RENTRI – FIR in formato cartaceo: Utilizzo alternativo al FIR in formato digitale fino al 15 settembre 2026
Segnaliamo la news sul portale del RENTRI che, a seguito delle modifiche introdotte dal DL c.d. Proroghe, fornisce indicazioni sull’utilizzo alternativo al FIR in formato digitale fino al 15 settembre 2026. In particolare:
- fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
- le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.
Viene inoltre ricordato che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera:
- se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale
- se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.
RENTRI – Pubblicate nuove FAQ
Segnaliamo che, sul sito del RENTRI sono state pubblicate nuove FAQ, che rispondono ad alcuni quesiti posti all’ANGA e ad Ecocerved in occasione del Webinar tenutosi lo scorso 11 febbraio, in particolare:
- Trasporto rifiuti in cisterna:
https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/getOnlyFaq?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud&idFaq=N43223&previousPage=home&idCategory=evidenza
- Trasporto intermodale con tratta marittima:
https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/getOnlyFaq?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud&idFaq=N43911&previousPage=home&idCategory=evidenza
- Cambio del destinatario durante il trasporto:
https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/getOnlyFaq?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud&idFaq=N43892&previousPage=home&idCategory=evidenza
- Pulizia delle reti fognarie:
https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/getOnlyFaq?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud&idFaq=N38120&previousPage=home&idCategory=evidenza
MUD – Pubblicato in GU DPCM per MUD 2026
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.53 del 5 marzo 2026 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026, recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.
In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026.
Sul sito del MASE sono stati inoltre pubblicati i seguenti documenti:
Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare già da lunedì 16 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e la presentazione del MUD 2026 (https://www.ecocamere.it/).
Presentato IAA – Industrial Accelerator Act
Lo scorso 4 marzo, la Commissione europea ha presentato la proposta COM (2026) 100 – Proposal for a Regulation on establishing a framework of measures for accelerating industrial capacity and decarbonisation in strategic sectors (c.d. IAA, Industrial Accelerator Act).
L’obiettivo principale della proposta è rafforzare il settore manifatturiero europeo, ridurre le dipendenze strategiche e accelerare il passaggio a produzioni e tecnologie a basse emissioni.
In questo senso, la proposta prevede un insieme di misure focalizzate, in particolare, sulla stimolazione della domanda attraverso la spesa pubblica; la semplificazione e la digitalizzazione delle autorizzazioni per i progetti industriali e la creazione di condizioni favorevoli per gli investimenti esteri diretti nei settori strategici.
La proposta dovrà ora essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea prima dell’adozione definitiva.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.
Aggiornamento sui principali dossier europei – Proposta di restrizione REACH sui PFAS; CRM Act; DIWASS; Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD)
Forniamo di seguito un aggiornamento sui principali dossier europei, di cui seguiremo gli sviluppi, tenendovi costantemente informati.
In particolare:
- Proposta di restrizione REACH sui PFAS
Il 3 marzo u.s. il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA ha concluso la propria valutazione sulla proposta di restrizione a livello dell’UE per tutte le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), segnando la prima fase della valutazione scientifica dell’ECHA sulla proposta.
Il parere, che verrà pubblicato a breve, si basa su un’ampia analisi dei pericoli dei PFAS, delle emissioni, dei volumi e dei rischi, nonché dell’efficacia prevista e dell’applicabilità di una possibile restrizione. Il SEAC dovrebbe adottare il proprio progetto di parere nelle prossime settimane, che sarà poi sottoposto a una consultazione pubblica di 60 giorni. Il comitato dovrebbe finalizzare il proprio parere entro la fine del 2026.
Una volta che entrambi i comitati avranno adottato i rispettivi pareri, questi saranno trasmessi alla Commissione europea, che li utilizzerà come base per preparare una proposta di restrizione da discutere e votare dagli Stati membri dell’UE nel Comitato REACH.
- Critical Raw Materials Act
Il 4 marzo u.s. al COREPER è stato raggiunto l’accordo per l’avvio dei negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta di modifica mirata del Critical Raw Materials Act (CRMA). La Presidenza ha presentato un testo di compromesso ritenuto nel complesso equilibrato rispetto alle diverse posizioni espresse dagli Stati membri.
Le principali modifiche rispetto alla proposta della Commissione riguardano in primo luogo il rafforzamento di alcuni meccanismi di governance e di prevenzione dei rischi nelle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche. In particolare, viene introdotto l’obbligo di pubblicare almeno una call all’anno per i Strategic Projects (art. 7), con l’obiettivo di garantire una maggiore prevedibilità e continuità nello sviluppo di progetti strategici lungo la filiera delle materie prime critiche.
Un altro elemento centrale riguarda il tema della preparedness rispetto ai rischi di approvvigionamento per le grandi imprese (art. 24). Nel testo di compromesso viene previsto che la Commissione, nell’individuazione delle grandi imprese interessate dagli obblighi di gestione del rischio, consulti gli Stati membri interessati e condivida con essi le informazioni pertinenti relative alle imprese operanti sul loro territorio. Viene inoltre chiarito che le informazioni trasmesse dalle imprese alla Commissione ai fini della verifica della conformità dovranno essere condivise con gli Stati membri quando necessario per garantire un’efficace applicazione della normativa. Contestualmente sono state introdotte garanzie specifiche per i produttori del settore della difesa, al fine di evitare la divulgazione di informazioni sensibili che potrebbero compromettere interessi essenziali di sicurezza o difesa.
Sempre nell’ambito dell’articolo 24, la Commissione dovrà informare il Critical Raw Materials Board qualora emergano vulnerabilità significative nelle catene di approvvigionamento delle imprese, fornendo una valutazione della situazione dei rischi. Inoltre, sono stati inseriti ulteriori paletti alla delega conferita alla Commissione per l’adozione di atti delegati che definiscano le misure di mitigazione del rischio a carico delle grandi imprese. Tali misure dovranno essere proporzionate e finalizzate a garantire la continuità della produzione in caso di interruzioni delle forniture.
Nel corso della discussione, la Commissione ha accolto con favore il sostegno generale degli Stati membri agli obiettivi della proposta e il rapido avanzamento dei lavori, sottolineando l’urgenza di accelerare l’attuazione del CRMA anche alla luce delle restrizioni all’export introdotte dalla Cina nel 2025 su terre rare e altre materie prime critiche. La revisione proposta si inserisce infatti nel quadro del piano d’azione RESourceEU, con l’obiettivo di rafforzare il carattere preventivo del regolamento, semplificare e rafforzare gli obblighi per le grandi imprese che utilizzano materie prime strategiche e sostenere lo sviluppo del mercato secondario dei magneti permanenti.
Allo stesso tempo, la Commissione ha espresso alcune riserve sugli emendamenti proposti dalla Presidenza. In particolare, ha segnalato che alcune nuove formulazioni – come il riferimento ai “prodotti della difesa” senza chiarire se includano o meno il dual use – potrebbero risultare poco chiare e complicare l’attuazione. Inoltre, ha ricordato che uno degli obiettivi della proposta era centralizzare il processo di identificazione delle grandi imprese, mentre alcune modifiche introdotte dagli Stati membri aggiungerebbero passaggi procedurali ulteriori, con il rischio di aumentare l’onere amministrativo per la Commissione, che opera nel quadro del principio di stabilità delle risorse umane.
Nel dibattito sono intervenuti 11 Stati membri (Italia, Germania, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Slovacchia, Francia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria e Austria). Tutti hanno sostenuto il mandato negoziale – ad eccezione della Bulgaria che si è astenuta – pur segnalando alcuni aspetti che potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti nelle prossime fasi del processo legislativo. L’Italia ha richiamato in particolare alcuni emendamenti circolati alla vigilia della riunione, volti a limitare la definizione di “specific sectors” (art. 24, comma 5b) ai settori esplicitamente menzionati nel paragrafo 1, prevedendo la possibilità di estenderla successivamente, se necessario, previa consultazione del Critical Raw Materials Board.
Altri Stati membri hanno invece accolto positivamente alcuni elementi del compromesso, tra cui il rafforzamento del coinvolgimento degli Stati membri nel processo di identificazione delle imprese rilevanti (Italia, Belgio, Estonia e Ungheria), l’estensione a 60 giorni del termine per la trasmissione delle informazioni (Germania), l’allineamento con la normativa esistente – in particolare con l’Ecodesign Regulation (Italia e Belgio) – e le garanzie specifiche per il settore della difesa (Francia).
In risposta alle osservazioni degli Stati membri, la Commissione ha ricordato che il regolamento già contiene disposizioni volte a garantire la riservatezza delle informazioni, che il principio di proporzionalità delle misure è già previsto nel testo e che alcune modifiche richieste – come l’estensione dei termini – sono state in parte già recepite (ad esempio la scadenza di 30 giorni per l’identificazione delle imprese è stata portata a tre mesi). Con riferimento alla proposta italiana sull’ambito materiale, la Commissione ha ribadito che i settori interessati devono necessariamente basarsi sulle tecnologie già elencate nell’articolo 24(1), non essendo possibile includerne di nuove al di fuori di quanto previsto dall’atto.
La Commissione ha infine sottolineato che l’esperienza recente dimostra come molte imprese europee non siano ancora sufficientemente preparate a fronteggiare interruzioni nelle catene di approvvigionamento, come emerso in particolare a seguito delle restrizioni cinesi sulle esportazioni di alcune materie prime critiche. L’obiettivo della proposta resta quindi quello di rafforzare la preparazione delle imprese attraverso un quadro europeo di cooperazione e prevenzione dei rischi.
La Presidenza ha concluso i lavori constatando il consenso in COREPER sul mandato negoziale del Consiglio, che consentirà ora l’avvio dei triloghi con il Parlamento europeo nelle prossime settimane.
- DIWASS – Regolamento (UE) 2024/1157
Il Digital Waste Shipment System (DIWASS) rappresenta uno degli elementi centrali dell’attuazione del Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni dei rifiuti. Si tratta di una piattaforma elettronica europea che consentirà la gestione completamente digitale delle notifiche e della documentazione relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità, facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali e ridurre l’uso della documentazione cartacea.
Il sistema entrerà in funzione dal 21 maggio 2026, data a partire dalla quale diventeranno applicabili anche la maggior parte delle nuove disposizioni previste dal Regolamento. L’introduzione di DIWASS segna quindi un passaggio importante verso la digitalizzazione delle procedure di notifica e monitoraggio delle spedizioni di rifiuti nell’UE, consentendo uno scambio più rapido e trasparente delle informazioni tra operatori e autorità competenti.
Nel quadro delle attività di preparazione all’implementazione del sistema, la Commissione europea ha recentemente organizzato un webinar informativo dedicato allo stato di avanzamento di DIWASS e alle modalità di funzionamento della futura piattaforma digitale. La documentazione verrà pubblicata sul sito della Commissione.
Segnaliamo inoltre che, sul sito della Commissione, è stata pubblicata la documentazione tecnica a supporto dell’interconnessione con sistemi o software locali, consultabile e scaricabile al seguente link.
Continueremo a monitorare gli sviluppi e a tenervi aggiornati sulle prossime tappe dell’attuazione del sistema.
- Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD)
Intervenendo a un evento organizzato dall’associazione dei farmacisti PGEU (Pharmaceutical group European Union) tenutosi lo scorso 4 marzo, l’eurodeputato Tomislav Sokol (PPE, Croazia) ha sottolineato la profonda iniquità della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) nei confronti dei settori farmaceutico e cosmetico. A suo avviso, non è proporzionato che due soli settori sostengano circa il 90% dei costi associati al trattamento delle acque.
Sokol ha inoltre evidenziato che la valutazione d’impatto su cui la Commissione ha basato le misure relative alla Responsabilità estesa del produttore (EPR) e al principio “chi inquina paga” presenta gravi criticità.
L’eurodeputato ha promesso che il PPE farà pressione sulla Commissione affinché proceda con una misura di “stop the clock” per sospendere l’attuazione della direttiva e rivedere la valutazione d’impatto. Ha inoltre lasciato intendere che il PPE starebbe valutando la possibilità di presentare una risoluzione in plenaria sull’UWWTD per aumentare ulteriormente la pressione sulla Commissione.
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