LAVORO | Congedo parentale: circolare INPS n. 57/2024
Come noto, l’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023) ha disposto, modificando l’articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”),
per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.
Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione.
La nuova misura di sostegno trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.
Con circolare n. 4 del 5 gennaio scorso l’INPS aveva fornito, al paragrafo 4, alla luce delle ultime modifiche legislative introdotte con la legge di Bilancio per il 2024, le prime indicazioni sulle novità relative al trattamento economico previsto in caso di fruizione del congedo parentale (cfr. nostra informativa del 10 gennaio u.s.).
L’Istituto, con la circolare n. 57 dello scorso 18 aprile, in allegato, fornisce su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Si rimanda alla lettura della circolare per i necessari approfondimenti.
All.to Circolare-numero-57-del-18-04-2024
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