Banca Campania Centro, assemblea dei soci

selezione articoli 29 20




De Rosa a confronto con Salvini

selezione articoli 29 21




Lavoro, solo misure riciclate nel “pacchetto” Primo Maggio

selezione articoli 29 34




Sgravi e bonus nel decreto 1° Maggio Braccio di ferro sulle tredicesime

selezione articoli 29 35




Rivoluzione Fisco, via al 730 semplificato Le novità del bonus mobili e delle mance

selezione articoli 29 42




Sicurezza sul lavoro: cambiano sanzioni, responsabilità, incentivi

selezione articoli 29 46




COMUNICAZIONE | chiusura uffici

Si comunica che gli uffici di Confindustria Salerno resteranno chiusi nella giornata venerdì 26 aprile 2024

 

Cordiali saluti




Convenzione Turkish Airlines riservata ai Soci di Confindustria Salerno

Turkish Airlines offre ai Soci di Confindustria Salerno uno sconto particolare per i viaggi effettuati con la Compagnia dagli aeroporti italiani.

Tutte le info nella nota inviata via email alle nostre Aziende e/o contattando [email protected] 089200812

 

Turkish Airlines vola col seguente frequenze settimanali:

Napoli  18,

Bari 7

Catania 7

Palermo 6

Roma 28

Milano 28

Bologna 21

Venedik 21

Torino 7 (a partire dal 10 Luglio)

Turkish Airlines, which flies to 130 countries and 346 destinations, continues to provide its passengers with unlimited connectivity through new destinations, while also extending its high quality and service to every corner of the world.

Best Airline in Europe

Our Company was awarded the Best Airline in Europe by the reviews from millions of passengers in customer surveys by Skytrax

Best Airline in Southern Europe

As Turkish Airlines, we are proud to be recognized as the Best Airline in Europe by surpassing many major airlines, and we are also delighted to be awarded the Best Airline in Southern Europe by Skytrax among regional airlines.

Best Business Class Catering in the world

We took our place at the top with our business class catering service. As a result of Skytrax audits conducted among more than 150 airlines, we have been awarded the Best Business Class Catering

Best Economy Class Catering in the world

Skytrax, known as the Oscars of Aviation with more than 25 years of experience, has awarded our economy class catering service with the Best Economy Class Catering based on its objective worldwide standards. With this award, we are honoured to announce that our catering is the best everywhere in the world. For detailed information about our catering, please visit our in-flight catering page.

Best Economy Class Seat in Europe

We are proud to have been recognized for our approach on unique experience and our focus on comfort. Skytrax awarded our Economy class seats as the Best Economy Class Seat in Europe. We aim to offer maximum comfort in your travels with our Economy Class seats having entertainment system, adjustable head and foot rests and a seat pitch of up to 78 cm on international flights.

 




LAVORO | Accordo-Quadro europeo sul telelavoro transfrontaliero abituale – Messaggio INPS n. 1072/2024: indicazioni procedurali per le richieste di deroga alla legislazione applicabile

Come noto, lo scorso 28 dicembre l’Italia ha aderito all’Accordo-Quadro europeo sul telelavoro transfrontaliero (lavoro da remoto) abituale (cfr. nota allegata).

Con Messaggio n. 1072/2024 (in allegato), l’INPS ha diramato le istruzioni procedurali per la presentazione delle richieste di deroga alla legislazione applicabile, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo.

L’Accordo prevede che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro (lavoro da remoto) transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo, può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio. L’Accordo ha, infatti, introdotto la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro (cfr. art. 13, paragrafo 1, lettera a del Regolamento UE n. 883/2004, in combinato disposto con l’art. 14, paragrafi 8 e 10 del Regolamento UE n. 987/2009).

Il Messaggio INPS in oggetto, specifica, in particolare, che le richieste di deroga ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato. Pertanto, tali richieste devono essere trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

Viene, altresì, specificato che la richiesta di deroga, presentata in applicazione dell’Accordo, deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in Stati UE, SEE, Svizzera” a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati. La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il lavoratore, dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo.

Il Messaggio – cui si fa rinvio, cfr. allegato – specifica ulteriori aspetti procedurali rispetto alla richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo.

All.ti

Messaggio INPS n. 1072 del 13 marzo 2024 NOTA DI AGGIORNAMENTO Accordo-Quadro europeo sul lavoro transfrontaliero da remoto

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]

 




AGEVOLAZIONI | Aggiornamenti PIANO 5.0: introduzione limite di spesa per pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo – INDUSTRIA 4.0: monitoraggio e obblighi di comunicazione fruizione crediti d’imposta 4.0 e R&S

La Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati ha completato l’esame in prima lettura del DDL di conversione in legge del DL n. 19/2024 (c.d. DL PNRR), contenente l’art. 38 relativo al Piano Transizione 5.0, approvando alcuni emendamenti.

Con riferimento a questi ultimi, oltre ad alcuni correttivi puramente formali, è stata approvata una modifica del testo, che rinvia al decreto attuativo del Ministero del Made in Italy (più brevemente “MIMIT”) la definizione di un limite di spesa per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo. Sostanzialmente, saranno stabiliti limiti di spesa crescenti all’aumentare della potenza dell’impianto fotovoltaico.

Confindustria continua le sue interlocuzioni con il MIMIT per segnalare i nodi ancora critici che dovranno essere sciolti nel futuro decreto attuativo.

Gli obiettivi sono quelli di: ampliare il perimetro delle imprese che potranno fruire del Piano Transizione 5.0 (riducendo l’ambito delle attività escluse in quanto non conformi al principio DNSH), una semplificazione delle modalità di misurazione dell’efficientamento energetico.

Con riferimento, invece, ad Industria 4.0, come già anticipato con precedenti news, il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante alcune misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, all’articolo 6 detta nuove indicazioni ai fini del monitoraggio dei crediti d’imposta per:

investimenti in beni strumentali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1057-bis e ss della L. n. 178/2020 e

investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200 e ss, della L. n. 160/2019.

L’articolo 6 introduce, infatti, nuovi obblighi formali necessari per poter fruire dei crediti.

Finora, l’accesso a tali crediti era stato di fatto automatico; con la norma in commento, invece, si impone un obbligo comunicativo ex ante (e ex post) in mancanza del quale viene preclusa la possibilità di utilizzare il credito.

Ai sensi della nuova norma, ai fini della fruizione dei crediti, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere altresì aggiornata al completamento degli investimenti e tale adempimento riguarderà anche gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 fino al giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto-legge (quindi, fino al 29 marzo 2024).

Le comunicazioni dovranno essere effettuate sulla base del modello già adottato con DM 6 ottobre 2021 e saranno, quindi, destinate al MIMIT; modello che, tuttavia, dovrà essere opportunamente aggiornato con un apposito decreto del MIMIT che dovrà definire il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni, ma le cui tempistiche di emanazione non vengono specificate nella bozza di decreto.

In sostanza, quindi, rispetto al passato per cui il mancato invio del modello di cui al DM 6 ottobre 2021 non determinava comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa, l’articolo 6 introduce un obbligo comunicativo che, al contrario, costituisce condizione per poter accedere all’agevolazione.

Per quanto concerne, invece, il solo credito per investimenti in beni 4.0 relativi all’anno 2023, diventa obbligatoria, ai fini della compensazione dei crediti maturati (e, ovviamente, non ancora utilizzati), l’invio della comunicazione effettuata sulla base del decreto MIMIT che dovrà essere emanato.

Infine, il MIMIT comunica mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati acquisiti con tali comunicazioni e necessari ai fini del monitoraggio.

Nelle more dell’adozione del decreto direttoriale citato, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E del 12 aprile scorso, di cui abbiamo dato notizia con news dedicata, ha disposto la sospensione dell’utilizzo in compensazione mediante modello F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e dei crediti ricerca e sviluppo. In particolare, tale sospensione riguarda i codici tributo “6936” e “6937”, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024 e i codici tributo “6938”, “6939” e “6940”, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

Successivamente, l’Agenzia, su segnalazione di Confindustria, con FAQ del 16 aprile ha chiarito che, con riferimento al codice tributo 6936 che ricomprende anche investimenti effettuati nel 2022, non sorge l’obbligo di comunicazione preventiva ed è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 6936 e l’anno di avvio dell’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale (ciò ha evitato che la sospensione si applicasse anche ai crediti per investimenti operati nel 2022).

In merito ai nuovi obblighi di comunicazione per i crediti di imposta 4.0 e ricerca e sviluppo, introdotti dall’articolo 6 del DL n. 39/2024, segnaliamo la recente risposta ad un’interrogazione parlamentare del 17 aprile scorso da parte del Ministro On. D’Urso. Il Ministro D’Urso ha chiarito che tale ultima disposizione è frutto di una decisione del Ministero dell’economia e delle finanze volta a monitorare il flusso di cassa generato dal credito d’imposta 4.0, come sollecitato dalla Ragioneria dello Stato, al fine di evitare sforamenti incontrollati rispetto alla spesa programmata (come avvenuto per il superbonus 110). Il Ministro ha tenuto a precisare che non si interviene sul diritto a compensare i crediti maturati, che rimane assolutamente integro, ma si prescrive solamente un obbligo di comunicazione circa l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la presunta ripartizione negli anni del credito in compensazione. Ha espresso, infine, il suo impegno a far uscire entro la prossima settimana in decreto direttoriale MIMIT di definizione del contenuto, delle modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected] )