RENTRI – Aggiornamento: Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI
Segnaliamo che, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato e pubblicato sul portale RENTRI il Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025, che definisce le modalità operative da adottare in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, sia per il verificarsi di un incidente che provoca la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, sia nei casi in cui la mancanza di disponibilità sia legata ad interventi programmati di manutenzione del sistema.
Di seguito, riportiamo un approfondimento elaborato dalla Collega Elena Bonafè.
Nel dettaglio, il decreto direttoriale 30 ottobre 2025, n. 319 fornisce le indicazioni da seguire per il verificarsi di un evento che provoca la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI (Allegato 1 al Decreto) non dovuta a manutenzione ordinaria o straordinaria del sistema.
Gli eventi esaminati riguardano:
- l’impossibilità di accedere all’area contatti per l’invio di richieste di assistenza;
- l’impossibilità di accedere ai contenuti informativi presenti nell’Area Supporto;
- l’impossibilità di trasmettere l’iscrizione al RENTRI;
- l’impossibilità di effettuare il versamento del contributo;
- l’impossibilità di vidimare digitalmente i registri di carico e scarico;
- l’impossibilità di trasmettere al Rentri le operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico;
- l’impossibilità di consultare le operazioni annotate sui registri cronologici di carico e scarico;
- l’impossibilità di trasmettere al produttore/detentore la copia completa del FIR mediante i servizi di supporto;
- l’impossibilità di vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei mediante applicazione web;
- l’impossibilità di vidimare digitalmente i FIR cartacei mediante interoperabilità;
- l’impossibilità di vidimare digitalmente i registri cronologici di carico e scarico;
- l’impossibilità di trasmettere al RENTRI le operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico;
- l’Impossibilità di trasmettere al produttore/detentore la copia completa del FIR mediante interoperabilità.
L’allegato 2 al decreto direttoriale riguarda, invece, i casi in cui la mancanza di disponibilità è connessa ad interventi programmati di manutenzione.
Il Decreto stabilisce che l’apertura degli eventi di indisponibilità oggetto del provvedimento avviene a seguito della pubblicazione del disservizio nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI (sezione consultabile su www.rentri.gov.it). In caso di mancanza di disponibilità del portale, si fa riferimento alla pubblicazione dell’avviso all’interno del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali (https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home ). A seguito di questo avviso è possibile adottare le misure di emergenza che potranno rimanere in essere fino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene comunicata la chiusura dell’evento di indisponibilità, sempre tramite il portale RENTRI o quello dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Per ogni situazione di indisponibilità il decreto suggerisce anche delle misure di mitigazione che consistono, ad esempio, di non attendere l’ultimo giorno di scadenza per l’iscrizione o per l’invio dei dati a Rentri o per il pagamento dei contributi, oppure di munirsi di copie di FIR vidimati con un certo anticipo, onde non trovarsi in emergenza senza poter vidimare un formulario, ecc.
Tutte le informazioni sono disponibili sul portale web del RENTRI.
EUDR – Aggiornamento
Lo scorso 4 novembre si è tenuto il Consiglio ambiente, nel corso del quale è stato discusso il tema delle semplificazioni del Regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR).
Nel corso della riunione, l’Austria (AT) ha evidenziato come la superficie forestale europea sia aumentata di circa 16 milioni di ettari, sottolineando al tempo stesso che l’attuazione dell’EUDR rischia di comportare oneri amministrativi ed economici significativi lungo le catene del valore. Alla luce di ciò, l’Austria ha invitato la Commissione europea a valutare interventi di semplificazione e ha proposto di introdurre un meccanismo di “stop-the-clock”, ossia un rinvio dell’entrata in applicazione accompagnato da una clausola di revisione, che consenta di introdurre successivamente modifiche semplificative al regolamento.
Successivamente, hanno preso la parola 17 Stati membri: Svezia (SE), Repubblica Ceca (CZ), Grecia (EL), Paesi Bassi (NL), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Estonia (EE), Lituania (LT), Slovacchia (SK), Portogallo (PT), Finlandia (FI), Irlanda (IE), Ungheria (HU), Italia (IT), Spagna (ES), Polonia (PL) e Slovenia (SI).
Sette Stati membri – Svezia, Grecia, Lussemburgo (per motivi di certezza degli investimenti), Spagna, Lettonia, Finlandia e Irlanda – hanno confermato il proprio sostegno agli obiettivi principali del regolamento.
La Spagna ha espresso sostegno alla proposta della Commissione, sottolineando l’importanza della certezza giuridica per gli operatori economici.
Quattordici Stati membri – Repubblica Ceca, Grecia, Lussemburgo, Lettonia, Estonia, Lituania, Slovacchia, Portogallo, Finlandia, Irlanda, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia – hanno invece sostenuto la richiesta di posticipare l’entrata in applicazione del regolamento di almeno un anno.
Di questi, dodici Paesi (tutti i precedenti ad eccezione di Estonia e Spagna) hanno chiesto una semplificazione sostanziale del testo, anche tramite nuove valutazioni d’impatto, proposta in particolare da Italia, Ungheria e Portogallo.
Alcuni Stati membri (Svezia, Estonia, Slovacchia, Finlandia e Ungheria) hanno insistito sull’urgenza di concludere rapidamente il processo negoziale.
Repubblica Ceca, Estonia e Italia hanno richiamato la necessità di disporre di un sistema informatico pienamente operativo.
Lussemburgo e Slovacchia hanno proposto di introdurre una categoria a “rischio trascurabile”, mentre la Svezia ha sollevato il tema della cancellazione dell’obbligo di trasmissione dei numeri di riferimento lungo la catena di fornitura.
La Grecia ha ribadito la propria preoccupazione per l’ampiezza del campo di applicazione del Regolamento.
Di seguito si riporta la replica della Commissione europea, che ha ricordato i punti principali della propria proposta, che mira a:
- Ridurre gli oneri amministrativi per agricoltori, silvicoltori e operatori economici, alleggerendo anche il carico di dati del database EUDR, senza però compromettere gli obiettivi della normativa.
- L’obbligo di presentare la dichiarazione di due diligence sarebbe limitato al primo operatore che immette il prodotto sul mercato; gli operatori a valle e i commercianti ne sarebbero esentati.
- Esentare i micro e piccoli operatori primari provenienti da Paesi a basso rischio, che vendono direttamente sul mercato europeo, dall’obbligo di due diligence: basterebbe una dichiarazione unica semplificata.
- La grande maggioranza di agricoltori, allevatori e silvicoltori dell’UE beneficerebbe di questa semplificazione.
- Concedere tempi di adeguamento più lunghi:
- Per micro e piccole imprese, fino al 30 dicembre 2026;
- Per medie e grandi imprese, una fase di transizione di 6 mesi (fino a giugno 2026) durante la quale non sarebbero effettuati controlli o sanzioni.
La Commissione ha evidenziato alcune criticità rispetto alla proposta dell’Austria:
- La proposta austriaca scinde tempistiche e contenuti, mentre la Commissione ha presentato un unico pacchetto coerente.
- Un’iniziativa separata di tipo “stop-the-clock” non è considerato politicamente praticabile, perché rinvierebbe semplicemente le decisioni, rischiando di creare la stessa situazione tra un anno.
- Gli operatori economici chiedono chiarezza e prevedibilità su contenuti e tempi per potersi preparare adeguatamente.
La Commissione ritiene che la propria proposta offra vera semplificazione e certezza, includendo già misure concrete come la soglia de minimis, che va incontro alle richieste austriache, soprattutto per i Paesi a basso rischio.
La creazione di una categoria “zero rischio” è invece giudicata lunga, complessa e diplomaticamente delicata, con il rischio di creare distorsioni: non sarebbe possibile verificare con certezza l’origine reale dei prodotti importati, e ciò penalizzerebbe gli operatori europei che rispettano le regole.
In conclusione, la Commissione ha ribadito che la propria proposta mantiene un equilibrio tra la lotta alla deforestazione e la riduzione degli oneri amministrativi, offrendo più tempo e chiarezza agli operatori. L’alternativa sarebbe l’entrata in vigore del regolamento nella forma attuale, per tutti e simultaneamente, tra meno di due mesi.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.
Consultazione pubblica sul progetto di parere del SEAC relativa alla proposta di restrizione delle PFAS – aggiornamento
Informiamo che, come già anticipato precedentemente, l’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) prevede di avviare la consultazione sul progetto di parere del Comitato per l’Analisi Socio-Economica (SEAC) in merito alla proposta di restrizione delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) subito dopo la prevista adozione del parere preliminare, atteso per marzo 2026.
La consultazione comprenderà domande generali su tutti gli aspetti trattati nel progetto di parere del SEAC, nonché quesiti specifici relativi alle singole valutazioni settoriali condotte dal Comitato.
Per agevolare i portatori di interesse nell’individuare il settore pertinente alle proprie attività d’uso, l’ECHA pubblica una mappatura preliminare degli usi associati ai settori valutati nel progetto di parere del SEAC. Tale mappatura sarà aggiornata dopo la sessione plenaria del SEAC di dicembre 2025, in concomitanza con la conclusione provvisoria delle restanti valutazioni settoriali.
La consultazione includerà domande specifiche su 14 settori e sulla produzione di PFAS, formulate in base ai diversi ambiti d’uso. È pertanto importante che i portatori di interesse siano preparati a fornire informazioni dettagliate a livello di uso specifico.
La Tabella 1 (che trovate nel documento al seguente link) collega gli usi ai settori analizzati nel progetto di parere del SEAC, seguendo la struttura del Documento di Background predisposto dal proponente del dossier e mantenendo il livello di dettaglio del progetto di parere stesso.
Ad oggi, il SEAC ha raggiunto un accordo provvisorio su 13 settori. I settori elettronica e semiconduttori, insieme alla produzione di PFAS, dovrebbero essere inclusi provvisoriamente entro dicembre 2025, con la conseguente pubblicazione di un aggiornamento della mappatura degli usi, che fornirà una descrizione più chiara delle applicazioni e del loro contesto complessivo. Ulteriori modifiche alla mappatura potranno essere introdotte successivamente.
La versione finale della mappatura degli usi, che rifletterà eventuali revisioni del progetto di parere, sarà pubblicata al momento dell’avvio della consultazione.
La consultazione comprenderà inoltre domande generali che inviteranno i portatori di interesse a fornire commenti su tutti i settori d’uso, inclusi gli otto settori aggiuntivi individuati nel Documento di Background ma non oggetto di valutazione specifica da parte del SEAC, nonché su eventuali altri settori non ancora identificati.
DdL di Delegazione europea – Aggiornamento
Vi informiamo che, l’esame del DdL Delegazione europea sta proseguendo in sede consultiva.
A questo proposito, segnaliamo che la Commissione Ambiente ha approvato un parere favorevole sulla proposta di Confindustria in materia di direttiva delle acque reflue in una versione riformulata. La proposta iniziale di Confindustria mirava a rinviare il recepimento della direttiva mediante l’eliminazione del punto 5 dell’Allegato A; la riformulazione prevede l’inserimento, dopo l’articolo 4, di un articolo 4-bis (Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane i principi e criteri per l’attuazione della delega relativa alla direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane).
In particolare, l’articolo 4-bis orienta l’attuazione degli articoli 9 (Responsabilità estesa del produttore) e 10 (Requisiti minimi per le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore) della direttiva, introducendo, tra i principi e i criteri direttivi specifici:
- la tutela della sostenibilità economica delle filiere, la sostenibilità delle tariffe idriche per i cittadini e la disponibilità e accessibilità – anche economica – dei prodotti, in particolare dei medicinali;
- un tavolo tecnico (con istituzioni competenti, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore) per definire le modalità di attuazione dell’EPR;
- il limite all’80% dell’onere finanziario a carico dei produttori per i costi di implementazione del trattamento quaternario;
- la definizione, con il coinvolgimento del tavolo, di un metodo di calcolo dell’EPR che consideri gli effetti su disponibilità e accessibilità dei prodotti dell’allegato III, correli il livello di contribuzione agli obiettivi nazionali (percentuali e temporali) di introduzione del trattamento quaternario di cui all’art. 8, e ripartisca i costi tra i produttori in base a quantità e pericolosità delle sostanze presenti nelle acque reflue urbane.
Conseguentemente, la versione riformulata prevede la soppressione della voce n. 5 dell’Allegato A di cui all’articolo 1, comma 1.
In allegato è disponibile il parere della Commissione Ambiente.
Il provvedimento dovrebbe essere esaminato dalla Commissione di merito nella settimana corrente.
CdM n. 148 del 5 novembre 2025 – Aggiornamento
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 5 novembre ha approvato in esame preliminare:
- Il decreto legislativo che recepisce la direttiva UE 2024/825 (c.d Direttiva Green Claims) sulla “responsabilizzazione” dei consumatori per la transizione verde”. Il provvedimento mira a rafforzare tutele e strumenti contro le pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti, (green claimsingannevoli), e introduce nuove modalità di informazione chiara e verificabile a beneficio dei consumatori. Nel dettaglio, il decreto amplia l’elenco delle pratiche commerciali vietate, aggiornando il Codice del consumo. Verranno considerate scorrette e sanzionate le affermazioni ambientali generiche o ingannevoli, come la presentazione di prodotti “neutri” o “a impatto zero”, quando tali dichiarazioni non siano attendibili, comparabili e verificabili. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei consumatori e proteggere i settori produttivi più esposti, dove una comunicazione ambientale corretta è essenziale per informare il consumatore, difendere il Made in Italy e contrastare pratiche sleali che penalizzano i produttori virtuosi. Il provvedimento introduce definizioni puntuali di asserzione ambientale, marchio di sostenibilità, durabilità e riparabilità dei beni, per rendere più trasparente e verificabile la comunicazione sulle caratteristiche ambientali e consentire ai consumatori di riconoscere con chiarezza i prodotti realmente sostenibili.
Sono previste, infine, nuove regole di trasparenza nelle informazioni ai consumatori, anche per i contratti conclusi online, con l’introduzione di un avviso armonizzato sulla garanzia legale e di un’etichetta armonizzata che rendono immediatamente riconoscibile la durabilità dei prodotti. Il mancato rispetto delle nuove disposizioni sarà oggetto di vigilanza da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrà applicare le sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette.
- Lo schema di decreto legislativo recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2023/1542 batterie e rifiuti di batterie.
- Il Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, nonché di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che definisce criteri, modalità e condizioni per l’uso sicuro di tali acque.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.
MIMIT – Transizione 5.0: Decreto direttoriale 6 novembre 2025
Segnaliamo la news sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, con il decreto direttoriale del 6 novembre 2025, comunica l’esaurimento delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0. Le risorse REPowerEU destinate alla misura, anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano infatti interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.
Resta comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta.
Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.
In caso di nuova disponibilità finanziaria – derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse – il gestore della piattaforma informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.
CONAI – Nuove circolari per l’anno 2026
Vi informiamo che Conai ha pubblicato sul sito www.conai.org nell’apposita sezione “Download documenti/Circolari applicative” 4 circolari – conseguenti alle delibere del Cda Conai dello scorso 22 ottobre – riguardanti i seguenti argomenti:
- Procedura semplificata per la dichiarazione del Contributo ambientale CONAI sulle etichette (mod. 6.14). Valori dei contributi forfettari per l’anno 2026 e ulteriori novità.
Circolare del 30 ottobre 2025 disponibile al seguente link
- Mod. 6.6 Bis – Rimborso ex post da dichiarazione semplificata Mod. 6.2 import. Aumento della soglia per poter accedere alla procedura.
Circolare del 30 ottobre 2025 disponibile al seguente link
- Aggiornamento della procedura relativa ai “Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati (determinazione del peso dei pallet da assoggettare a CAC)” con una precisazione avente efficacia dal 1° gennaio 2026.
Circolare del 30 ottobre 2025 disponibile al seguente link
- Nuova procedura semplificata di rimborso/esenzione del Contributo Ambientale CONAI per aziende esportatrici appartenenti ad un medesimo gruppo aziendale.
Circolare del 30 ottobre 2025 disponibile al seguente link
Tali novità sono contestualmente divulgate ai soggetti interessati e saranno recepite nell’edizione 2026 della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo ambientale Conai” di prossima pubblicazione.
C 2574 Fascicolo emendamenti presentati C. 2574 Governo Parere Comm Ambiente
Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected]