AGEVOLAZIONI | Crediti d’imposta 4.0 e ricerca e sviluppo: obblighi di comunicazione

Come anticipato con precedente nota, ricordiamo che il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (allegato), recante alcune misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, all’articolo 6 detta nuove indicazioni ai fini del monitoraggio dei crediti d’imposta per:

  • investimenti in beni strumentali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1057-bis e ss della L. n. 178/2020 e
  • investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200 e ss, della L. n. 160/2019.

L’articolo 6 citato introduce, infatti, nuovi obblighi formali necessari per poter fruire dei crediti.

Finora, l’accesso a tali crediti era stato di fatto automatico; con la norma in commento, invece, si impone un obbligo comunicativo ex ante (e ex post) in mancanza del quale viene preclusa la possibilità di utilizzare il credito.

Ai sensi della nuova norma, ai fini della fruizione dei crediti, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La comunicazione deve essere altresì aggiornata al completamento degli investimenti. Tale comunicazione di completamento riguarderà anche gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 fino al giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto-legge (quindi, fino al 29 marzo 2024).

Le comunicazioni dovranno essere effettuate sulla base del modello già adottato con DM 6 ottobre 2021 e saranno, quindi, destinate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT); modello che, tuttavia, dovrà essere opportunamente aggiornato con un apposito decreto del MIMIT che dovrà definire il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni, ma le cui tempistiche di emanazione non vengono specificate nella bozza di decreto.

In sostanza, quindi, rispetto al passato per cui il mancato invio del modello di cui al DM 6 ottobre 2021 non determinava comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa, l’articolo 6 introduce un obbligo comunicativo che, al contrario, costituisce condizione per poter accedere all’agevolazione.

Per quanto concerne, invece, il solo credito per investimenti in beni 4.0 relativi all’anno 2023, diventa obbligatoria, ai fini della compensazione dei crediti maturati (e, ovviamente, non ancora utilizzati), l’invio della comunicazione effettuata sulla base del decreto MIMIT che dovrà essere emanato.

Infine, il MIMIT comunica mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati acquisiti con tali comunicazioni e necessari ai fini del monitoraggio.

DL Superbonus_comunicaz crediti 4.0




AGEVOLAZIONI | Compensazioni crediti d’imposta 4.0: FAQ Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ pubblicata lo scorso 16 aprile, è intervenuta a seguito del blocco delle compensazioni operato dalla risoluzione n. 19 del 12 aprile u.s.

In particolare, tale risoluzione ha previsto, tra gli altri, il blocco del codice tributo 6936, codice utilizzato per la fruizione dei crediti di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057 della Legge di Bilancio n. 178/2020, non ricompresi tra quelli interessati dagli obblighi di comunicazioni di cui all’articolo 6 del DL n. 39/2024.

I crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

·         dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);

·         dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

L’Agenzia delle Entrate, specifica che, in entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

Di seguito, il link alla FAQ: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-piu-frequenti-beni-strumentali-imprese




LAVORO | Rinnovo CCNL Dirigenti: incontro del 17 aprile 2024

Facciamo seguito alle nostre precedenti informative sul tema, per informarVi che lo scorso 17 aprile si è svolto il previsto incontro per il rinnovo del CCNL Dirigenti Industria che ha avuto ad oggetto le proposte formulate da Federmanager sul trattamento economico.

Le proposte che sono state al centro del dialogo tra le delegazioni, tra quelle oggetto della piattaforma, sono le seguenti:

  • Valorizzazione di sistemi di retribuzione variabile, attraverso la previsione del riconoscimento di elementi retributivi “fissi” in assenza di un meccanismo di MBO;
  • Incremento del valore del TMCG anche attraverso una sua ridefinizione;
  • Previsione di un meccanismo di recupero degli effetti inflattivi verificatisi nell’ultimo anno.

La delegazione del nostro Sistema centrale ha sottolineato che l’idea di fondo che ha ispirato i precedenti rinnovi è quella di fornire ai dirigenti, attraverso il CCNL, un quadro generale di garanzie di base che, a livello economico, si traduce nella definizione del TMCG. È poi lasciata alla relazione tra le parti del contratto individuale la definizione di un eventuale più ampio trattamento del dirigente.

Ne consegue che la previsione di riconoscere, in ogni caso, in assenza dell’MBO, un elemento economico compensativo finirebbe per modificare l’impostazione di fondo che è stata concordata in occasione degli ultimi rinnovi.

La delegazione del nostro Sistema centrale si è viceversa dichiarata disponibile a valutare, previa attenta verifica all’interno della delegazione trattante, un rafforzamento della “obbligatorietà” dell’introduzione di meccanismi di retribuzione variabile dei dirigenti legati ai risultati di impresa.

Quanto, invece, alla definizione del TMCG, Confindustria ha confermato che non ritiene opportuna una sua ridefinizione e che, quanto al suo adeguamento rispetto all’andamento dell’inflazione, risulta dai calcoli effettuati che i valori concordati nel precedente rinnovo hanno adeguatamente governato la dinamica inflattiva.

In via gradata, il nostro Sistema centrale si è comunque dichiarato disponibile a valutare, sempre per far fronte al particolare andamento dell’inflazione dell’ultimo anno, soluzioni che valorizzino l’introduzione di misure di welfare, come ad esempio una maggiorazione del contributo PREVINDAI a carico delle imprese.

Quanto alla determinazione dei nuovi livelli di TMCG Confindustria ha confermato di voler mantenere quel rapporto equilibrato tra lo stesso e la retribuzione complessivamente corrisposta ai c.d. quadri apicali dai vari CCNL dell’industria, rapporto che, fin qui, è stato sostanzialmente garantito.

Infine, la delegazione datoriale ha chiesto a Federmanager degli approfondimenti in ordine alle loro proposte riguardo ai fringe benefits ed alla contrattazione di secondo livello.

Di queste tematiche si discuterà nel prossimo incontro che si terrà il 14 maggio p.v..

Sarà nostra cura fornirVi successivi aggiornamenti.

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




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