Lo scorso 18 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 (cd. “DL Ilva”), così come convertito dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (in particolare, Acciaierie d’Italia-ADI e lo stabilimento di Taranto dell’ex Ilva).
Nell’ambito del DL Ilva è confluito anche il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9 (cd. “DL Ilva-bis”), collegato funzionalmente al primo, e contenente disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
In particolare, il provvedimento interviene su imprese di carattere strategico e, in particolare, su Acciaierie d’Italia (ADI) e lo stabilimento di Taranto dell’ex ILVA, nonché sulle imprese dell’indotto, e introduce alcune misure finalizzate al sostegno e all’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese dell’indotto.
Misure rafforzate di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (art. 2-bis)
Al fine di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), il cui fatturato medio complessivo provenga, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, per almeno il 35% da un committente che gestisce uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e sia ammesso a una procedura di amministrazione straordinaria, il Decreto prevede misure rafforzate di accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI.
In particolare, sui finanziamenti accordati alle PMI dopo l’entrata in vigore del Decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo è concessa: i) a titolo gratuito; ii) senza valutazione; iii) con coperture fino all’80% dell’importo del finanziamento nel caso di garanzia diretta; iv) e fino al 90% nel caso di riassicurazione.
Per poter beneficiare della garanzia, le imprese devono allegare alla richiesta di garanzia del Fondo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dei requisiti richiesti.
Per maggiori dettagli sulla misura, si vedano la Circolare operativa n. 4/2024 e le comunicazioni del 15 e del 19 marzo del Fondo di Garanzia.
Anche grazie ai correttivi apportati in sede di conversione, la misura è da considerarsi in linea generale positiva, ma ancora insufficiente a tutelare tutte le imprese dell’indotto.
In particolare, durante l’iter di conversione, Confindustria ha proposto di abbassare la soglia del fatturato dal 50% originariamente previsto al 25%, poiché con una soglia fissata a un livello troppo elevato venivano escluse numerose imprese il cui business è comunque concentrato sui committenti in amministrazione straordinaria. L’abbassamento della soglia al 35% è da ritenersi un miglioramento rispetto al testo originario della norma, ma ancora non del tutto soddisfacente.
Al contempo, Confindustria ha sottolineato la necessità che siano incluse nel perimetro di applicazione della norma anche le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499 (cd. midcap). Tali imprese – che rientrano nell’ambito dei soggetti garantibili dal Fondo (come previsto dal recente DL Fisco-Anticipi) – possono infatti riscontrare difficoltà di accesso al credito analoghe a quelle delle PMI e necessitano anch’esse di misure rafforzate che ne agevolino il finanziamento.
Contributo a fondo perduto per abbattere tasso interesse per le imprese dell’indotto (art. 2-ter)
Il provvedimento prevede inoltre che, sui finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi dell’articolo 2-bis, sia possibile richiedere anche la concessione di un contributo a fondo perduto, finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato dal finanziatore.
Tale contributo è di importo pari al valore complessivo, attualizzato al momento della sua concessione, della differenza tra gli interessi contrattuali calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione e gli interessi determinati calcolando un tasso di interesse pari al 50% del tasso contrattuale.
È previsto, inoltre, un tetto sul tasso di interesse applicabile dal finanziatore, che non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato nell’ultimo anno su operazioni aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa.
A tal fine, il soggetto che concede il finanziamento su cui sono richiesti la garanzia e il contributo deve presentare apposita dichiarazione.
Le modalità di attuazione della misura, nonché il soggetto gestore, saranno definite con apposito decreto del MIMIT, che deve essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Ulteriori misure di protezione delle imprese dell’indotto (art. 2-quater)
Il Decreto dispone poi la prededucibilità dei crediti vantati dalle imprese, o dai cessionari di tali crediti, inclusa Sace, nei confronti di imprese committenti che gestiscono almeno un impianto di rilevanza strategica nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024.
Ciò a condizione che siano riferiti a imprese dell’indotto che hanno erogato: i) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti; ii) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti; iii) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all’esterno dell’area degli impianti; iv) servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui al DPCM 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014.