Pubblicato il piano nazionale d’azione per il radon
È stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 43/2024 – Supplemento Ordinario n.10 il DPCM 11 Gennaio 2024 “Adozione del piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032” (in allegato).
Il decreto è stato pubblicato in attuazione dell’art. 10 del Dlgs 101/2020 (che “stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”) che ne definisce finalità e contenuti.
In particolare il Piano, particolarmente articolato, riguarda i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon ed individua inoltre, le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi dovuti all’esposizione al radon; i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici; le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano.
Riportiamo di seguito una nota di commento redatta dal nostro Sistema Centrale inerente i principali aspetti del Piano in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, riservandoci ulteriori approfondimenti anche a seguito delle interlocuzioni in corso con il Ministero del lavoro.
Introduzione
Nel merito il piano contiene una premessa con gli aspetti generali in cui viene illustrato l’elemento radon, la situazione sanitaria in Italia e il quadro normativo, quindi gli obiettivi e la struttura del piano e gli assi e le corrispondenti azioni previste. Gli assi sono poi divisi in tre gruppi: misurare, intervenire e coinvolgere.
Importante, a tale proposito, premettere alcune previsioni del Dlgs 101/2020.
Il decreto fissa, infatti, i livelli di riferimento per le abitazioni e per i luoghi di lavoro (art. 12).
Tali valori, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono pari a 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro.
Inoltre, lo stesso decreto legislativo sancisce (art. 16) che le disposizioni relative al radon nei luoghi di lavoro si applicano non solo ai luoghi di lavoro sotterranei, in locali semisotterranei o situati al piano terra in aree prioritarie (di cui all’articolo 11) e stabilimenti termali ma anche a specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate proprio nel Piano nazionale d’azione per il radon. Inoltre, il medesimo decreto (Allegato III) indica che il Piano prenda in considerazione la necessità di identificare sia le “tipologie di luoghi di lavoro”, che le “attività lavorative” a maggior rischio dal punto di vista del radon.
Si riportano di seguito alcuni aspetti del Piano inerenti i temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presenti nelle “azioni” dei tre “assi”, emersi da una prima analisi del Piano, che risulta particolarmente articolato.
Asse 1. Misurare: individuazione delle situazioni di maggiore esposizione
- Azione 1.3 “Individuazione delle tipologie di luoghi di lavoro, di attività lavorative e di edifici con accesso del pubblico a maggior rischio”: ha come obiettivo quello di identificare luoghi di lavoro che possono avere elevate concentrazioni di radon (superiori al livello di riferimento) e situazioni nelle quali i lavoratori possono essere suscettibili di elevata esposizione. Di particolare importanza l’individuazione (appendice 4.3) di un primo elenco di “specifiche tipologie di luoghi di lavoro” alle quali si applica quanto previsto dal Dlgs 101/2020:
- Locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta
- Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente)
- Centrali idroelettriche.
Inoltre, ai fini di una corretta individuazione dei punti di misura e a integrazione delle modalità di esecuzione della misurazione di concentrazione media annua di attività di radon, il Piano riporta i criteri per individuare i punti di misura ed i luoghi di lavoro esentati dalla misurazione:
- locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi
- locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno.
Molto importante questa precisazione che va incontro alle richieste di Confindustria di definire dei criteri di esenzione.
Tra le attività del Piano è prevista, inoltre, l’elaborazione di indicazioni tecniche ai fini della stima dell’esposizione cumulativa al radon per i lavoratori che svolgono attività di durata temporale limitata in molteplici luoghi di lavoro (ad esempio attività di ispezione/manutenzione di impianti sotterranei, attività di restauro di siti ipogei, guide turistiche di siti ipogei, ecc.).
- Azione 1.6 “Indicazioni riguardanti i livelli prestazionali e le modalità operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon”: ha l’obiettivo di fornire orientamenti finalizzati, tra l’altro, alla definizione delle modalità operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon.
Nel Piano viene definita la situazione in Italia, in merito a questa specifica azione e viene precisato che attualmente non è ancora operativo un sistema di riconoscimento dei servizi di dosimetria.
Secondo quanto previsto dal Piano, inoltre, saranno forniti, tra l’altro, orientamenti in merito ai livelli prestazionali e alle modalità operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon e sarà definito, al riguardo, un programma di formazione specifica.
È importante, anche in questo caso, richiamare l’obbligo degli esercenti (previsto dall’art. 17, comma 6, del Dlgs 101/2020) di effettuare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti (art. 155 e all. II del medesimo DLGS) che rilasciano una relazione tecnica che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio (art. 17 Dlgs 81/08).
- Azione 1.7 Criteri per l’individuazione delle aree prioritarie: ha come obiettivo proprio quello di definire, tramite la valutazione dei dati disponibili e di quelli che saranno acquisiti, i criteri per l’individuazione e l’aggiornamento delle aree prioritarie coerenti con gli obiettivi generali del Piano in modo omogeneo e armonizzato da parte delle Regioni.
Anche in questo caso è importante richiamare la previsione dell’art. 11 del Dlgs 101/2020, sullo stesso tema che affida alle Regioni e Province autonome l’individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici. Tali aree sono definite “aree prioritarie”.
Si evidenzia, inoltre, che nel Piano è sottolineata l’importanza della definizione delle aree prioritarie “strumento propedeutico e funzionale all’attuazione dei conseguenti adempimenti previsti dal decreto in materia di protezione dal radon nei luoghi di lavoro” e che “il contesto nazionale si presenta, per questo specifico aspetto, in modo relativamente disomogeneo, con solo una parte di Regioni e Province autonome che hanno realizzato studi fino ad arrivare alla elaborazione di vere e proprie mappe del territorio, ma senza quella formalità che la norma prevedeva, lasciando di fatto inapplicata la norma stessa”.
Asse 2. Intervenire: strumenti per la prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor
- Azione 2.1. Indicazioni riguardanti gli interventi di risanamento e Azione 2.2 Indicazioni per prevenire e ridurre l’ingresso del radon nel caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni: hanno come obiettivo quello di fornire strumenti metodologici di pianificazione degli interventi tecnici, a uso degli operatori del settore e ad oggetto quello di definire Indirizzi tecnici finalizzati rispettivamente agli interventi di risanamento da radon negli edifici esistenti ed agli interventi di prevenzione rispetto all’ingresso del radon nelle costruzioni esistenti e nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. Nell’Appendice 4.4 sono riportate specifiche tecniche di intervento e progettazione di interventi mirati.
- Azione 2.4 Indicazioni riguardanti la formazione e la qualificazione degli esperti in interventi di risanamento radon: ha l’obiettivo di definire i contenuti del programma didattico e la struttura dei corsi (durata complessiva 60 ore), affinché siano assicurati una preparazione uniforme e uno standard di qualità adeguati. L’appendice 4.5 fornisce indicazioni riguardanti la formazione degli esperti in interventi di risanamento radon ed illustra i principali contenuti da affrontare nell’ambito della formazione.
Anche in questo caso è importante premettere quanto previsto dal Dlgs 101/2020 che introduce la figura dell’«esperto in interventi di risanamento radon» (art. 7, comma 40). L’allegato II dello stesso decreto legislativo fissa i requisiti minimi di cui devono essere in possesso gli esperti in interventi di risanamento radon.
- Azione 2.3. Identificazione di materiali da costruzione con maggiore esalazione di radon: ha come obiettivo quello di fornire strumenti per un idoneo impiego dei materiali da costruzione, sia strutturali che architettonici, dalla produzione in fabbrica sino alla consegna in cantiere e all’inserimento finale nell’opera.
Al riguardo il Piano evidenzia che il Dlgs 101/2020, include le misure di protezione da emissioni da radon nei luoghi di lavoro e in edifici residenziali, ma non prevede specifiche per la valutazione dei prodotti da costruzione. Pertanto, le indicazioni presenti nell’articolo 29 del Dlgs 101/2020, che richiedono di indicare l’indice di concentrazione delle emissioni gamma nella dichiarazione di prestazione del produttore ai sensi del Regolamento UE n.305/2011, risultano attualmente inapplicabili per le emissioni da radon ma una base da percorrere seguendo le tappe in linea con il Regolamento UE n.305/2011 – Regolamento Prodotti da Costruzione.
- Azione 2.5 Indicazione dei dati sugli interventi di risanamento prevede di definire le informazioni di base che devono essere contenute nelle comunicazioni degli interventi di risanamento nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Tale uniformità di approccio consentirà di poter realizzare future analisi dei dati sugli interventi di risanamento complessivamente attuati a livello nazionale, sia per i luoghi di lavoro sia per le abitazioni, anche al fine di monitorare l’efficacia dell’intero Piano.
Asse 3. Coinvolgere: informazione, educazione, formazione e divulgazione
- Azione 3.3. Sviluppo di un piano formativo rivolto ai lavoratori e alle figure professionali di sicurezza che operano in ambito pubblico e privato ha l’obiettivo di predisporre opportuni moduli formativi per i diversi soggetti coinvolti e renderli disponibili sui principali portali istituzionali al fine di garantire un approccio uniforme dei soggetti erogatori alla formazione tenuta sia in modalità frontale che a distanza.
Nel Piano viene sottolineato che la “formazione pianificata nella presente Azione non sostituisce l’informazione e formazione obbligatoria a cura dell’esperto di radioprotezione e del medico autorizzato” prevista per i dirigenti, preposti e per i lavoratori (articoli 110 e 111, del Dlgs 101/2020) a seguito delle valutazioni dell’articolo 17, comma 4, ovvero nel caso che l’esposizione al radon rientri nel Titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.
Nell’azione si precisa, altresì, sia che è chiara la richiesta di inserire le valutazioni inerenti all’esposizione al radon nei luoghi di lavoro nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 del Dlgs 81/08 sia che riguardo alla formazione gli accordi Stato – Regioni del 2011 e del 2012 definiscono i requisiti dei corsi e dei soggetti erogatori, le modalità di erogazione della formazione e la tempistica di aggiornamento.
I moduli formativi sul radon da adottare nell’ambito della trattazione degli agenti fisici devono considerare quanto previsto dai suddetti accordi, allo scopo di garantire un approccio uniforme alla formazione delle diverse figure. Inoltre, è previsto che i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento soddisfino i requisiti di cui al DM 6 marzo 2013, relativo ai “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza del lavoro”.
Nell’azione è altresì prevista la predisposizione di un piano formativo per diversi soggetti.
Numerosi aspetti di questa azione necessitano di ulteriori approfondimenti e chiarimenti.
A tale proposito, anche in riferimento a questa azione è importante ribadire quanto sancito dal Dlgs 101/2020. In particolare, il datore di lavoro (che svolge le attività disciplinate dal presente decreto) provvede affinché:
- i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione, definisce inoltre, i soggetti che le svolgono ed i contenuti, precisando che la formazione integra quella prevista dal Dlgs 81/08 (art. 37), per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti (art. 110);
- ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva una adeguata informazione, formazione ed eventuale addestramento specifico e ne definisce i contenuti e la periodicità e soggetti che le svolgono. Anche in questo caso la formazione integra quella prevista dal Dlgs 81/08 (art. 37), per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti (art. 111).
Conclusioni
In conclusione, si osserva, che sin dalla pubblicazione del Decreto 101/2020, il nostro Sistema centrale ha segnalato ai Ministeri competenti le numerose criticità emerse e le possibili modifiche, al fine di una corretta e agevole applicazione della direttiva, sia in materia ambientale che di salute e sicurezza. Anche in fase di definizione del correttivo è stato definito un posizionamento, trasmesso ai Ministeri, in cui erano riportate criticità ed avanzate proposte.
Il Piano interviene su alcuni temi e rimanda a diverse future attività anche al fine di rendere completo il quadro normativo. Rimangono ancora da chiarire diversi aspetti operativi, in particolare due temi, resi ancora più urgenti dalla pubblicazione del Piano: la tempistica entro cui l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria e la formazione.
Rispetto al primo punto, infatti, andrebbero esplicitate e rese chiare le tempistiche previste dall’art. 17 del Dlgs 101/2020, con particolare riferimento al comma 1-bis. Tale comma 1-bis introduce, infatti, una tempistica di 18 mesi per completare le misurazioni a decorrere dall’individuazione delle aree prioritarie da parte delle regioni, art. 11, comma 3, (in aggiunta alla diversa tempistica prevista al comma 1 dello stesso articolo). Si evidenzia a tale proposito che solo alcune regioni hanno provveduto a tale individuazione e il chiarimento è necessario al fine di evitare casistiche differenti per Regione.
Riguardo alla formazione è importante che sia chiarito quanto previsto dall’azione 3.3 del piano e che sia precisato inequivocabilmente che quella prevista dal Dlgs 101/2020 (come sopra richiamato) non sia aggiuntiva a quanto già previsto dal Dlgs 81/08.
Sono in corso interlocuzioni con il Ministero al fine di avere chiarimenti in merito.
All.to
AMBIENTE:
Mariarosaria Zappile 089.200842 [email protected]
RELAZIONI INDUSTRIALI:







