AMBIENTE | Report settimanale Ambiente 26 febbraio – 1 marzo 2024
MUD 2024: Pubblicato il decreto in GU
Il 2 marzo u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.
In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 30 giugno 2024. Tuttavia, a questo proposito il Ministero ha comunicato che, coincidendo il 30 giugno con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, vale a dire il 1° luglio 2024.
Rispetto al MUD 2023 le comunicazioni riservate alle imprese e relative ai rifiuti speciali sono sostanzialmente invariate. Sono state apportate modifiche puntuali nella sezione riservata a Comuni e gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Nello specifico, le voci relative ai costi sono state meglio allineate alla disciplina tariffaria di ARERA ed è stata aggiornata anche la voce sui rifiuti pescati, contenuta nella ‘Scheda RU’. Alcune variazioni sono state apportate anche nella sezione comunicazione imballaggi, al fine di rendere pienamente conforme quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE.
Segnaliamo infine che al seguente link sono disponibili:
- Istruzioni per la compilazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (Allegato 1);
- Comunicazione rifiuti semplificata (Allegato 2);
- Modelli di Raccolta dati (Allegato 3);
- Istruzioni per la presentazione telematica (Allegato 4);
- Documento contenente la sintesi delle principali modifiche MUD 2024, disponibile anche in allegato.
Unioncamere provvederà a pubblicare, a partire dall’11 marzo p.v., i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/711/mud-2024-la-scadenza-e-il-1-luglio-2024.
Regolamento F-GAS
Il 20 febbraio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Coniglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.
Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore a partire dall’11 marzo 2024, si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli Allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze, nonché ai prodotti e alle apparecchiature che li contengono o dipendono da essi.
Nel dettaglio, il regolamento prevede:
- Nuove disposizioni riguardanti il contenimento, l’uso, il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra, nonché misure accessorie connesse, come i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- Condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- Condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
- Limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- Norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.
Tra le principali novità segnaliamo:
- Nuovi obblighi di controllo periodico delle perditeanche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
- Entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento(previsti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
- Estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari.Analogamente, l’obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
- Introduzione dell’obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
- Nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;
- A partire dal 1° gennaio 2025: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- A partire dal 1° gennaio 2026:è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- A partire dal 1° gennaio 2032: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.
Aggiornamento dossier europei – Nuova Direttiva sui Crimini ambientali; Regolamento imballaggi (PPWR); Direttiva CS3D; Direttiva trattamento acque reflue urbane (UWWTD)
Di seguito, forniamo un aggiornamento in merito ai seguenti dossier UE:
- Nuova Direttiva sui crimini ambientali
Lo scorso 27 febbraio il Parlamento ha approvato in via definitiva nuove misure e sanzioni per contrastare la criminalità ambientale. I deputati hanno infatti votato l’accordo provvisorio raggiunto dai co-legislatori durante l’ultimo ciclo di triloghi tenutosi il 16 novembre 2023, approvando il testo con 499 voti favorevoli, 100 contrari e 23 astensioni.
La nuova direttiva, concordata con il Consiglio il 16 novembre 2023 e che sostituisce la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, mira a stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare meglio l’ambiente.
In particolare, secondo il testo proposto dalla Commissione, la direttiva modificherebbe alcuni reati esistenti contemplati dalla direttiva e introdurrebbe nuove categorie di reati, tra cui: i) il riciclaggio illegale delle navi e lo scarico di inquinanti di origine navale; ii) l’estrazione di acque superficiali o sotterranee; iii) l’uccisione, la distruzione, la cattura, il possesso, la vendita o l’offerta in vendita e il commercio di uno o più esemplari di specie di fauna o flora selvatiche; iv) commercio illegale di legname o di prodotti del legno; v) l’introduzione o la diffusione di specie esotiche invasive; vi) gravi violazioni della produzione, dell’immissione sul mercato, dell’importazione, dell’esportazione, dell’uso, dell’emissione o del rilascio di gas fluorurati a effetto serra.
Il testo votato dal Parlamento aggiunge inoltre nel testo anche i cosiddetti “reati qualificati“, vale a dire quelli che portano alla distruzione di un ecosistema e sono quindi paragonabili all’ecocidio (ad esempio, gli incendi boschivi su vasta scala o l’inquinamento diffuso di aria, acqua e suolo).
Per quanto riguarda i reati ambientali commessi da persone fisiche e rappresentanti d’impresa, questi saranno punibili con la reclusione, a seconda della durata, della gravità o della reversibilità del danno. Per i cosiddetti reati qualificati, il massimo è di 8 anni di reclusione, per quelli che causano la morte di una persona 10 anni e per tutti gli altri 5 anni.
Tutti i trasgressori saranno tenuti a risarcire il danno causato e ripristinare l’ambiente danneggiato, oltre a possibili sanzioni pecuniarie. Per le imprese l’importo dipenderà dalla natura del reato: potrà essere pari al 3 o 5% del fatturato annuo mondiale o, in alternativa, dai 24 ai 40 milioni di euro. Gli Stati membri potranno decidere se perseguire i reati commessi al di fuori del loro territorio.
Gli Eurodeputati hanno insistito durante i negoziati sull’introduzione di sostegno e assistenza nel contesto dei procedimenti penali per gli informatori (“whistleblower”) che denunciano reati ambientali. Inoltre, hanno introdotto l’obbligo per gli Stati membri di organizzare corsi di formazione specializzati per forze dell’ordine, giudici e pubblici ministeri, redigere strategie nazionali e organizzare campagne di sensibilizzazione contro la criminalità ambientale.
I dati sui reati ambientali raccolti dai governi dell’UE dovrebbero inoltre consentire di affrontare meglio la questione e aiutare la Commissione ad aggiornarne regolarmente l’elenco.
La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Gli Stati membri avranno poi due anni per recepire le norme nel diritto nazionale.
- Regolamento UE Imballaggi (PPWR)
Come noto, il 28 febbraio u.s. si è tenuto l’incontro COREPER (Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea) I, nel corso del quale è stato discusso anche il Regolamento Imballaggi in vista del secondo trilogo, programmato per il 4 marzo. In allegato, articolo del Il Sole 24 ore del 05/03/2024. Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati sugli esiti del secondo trilogo e sui prossimi sviluppi.
- Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)
La Presidenza belga il 28 febbraio u.s. ha tentato di sottoporre a votazione l’accordo di trilogo CS3D, senza però riuscire a raccogliere un sostegno sufficiente da parte degli Stati membri. Questo fa seguito a un precedente tentativo di sottoporre a votazione l’accordo in una riunione del Coreper del 09/02, che era stato tolto dall’ordine del giorno all’ultimo minuto.
Al momento il CS3D figura all’ordine del giorno della riunione del Consiglio Competitività del 7 marzo p.v., quindi, potrebbero esserci ulteriori tentativi di adottare il testo nel corso della settimana. Tuttavia, i tempi per ottenere l’approvazione in plenaria del PE entro l’attuale legislatura si stanno riducendo. A questo proposito, ricordiamo infatti che l’ultima finestra utile per finalizzare gli accordi di trilogo è il 15 marzo prossimo. Entro tale data, quindi, sarà necessario trovare un accordo per garantire il completamento della procedura.
Segnaliamo infine che BusinessEurope sta preparando una lettera da indirizzare ai Ministri del Consiglio Competitività per segnalare le restanti preoccupazioni del testo del trilogo.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati sugli sviluppi.
- Direttiva trattamento acque reflue urbane (UWWTD)
Lo scorso 1° marzo il Consiglio, riunito in Coreper, ha approvato il testo di compromesso finale risultato dall’accordo di Trilogo sulla Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. Il testo mantiene l’architettura principale dell’orientamento generale raggiunto in sede di Consiglio, in cui i legislatori hanno concordato un pacchetto di soglie, scadenze e proroghe dei termini. Per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, i co-legislatori hanno convenuto che almeno l’80% dei costi dovrà essere coperto dai produttori, l’industria continuerà a coprire tutti i costi di raccolta e verifica dei dati sui prodotti immessi sul mercato, nonché altri costi necessari per esercitare la responsabilità estesa del produttore. Per quanto riguarda la neutralità energetica, all’articolo 11 la scadenza è fissata al 2045, il testo preserva la possibilità di produrre l’energia rinnovabile in loco o fuori sede e di acquistare energia in parte da fonti esterne non fossili a un’aliquota massima consentita del 35%. Per quanto riguarda i piani nazionali di risparmio e riutilizzo dell’acqua, è stata aggiunta una clausola di revisione per analizzare il valore aggiunto dei piani nazionali obbligatori di riutilizzo dell’acqua. Infine, per quanto riguarda il tasso minimo di riutilizzo e riciclaggio dei nutrienti provenienti dai fanghi, un atto delegato specificherà tassi combinati di riutilizzo e riciclaggio con un termine di 3 anni. Il termine di recepimento è stato fissato a 30 mesi dall’entrata in vigore.
La Presidenza ha concluso che il Coreper ha approvato il testo di compromesso finale.
DL PNRR – Pubblicato in GU
Trasmettiamo in allegato il testo del decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In particolare, segnaliamo:
- Al Titolo II (Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC), Capo I (Misure di semplificazione amministrativa), in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), l’ 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi) prevede che, qualora l’istanza di proroga della stessa venga presentata almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel primo provvedimento, quest’ultimo continua a essere efficace sino alla decisione della proroga.
- All’ 38 (Transizione 5.0) il decreto prevede l’istituzione del “Piano Transizione 5.0”.
Il DL introduce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese residenti e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano, complessivamente, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale: non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Inoltre, per le imprese che conseguono una tale riduzione dei consumi energetici, sono agevolabili:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per quanto riguarda l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (DL Energia). Tali investimenti concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 e al 140 per cento del loro costo;
- le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti e, in ogni caso, sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e secondo le modalità ivi stabilite.
Sono invece escluse dall’agevolazione i seguenti investimenti in attività:
- direttamente connesse ai combustibili fossili;
- nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, il cui smaltimento potrebbe causare un danno all’ambiente.
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Tutto ciò premesso, segnaliamo che Confindustria predisporrà una nota di approfondimento sul tema Transizione 5.0, individuando gli elementi che possano rafforzare la misura messa in campo dal Governo, per sostenere la competitività delle imprese e stimolare i loro investimenti in innovazione, digitale e green, per incrementare l’efficienza energetica e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.
DL Milleproroghe – testo coordinato in GU
Trasmettiamo in allegato il testo del DL Milleproroghe coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Interrogazione parlamentare sulla scarsità idrica
Segnaliamo che, il 28 febbraio u.s. in Commissione Ambiente della Camera si è svolta una interrogazione, a firma dell’On. Ilaria Fontana (M5S), sugli interventi programmati e finanziati dalla struttura commissariale per contrastare la scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche. Ha replicato il Viceministro Bignami che ha evidenziato che, per quanto di competenza del MIT, nell’ambito della linea d’investimento PNRR sulle infrastrutture idriche (M2 C4 – 14.1) – che ha finanziato 124 interventi per circa 2 miliardi di euro – allo stato attuale risultano 111 interventi con lavori in corso o appalti integrati già aggiudicati e che la milestone di settembre 2023, quindi, è stata conseguita, prevedendo l’ultimazione delle esecuzioni nel rispetto della tempistica stabilita dal PNRR. Dopo aver ricordato funzioni e attività del Commissario per l’emergenza idrica e della Cabina di regia, ha sottolineato come il MIT, in considerazione dell’estrema frammentazione delle competenze in materia, abbia istituito il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, che prevede un supporto allo sviluppo infrastrutturale ed economico del settore idrico
In tale cornice, nel giugno 2023 il MIT ha pubblicato un avviso per recepire tutte le proposte di intervento, in ordine di priorità e di maturità progettuale, da parte dei soggetti proponenti (Regioni, Province Autonome, Autorità di bacino distrettuali e Enti di Governo d’Ambito). Le 562 proposte pervenute, per un valore di oltre 13,5 miliardi di euro, sono attualmente in fase di valutazione secondo un’analisi basata su una pluralità di criteri tecnici, economico-finanziari, ambientali e sociali, ossia con riferimento all’accessibilità e agli impatti sulle comunità.
Al seguente link è disponibile l’interrogazione completa dell’On. Ilaria Fontana e la risposta del Viceministro Bignami:
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/02069&ramo=CAMERA&leg=19.
Webinar “Il Critical Raw Materials Act: le opportunità per le imprese”, 29 febbraio 2024 – Trasmissione documentazione
Trasmettiamo in allegato la presentazione del Dott. Robert Tomas, Policy Officer dell’unità “Industrie energivore, materie prime”, DG GROW (direzione generale per il mercato interno, l’industria, l’imprenditorialità e le PMI) Commissione europea illustrata nel corso del webinar in oggetto dello scorso 29 febbraio.
Inoltre, al seguente link è disponibile la registrazione del webinar: https://vimeo.com/917857505?share=copy (la password è: WebinarCRMA_2024).
DL PNRR – testo GU DL proroghe in GU European CRM Act _Robert Tomas_Confindustria_29-02-2024 selezione articoli 5 mar 2024 16
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