Pubblicata la Circolare INPS n. 90 del 26 maggio 2016 – Part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (art. 1, comma 284, Legge 28 dicembre 2015, n. 208)
In data 18 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU n. 115) il DM 7 aprile 2016 –allegato – sugli incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimità del pensionamento di vecchiaia, in attuazione di quanto previsto nella Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Con la circolare n. 90 del 26 maggio 2016 – allegata – l’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione del c.d. “part-time agevolato” a favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del settore privato (iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima) che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento, e che concordano con il datore di lavoro la riduzione, in misura compresa fra il 40 e il 60 per cento, dell’orario del rapporto di lavoro.
La riduzione dell’orario del rapporto di lavoro è prevista per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Il citato beneficio ha la duplice finalità di mitigare l’impatto dell’allungamento dell’età di pensionamento disposto dall’art. 24, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 201 e di accrescere l’offerta potenziale di posti di lavoro.
L’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Il predetto beneficio è riconosciuto entro l’ammontare massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.
La disciplina dettata dal legislatore prevede, inoltre, l’erogazione al dipendente che accede al citato beneficio di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata.
Tale somma, erogata dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, quindi, non è assoggettata ad alcuna forma di prelievo fiscale e di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Dal punto di vista operativo, la legge di stabilità 2016 prevede che l’accesso ai benefici di cui alla norma in oggetto sia autorizzato dall’INPS, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle suddette risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro (D.M. 7 aprile 2016, G.U. n. 115 del 18 maggio 2016, entrato in vigore il 2 giugno 2016).
Il beneficio riguarda i contratti di lavoro a tempo parziale agevolato stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del citato decreto ministeriale (2 giugno 2016).
In allegato, una sintesi dei principali punti della circolare Inps in merito.
Allegati
Circolare+Inps+n+90+del+26-05-2016