LAVORO | Esonero contributivo assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza: indicazioni operative – messaggio INPS n. 2239/2024

Come noto, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024), ha tra l’altro previsto per i datori di lavoro privati che nel triennio 2024 – 2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura del Reddito di libertà, il riconoscimento di un esonero contributivo nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero contributivo in oggetto spetta per:

– le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;

– le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;

– le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

Con la circolare n. 41/2024, in allegato, l’INPS aveva già fornito le prime indicazioni operative.

Con il messaggio n.2239/2024, in allegato, l’Istituto comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, volto alla richiesta del suddetto beneficio.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ERLI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

-l’indicazione della lavoratrice assunta;

-il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;

-l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità; l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

-la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie; calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata; verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto; in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura degli allegati.

All.ti

Circolare-numero-41-del-05-03-2024

Messaggio-numero-2239-del-14-06-2024

 

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