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Innovazione e circolarità per lo sviluppo delle imprese
AMBIENTE | Resoconto settimanale Ambiente 6-10 aprile 2026
RENTRI – Nota Confindustria criticità ancora da risolvere: Riscontro MASE
Trasmettiamo, in allegato, il riscontro fornito dal Ministero alla Nota elaborata da Confindustria contenente le questioni interpretative che continuano a generare criticità operative nell’ambito del Sistema RENTRI. Nel proprio riscontro, il MASE fornisce un riscontro su alcune tematiche, rinviando, per altre, a ulteriori approfondimenti o strumenti interpretativi, quali l’istituto dell’interpello ambientale.
In particolare:
- In relazione al primo quesito, concernente le imprese in AIA che utilizzano rifiuti ai sensi dell’art. 216, comma 8-septies, – quesito n.1 – il Ministero riconosce la criticità segnalata, senza tuttavia fornire una soluzione operativa, ritenendo necessario un approfondimento con il coinvolgimento degli enti competenti, tra cui ISPRA, al fine di individuare modalità gestionali condivise.
- Con riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti presso terzi (quesito n.2) il MASE conferma la maggiore coerenza normativa della seconda opzione proposta, vale a dire l’apertura di un’unità locale “ambientale” presso il sito terzo, evidenziando tuttavia la necessità di un chiarimento interpretativo attraverso il ricorso all’istituto dell’interpello.
- Analogamente, per quanto riguarda la classificazione della provenienza dei rifiuti come “urbani” o “speciali” (quesito n.3), viene riconosciuta l’esigenza di fornire indirizzi applicativi uniformi, ma si rinvia anche in questo caso allo strumento dell’interpello per eventuali ulteriori chiarimenti.
- In merito allo spandimento dei fanghi in agricoltura (quesito n.4), il MASE segnala che la questione è già oggetto di un interpello promosso dalla Regione Emilia-Romagna, la cui risposta è destinata a fornire indicazioni utili anche per i casi analoghi, rinviando quindi a tale esito.
- Per quanto concerne la gestione dei rifiuti “in attesa di verifica analitica” (quesito n.5), viene confermata la correttezza dell’attuale impostazione: quando il FIR viene chiuso con la voce “in attesa di verifica analitica”, non sono previste variazioni da applicare alle attività di recupero o smaltimento (R o D) indicate nel FIR, applicando le istruzioni di compilazione già in vigore.
- Con riferimento alla gestione dei fanghi e della pulizia delle reti fognarie (quesito n.6), il Ministero chiarisce – anche mediante aggiornamento della relativa FAQ – che il formulario previsto dalla disciplina speciale continua ad applicarsi per il trasporto dai vari siti di produzione al luogo di raggruppamento o direttamente all’impianto di destinazione. Per il successivo trasporto dal luogo di raggruppamento verso il luogo di destino, trova invece applicazione il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al D.M. 59/2023.
- Infine, per quanto riguarda l’indicazione del trasportatore nel FIR in presenza di motrice e rimorchio appartenenti a soggetti diversi (quesito n.7), viene confermato l’orientamento attuale secondo cui deve essere indicato il soggetto titolare del rimorchio, riportando in annotazione i dati dell’impresa titolare della motrice. Il Ministero segnala, tuttavia, che tale indicazione sarà a breve modificata con una delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali, che darà indicazione di inserire l’impresa titolare della motrice nel FIR e in annotazione l’impresa titolare del rimorchio. Sarà nostra cura aggiornarvi sui seguiti.
Dichiarazione PRTR 2025 (dati 2025) – Aggiornamento
Segnaliamo che sul sito di ISPRA, nella sezione dedicata alle emissioni in atmosfera, è disponibile l’avviso relativo alle modalità di comunicazione dei dati per i Gestori degli stabilimenti soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell’art. 4 DPR 157/2011 (Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti). In particolare, la comunicazione dei dati riferiti all’anno 2025 avverrà mediante il nuovo applicativo PRTR online, raggiungibile al seguente link: https://www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it/.
L’ultima versione del manuale utente dichiarante è disponibile al seguente link: https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/021a506561fc481dbd3f50364f5c047a. Per agire come utenti dell’applicativo PRTR è necessario accedere ed inserire una richiesta di accredito. Successivamente all’approvazione della richiesta di accredito, l’utente troverà accessibile nella propria area di lavoro anche la sezione per l’inserimento dei dati della dichiarazione PRTR.
Chi ha già ottenuto l’accredito come utente dell’applicativo PRTR può accedere già alla sezione per l’inserimento dei dati della dichiarazione PRTR2026.
La “trasmissione” della dichiarazione PRTR tramite l’applicativo PRTR rende disponibile la stessa dichiarazione PRTR all’ISPRA e ai referenti presso le Autorità competenti per la valutazione della dichiarazione, accreditati sull’applicativo PRTR.
Per quanto riguarda la compilazione della scheda relativa alle attività PRTR, si segnala, in continuità con il passato esercizio della dichiarazione, che i volumi di produzione dovranno essere riportati secondo le metriche e le unità di misura disponibili per la selezione e dettagliate nel manuale dell’utente, che si raccomanda di consultare a tale fine (anche per individuare i valori dei fattori di conversione per esprimere, ove necessario, in TEP il contenuto energetico dei prodotti energetici e per la conversione in UBA dei capi allevati).
Restano invariati rispetto agli anni passati il resto dei contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR (valori soglia invariati).
La scadenza per l’invio dei dati è il 30 aprile 2026.
Segnaliamo, infine, che al seguente link è possibile consultare e scaricare l’elenco delle risposte ai quesiti più frequenti predisposto da ISPRA, mentre a questo ulteriore link sono disponibili istruzioni aggiuntive per gli allevamenti dichiaranti al PRTR.
Rifiuti urbani da utenze non domestiche – Interpello MASE
L’ANGA segnala che il Ministero dell’Ambiente, con la risposta del 26 marzo u.s. all’interpello presentato dal Comune di Cartigliano (VI), ha chiarito che i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche (elencate all’allegato L-quinquies alla parte IV° del D.lgs. 152/2006) che risultino simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (di cui all’allegato L-quater alla parte IV° del D.lgs. 152/2006), sono definiti come urbani e conservano tale qualifica anche qualora il produttore decida di conferirli al di fuori del servizio pubblico di raccolta.
Tali rifiuti concorrono, pertanto, sia alla produzione complessiva di rifiuti urbani del territorio sia al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. Pertanto, i Comuni hanno il dovere di contabilizzare tali volumi ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata, secondo le procedure e le linee guida stabilite dal D.M. 26 maggio 2016.
Per quanto concerne il profilo della tracciabilità, anch’esso richiamato all’interno dell’interpello, il Ministero ha chiarito che i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici provenienti da altre fonti sono definiti dalla norma come rifiuti urbani e, dunque, gestibili in tal senso.
WSR – DIWASS: Incontro Expert Group della Commissione europea del 27 marzo 2026 – Trasmissione verbale
La Commissione europea, a seguito della riunione del Gruppo di Esperti sulla spedizione dei rifiuti del 27 marzo u.s., ha annunciato di voler introdurre un periodo transitorio per l’applicazione del sistema digitale DIWASS per la spedizione dei rifiuti con allegato VII del Regolamento (UE) 2024/1157. L’applicazione di questa fase è prevista dal 21 maggio 2026 al 31 dicembre 2026.
Durante questo periodo gli Stati membri continueranno a utilizzare le procedure attualmente in vigore per la movimentazione di rifiuti in lista verde: nella maggior parte dei casi il documento di cui all’allegato VII rimarrà in formato cartaceo, mentre i Paesi dotati di sistemi elettronici nazionali potranno continuare a impiegarli senza obbligo di integrazione con DIWASS. L’invio dei documenti al DIWASS non sarà obbligatorio e la mancata trasmissione degli stessi non comporterà sanzioni.
Resta comunque necessario che tutte le spedizioni soggette all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del Regolamento siano accompagnate da un documento di cui allegato VII correttamente compilato. L’interfaccia grafica DIWASS GUI potrà essere comunque utilizzata su base volontaria da parte degli operatori per generare e compilare i documenti di cui all’allegato VII, permettendo di scaricarli in PDF per l’utilizzo sia digitale sia cartaceo.
Il DIWASS diventa invece pienamente operativo dal 21 maggio 2026 per le spedizioni dei rifiuti che necessitano della procedura di notifica. A partire dal 21 aprile 2026, gli operatori potranno registrarsi al sistema.
Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili nel verbale allegato e al seguente link: Register of Commission expert groups and other similar entities
Notifica TRIS Danimarca alla CE relativa a un progetto di ordinanza in materia di imballaggi e responsabilità estesa del produttore (EPR) per gli imballaggi, nonché per altri rifiuti raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio – Richiesta contributi
Trasmettiamo, in allegato, la notifica TRIS della Danimarca alla Commissione europea “Ordinanza relativa a determinati requisiti in materia di imballaggi, responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e altri rifiuti raccolti con i rifiuti di imballaggio” (2026/0090/DK – S10E).
La proposta riguarda la revisione del sistema danese di gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento a:
- obblighi dei produttori che immettono imballaggi sul mercato danese;
- registrazione, comunicazione dei quantitativi e finanziamento dei costi di raccolta e trattamento;
- ripartizione dei costi tra produttori e comuni;
- disciplina dei rifiuti di imballaggio domestici e commerciali;
- schemi collettivi, sistemi di ritiro, garanzie finanziarie, controlli e sanzioni.
Vengono previste tariffe massime che definiscono il livello di servizio nella raccolta dei rifiuti di imballaggio da parte dei comuni e che i produttori devono pagare; tali tariffe massime sono indicate in via provvisoria e dovranno essere ulteriormente precisate prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza. Il progetto di ordinanza disciplina anche i requisiti tecnici degli imballaggi, i limiti relativi ai metalli pesanti, gli obblighi documentali, gli obiettivi minimi di riciclo e il sistema tariffario. L’entrata in vigore è fissata al 1° luglio 2026.
Vi chiediamo di farci pervenire eventuali osservazioni o contributi entro e non oltre l’8 maggio p.v., così da consentirci di trasmetterli al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dell’eventuale “reazione dell’Italia” alla notifica.
ISPRA – Pubblicati i dati sulle emissioni di gas serra e inquinanti atmosferici in Italia
Segnaliamo che, nell’ambito dei dati elaborati nell’ambito dell’Inventario nazionale delle emissioni dei gas serra e dell’Inventario delle emissioni atmosferiche, trasmessi agli organismi europei e internazionali, ISPRA ha pubblicato i dati ufficiali aggiornati relativi alle emissioni di gas serra e inquinanti atmosferici in Italia.
In particolare, nel 2024 le emissioni nazionali di gas serra registrano una riduzione del 30% rispetto ai livelli del 1990, in calo del 3,6% rispetto al 2023, attestandosi a poco più di 360 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Il risultato è legato alla crescente diffusione delle fonti rinnovabili, in particolare idroelettrico ed eolico, al miglioramento dell’efficienza energetica e alla progressiva sostituzione dei combustibili più emissivi con alternative a minor contenuto di carbonio. Per il 2025 ISPRA prevede tuttavia un lieve aumento delle emissioni (0,3%) dovuto soprattutto a un maggiore ricorso al gas naturale per la produzione di energia elettrica, anche in relazione a una riduzione della produzione idroelettrica. Prosegue invece il calo delle emissioni associate all’uso del carbone, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione.
Anche sul fronte degli inquinanti atmosferici si registrano riduzioni significative tra il 1990 e il 2024, grazie a efficienza energetica, rinnovabili, innovazione tecnologica, limiti emissivi più severi e combustibili più puliti, tra questi:
- Ossidi di zolfo: −96%;
- Ossidi di azoto: −75%;
- Monossido di carbonio: −77%;
- Black carbon: −67%;
- Cadmio: −64%;
- Mercurio: −65%;
- Piombo: −96%
Tutte le informazioni di dettaglio e i documenti correlati sono disponibili sul sito Emissioni.
MASE – Adattamento ai cambiamenti climatici: Avviso pubblico per la partecipazione al Forum dell’Osservatorio nazionale
Segnaliamo che, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato l’Avviso per acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione al Forum dell’Osservatorio nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici.
Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link.
Allegato_1_ANALISI VERIFICA ANALITICA D-2026-0090-EN-01 Draft agenda – EG 27 March 2026 I-2026-0090-EN-01 Meeting report – expert group 27 March 2026 WSR (final) Numero di notifica 2026-0090-DK Riscontro_Confindustria_def
Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])
LAVORO | Patente a crediti – costituzione delle Commissioni territoriali: circolare INAIL n.12/2026
Come noto, l’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con Decreto n.24/2026, ha disciplinato la costituzione delle Commissioni territoriali, composte da rappresentanti dell’INL e dell’Inail, per il recupero dei crediti della patente di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.
Con la circolare n. 12/2026, in allegato, l’Inail fornisce chiarimenti circa l’individuazione delle modalità operative per il recupero dei crediti.
Le vigenti disposizioni prevedono che il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a).
Il decreto direttoriale prevede all’articolo 1 la costituzione delle Commissioni territoriali presso gli Ispettorati d’area metropolitana e gli Ispettorati territoriali competenti sui capoluoghi di regione, con attribuzione ai medesimi uffici delle funzioni di segreteria delle Commissioni.
Per quanto riguarda l’Istituto, le Commissioni territoriali sono composte dal Direttore regionale o da Dirigente dallo stesso delegato e da un funzionario individuato dal Direttore regionale, esperto nella materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e operante presso uno degli uffici che ricadono nel medesimo ambito territoriale.
A tale fine, le Direzioni regionali provvedono a comunicare alle Direzioni interregionali del lavoro di competenza il nominativo del Direttore regionale e del Dirigente delegato e a designare n. 2 funzionari, di cui uno in qualità di titolare e uno in qualità di supplente, da individuare tra i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza regionale o della Consulenza tecnica per l’edilizia regionale.
Agli articoli 2 e 3 del citato decreto direttoriale è individuato l’ambito di competenza di ciascuna Commissione e regolamentata la procedura per la presentazione in via telematica della richiesta di integrazione dei crediti alla quale può essere allegato, oltre alla pertinente documentazione, anche eventuale Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.
Al fine poi di uniformare l’attività delle Commissioni su tutto il territorio nazionale e di individuare criteri omogenei di valutazione, l’INL e l’Inail predispongono apposite linee guida che ricomprendono indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili e criteri di proporzionalità rispetto al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.
Gli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale definiscono le modalità di delibera delle Commissioni, prevedendo che le stesse si riuniscono presso la sede INL, anche in modalità videoconferenza, secondo un calendario concordato tra Inail e INL.
All’esito dell’istruttoria, le Commissioni deliberano sugli adempimenti necessari e proporzionali al numero dei crediti da recuperare, fino a un massimo di 15, che possono consistere:
– nell’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l’impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;
– nell’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l’impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;
– nella realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.
Infine, l’articolo 6 del decreto direttoriale affida all’INL il monitoraggio annuale sull’efficacia e sull’esperienza applicativa delle Commissioni territoriali al fine di proporre l’eventuale aggiornamento delle disposizioni e la revisione delle linee guida.
All.ti
Allegato 1-Circolare n 12_10 aprile 2026 Circolare n 12_10 aprile 2026
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
