AMBIENTE | report settimanale Ambiente 4-8 marzo 2024
ISPRA – Dichiarazione PRTR 2024
Sul sito di ISPRA sono disponibili le informazioni relative alla Dichiarazione PTPR (Pollutant Release and Transfer Registers) 2024 per l’acquisizione dei dati relativi all’anno 2023. Tutti i gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell’art. 4 DPR 157/2011 (Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE), dovranno infatti comunicare – entro il 30 aprile 2024 – i dati relativi all’anno 2023 mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto e aggiornato a tale scopo. Rispetto ai precedenti esercizi, cambia la modalità di comunicazione dei dati di attività (scheda II.b del modulo) a partire dall’anno di riferimento 2023, in applicazione di quanto richiesto agli Stati membri dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 142/2022 (Parte 2 dell’Allegato alla Decisione stessa). Tale variazione riguarda solo le metriche e le unità di misura da usare per comunicare il livello di attività. Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili al seguente link.
MUD – Disponibile il software per la compilazione della Dichiarazione
Al seguente link è disponibile il software per la compilazione delle comunicazioni del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024. Tale software consente di compilare le comunicazioni ed esportare il file contenente i dati da trasmettere alle Camere di commercio attraverso il portale MUD Telematico.
Regolamento UE Imballaggi – Aggiornamento
Forniamo, di seguito, un aggiornamento in merito al secondo – e ultimo – trilogo che si è tenuto il 4 marzo u.s. sul Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
In particolare, il secondo trilogo ha visto i co-legislatori dell’Unione Europea raggiungere un accordo su molti punti politici cruciali, tanto che l’accordo provvisorio tra Consiglio UE e Parlamento europeo è stato immediatamente annunciato. La Commissione, tuttavia, deve ancora approvare l’accordo e, in particolare, un nuovo paragrafo all’Articolo 7, riguardante il raggiungimento degli obiettivi di contenuto minimo riciclato per gli imballaggi in plastica.
La soluzione proposta, dapprima dai Francesi e successivamente dalla Presidenza Belga del Consiglio, è una cosiddetta clausola specchio, in base alla quale le aziende con sede in Paesi terzi dovrebbero attenersi ai criteri di sostenibilità dell’UE per far sì che il loro contenuto riciclato venga conteggiato. Tuttavia, tale soluzione potrebbe non essere conforme alle norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Per tale motivo, la Commissione ha deciso di porre una riserva sull’approvazione del compromesso. Tale riserva sarà oggetto di discussione in sede di Collegio dei Commissari, previsto per il prossimo 12 marzo. A seguito della decisione dei Commissari, la riserva potrebbe essere confermata ponendo il testo al voto di unanimità in Consiglio, dove, qualora anche solo uno Stato membro dovesse concordare con le perplessità espresse della Commissione, le modifiche apportate dal Parlamento alla proposta verrebbero rigettate.
Nonostante questa impasse, sono stati raggiunti accordi su altri importanti punti in sospeso. Tra questi:
- Restrizioni sui PFAS nei materiali a contatto con gli alimenti – sostanze che destano preoccupazione (Articolo 5). Il testo approvato rafforza i requisiti relativi alle sostanze presenti negli imballaggi, introducendo una restrizione all’immissione sul mercato di imballaggi destinati al contatto con gli alimenti contenenti sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS) oltre determinate soglie. Per evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, i co-legislatori hanno incaricato la Commissione di valutare la necessità di modificare tale restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento.
- Sistemi di restituzione in deposito (DRS) – Articolo 44. Secondo le nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% all’anno delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri dovranno istituire sistemi di deposito cauzionale (Deposit Return Systems, DRS) per questi formati di imballaggio. I requisiti minimi per tali sistemi non si applicheranno ai sistemi già esistenti prima dell’entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungeranno l’obiettivo del 90% entro il 2029. I co-legislatori hanno concordato di aggiungere un’esenzione dall’obbligo di introdurre un DRS per gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all’80% nel 2026 e che presentano un piano di attuazione con una strategia per raggiungere l’obiettivo generale del 90% di raccolta differenziata. I co-legislatori hanno concordato una clausola di revisione dell’interoperabilità per quanto riguarda il DRS nelle regioni con un elevato numero di attività transfrontaliere, senza restituire il deposito addebitato all’utente finale, e una clausola di revisione per consentire alla Commissione di valutare l’efficienza.
- Riutilizzo, ricarica e limitazione dei formati (Articolo 26).. Il testo stabilisce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori: bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili), imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e imballaggi raggruppati. Anche gli imballaggi in cartone sono generalmente esenti da tali requisiti. L’accordo introduce una deroga generale di cinque anni, rinnovabile, al raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo in presenza di condizioni specifiche, tra cui:
- lo Stato membro esonerato superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio per il 2030;
- lo Stato membro esonerato sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti;
- gli operatori hanno adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti stabiliti dal regolamento.
Le nuove norme esentano anche le microimprese dal raggiungimento di tali obiettivi e introducono la possibilità per gli operatori economici di formare pool di cinque distributori finali per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande. I co-legislatori hanno stabilito l’obbligo per le attività di take-away di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o cibi pronti, senza costi aggiuntivi. Inoltre, entro il 2030, le attività di take-away dovranno offrire il 10% dei prodotti in formati di imballaggio adatti al riutilizzo.
- Restrizioni degli imballaggi monouso (Articolo 22 e Allegato V). Il compromesso ha mantenuto il principio dei divieti di cui all’Allegato V anche per gli imballaggi utilizzati nella ristorazione, per gli imballaggi in miniatura negli alberghi, per i prodotti ortofrutticoli e per gli imballaggi monouso utilizzati nei settori Horeca, limitandoli agli imballaggi in plastica e aggiungendo alcune modifiche tecniche per tenere conto delle realtà settoriali. Inoltre, è stato aggiunto un divieto sulle buste di plastica molto leggere nell’Allegato V e una clausola di revisione dopo 7 anni per rivedere i divieti e le deroghe. Infine, sono stati aggiunti nuovi divieti come emendamenti dalla SUPD (Direttiva sulle plastiche monouso).
- Altri accordi riguardanti la gestione dei rifiuti e la sostenibilità. Le nuove norme ridurranno gli imballaggi inutili fissando una percentuale massima di spazio vuoto del 50% negli imballaggi raggruppati, per il trasporto e per il commercio elettronico, e richiedendo ai produttori e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, ad eccezione dei modelli di imballaggio protetti (a condizione che tale protezione fosse già in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento). L’accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali del 2030 e del 2040 per il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica. I co-legislatori hanno deciso di esentare da tali obiettivi gli imballaggi in plastica compostabili e quelli la cui componente in plastica rappresenta meno del 5% del peso totale dell’imballaggio. La Commissione dovrà rivedere l’attuazione degli obiettivi per il 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi per il 2040. L’accordo prevede, inoltre che, la Commissione valuti, tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi in plastica a base biologica e, sulla base di tale valutazione, stabilisca i requisiti di sostenibilità per il contenuto a base biologica negli imballaggi in plastica.
Tuttavia, rimangono ancora criticità nel testo, che riteniamo sia fondamentale risolvere durante il prossimo incontro del COREPER previsto per il 15 marzo p.v..
Tra queste, ne segnaliamo due, che riguardano trasversalmente tutti i settorii:
- “Grandfathering” – Riferimento a “Entry into application” e non, invece, a “Entry into force” all’Articolo22(1a) – Riga 428a (pagina 318). Nel dettaglio, contrariamente alla formulazione concordata nel trilogo, la disposizione fa riferimento a “entry into application” e non, invece, a “Entry into force”. Così come formulato, di fatto, consentirebbe agli Stati membri di introdurre restrizioni per ulteriori 18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento. Inoltre, è importante evitare il “grandfathering” per i divieti nazionali futuri nell’Allegato V.
- i costi di littering a carico del sistema di EPR all’ Articolo 40(1a).(c). Il fenomeno del littering dipende, infatti, da un comportamento scorretto dei cittadini e non dei produttori di imballaggi o di beni imballati. Per tale ragione, imputare ai “produttori” i costi di relativi alla gestione del littering e, di conseguenza, alle organizzazioni EPR che operano per conto dei “produttori”, è un’applicazione distorta del principio “chi inquina paga”, che invece dovrebbe computare tali costi nelle tariffe del servizio pubblico. Inoltre, devolvere una quota significativa dei fee EPR per coprire tali costi, andrebbe a detrimento dei finanziamenti a copertura dei costi di raccolta differenziata e contestualmente disincentiverebbe le autorità locali a predisporre le necessarie infrastrutture di raccolta differenziata. La raccolta differenziata, o comunque le raccolte finalizzate al riciclo, sono il criterio base per la conformità al requisito di riciclabilità degli imballi che determina la possibilità o meno di immettere al consumo un imballaggio.
Segnaliamo infine che, una volta superato l’impasse con la Commissione, l’accordo provvisorio sarà sottoposto ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper), previsto il prossimo15 marzo, e alla Commissione ambiente del Parlamento per l’approvazione prevista 19 marzo e in seguito in sede Plenaria (probabilmente l’ultima sessione di aprile 22-25 ).
Se approvato, il testo dovrà essere adottato formalmente da entrambe le istituzioni, dopo la revisione da parte dei giuristi-linguisti, prima di poter essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore. Il regolamento sarà applicato a partire da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.
MASE – Decreto di attuazione per il nuovo tax credit
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero delle Imprese e dell’Economia, ha licenziato il decreto che dà attuazione al nuovo tax credit anti-plastica monouso.
Questo credito d’imposta del 20%, fino a un massimo di 10.000 euro, avrà a disposizione nove milioni di euro per coprire le annualità 2022, 2023 e 2024. Le imprese, principalmente nel settore della ristorazione, potranno richiederlo per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti come tazze, bicchieri e contenitori per alimenti in plastica, così come elencati nell’allegato al D.lgs. 196/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente).
Le spese ammissibili sono quelle sostenute tra il 2022 e il 2024. Per l’anno 2022, in particolare, sono incluse solamente le spese effettuate a partire dal 15 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto e sarà data priorità alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti destinati a entrare in contatto con gli alimenti.
Inoltre, per ottenere il contributo, si dovrà presentare un’autocertificazione sulle spese, firmata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale o da un professionista abilitato, insieme a una certificazione che attesti che i prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Tutta la documentazione dovrà essere presentata tramite istanza telematica, gestita da Invitalia.
Come anticipato, il tax credit base sarà del 20% per un massimo di 10.000 euro. Tuttavia, qualora fosse superato il tetto dei 9 milioni di euro, l’importo del credito verrebbe ridotto per restare nei limiti di copertura. Il ministero dell’Ambiente effettuerà controlli e ispezioni a campione, mentre l’Agenzia delle Entrate si occuperà della verifica della legittima fruizione del credito di imposta.
SAVE THE DATE – “Dall’emergenza all’efficienza idrica”, Roma, 22 marzo 2024
In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, Confindustria organizza l’evento “Dall’emergenza all’efficienza idrica”, che si terrà il prossimo 22 marzo a Roma, a partire dalle ore 09.00, presso la sede di Confindustria, Viale dell’Astronomia 30.
L’evento sarà l’occasione per un confronto sulla gestione della risorsa idrica, per analizzarne le sfide – attuali e future – individuare le opportunità, le criticità e le risposte adeguate ad assicurare a tutti, cittadini, agricoltura e industria, un accesso equo e sostenibile all’acqua.
Il tema sarà affrontato sotto molteplici punti di vista, grazie alla partecipazione qualificata di numerosi relatori, provenienti dal mondo delle imprese, delle istituzioni nazionali e locali e dal mondo accademico.
Inoltre, durante l’evento sarà presentato il paper di Confindustria “Dall’emergenza all’efficienza idrica”, realizzato con la collaborazione del Sistema associativo.
In allegato trasmettiamo il programma dell’evento. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link

Programma_Dall’emergenza all’efficienza idrica_220324_Confindustria
ISPRA – On-line la nuova Banca dati indicatori ambientali
Vi informiamo che ISPRA ha pubblicato la nuova Banca dati degli indicatori ambientali, disponibile al seguente link: https://indicatoriambientali.isprambiente.it/.
Organizzata in 38 Temi ambientali, con gli oltre 300 indicatori che costituiscono il core set ISPRA, la Banca dati raccoglie dati statistici e informazioni sullo stato dell’ambiente in Italia.
Gli indicatori, classificati nei Temi ambientali, sono strutturati in schede contenenti informazioni di tipo descrittivo (metadati) quali, ad esempio, gli obiettivi da raggiungere, la valutazione dello stato, il trend e dati rappresentati con grafici, tabelle e mappe. Le principali novità riguardano l’organizzazione dei contenuti, le modalità di navigazione e la Dashboard. In particolare, attraverso il Catalogo aggregazioni, è possibile consultare gli indicatori aggregati con modalità diverse, in funzione delle esigenze informative provenienti dai principali framework e core set nazionali e internazionali.
Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile, 089.200842([email protected])