento.
Partendo da casi concreti e da un aggiornamento del quadro geopolitico, verrà approfondito il ruolo strategico dello Stretto di Hormuz e il suo impatto sulla stabilità della supply chain globale.
Saranno inoltre analizzati i principali strumenti contrattuali e assicurativi a disposizione delle imprese per affrontare e gestire i rischi connessi alle attuali tensioni nell’area.
Invitiamo le aziende interessate a partecipare, potranno confermare la partecipazione ai nostri uffici ([email protected]) entro e non oltre giovedì 19 marzo. A coloro che avranno dato conferma, verrà trasmesso il link per seguire il webinar.
INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE PASSIVA – STATI UNITI: esiti riesame antidumping pasta (Italia)
Segnaliamo gli aggiornamenti diffusi dalla Commissione europea, tramite il Ministero Affari Esteri (DGUE – Uff. X “Difesa Commerciale Passiva”), riguardanti misure e procedimenti antidumping, antisussidi o di salvaguardia, attivati da Paesi terzi nei confronti delle produzioni/esportazioni dell’UE o di singoli Stati membri.
STATI UNITI – il Dipartimento del Commercio ha reso noti gli esiti finali dell’administrative review annuale dell’antidumping sulla pasta italiana (periodo: luglio 2023 – giugno 2024). Sono fissati margini definitivi pari a 2,65% e 7,00% per le due aziende italiane selezionate e al 5,21% per le imprese non campionate, rimodulati rispetto a quelli determinati nella fase post-preliminare. Il Dipartimento darà ora istruzioni alla dogana statunitense (U.S. Customs and Border Protection) per la liquidazione dei dazi sulle importazioni di pasta effettuate nel periodo di revisione. Tali margini costituiranno, inoltre, la base per le nuove aliquote dei depositi cauzionali (cash deposit rates) applicabili alle future importazioni. La misura in vigore dal 1996 è, su richiesta delle parti interessate (industria nazionale o produttori-esportatori italiani coinvolti), oggetto di revisioni amministrative periodiche volte a ricalcolare i margini di dumping e le aliquote di dazio eventualmente applicabili.
Contatti di riferimento della Commissione europea (DG TRADE) per approfondimenti: @[email protected]; webpage “Actions against exports from the EU