Informiamo che la Commissione europea ha pubblicato le linee guida sugli obblighi di trasparenza dell’AI Act (articolo 50 del Regolamento), che contengono maggiori informazioni per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori di sistemi IA e chi li utilizza, anche all’interno di opere creative o della pubblicità.
Gli obblighi di trasparenza per gli utenti finali dei sistemi IA all’interno dell’AI Act entreranno in vigore a partire dal 2 agosto 2026.
Anche se il testo non è legalmente vincolante, come documento interpretativo della stessa Commissione europea ci si aspetta che verrà seguito dall’AI Office europeo e dalle autorità nazionali nelle loro attività di enforcement delle regole.
Come estrema sintesi, specifici obblighi si applicano in quattro casi:
1. Sistemi AI, anche a basso rischio, che interagiscono con un utente finale (es. chatbot dedicati). In questo caso, l’utente deve essere informato che sta interagendo con un sistema AI, a meno che non sia già evidente all’utente che il sistema è artificiale;
2. Modelli che generano contenuti sintetici (immagini, video, audio o testo) generati artificialmente. In questo caso, gli sviluppatori dei modelli hanno l’obbligo di inserire specifiche misure tecniche in grado di rendere l’output rilevabile (anche in modo invisibile all’occhio umano) in modo machine readable come sintetico. Gli utenti finali del sistema (i deployer) non hanno l’obbligo di prendere azioni in tal senso.
3. Riconoscimento emotivo e categorizzazione biometrica, dove non vietati oppure in aggiunta alle restrizioni esistenti in ambiti specifici, come delineato dall’AI Act. Gli utilizzatori di questi sistemi devono informare le persone naturali esposte a questi sistemi del loro funzionamento.
4. Contenuti sintetici (immagini, audio o video) generati o manipolati da un sistema di IA categorizzabili come deep fake. Gli utilizzatori di sistemi AI che diffondono questi contenuti sono tenuti a informare che sono stati generati o manipolati sinteticamente. Per essere coperti da quest’obbligo, il contenuto deve, tra le altre cose, soddisfare la definizione specifica di deep fake come definito dall’AI Act: un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona. Nel caso di un’opera creativa, l’obbligo di dichiarare che sono presenti contenuti sintetici va fatta in modo “appropriato” senza necessariamente pregiudicare il godimento dell’opera. Va in ogni caso fatta, al più tardi, nella prima esposizione al contenuto (ad esempio, quindi, in un film con scene che soddisfano la definizione legale di deep fake sarebbe necessario un disclaimer almeno prima che inizi). Nulla sembra indicare che la pubblicità sia esclusa dall’applicazione di questa norma sulla trasparenza. L’obbligo non è retroattivo verso i contenuti generati precedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo.
Maggiori informazioni sull’applicazione delle regole sono presenti all’interno delle linee guida, consultabili al link:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-transparency-obligations-providers-and-deployers-ai-systems
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])